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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 31727/2025

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025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento iscritto al n. 8479/2025R.G. per regolamento d’ufficio di competenzanella causa promossa da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sollevato da TRIBUNALE PESCARA in procedimento n.

RG 41/2025 , con ORDINANZA depositata il 15/04/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — I l Tribunale di Macerata, con ordinanza del 25.3.2025 , ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla domanda di apertura della Liquidazione giudiziale di M.P. [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il “centro degli interessi principali” (cd.

COMI) della debitrice fosse nel comune di [OSCURATO:PERSONA], sito nel Circondario del Tribunale di Pescara, ove si trovava la sede operativa presso la quale avevano lavorato i dipendenti ricorrenti, mentre presso la sede legale la società era risultata “sconosciuta” all’ufficiale giudiziario incaricato di procedere al pignoramento.

Ha quindi trasmesso al Tribunale di Pescara gli atti del procedimento rubricato al n.

R.G. 92-1/2024.

2. — I l Tribunale di Pescara ha declina to la propria competenza territoriale, sul rilievo che il superamento della presunzione di coincidenza del cd.

COMI con la sede legale, ai sensi dell’art. 27 CCII, richiede la prova non solo che l’imprenditore gestisca abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale sia percepita all’esterno dai terzi.

Tale prova nella specie non sarebbe stata fornita, risultando anzi che in data 18.10.2024 la società ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023 in [OSCURATO:PERSONA], che tutte le fatture emesse con scadenza fino a maggio 2024 «indicano quale sede l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] mentre in [OSCURATO:PERSONA] è indicata la stabile organizzazione» e che nella procura alle liti il legale rappresentante ha indicato la sede legale della società in [OSCURATO:PERSONA]; circostanze , queste, «che palesano ai terzi come l’attività gestoria si sia svolta, quantomeno nell’anno anteriore al deposito del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale, in [OSCURATO:PERSONA]», posto che «anche all’indirizzo dell’unità operativa di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] nel mese di ottobre 2024 ha accertato che la ditta non opera più da tempo».

Pertanto, con ordinanza del 15.4.2025 ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 29, comma 2, CCII e 45 c.p.c.

3. — I l Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Macerata, quale tribunale competente per la procedura di Liquidazione giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. —Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Pescara implica la decisione su quale sia “il centro di interessi principali del debitore” c.d.

“center of main interest - COMI ” ai fini della competenza territoriale sulla domanda di Liquidazione giudiziale.

2. — La norma applicabile al caso in esame è l’art. 27, comma 2, CCII, in base al quale, per il procedimento di accesso a una procedura di insolvenza di un imprenditore diverso da quelli indicati al comma 1 (imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione), la competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il «centro degli interessi principali» o “COMI”, definito dall’art. 2, comma 1, lett. m) come «il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».

Il successivo comma 3, lett. c) stabilisce che, per la persona giuridica, il centro principale degli interessi si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o in mancanza (ad esempiosocietà di fatto), con la sede effettiva dell’attività abituale e, nel caso in cui questa sia sconosciuta (ad esempio società occulta), con la residenza o il domicilio ovvero, se sconosciuti, con l’ultima dimora nota o con il luogo di nascita del legale rappresentante, ai sensi della precedente lett. b).

3. —Come di recente chiarito (Cass. 21865/2025), la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale non è assoluta (altrimenti risultando inutile la stessa definizione di COMI adottata dal legislatore, sostanzialmente coincidente con il concetto di “sede effettiva”), bensì solo iuris tantum, e dunque superabile con la prova contraria.

Si è dettocosì che, qualora «si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si raggiunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo restando l'avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) e, ove neppure tale criterio appaia praticabile, dovrà farsi riferimento al terzo (cioè al luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante»).

In tal modo si è inteso dare «continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale la sede principale dell'impresa, dalla cui collocazione l'art. 9 l.f. faceva dipendere l'individuazione del Tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, “si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” (Cass. n. 20433/2021, 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014)».

Del resto, la persistente rilevanza del binomio sede legale - sede effettiva emerge anche dagli artt. 45, comma 2 e 48, comma 1, CCII che prescrivono l’iscrizione dei provvedimenti giudiziali «presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta».

4. — Tale lettura delle nuove disposizioni del Codice è coerente con il diritto vivente sulla presunzione iuris tantum di coincidenza della sede principale con la sede legale, salva la prova di una diversa sede effettiva, a partire dall’indirizzo per cui «la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta» (Cass. Sez.

