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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 2025

Cassazione n. 11897/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePaolo Signani, che la rappresentano e difendono- ricorrente -controLiquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte d’Appello diGenova- intimate -avverso la sentenza n. 50/2025 della Corte d’Appello di Genova,depositata il 12.8.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18331/2025Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 11897/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il Tribunale di Massa dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., su istanza del Pubblico Ministeroed entro l’anno dalla cancellazione della società dal registrodelle imprese, superando l’eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata sul presupposto che il COMI («centro degliinteressi principali» dell’impresa: art. 2, lett. m, c.c.i.i.) nonfosse collocato presso la sede legale di Carrara, bensì in [OSCURATO:PERSONA] di Magra e, quindi, nel circondario del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. propose reclamo contro la sentenza delTribunale, tra l’altro ribadendo l’eccezione di incompetenza, mail gravame venne respinto dalla Corte d’Appello di Genova.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA].r.l.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo.La liquidazione giudiziale è rimasta intimata.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritteper l’accoglimento del ricorso e la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –degli artt. 27 e 28 CCII – violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Genovaabbia tenuto ferma la decisione del Tribunale di Massa in puntocompetenza territoriale del giudice, ritenendo di avere inveceNumero registro generale 18331/2025Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 11897/2026Data pubblicazione 30/04/2026dimostrato la non coincidenza del COMI dell’impresa con la sedelegale della società.2.

Il ricorso è infondato.La decisione della corte d’appello è basata (nonsull’accertamento in concreto della corrispondenza tra sedelegale e COMI di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., bensì) sul mancatosuperamento della presunzione legale relativa di coincidenza trasede legale e COMI, posta dall’art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.In questo senso, ovverosia quale elemento di provadiscordante (art. 2729, comma 1, c.c.) che impedisce lacostruzione di una presunzione semplice (praesumptio hominis)idonea a superare la presunzione legale relativa, va apprezzatoil riferimento, nella sentenza impugnata, ai verbali di assembleadai quali risulta che la discussione e l’approvazione dei bilanci diesercizio avvenivano presso la sede legale.

La ricorrente noncontesta l’importanza di tale aspetto ai fini dell’individuazionedel COMI, essendo questo innanzitutto il luogo in cui siassumono le decisioni più rilevanti per la gestione dell’impresa,ma nega la corrispondenza al vero di quanto risulta dai verbali,sostenendo che si tratterebbe di una mera formalitàburocratica, connessa anche al fatto che la società era gestitada una sola persona, amministratrice unica e socia totalitaria.Nondimeno, il dato documentale rimane con il suo valoreprobatorio, che legittima il giudizio finale, comune in entrambi igradi del giudizio di merito, di carenza del requisito dellaconcordanza tra gli indizi, in mancanza del quale requisito la«prudenza del giudice … non deve ammettere» le presunzionisemplici.

Il rigore nella valutazione complessiva degli indizi ètanto più necessario e giustificato, laddove la legge pone unapresunzione generale che – quantunque, sicuramente relativa enon assoluta (Cass. n. 21865/2025) – ha lo scopo di garantireNumero registro generale 18331/2025Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 11897/2026Data pubblicazione 30/04/2026la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione delgiudice competente (per l’affermazione che, anche conriferimento al medesimo criterio di competenza dettato dall’art.3, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento UE n.848/2015, «nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza delCOMI con la sede legale» e che ciò «è utile ad assicurare lamaggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine alluogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenzaprincipale e dunque alla disciplina applicabile», v.

Cass.9371/2025).3.

Rigettato il ricorso, non si dà luogo a decisione sullespese del presente giudizio di legittimità, non avendo svoltodifese la parte intimata.4.

Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePaolo Signani, che la rappresentano e difendono- ricorrente -controLiquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte d’Appello diGenova- intimate -avverso la sentenza n. 50/2025 della Corte d’Appello di Genova,depositata il 12.8.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10.3.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18331/2025Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 11897/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il Tribunale di Massa dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., su istanza del Pubblico Ministeroed entro l’anno dalla cancellazione della società dal registrodelle imprese, superando l’eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata sul presupposto che il COMI («centro degliinteressi principali» dell’impresa: art. 2, lett. m, c.c.i.i.) nonfosse collocato presso la sede legale di Carrara, bensì in [OSCURATO:PERSONA] di Magra e, quindi, nel circondario del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. propose reclamo contro la sentenza delTribunale, tra l’altro ribadendo l’eccezione di incompetenza, mail gravame venne respinto dalla Corte d’Appello di Genova.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA].r.l.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo.La liquidazione giudiziale è rimasta intimata.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritteper l’accoglimento del ricorso e la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsaapplicazione – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –degli artt. 27 e 28 CCII – violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Genovaabbia tenuto ferma la decisione del Tribunale di Massa in puntocompetenza territoriale del giudice, ritenendo di avere inveceNumero registro generale 18331/2025Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 11897/2026Data pubblicazione 30/04/2026dimostrato la non coincidenza del COMI dell’impresa con la sedelegale della società.2. Il ricorso è infondato.La decisione della corte d’appello è basata (nonsull’accertamento in concreto della corrispondenza tra sedelegale e COMI di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., bensì) sul mancatosuperamento della presunzione legale relativa di coincidenza trasede legale e COMI, posta dall’art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.In questo senso, ovverosia quale elemento di provadiscordante (art. 2729, comma 1, c.c.) che impedisce lacostruzione di una presunzione semplice (praesumptio hominis)idonea a superare la presunzione legale relativa, va apprezzatoil riferimento, nella sentenza impugnata, ai verbali di assembleadai quali risulta che la discussione e l’approvazione dei bilanci diesercizio avvenivano presso la sede legale. La ricorrente noncontesta l’importanza di tale aspetto ai fini dell’individuazionedel COMI, essendo questo innanzitutto il luogo in cui siassumono le decisioni più rilevanti per la gestione dell’impresa,ma nega la corrispondenza al vero di quanto risulta dai verbali,sostenendo che si tratterebbe di una mera formalitàburocratica, connessa anche al fatto che la società era gestitada una sola persona, amministratrice unica e socia totalitaria.Nondimeno, il dato documentale rimane con il suo valoreprobatorio, che legittima il giudizio finale, comune in entrambi igradi del giudizio di merito, di carenza del requisito dellaconcordanza tra gli indizi, in mancanza del quale requisito la«prudenza del giudice … non deve ammettere» le presunzionisemplici. Il rigore nella valutazione complessiva degli indizi ètanto più necessario e giustificato, laddove la legge pone unapresunzione generale che – quantunque, sicuramente relativa enon assoluta (Cass. n. 21865/2025) – ha lo scopo di garantireNumero registro generale 18331/2025Numero sezionale 1129/2026Numero di raccolta generale 11897/2026Data pubblicazione 30/04/2026la certezza del diritto e la prevedibilità dell’individuazione delgiudice competente (per l’affermazione che, anche conriferimento al medesimo criterio di competenza dettato dall’art.3, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento UE n.848/2015, «nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza delCOMI con la sede legale» e che ciò «è utile ad assicurare lamaggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine alluogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenzaprincipale e dunque alla disciplina applicabile», v. Cass.9371/2025).3. Rigettato il ricorso, non si dà luogo a decisione sullespese del presente giudizio di legittimità, non avendo svoltodifese la parte intimata.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del10.3.2026.Il Presidente