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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21865/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7494/2024 R.G. per regolamento d ' ufficio di competenza proposto dal Tribunale di Monza, con ordinanza depositata in data 5.10.2023, nella causa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eAnna Danesi, per procura speciale in atti; -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistente- avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, emessa il 28.09.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28.09.2023, ai sensi dell'art.29 CCII, dichiarava la propria incompetenza “sulle domande volte alla liquidazione giudiziale e all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi di [OSCURATO:SOCIETA].”, ritenendo competente il Tribunale di Monza; detta ordinanza veniva emessa all'esito della procedura per l'a- perturadella liquidazione giudiziale, promossa d a Fabio S tefano Buggio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]e nel corso della quale quest'ultima, in data 27.09.2023, aveva proposto istanza ex art. 44 CCII volta ad ottenere la concessione dei termini per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza e nella specie alla procedura di concordato preventivo con riserva.

Il Tribunale di Milano riteneva non sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 , CCII, valorizzando alcune circostanze emerse in sede di istruttoria le quali, a giudizio di detto Tribunale, per- mettevano di superare il dato formale dell'ubicazione della sede legale (Milano) in applicazione del criterio della sede effettiva ([OSCURATO:PERSONA]) in quanto: “il bilancio del 2021 è stato approvato in [OSCURATO:PERSONA]; dalla visura camerale risulta che a [OSCURATO:PERSONA] vi sia la sede ammi- nistrativaoltre che lo stabilimento; i conti correnti accesi dalla società si trovano in filiali di istituti di credito in [OSCURATO:PERSONA]; i soci e gli amministratori risultano domiciliati per la carica in Seregno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la delibera ex art. 120 bis CCII è stata rice- vuta da un Notaio in Monza; il pignoramento mobiliare presso la sede legale ha avuto esito negativo…”.

Ciò premesso, con ordinanza del 5.10.2023 il Tribunale di Monza si ritenevaterritorialmente incompetente a conoscere della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società debi- trice e, parimenti, della domanda di accesso ad uno strumento di re- golazione della crisi ai sensi dell'art. 44 D.lgs. 14/2019, osservando che: la debitrice aveva da oltre un anno la propria sede legale in Milano via E. [OSCURATO:PERSONA] n.2; norma di riferimento era l'art. 27, comma 3,lett. c) CCII, a mente del quale la competenza territoriale, nelle pro- cedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, è attribuita al Tribu- nale del luogo nel cui circondario il debitore ha il proprio centro princi- pale degli interessi, che si presume coincidente, per la persona giuri- dica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effet- tiva dell'attività abituale; la norma aveva innovatola disposizione dello art. 9 legge fallimentare che individuava il criterio di collegamento nel “luogo dove l'imprenditore ha la sede principale d'impresa”; doveva ritenersi che la presunzione di coincidenza del c.d.

COMI con la sede legale avessecarattere assoluto come ricavabile sia dal tenore letterale della norma, che rende applicabile il criterio della sede effettiva solo in “mancanza” della sede legale, sia dalla Relazione illustrativa al Codice della crisi ove si afferma che “la presunzione di legge riferita ai criteri di collegamento deve reputarsi assoluta e non vincibile da una prova contraria in funzione di evitare l'insorgenza di questioni di rito impe- dienti”;il legislatore del Codice della crisi ha così dimostrato in modo chiaro ed inequivoco di privilegiare il dato formale della sede legale, superando le perplessità derivanti da un'eventuale difficoltà nella ge- stione dell'azienda del debitore ubicata in luogo diverso rispetto a quello della sede legale;la soluzione, pure a voler superare il chiaro dato testuale, si mostravarazionale anche al fine di tutela dell ' affida- mento dei terzi, e in particolare dei creditori, permettendo loro di rico- noscere in anticipo il giudice competente a gestire l'insolvenza del de- bitore; detta interpretazione era, peraltro, conforme anche ai dettami del legislatore europeo il quale indicavacome criterio di collegamento il centro effettivo degli interessi che parrebbe coincidere con la sede “effettiva” ma solo con riguardo alla giurisdizione, lasciando all'ordina- mento interno di ciascuno Stato il compito di disciplinare ed individuare i criteri di collegamento con riguardo alla competenza; ed, infatti, il Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle proce- dure di insolvenza, come richiamato dalla Direttiva UE 2019/1023 c.d.

Insolvency,ricorreva al criterio del centro degli interessi principali del debitore (COMI) per identificare l'ordinamento giuridico deputato a ge- stire l'insolvenza del debitore affidando la gestione della procedura di insolvenza alle autorità più vicine alle vicende patrimoniali del debitore, assicurando al contempo ai creditori l'agile individuazione dell'ordina- mento e delle autorità competenti al riguardo; in applicazione del Re- golamento e della suindicata Direttiva l'ordinamento italiano ha incluso il COMI tra i criteri di giurisdizione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevedendo all'art. 11 la sussistenza della giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza quando il debitore abbia in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea; il Tribunale di Mi- lano, declinando la propria competenza non si era confrontato con il nuovo dato normativo, avendo fatto applicazione del criterio della sede effettiva dell'attività abituale dell'impresa ancorato alla precedente di- sciplina in materia concorsuale che, con presunzione iuris tantum, fa- ceva coincidere la sede principale dell'impresa con la sede legale e tale presunzione poteva essere vinta attraverso prove univoche in grado di dimostrare il carattere meramente formale o fittizio della sede legale; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, eralegittima la pro- posizione del conflitto di competenza negativa ai sensi dell'art. 45 c.p.c., richiamato dall'art. 29,comma 2, CCII.

Pertanto,il Tribunale di Monza sollevava conf litto negativo di compe- tenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, dato che quest'ultimo si era giàdichiarato territorialmente incompetente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] depositato requisitoria, ritenendo competente il Tribunale di Monza. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Monza implica la decisionese la presunzione posta dall'art. 27, comma 3, lett. c), del CCII rivesta carattere assoluto (come reputato dal Tribunale remittente) o relativo (come, invece, ritenuto dal Tribunale di Milano, prioritariamente dichiaratosi incompetente). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in conformità della requisitoria del Pubblico Mi- nistero, il regolamento d'ufficio non sia fondato, essendo competente il Tribunale di Monza.

Il comma 1 dell'art. 27 attribuisce “i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante di- mensione” alla competenza del“Tribunale sede della sezione specializ- zata in materia di imprese”, da individuare, sulla scorta del criterio di cui all'art.4 D.Lgs. 168/2003, “avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”.

Il criterio di determinazione della competenza, declinato attraverso una proposizione lessicale che prende il posto della "sede principale" cui faceva riferimento il vecchio art. 9 l.fall., è dunque quello (COMI: Cen- tre of main interest) definito dalla lettera m) dell'art. 2 CCII.

Se è certo che, in base al dettato legislativo, il COMIvenga fatto pre- suntivamente coincidere con la sede legale risultante dal Registro delle imprese, meno certo è se la presunzione sia iuris tantum, con conse- guente possibilità di superarla attraverso prove univoche che dimo- strino che il centro direzionale dell'attivit̀ dell ' impresa sia collocato al- trove.

Al riguardo,nel sistema precedente, fondato sull'art. 9 l.fall., il legisla- tore aveva contemplato la sede principale quale criterio di fissazione della competenza,mentre era stata la giurisprudenza ad introdurre una presunzione di coincidenza tra sede reale e sede statutaria, precisan- done la tenuta fino a provacontraria; invece, la normativa vigente sta- bilisce in via direttala presunzione di coincidenza tra COMI e sede le- gale, nulla precisandone circa la natura (se assoluta o relativa).

Il criterio di determinazione fondato sul COMI non è nuovo nell ' espe- rienza ordinamentale: identica formulazione è infatti contenuta nell'art. 3, primo comma del Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle proce- dure di insolvenza transfrontaliere che, dopo aver assegnato la com- petenza ad aprire la procedura di insolvenza ai giudici dello Stato mem- bro nel cui territorio è situato il Comi, al secondo comma precisa però che ”per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria,il luogo in cui si trova la sede legale”.

Anche nella disciplina sull'insolvenza transfrontaliera compare, dun- que,la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale, solo che il Regolamento europeo ha avuto cura di indicarne il carattere solo rela- tivo.

Proprio tenendo conto del raffronto tra la disposizione di cui all'art. 27, comma 3, CCII e quella contenuta nell'art. 3 Reg.

UE, parte della dot- trina e della giurisprudenza di merito ha sostenuto che anche la pre- sunzione posta dal legislatore interno avrebbe carattere relativo edun- que sarebbe vincibile da una prova contraria.

Sul versante opposto si è tuttavia considerato che l'art. 3 del Regola- mento andrebbe coordinato con il Considerando26, a mente del quale le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza giu- risdizionale fissano soltanto la competenza giurisdizionale internazio- nale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire pro- cedure di insolvenza.

La competenza territoriale nello Stato membro dovrebbe essere determinata dal suo diritto nazionale, sicché si è so- stenuto che il tentativo di trarre dall'art. 3 Reg.

UEspunti interpretativi utili ai fini dell'art. 27 CCII andrebbe escluso, in quanto la competenza per territorio dovrebbe essere regolata esclusivamente dal diritto in- terno.

In questa prospettiva, la presunzione sarebbe da interpretare in senso assoluto, come disposto dalla Relazione illustrativa del CCII a tenore della quale, come previsto dall ' art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega,la competenza spetta al Tribunale del luogo ove si trova il cen- tro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma, tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.

Ora, premesso che le disposizioni della suddetta Relazione non sono vincolanti per l'interprete, è stato significativamente osservato che se si dovesse ritenere che si tratti di presunzioni assolute, la definizione che si è scelto di inserire in apertura del Codice si rivelerebbe svuotata di qualsiasi autonomo rilievo.

Invero, in tal caso, l a definizione del COMI sarebbe applicabile solo ritenendo che coincida con la “ sede dell'attività abituale”, e verrebbe così relegata in secondo piano, in quanto potrebbe assumere rilievoesclusivamente nel caso che una sede formale manchi o non risulti, quindi in una dimensione certamente non fisiologica e comunque in casi assai limitati.

Maggiormente conforme allo spirito della novella appare, allora, un'in- terpretazione che nonsi discosti di molto da ciò che già avveniva du- rante la vigenza dell'art. 9 l.fall., assegnando dunque alla presunzione di coincidenza un carattere solo relativo: il criterio di collegamento principale è costituito dal COMI, che si presume coincidente con la sede statutaria ma, trattandosi di presunzione solo relativa, è lecito fornire la prova contraria.

Nel caso, poi, in cui si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si rag- giunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo re- stando l'avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) e, ove neppure tale criterio appaia praticabile, dovràfarsi riferimento al terzo (cioè al luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rap- presentante).

In conclusione, mentre la tesi che vorrebbe assegnare carattere asso- luto alla presunzione svilisce e svuota di effettiva rilevanza il criterio che lo stesso legislatore ha mostrato di voler adoperare, viceversa il carattere relativo della stessa consente di assegnare al criterio della sede effettiva quella visibilità ed autonoma rilevanza che costituisce un preciso principio della legge delega che, all'art. 2, commaprimo, lettera f) impone di recepire, ai fini della disciplina della competenza territo- riale, la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” defi- nita dall'ordinamento dell'Unione Europea.

Giova altresì evidenziare che lo stesso legislatore delegato ha poi finito per ammettere implicitamente il carattere non assoluto delle presun- zioni; si considerino, ad esempio, l'art. 45, comma 2 (“L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”) e l'art. 48, comma 1 (“L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del regi- stro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”), le cui formulazioni ammettono evidentemente la possibilità che la sede legale sia diversa da quella effettiva.

Alla luce delle suesposte ragioni, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale l a sede principale dell'impresa, dalla cui collocazione l'art. 9 l.f. facevadipendere l'indivi- duazione del Tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, “si svolge effettivamente l'atti- vità direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordina- mento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” ( Cass. n. 20433/2021 , 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014); tale nozione ha trovato nel ci- tato art.27 d.lgs. n. 14 del 2019 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa alle amministrazioni straordinarie e ai procedimenti che ne derivano - un ' evoluzione co e- rente, laddove si prevede che il Tribunale competente (quello in cui ha sede la sezione specializzata nei cd. conflitti d'impresa) sia individuato con riferimento al “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, dal 1 ° settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del Codice della crisi) l'unico criterio per tutti i procedimenti di regola- zione della crisi o dell'insolvenza.

Inoltre, per effetto del vincolo interpretativo della nozione di COMI sta- bilito dalla stessa legge delega e della stessa definizione di cui all'art. 2, lett. m), deve ritenersi sempre necessario il parametro della cono- scibilità da parte dei terzi, al di là dei riferimenti alla sola sede effettiva.

Ne consegue che le presunzioni di cui al comma 3 debbono essere in- tese nel senso che le stesse sono superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, conti- nuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni.

Conseguentemente, il soggetto che invochi la competenza di un Tribu- nale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3 sarà gravato da un duplice onere probatorio: quello di provare che il COMI è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche quello di provare che tale di- versa collocazione è stata percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi.

Tale soluzione interpretativa consente anche di tutelare l'affidamento dei terzi che vengono in contatto con la società.

Ove siano del tutto inapplicabili tali criteri, si ritiene che potranno in- vece scattare i criteriresiduali stabiliti dalle lett. b) e c) (sebbene sia immaginabile un'impresa individuale la cui collocazione non sia indivi- duabile: si pensi alle imprese che operano in modo occulto).

È ben vero che tali criteri si pongono al di fuori di quanto desumibile dall'art. 3, Reg. 848/2015, ma in questo caso la diversità è del tutto ammissibile, dal momento che il Regolamento stesso nulla dispone per i casi in cui i criteri da esso dettati non siano applicabili.

Il legislatore nazionale, quindi, pur se sottoposto al vincolo di un'inter- pretazione ed applicazione armonizzate delle regole eurounitarie, nel momento in cui ha optato per il richiamo di queste ultime anche ai fini del riparto interno di competenza, conserva tuttavia legittimo margine per dettare ulteriori criteri proprio perché limitati alla competenza in- terna.

Nella specie, va osservato che il Tribunale di Milano ha indicato, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA].,i vari elementi di fatto idonei a fondare il superamento della presunzione relativa di coincidenza del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi con la sede legale: l'approvazione delbilancio del 2021 in [OSCURATO:PERSONA]; dalla visura camerale risultava che a [OSCURATO:PERSONA] era operantela sede amministrativa oltre che lo stabilimento; i conti correnti della società erano accesiin filiali di istituti di credito in [OSCURATO:PERSONA]; i soci e gli amministratori risultavano domiciliati per la carica in Seregno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ladelibera ex art.120 bis CCII erastata ricevuta da un Notaio in Monza; il pignoramento mobiliare presso la sede legale avevaavuto esito negativo.

Tali elementi fattuali erano certo riconoscibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7494/2024 R.G. per regolamento d ' ufficio di competenza proposto dal Tribunale di Monza, con ordinanza depositata in data 5.10.2023, nella causa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eAnna Danesi, per procura speciale in atti; -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistente- avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, emessa il 28.09.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 28.09.2023, ai sensi dell'art.29 CCII, dichiarava la propria incompetenza “sulle domande volte alla liquidazione giudiziale e all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi di [OSCURATO:SOCIETA].”, ritenendo competente il Tribunale di Monza; detta ordinanza veniva emessa all'esito della procedura per l'a- perturadella liquidazione giudiziale, promossa d a Fabio S tefano Buggio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]e nel corso della quale quest'ultima, in data 27.09.2023, aveva proposto istanza ex art. 44 CCII volta ad ottenere la concessione dei termini per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza e nella specie alla procedura di concordato preventivo con riserva. Il Tribunale di Milano riteneva non sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 , CCII, valorizzando alcune circostanze emerse in sede di istruttoria le quali, a giudizio di detto Tribunale, per- mettevano di superare il dato formale dell'ubicazione della sede legale (Milano) in applicazione del criterio della sede effettiva ([OSCURATO:PERSONA]) in quanto: “il bilancio del 2021 è stato approvato in [OSCURATO:PERSONA]; dalla visura camerale risulta che a [OSCURATO:PERSONA] vi sia la sede ammi- nistrativaoltre che lo stabilimento; i conti correnti accesi dalla società si trovano in filiali di istituti di credito in [OSCURATO:PERSONA]; i soci e gli amministratori risultano domiciliati per la carica in Seregno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la delibera ex art. 120 bis CCII è stata rice- vuta da un Notaio in Monza; il pignoramento mobiliare presso la sede legale ha avuto esito negativo…”. Ciò premesso, con ordinanza del 5.10.2023 il Tribunale di Monza si ritenevaterritorialmente incompetente a conoscere della domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società debi- trice e, parimenti, della domanda di accesso ad uno strumento di re- golazione della crisi ai sensi dell'art. 44 D.lgs. 14/2019, osservando che: la debitrice aveva da oltre un anno la propria sede legale in Milano via E. [OSCURATO:PERSONA] n.2; norma di riferimento era l'art. 27, comma 3,lett. c) CCII, a mente del quale la competenza territoriale, nelle pro- cedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, è attribuita al Tribu- nale del luogo nel cui circondario il debitore ha il proprio centro princi- pale degli interessi, che si presume coincidente, per la persona giuri- dica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effet- tiva dell'attività abituale; la norma aveva innovatola disposizione dello art. 9 legge fallimentare che individuava il criterio di collegamento nel “luogo dove l'imprenditore ha la sede principale d'impresa”; doveva ritenersi che la presunzione di coincidenza del c.d. COMI con la sede legale avessecarattere assoluto come ricavabile sia dal tenore letterale della norma, che rende applicabile il criterio della sede effettiva solo in “mancanza” della sede legale, sia dalla Relazione illustrativa al Codice della crisi ove si afferma che “la presunzione di legge riferita ai criteri di collegamento deve reputarsi assoluta e non vincibile da una prova contraria in funzione di evitare l'insorgenza di questioni di rito impe- dienti”;il legislatore del Codice della crisi ha così dimostrato in modo chiaro ed inequivoco di privilegiare il dato formale della sede legale, superando le perplessità derivanti da un'eventuale difficoltà nella ge- stione dell'azienda del debitore ubicata in luogo diverso rispetto a quello della sede legale;la soluzione, pure a voler superare il chiaro dato testuale, si mostravarazionale anche al fine di tutela dell ' affida- mento dei terzi, e in particolare dei creditori, permettendo loro di rico- noscere in anticipo il giudice competente a gestire l'insolvenza del de- bitore; detta interpretazione era, peraltro, conforme anche ai dettami del legislatore europeo il quale indicavacome criterio di collegamento il centro effettivo degli interessi che parrebbe coincidere con la sede “effettiva” ma solo con riguardo alla giurisdizione, lasciando all'ordina- mento interno di ciascuno Stato il compito di disciplinare ed individuare i criteri di collegamento con riguardo alla competenza; ed, infatti, il Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle proce- dure di insolvenza, come richiamato dalla Direttiva UE 2019/1023 c.d. Insolvency,ricorreva al criterio del centro degli interessi principali del debitore (COMI) per identificare l'ordinamento giuridico deputato a ge- stire l'insolvenza del debitore affidando la gestione della procedura di insolvenza alle autorità più vicine alle vicende patrimoniali del debitore, assicurando al contempo ai creditori l'agile individuazione dell'ordina- mento e delle autorità competenti al riguardo; in applicazione del Re- golamento e della suindicata Direttiva l'ordinamento italiano ha incluso il COMI tra i criteri di giurisdizione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevedendo all'art. 11 la sussistenza della giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza quando il debitore abbia in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea; il Tribunale di Mi- lano, declinando la propria competenza non si era confrontato con il nuovo dato normativo, avendo fatto applicazione del criterio della sede effettiva dell'attività abituale dell'impresa ancorato alla precedente di- sciplina in materia concorsuale che, con presunzione iuris tantum, fa- ceva coincidere la sede principale dell'impresa con la sede legale e tale presunzione poteva essere vinta attraverso prove univoche in grado di dimostrare il carattere meramente formale o fittizio della sede legale; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, eralegittima la pro- posizione del conflitto di competenza negativa ai sensi dell'art. 45 c.p.c., richiamato dall'art. 29,comma 2, CCII. Pertanto,il Tribunale di Monza sollevava conf litto negativo di compe- tenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, dato che quest'ultimo si era giàdichiarato territorialmente incompetente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] depositato requisitoria, ritenendo competente il Tribunale di Monza. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Monza implica la decisionese la presunzione posta dall'art. 27, comma 3, lett. c), del CCII rivesta carattere assoluto (come reputato dal Tribunale remittente) o relativo (come, invece, ritenuto dal Tribunale di Milano, prioritariamente dichiaratosi incompetente). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in conformità della requisitoria del Pubblico Mi- nistero, il regolamento d'ufficio non sia fondato, essendo competente il Tribunale di Monza. Il comma 1 dell'art. 27 attribuisce “i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante di- mensione” alla competenza del“Tribunale sede della sezione specializ- zata in materia di imprese”, da individuare, sulla scorta del criterio di cui all'art.4 D.Lgs. 168/2003, “avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”. Il criterio di determinazione della competenza, declinato attraverso una proposizione lessicale che prende il posto della "sede principale" cui faceva riferimento il vecchio art. 9 l.fall., è dunque quello (COMI: Cen- tre of main interest) definito dalla lettera m) dell'art. 2 CCII. Se è certo che, in base al dettato legislativo, il COMIvenga fatto pre- suntivamente coincidere con la sede legale risultante dal Registro delle imprese, meno certo è se la presunzione sia iuris tantum, con conse- guente possibilità di superarla attraverso prove univoche che dimo- strino che il centro direzionale dell'attivit̀ dell ' impresa sia collocato al- trove. Al riguardo,nel sistema precedente, fondato sull'art. 9 l.fall., il legisla- tore aveva contemplato la sede principale quale criterio di fissazione della competenza,mentre era stata la giurisprudenza ad introdurre una presunzione di coincidenza tra sede reale e sede statutaria, precisan- done la tenuta fino a provacontraria; invece, la normativa vigente sta- bilisce in via direttala presunzione di coincidenza tra COMI e sede le- gale, nulla precisandone circa la natura (se assoluta o relativa). Il criterio di determinazione fondato sul COMI non è nuovo nell ' espe- rienza ordinamentale: identica formulazione è infatti contenuta nell'art. 3, primo comma del Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle proce- dure di insolvenza transfrontaliere che, dopo aver assegnato la com- petenza ad aprire la procedura di insolvenza ai giudici dello Stato mem- bro nel cui territorio è situato il Comi, al secondo comma precisa però che ”per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria,il luogo in cui si trova la sede legale”. Anche nella disciplina sull'insolvenza transfrontaliera compare, dun- que,la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale, solo che il Regolamento europeo ha avuto cura di indicarne il carattere solo rela- tivo. Proprio tenendo conto del raffronto tra la disposizione di cui all'art. 27, comma 3, CCII e quella contenuta nell'art. 3 Reg. UE, parte della dot- trina e della giurisprudenza di merito ha sostenuto che anche la pre- sunzione posta dal legislatore interno avrebbe carattere relativo edun- que sarebbe vincibile da una prova contraria. Sul versante opposto si è tuttavia considerato che l'art. 3 del Regola- mento andrebbe coordinato con il Considerando26, a mente del quale le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza giu- risdizionale fissano soltanto la competenza giurisdizionale internazio- nale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire pro- cedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro dovrebbe essere determinata dal suo diritto nazionale, sicché si è so- stenuto che il tentativo di trarre dall'art. 3 Reg. UEspunti interpretativi utili ai fini dell'art. 27 CCII andrebbe escluso, in quanto la competenza per territorio dovrebbe essere regolata esclusivamente dal diritto in- terno. In questa prospettiva, la presunzione sarebbe da interpretare in senso assoluto, come disposto dalla Relazione illustrativa del CCII a tenore della quale, come previsto dall ' art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega,la competenza spetta al Tribunale del luogo ove si trova il cen- tro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma, tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute. Ora, premesso che le disposizioni della suddetta Relazione non sono vincolanti per l'interprete, è stato significativamente osservato che se si dovesse ritenere che si tratti di presunzioni assolute, la definizione che si è scelto di inserire in apertura del Codice si rivelerebbe svuotata di qualsiasi autonomo rilievo. Invero, in tal caso, l a definizione del COMI sarebbe applicabile solo ritenendo che coincida con la “ sede dell'attività abituale”, e verrebbe così relegata in secondo piano, in quanto potrebbe assumere rilievoesclusivamente nel caso che una sede formale manchi o non risulti, quindi in una dimensione certamente non fisiologica e comunque in casi assai limitati. Maggiormente conforme allo spirito della novella appare, allora, un'in- terpretazione che nonsi discosti di molto da ciò che già avveniva du- rante la vigenza dell'art. 9 l.fall., assegnando dunque alla presunzione di coincidenza un carattere solo relativo: il criterio di collegamento principale è costituito dal COMI, che si presume coincidente con la sede statutaria ma, trattandosi di presunzione solo relativa, è lecito fornire la prova contraria. Nel caso, poi, in cui si raggiunga la certezza che la sede effettiva sia situata in un luogo differente rispetto alla sede legale, ma non si rag- giunga analoga certezza circa la sua precisa ubicazione, fermo re- stando l'avvenuto superamento della presunzione di coincidenza, dovrà necessariamente entrare in gioco il secondo criterio di collegamento (quello del luogo nel quale la persona giuridica svolge abitualmente la propria attività produttiva, che è concetto diverso dal COMI) e, ove neppure tale criterio appaia praticabile, dovràfarsi riferimento al terzo (cioè al luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rap- presentante). In conclusione, mentre la tesi che vorrebbe assegnare carattere asso- luto alla presunzione svilisce e svuota di effettiva rilevanza il criterio che lo stesso legislatore ha mostrato di voler adoperare, viceversa il carattere relativo della stessa consente di assegnare al criterio della sede effettiva quella visibilità ed autonoma rilevanza che costituisce un preciso principio della legge delega che, all'art. 2, commaprimo, lettera f) impone di recepire, ai fini della disciplina della competenza territo- riale, la nozione di “centro degli interessi principali del debitore” defi- nita dall'ordinamento dell'Unione Europea. Giova altresì evidenziare che lo stesso legislatore delegato ha poi finito per ammettere implicitamente il carattere non assoluto delle presun- zioni; si considerino, ad esempio, l'art. 45, comma 2 (“L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”) e l'art. 48, comma 1 (“L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del regi- stro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta”), le cui formulazioni ammettono evidentemente la possibilità che la sede legale sia diversa da quella effettiva. Alla luce delle suesposte ragioni, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo il quale l a sede principale dell'impresa, dalla cui collocazione l'art. 9 l.f. facevadipendere l'indivi- duazione del Tribunale territorialmente (e funzionalmente) competente ai fini della dichiarazione di fallimento, si identifica con il luogo in cui, alla data di presentazione dell'istanza, “si svolge effettivamente l'atti- vità direttiva, amministrativa ed organizzativa e quella di coordina- mento dei fattori produttivi: esso coincide normalmente con la sede legale dell'impresa, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale sia solo fittizia e quella effettiva si trovi altrove” ( Cass. n. 20433/2021 , 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014); tale nozione ha trovato nel ci- tato art.27 d.lgs. n. 14 del 2019 – già vigente dal 16 marzo 2019 con riguardo alla competenza concorsuale relativa alle amministrazioni straordinarie e ai procedimenti che ne derivano - un ' evoluzione co e- rente, laddove si prevede che il Tribunale competente (quello in cui ha sede la sezione specializzata nei cd. conflitti d'impresa) sia individuato con riferimento al “luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”, dal 1 ° settembre 2021 (data di entrata in vigore differita del Codice della crisi) l'unico criterio per tutti i procedimenti di regola- zione della crisi o dell'insolvenza. Inoltre, per effetto del vincolo interpretativo della nozione di COMI sta- bilito dalla stessa legge delega e della stessa definizione di cui all'art. 2, lett. m), deve ritenersi sempre necessario il parametro della cono- scibilità da parte dei terzi, al di là dei riferimenti alla sola sede effettiva. Ne consegue che le presunzioni di cui al comma 3 debbono essere in- tese nel senso che le stesse sono superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, conti- nuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni. Conseguentemente, il soggetto che invochi la competenza di un Tribu- nale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3 sarà gravato da un duplice onere probatorio: quello di provare che il COMI è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche quello di provare che tale di- versa collocazione è stata percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi. Tale soluzione interpretativa consente anche di tutelare l'affidamento dei terzi che vengono in contatto con la società. Ove siano del tutto inapplicabili tali criteri, si ritiene che potranno in- vece scattare i criteriresiduali stabiliti dalle lett. b) e c) (sebbene sia immaginabile un'impresa individuale la cui collocazione non sia indivi- duabile: si pensi alle imprese che operano in modo occulto). È ben vero che tali criteri si pongono al di fuori di quanto desumibile dall'art. 3, Reg. 848/2015, ma in questo caso la diversità è del tutto ammissibile, dal momento che il Regolamento stesso nulla dispone per i casi in cui i criteri da esso dettati non siano applicabili. Il legislatore nazionale, quindi, pur se sottoposto al vincolo di un'inter- pretazione ed applicazione armonizzate delle regole eurounitarie, nel momento in cui ha optato per il richiamo di queste ultime anche ai fini del riparto interno di competenza, conserva tuttavia legittimo margine per dettare ulteriori criteri proprio perché limitati alla competenza in- terna. Nella specie, va osservato che il Tribunale di Milano ha indicato, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA].,i vari elementi di fatto idonei a fondare il superamento della presunzione relativa di coincidenza del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi con la sede legale: l'approvazione delbilancio del 2021 in [OSCURATO:PERSONA]; dalla visura camerale risultava che a [OSCURATO:PERSONA] era operantela sede amministrativa oltre che lo stabilimento; i conti correnti della società erano accesiin filiali di istituti di credito in [OSCURATO:PERSONA]; i soci e gli amministratori risultavano domiciliati per la carica in Seregno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ladelibera ex art.120 bis CCII erastata ricevuta da un Notaio in Monza; il pignoramento mobiliare presso la sede legale avevaavuto esito negativo. Tali elementi fattuali erano certo riconoscibili