U, 15872/2013 che ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici).

Nel tempo è stato ribadito che la suddetta la presunzione "iuris tantum" «è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito» (Cass.16116/2019, che ha considerato decisiva l'ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assunti altrove; conf., ex multis, Cass. 22389/2021, 27230/2022).

4.1. —Più di recente, nel declinare il concetto di “COMI” (sia pure ai diversi fini della “competenza giurisdizionale” in caso di trasferimento all'estero della sede legale) e, con esso, il perimetro del superamento della presunzione di coincidenza con la sede legale, questa Corte ha sottolineato come la prova contraria deve vertere in modo particolare sulla «abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi», in linea con la definizione di COMI poi adottata nel CCII (Cass. 13368/2024; cfr. Cass. 6620/2025).

4.2. — [OSCURATO:PERSONA]. 21865/2025 è stata dunque ribadita la centralità del parametro della conoscibilità da parte dei terzi, ora codificato nell’art.2 CCII, con la conseguenza che le presunzioni di cui al comma 3 dell’art.27 CCII devono ritenersi «superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni».

Ne consegue un duplice onere probatorio a carico di chi invochi la competenza di un tribunale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3, tenuto aprovare non solo che il COMI è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche che tale diversa collocazione è percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi.

4.3. — Si tratta all’evidenza di una soluzione ermeneutica che tutela l'affidamento dei terzi i quali venga no in contatto con l’imprenditore, in linea con la solida giurisprudenza unionale che, sin dal noto caso Eurofood (Corte giust. 2 maggio 2006, n. 281), afferma che «la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza» – poi replicato nell’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2015/848 – secondo la quale il centro degli interessi principali è collocato nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria, «può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria» (cfr.

Corte giust. 20 ottobre 2011).

Del resto, i criteri dettati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 27 CCII ripetono sostanzialmente i criteri dettati dall’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2015/848 per persone fisiche, imprenditori individuali e persone giuridiche (con la particolarità che per queste ultime aggiunge anche i criteri riguardanti le altre due), nel quale la presunzione di coincidenza con il COMI è espressamente previsto «fino a prova contraria».

5. — Tutto ciò premesso, come visto il Tribunale di Macerata ha valorizzato i documenti attestanti, per un verso, il mancato rinvenimento di locali riconducibili alla società presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso, l’esistenza di contratti di locazione e lo svolgimento di attività lavorativa dei dipendenti ricorrenti presso l’unità operativa di [OSCURATO:PERSONA], quale prova contraria dell’esistenza di una diversa sede effettiva abituale e riconoscibile dai terzi.

Il Tribunale di Pescara ha invece ritenuto non superata la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale, per inidoneità della prova contraria, valorizzando il fatto che, da un lato, anche presso l’unità operativa di [OSCURATO:PERSONA] l’ufficiale giudiziario ha accertato che la società «non opera più da tempo», e, dall’altro lato, che la sede legale appare luogo di gestione della società riconoscibile dai terzi, poiché lì risulta approvato il bilancio di esercizio 2023, quello è l’indirizzo indicato come sede societaria in tutte le fatture (che indicano invece quello di [OSCURATO:PERSONA] come la sua “stabile organizzazione”) e quella è la sede legale indicata dal difensore della società nella procura alle liti.

5.1. — Ad avviso del Collegio , nell a parziale ambiguità desumibile dagli elementi di prova raccolti, deveritenersi non fornita la prova – con i caratteri di univocità pretesi dal diritto vivente –della natura solo formale o fittizia della sede legale, e dunque non superata la presunzione della sua coincidenza con il COMI, anche sotto il profilo della conoscibilità da parte dei terzi.

In altri termini, non è stata raggiunta la duplice prova che il COMI fosse collocato in un luogo diverso dalla sede legale, e che tale diversa collocazione fosse chiaramente percepibile dai terzi.

6. — Pertanto, in conformità alle conclusioni del PM, il dubbio posto dal regolamento d'ufficio risulta fondato, così che la causa andrà riassunta nel termine di leggedinanzi al Tribunale di Macerata, ritenuto competente, che provvederà anche aregolare complessivamente le spese del giudizio.

P.Q.M dichiara la competenza del Tribunale di Macerata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul procedimento iscritto al n. 8479/2025R.G. per regolamento d’ufficio di competenzanella causa promossa da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sollevato da TRIBUNALE PESCARA in procedimento n. RG 41/2025 , con ORDINANZA depositata il 15/04/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I l Tribunale di Macerata, con ordinanza del 25.3.2025 , ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla domanda di apertura della Liquidazione giudiziale di M.P. [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il “centro degli interessi principali” (cd. COMI) della debitrice fosse nel comune di [OSCURATO:PERSONA], sito nel Circondario del Tribunale di Pescara, ove si trovava la sede operativa presso la quale avevano lavorato i dipendenti ricorrenti, mentre presso la sede legale la società era risultata “sconosciuta” all’ufficiale giudiziario incaricato di procedere al pignoramento. Ha quindi trasmesso al Tribunale di Pescara gli atti del procedimento rubricato al n. R.G. 92-1/2024. 2. — I l Tribunale di Pescara ha declina to la propria competenza territoriale, sul rilievo che il superamento della presunzione di coincidenza del cd. COMI con la sede legale, ai sensi dell’art. 27 CCII, richiede la prova non solo che l’imprenditore gestisca abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale sia percepita all’esterno dai terzi. Tale prova nella specie non sarebbe stata fornita, risultando anzi che in data 18.10.2024 la società ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023 in [OSCURATO:PERSONA], che tutte le fatture emesse con scadenza fino a maggio 2024 «indicano quale sede l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] mentre in [OSCURATO:PERSONA] è indicata la stabile organizzazione» e che nella procura alle liti il legale rappresentante ha indicato la sede legale della società in [OSCURATO:PERSONA]; circostanze , queste, «che palesano ai terzi come l’attività gestoria si sia svolta, quantomeno nell’anno anteriore al deposito del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale, in [OSCURATO:PERSONA]», posto che «anche all’indirizzo dell’unità operativa di [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] nel mese di ottobre 2024 ha accertato che la ditta non opera più da tempo». Pertanto, con ordinanza del 15.4.2025 ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 29, comma 2, CCII e 45 c.p.c. 3. — I l Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per l’affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Macerata, quale tribunale competente per la procedura di Liquidazione giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Pescara implica la decisione su quale sia “il centro di interessi principali del debitore” c.d. “center of main interest - COMI ” ai fini della competenza territoriale sulla domanda di Liquidazione giudiziale. 2. — La norma applicabile al caso in esame è l’art. 27, comma 2, CCII, in base al quale, per il procedimento di accesso a una procedura di insolvenza di un imprenditore diverso da quelli indicati al comma 1 (imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e gruppi di imprese di rilevante dimensione), la competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il «centro degli interessi principali» o “COMI”, definito dall’art. 2, comma 1, lett. m) come «il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». Il successivo comma 3, lett. c) stabilisce che, per la persona giuridica, il centro principale degli interessi si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o in mancanza (ad esempiosocietà di fatto), con la sede effettiva dell’attività abituale e, nel caso in cui questa sia sconosciuta (ad esempio società occulta), con la residenza o il domicilio ovvero, se sconosciuti, con l’ultima dimora nota o con il luogo di nascita del legale rappresentante, ai sensi della precedente lett. b). 3. —Come di recente chiarito (Cass. 21865/2025), la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale non è assoluta (altrimenti risultando inutile la stessa definizione di COMI adottata dal legislatore, sostanzialmente coincidente con il concetto di “sede effettiva”), bensì solo iuris tantum, e dunque superabile con la prova contraria. Si è dettocosì che, qualora «si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si raggiunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo restando l'avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) e, ove neppure tale criterio appaia praticabile, dovrà farsi riferimento al terzo (cioè al luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante»). In tal modo si è inteso dare «continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale la sede principale dell'impresa, dalla cui collocazione l'art. 9 l.f. faceva dipendere l'individuazione del Tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, “si svolge effettivamente l'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordinamento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” (Cass. n. 20433/2021, 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014)». Del resto, la persistente rilevanza del binomio sede legale - sede effettiva emerge anche dagli artt. 45, comma 2 e 48, comma 1, CCII che prescrivono l’iscrizione dei provvedimenti giudiziali «presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta». 