Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30341/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22943-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 22943 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Genova, pronunciando sull’appello principale proposto dal Ministero dell’Istruzione e sull’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva accolto solo una delle due domande formulate dal docente ed aveva riconosciuto il diritto alle progressioni stipendiali maturate, in ragione dell’anzianità di servizio, in pendenza di rapporti a tempo determinato stipulati in successione, mentre aveva rigettato la domanda volta ad ottenere, successivamente all’immissione in ruolo, la ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del periodo di precariato, previa disapplicazione del meccanismo discriminatorio previsto dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994;

2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, richiamati i principi di diritto affermati da Cass. n. 31149/2019, ha rilevato che nella specie l’anzianità effettiva che il Santini poteva far valere in relazione ai criteri indicati da questa Corte era superiore a quella riconosciuta dal Ministero e, pertanto, ha riconosciuto il diritto dell’appellante incidentale alla rideterminazione dell’anzianità, a fini giuridici ed economici, ed ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolare assumendo quale dies a quoil decreto di ricostruzione;

3. il giudice d’appello ha rilevato che quest’ultimo si deve intendere come «atto illecito» da cui è scaturito il danno al ricorrente, pari alle differenze retributive non corrisposte;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorsoillustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; 5.. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, 2948 e 2935 cod. proc. civ. perché erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di Ric. 2021 n. 22943 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3- dover respingere l’eccezione di prescrizione sul rilievo che il dies a quodal quale calcolare il quinquennio debba essere individuato nella data di adozione del decreto di ricostruzione della carriera, che costituirebbe l’atto illecito dal quale sorge il diritto al risarcimento del danno;

2. il motivo è fondato,perché la sentenza impugnata si è posta in contrasto con i principi di diritto enunciati da questa Corte e ribaditi dalla recente Cass.n. 35567/2021, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

2.1. è stato affermato, in particolare, che: a) l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti,ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. n. 2232/2020); b) nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento ( Cass. n. 10219/2020); c) la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l’azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, Ric. 2021 n. 22943 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta; d) la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.

Il principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente la data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. n. 15231/2020);

3. dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale nell’assumere quale dies a quo ai fini del calcolo del termine di prescrizione quinquennale il decreto di ricostruzione della carriera perché il diritto riconosciuto dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], di diretta applicazione, può essere fatto valere a prescindere dall’adozione del decreto di ricostruzione della carriera perché viene leso nel momento in cui il datore di lavoro corrisponde una retribuzione inferiore a quella alla quale l’assunto avrebbe avuto diritto se fosse stata riconosciuta integralmente la sua anzianità di servizio;

4. il ricorso merita, pertanto accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

5. non trova applicazione nella fattispecie l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22943-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22943 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Genova, pronunciando sull’appello principale proposto dal Ministero dell’Istruzione e sull’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Massa, che aveva accolto solo una delle due domande formulate dal docente ed aveva riconosciuto il diritto alle progressioni stipendiali maturate, in ragione dell’anzianità di servizio, in pendenza di rapporti a tempo determinato stipulati in successione, mentre aveva rigettato la domanda volta ad ottenere, successivamente all’immissione in ruolo, la ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del periodo di precariato, previa disapplicazione del meccanismo discriminatorio previsto dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994; 2. la Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, richiamati i principi di diritto affermati da Cass. n. 31149/2019, ha rilevato che nella specie l’anzianità effettiva che il Santini poteva far valere in relazione ai criteri indicati da questa Corte era superiore a quella riconosciuta dal Ministero e, pertanto, ha riconosciuto il diritto dell’appellante incidentale alla rideterminazione dell’anzianità, a fini giuridici ed economici, ed ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolare assumendo quale dies a quoil decreto di ricostruzione; 3. il giudice d’appello ha rilevato che quest’ultimo si deve intendere come «atto illecito» da cui è scaturito il danno al ricorrente, pari alle differenze retributive non corrisposte; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], con controricorsoillustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.; 5.. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, 2948 e 2935 cod. proc. civ. perché erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di Ric. 2021 n. 22943 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- dover respingere l’eccezione di prescrizione sul rilievo che il dies a quodal quale calcolare il quinquennio debba essere individuato nella data di adozione del decreto di ricostruzione della carriera, che costituirebbe l’atto illecito dal quale sorge il diritto al risarcimento del danno; 2. il motivo è fondato,perché la sentenza impugnata si è posta in contrasto con i principi di diritto enunciati da questa Corte e ribaditi dalla recente Cass.n. 35567/2021, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 2.1. è stato affermato, in particolare, che: a) l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti,ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. n. 2232/2020); b) nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento ( Cass. n. 10219/2020); c) la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l’azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l’assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, Ric. 2021 n. 22943 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta; d) la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente la data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell’Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. n. 15231/2020); 3. dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale nell’assumere quale dies a quo ai fini del calcolo del termine di prescrizione quinquennale il decreto di ricostruzione della carriera perché il diritto riconosciuto dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], di diretta applicazione, può essere fatto valere a prescindere dall’adozione del decreto di ricostruzione della carriera perché viene leso nel momento in cui il datore di lavoro corrisponde una retribuzione inferiore a quella alla quale l’assunto avrebbe avuto diritto se fosse stata riconosciuta integralmente la sua anzianità di servizio; 4. il ricorso merita, pertanto accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità; 5. non trova applicazione nella fattispecie l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna
Sentenza Cassazione n. 30341/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris