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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19825/2022

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.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 28438-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale successore universale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali soci e [OSCURATO:PERSONA] anche quale liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 03038370247), estinta a seguito di cancellazione dal registro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 imprese in data 16.1.2015, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], già socia di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 12.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 4.7.2008 [OSCURATO:SOCIETA]., quale fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 312/2008 con il quale il Tribunale di Bassano del Grappa le aveva ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 94.358,05, quale saldo debitore del conto corrente n. 1005268 intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale.

2. Il Tribunale con sentenza n. 596/2011 revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della banca della somma di euro 93.013,49, evidenziando che vi era stata applicazione ab origine di interessi ultra soglia (e pertanto usura) e che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto era nulla per indeterminatezza della stessa e che doveva operarsi, infine, il cumulo tra interessi e cms.

3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte di appello di Venezia con la sentenza qui di nuovo impugnata ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado.

La corte del merito ha ritenuto, quanto al primo motivo di appello articolato in relazione al rilievo dell’applicazione del tasso ultra soglia, che nel contratto di conto corrente non era stata fornita alcuna definizione di “tasso d’interesse debitore netto” né che era evincibile che si trattasse del “tasso annuo determinato dalla capitalizzazione trimestrale” e che invece del tutto correttamente il primo giudice aveva affermato che il tasso di interesse F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 doveva intendersi al lordo o al netto, a seconda che comprendesse o meno la ritenuta fiscale; ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo (in relazione al superamento della commissione di massimo scoperto), essendo peraltro irrilevante il suo esame posto che il tasso convenuto nel contratto era del 14,1989% (e non già del 13,50%), superiore al tasso soglia; ha evidenziato che non meritasse accoglimento neanche il terzo motivo di appello posto che nel contratto stipulato con il cliente non erano contenuti elementi certi e predeterminati per la quantificazione della commissione di massimo scoperto, non essendo rilevante l’indicazione della stessa negli estratti conto a scalare e nei conteggi delle competenze periodicamente inviati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale; ha rilevato che anche il quarto motivo di appello era assorbito da quanto statuito nei precedenti motivi, con la sola precisazione che le considerazioni svolte dalla banca al conteggio del saldo di conto corrente non attenevano al conteggio in sé quanto piuttosto ai criteri utilizzati per la determinazione del teg, profili superati dal fatto che l’usura era originaria e la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto era comunque affetta da nullità.

2. La sentenza, pubblicata il 4.5.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

I soci dell’[OSCURATO:SOCIETA]., estinta e cancellata, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. e dell’art. 117 TUB, in relazione alla ritenuta pattuizione di un tasso di interesse ultra soglia dell’usura, nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Si evidenzia l’erroneità della decisione laddove la corte di merito, esaminando il contratto di conto corrente, non avrebbe rilevato che erano state pattuite e indicate due categorie di interessi, l’una denominata “interesse debitore” con aliquota al 13,50% e l’altra denominata “interesse debitore netto” con F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 aliquota al 14,1989%, omettendo peraltro anche di considerare cData pubblicazione 20/06/2022he la controparte non aveva mai contestato, se non in maniera generica, le definizioni fornite dall’esponente in ordine alle predette definizioni, ciò integrando la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Osserva ancora la ricorrente che le clausole del contratto riportanti le predette definizioni avrebbero dovuto essere interpretate alla luce degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e dunque tenendo in considerazione la comune intenzione delle parti che era quella di individuare due distinti tassi di interesse, e ciò anche in ragione, da un lato, della mancata contestazione da parte della correntista dell’interpretazione fornita da essa esponente sulle predette clausole contrattuali e, dall’altro, delle stesse conclusioni del Ctu che non aveva individuato un’ipotesi di usura originaria.

Osserva inoltre la banca ricorrente che, alla luce del disposto normativo dettato dall’art. 1367 cod. civ., le pattuizioni relative al tasso di interesse applicato avrebbero dovuto essere interpretate in senso conservativo dei relativi effetti, senza giungere da parte dei giudici del merito alla frettolosa conclusione che tra i due tassi di interesse riportati nel contratto quello più elevato dovesse ritenersi quello pattuito inter partes a scapito di quello inferiore.

Occorreva da ultimo interpretare il contratto alla luce del disposto normativo di cui all’art. 1369 cod. civ., e cioè nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. 1.2 Il motivo è inammissibile. 1.2.1 In primo luogo, la doglianza articolata in riferimento alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. risulta all’evidenza inammissibile sia perché la mancata contestazione dovrebbe riguardare a rigore i fatti allegati dalle parti a sostegno delle rispettive allegazioni e non già la prospettata interpretazione del contratto - che riguarda invece l’attività interpretativa rimessa ai giudici del merito - sia perché, secondo la giurisprudenza da questa Corte, l’accertamento della sussistenza o meno della non contestazione è questione rimessa al giudice di merito, trattandosi di accertamento di fatto sindacabile, semmai, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cpc (cfr. Cass. 27490/2019, 368/2019, 10182/2007), vizio qui neanche proposto. 1.2.1 Inoltre, le ulteriori censure proposte dalla ricorrente pretendono di accreditare in questo giudizio di legittimità una diversa ed alternativa lettura del contenuto del contratto ed in particolare delle clausole contrattuali F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 riguardanti le pattuizioni di interessi, con doglianze che, all’evidenza, non Data pubblicazione 20/06/2022 possono essere più proposte innanzi a questa Corte.

Sul punto è utile ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010).

A ciò va aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016).

In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007).

Ciò posto le doglianze qui proposte dalla ricorrente mirano proprio ad avvalorare una diversa ed alternativa lettura del contenuto del contratto rispetto a quella eseguita dai giudici del merito, e ciò tramite la prospettazione di doglianze solo genericamente indicate e senza spiegare le ragioni della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 violazione dei criteri ermeneutici indicati e le modalità di discostamento Data pubblicazione 20/06/2022da parte dei giudici del merito dai detti criteri.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi del giudizio, per come articolati nel quarto motivo di gravame, con riferimento più in particolare alle istruzioni della Banca d’Italia in relazione ai costi e ai criteri di calcolo considerati dall’art. 644 c.p. per la determinazione dell’usurarietà degli interessi.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Tub, in riferimento alle doglianze sollevate sulla commissione di massimo scoperto.

4. Il quarto mezzo denuncia invece omesso esame di fatti decisivi in ordine al computo della commissione di massimo scoperto, oggetto di gravame nel quarto motivo di appello. 4.1 Il secondo e quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano entrambi questioni già proposte nel quarto motivo di gravame e ritenute assorbite dalla corte territoriale – sono in realtà inammissibili.

Sul punto è necessario ricordare che, nel giudizio di legittimità, non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione ovvero di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che, solo in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'eventuale accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014; Cass. n. 4804 del 2007). 4.2 Il terzo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 4.2.1 Osserva la società ricorrente che la corte di appello aveva ritenuto infondato il terzo motivo di gravame, osservando che la commissione di massimo scoperto deve essere pattuita contrattualmente e nel contratto stipulato con il cliente devono essere contenuti elementi certi e predeterminati per la quantificazione della commissione, con ciò violando il disposto normativo dettato dall’art. 117 Tub secondo il quale “… i contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati …”, senza alcuna altra precisazione.

Evidenzia la ricorrente che il tenore letterale della norma imporrebbe solo l’indicazione di tale emolumento senza necessità di altri elementi. 4.2.2 Il motivo, così articolato, è primo luogo inammissibile perché non coglie a pieno la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, ha evidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa.

Ebbene, tale ratio non è stata neanche censurata da parte della ricorrente che, sul punto, si è limitata ad affermare che la clausola era stata contrattualmente prevista senza tuttavia affrontare il diverso e decisivo profilo della mancanza di pattuizioni contrattuali dirette alla quantificazione della commissione stessa. 4.2.3 Sotto altro profilo di riflessione, non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.

Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Ne consegue il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione 20/06/2022 Nessuna statuizione è necessaria per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 28438-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale successore universale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 00129730214), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali soci e [OSCURATO:PERSONA] anche quale liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 03038370247), estinta a seguito di cancellazione dal registro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 imprese in data 16.1.2015, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], già socia di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 12.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 4.7.2008 [OSCURATO:SOCIETA]., quale fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 312/2008 con il quale il Tribunale di Bassano del Grappa le aveva ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 94.358,05, quale saldo debitore del conto corrente n. 1005268 intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale. 2. Il Tribunale con sentenza n. 596/2011 revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore della banca della somma di euro 93.013,49, evidenziando che vi era stata applicazione ab origine di interessi ultra soglia (e pertanto usura) e che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto era nulla per indeterminatezza della stessa e che doveva operarsi, infine, il cumulo tra interessi e cms. 3. Proposto gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte di appello di Venezia con la sentenza qui di nuovo impugnata ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado. La corte del merito ha ritenuto, quanto al primo motivo di appello articolato in relazione al rilievo dell’applicazione del tasso ultra soglia, che nel contratto di conto corrente non era stata fornita alcuna definizione di “tasso d’interesse debitore netto” né che era evincibile che si trattasse del “tasso annuo determinato dalla capitalizzazione trimestrale” e che invece del tutto correttamente il primo giudice aveva affermato che il tasso di interesse F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 doveva intendersi al lordo o al netto, a seconda che comprendesse o meno la ritenuta fiscale; ha inoltre ritenuto assorbito il secondo motivo (in relazione al superamento della commissione di massimo scoperto), essendo peraltro irrilevante il suo esame posto che il tasso convenuto nel contratto era del 14,1989% (e non già del 13,50%), superiore al tasso soglia; ha evidenziato che non meritasse accoglimento neanche il terzo motivo di appello posto che nel contratto stipulato con il cliente non erano contenuti elementi certi e predeterminati per la quantificazione della commissione di massimo scoperto, non essendo rilevante l’indicazione della stessa negli estratti conto a scalare e nei conteggi delle competenze periodicamente inviati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale; ha rilevato che anche il quarto motivo di appello era assorbito da quanto statuito nei precedenti motivi, con la sola precisazione che le considerazioni svolte dalla banca al conteggio del saldo di conto corrente non attenevano al conteggio in sé quanto piuttosto ai criteri utilizzati per la determinazione del teg, profili superati dal fatto che l’usura era originaria e la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto era comunque affetta da nullità. 2. La sentenza, pubblicata il 4.5.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. I soci dell’[OSCURATO:SOCIETA]., estinta e cancellata, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. e dell’art. 117 TUB, in relazione alla ritenuta pattuizione di un tasso di interesse ultra soglia dell’usura, nonché vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Si evidenzia l’erroneità della decisione laddove la corte di merito, esaminando il contratto di conto corrente, non avrebbe rilevato che erano state pattuite e indicate due categorie di interessi, l’una denominata “interesse debitore” con aliquota al 13,50% e l’altra denominata “interesse debitore netto” con F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 aliquota al 14,1989%, omettendo peraltro anche di considerare cData pubblicazione 20/06/2022he la controparte non aveva mai contestato, se non in maniera generica, le definizioni fornite dall’esponente in ordine alle predette definizioni, ciò integrando la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Osserva ancora la ricorrente che le clausole del contratto riportanti le predette definizioni avrebbero dovuto essere interpretate alla luce degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e dunque tenendo in considerazione la comune intenzione delle parti che era quella di individuare due distinti tassi di interesse, e ciò anche in ragione, da un lato, della mancata contestazione da parte della correntista dell’interpretazione fornita da essa esponente sulle predette clausole contrattuali e, dall’altro, delle stesse conclusioni del Ctu che non aveva individuato un’ipotesi di usura originaria. Osserva inoltre la banca ricorrente che, alla luce del disposto normativo dettato dall’art. 1367 cod. civ., le pattuizioni relative al tasso di interesse applicato avrebbero dovuto essere interpretate in senso conservativo dei relativi effetti, senza giungere da parte dei giudici del merito alla frettolosa conclusione che tra i due tassi di interesse riportati nel contratto quello più elevato dovesse ritenersi quello pattuito inter partes a scapito di quello inferiore. Occorreva da ultimo interpretare il contratto alla luce del disposto normativo di cui all’art. 1369 cod. civ., e cioè nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. 