4. — Tale lettura delle nuove disposizioni del Codice è coerente con il diritto vivente sulla presunzione iuris tantum di coincidenza della sede principale con la sede legale, salva la prova di una diversa sede effettiva, a partire dall’indirizzo per cui «la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta» (Cass. Sez. U, 15872/2013 che ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici). Nel tempo è stato ribadito che la suddetta la presunzione "iuris tantum" «è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito» (Cass.16116/2019, che ha considerato decisiva l'ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assunti altrove; conf., ex multis, Cass. 22389/2021, 27230/2022). 4.1. —Più di recente, nel declinare il concetto di “COMI” (sia pure ai diversi fini della “competenza giurisdizionale” in caso di trasferimento all'estero della sede legale) e, con esso, il perimetro del superamento della presunzione di coincidenza con la sede legale, questa Corte ha sottolineato come la prova contraria deve vertere in modo particolare sulla «abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi», in linea con la definizione di COMI poi adottata nel CCII (Cass. 13368/2024; cfr. Cass. 6620/2025). 4.2. — [OSCURATO:PERSONA]. 21865/2025 è stata dunque ribadita la centralità del parametro della conoscibilità da parte dei terzi, ora codificato nell’art.2 CCII, con la conseguenza che le presunzioni di cui al comma 3 dell’art.27 CCII devono ritenersi «superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni». Ne consegue un duplice onere probatorio a carico di chi invochi la competenza di un tribunale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3, tenuto aprovare non solo che il COMI è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche che tale diversa collocazione è percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi. 4.3. — Si tratta all’evidenza di una soluzione ermeneutica che tutela l'affidamento dei terzi i quali venga no in contatto con l’imprenditore, in linea con la solida giurisprudenza unionale che, sin dal noto caso Eurofood (Corte giust. 2 maggio 2006, n. 281), afferma che «la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza» – poi replicato nell’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2015/848 – secondo la quale il centro degli interessi principali è collocato nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria, «può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria» (cfr. Corte giust. 20 ottobre 2011). Del resto, i criteri dettati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 27 CCII ripetono sostanzialmente i criteri dettati dall’art. 3, par. 1, del regolamento (UE) 2015/848 per persone fisiche, imprenditori individuali e persone giuridiche (con la particolarità che per queste ultime aggiunge anche i criteri riguardanti le altre due), nel quale la presunzione di coincidenza con il COMI è espressamente previsto «fino a prova contraria». 5. — Tutto ciò premesso, come visto il Tribunale di Macerata ha valorizzato i documenti attestanti, per un verso, il mancato rinvenimento di locali riconducibili alla società presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso, l’esistenza di contratti di locazione e lo svolgimento di attività lavorativa dei dipendenti ricorrenti presso l’unità operativa di [OSCURATO:PERSONA], quale prova contraria dell’esistenza di una diversa sede effettiva abituale e riconoscibile dai terzi. Il Tribunale di Pescara ha invece ritenuto non superata la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale, per inidoneità della prova contraria, valorizzando il fatto che, da un lato, anche presso l’unità operativa di [OSCURATO:PERSONA] l’ufficiale giudiziario ha accertato che la società «non opera più da tempo», e, dall’altro lato, che la sede legale appare luogo di gestione della società riconoscibile dai terzi, poiché lì risulta approvato il bilancio di esercizio 2023, quello è l’indirizzo indicato come sede societaria in tutte le fatture (che indicano invece quello di [OSCURATO:PERSONA] come la sua “stabile organizzazione”) e quella è la sede legale indicata dal difensore della società nella procura alle liti. 5.1. — Ad avviso del Collegio , nell a parziale ambiguità desumibile dagli elementi di prova raccolti, deveritenersi non fornita la prova – con i caratteri di univocità pretesi dal diritto vivente –della natura solo formale o fittizia della sede legale, e dunque non superata la presunzione della sua coincidenza con il COMI, anche sotto il profilo della conoscibilità da parte dei terzi. In altri termini, non è stata raggiunta la duplice prova che il COMI fosse collocato in un luogo diverso dalla sede legale, e che tale diversa collocazione fosse chiaramente percepibile dai terzi. 6. — Pertanto, in conformità alle conclusioni del PM, il dubbio posto dal regolamento d'ufficio risulta fondato, così che la causa andrà riassunta nel termine di leggedinanzi al Tribunale di Macerata, ritenuto competente, che provvederà anche aregolare complessivamente le spese del giudizio. P.Q.M dichiara la competenza del Tribunale di Macerata