1.2 Il motivo è inammissibile. 1.2.1 In primo luogo, la doglianza articolata in riferimento alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. risulta all’evidenza inammissibile sia perché la mancata contestazione dovrebbe riguardare a rigore i fatti allegati dalle parti a sostegno delle rispettive allegazioni e non già la prospettata interpretazione del contratto - che riguarda invece l’attività interpretativa rimessa ai giudici del merito - sia perché, secondo la giurisprudenza da questa Corte, l’accertamento della sussistenza o meno della non contestazione è questione rimessa al giudice di merito, trattandosi di accertamento di fatto sindacabile, semmai, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cpc (cfr. Cass. 27490/2019, 368/2019, 10182/2007), vizio qui neanche proposto. 1.2.1 Inoltre, le ulteriori censure proposte dalla ricorrente pretendono di accreditare in questo giudizio di legittimità una diversa ed alternativa lettura del contenuto del contratto ed in particolare delle clausole contrattuali F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 riguardanti le pattuizioni di interessi, con doglianze che, all’evidenza, non Data pubblicazione 20/06/2022 possono essere più proposte innanzi a questa Corte. Sul punto è utile ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciò va aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007). Ciò posto le doglianze qui proposte dalla ricorrente mirano proprio ad avvalorare una diversa ed alternativa lettura del contenuto del contratto rispetto a quella eseguita dai giudici del merito, e ciò tramite la prospettazione di doglianze solo genericamente indicate e senza spiegare le ragioni della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 violazione dei criteri ermeneutici indicati e le modalità di discostamento Data pubblicazione 20/06/2022da parte dei giudici del merito dai detti criteri. 2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi del giudizio, per come articolati nel quarto motivo di gravame, con riferimento più in particolare alle istruzioni della Banca d’Italia in relazione ai costi e ai criteri di calcolo considerati dall’art. 644 c.p. per la determinazione dell’usurarietà degli interessi. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Tub, in riferimento alle doglianze sollevate sulla commissione di massimo scoperto. 4. Il quarto mezzo denuncia invece omesso esame di fatti decisivi in ordine al computo della commissione di massimo scoperto, oggetto di gravame nel quarto motivo di appello. 4.1 Il secondo e quarto motivo – che possono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardano entrambi questioni già proposte nel quarto motivo di gravame e ritenute assorbite dalla corte territoriale – sono in realtà inammissibili. Sul punto è necessario ricordare che, nel giudizio di legittimità, non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione ovvero di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che, solo in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'eventuale accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23558 del 05/11/2014; Cass. n. 4804 del 2007). 4.2 Il terzo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 4.2.1 Osserva la società ricorrente che la corte di appello aveva ritenuto infondato il terzo motivo di gravame, osservando che la commissione di massimo scoperto deve essere pattuita contrattualmente e nel contratto stipulato con il cliente devono essere contenuti elementi certi e predeterminati per la quantificazione della commissione, con ciò violando il disposto normativo dettato dall’art. 117 Tub secondo il quale “… i contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati …”, senza alcuna altra precisazione. Evidenzia la ricorrente che il tenore letterale della norma imporrebbe solo l’indicazione di tale emolumento senza necessità di altri elementi. 4.2.2 Il motivo, così articolato, è primo luogo inammissibile perché non coglie a pieno la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la commissione di massimo scoperto, ha evidenziato che la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa. Ebbene, tale ratio non è stata neanche censurata da parte della ricorrente che, sul punto, si è limitata ad affermare che la clausola era stata contrattualmente prevista senza tuttavia affrontare il diverso e decisivo profilo della mancanza di pattuizioni contrattuali dirette alla quantificazione della commissione stessa. 4.2.3 Sotto altro profilo di riflessione, non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 28438/2017 Numero sezionale 1197/2022 Numero di raccolta generale 19825/2022 Ne consegue il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 20/06/2022 Nessuna statuizione è necessaria per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte