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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17785/2022

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29977 dei ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 107; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6747/21/19, depositata in data 6 settembre 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IDonati Viscido di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - con avviso di accertamento n.

REKO1T41016/2008, l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef- tassazione separata, quale "reddito diverso" ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. a) TUIR, la plusvalenza per la cessione, avvenuta nel 2001, di un terreno edificabile sito in Tufino, per l'importo complessivo di £ 520.000.000, acquistato nel 1963 per £ 3.052.000; l'Ufficio determinava la plusvalenza sulla base del valore di £ 650.000.000 definito ai fini dell'imposta di registro in applicazione del condono ai sensi dell'art. 4 della legge n. 289/02 e del valore iniziale di £ 52.718.743 ottenuto moltiplicando gli indici istatO di rivalutazione dal 1963 al 1996, tenendo conto altresì dell'Invim già corrisposta; -avverso il suddetto avviso di accertamento, i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 428/28/2010 lo accoglieva; - avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 186/46/2012, lo accoglieva; - avverso la sentenza di secondo grado i contribuenti proponevano ricorso per cassazione che, con sentenza n. 20238/2018, depositata il 31 luglio 2018, accoglieva il terzo motivo circa l'erronea determinazione della plusvalenza tassabile cassando la decisione impugnata e rinviando dinanzi ad altra sezione della CTR della Campania; - riassunto il giudizio a cura dei contribuenti, la CTR della Campania, con la sentenza n. 6747/21/2019, depositata in data 6.9.2019, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 428/28/2010, confermando l'annullamento dell'avviso essendo stato il criterio dell'Ufficio per la determinazione della plusvalenza fondato unicamente sul valore definito ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - i contribuenti resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ali sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per avere la CTR - nell'annullare in toto l'avviso di accertamento in questione senza individuare, secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6747/21/2019, una nuova plusvalenza tassabile - violato il principio di cui all'art. 384, comma 2, c.p.c. secondo cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82 (ora 67 e 68) del d.P.R. n. 917/86 per non avere la CTR determinato una plusvalenza tassabile relativamente alla cessione a titolo oneroso del terreno in questione in base alla normativa applicabile alla fattispecie vigente ratione temporis; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20238/2018, nell'accogliere il terzo motivo di ricorso (formulato in termini di violazione di legge per "Erronea valutazione valore finale -prezzo del ricavato e non valore") dei contribuenti avverso la sentenza della CTR della Campania n. 186/46/2012 (con la quale era stata ritenuta corretta la determinazione della plusvalenza tassabile derivante dalla cessione a titolo oneroso in oggetto effettuata dalll'ufficio in base al valore venale del bene definito ai fini dell'imposta di registro) ha statuito che "il principio di corrispondenza del prezzo della cessione a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede d'applicazione dell'imposta di registro (salva la dimostrazione, da parte del contribuente, di avere venduto o acquistato il bene ad un prezzo inferiore) deve ritenersi ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che così, testualmente, recita: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo .15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

Detto articolo, infatti, ponendosi in modo espresso quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile retroattivamente.

Da tale premessa normativa si perviene alla conclusione che la presunzione di cui sopra non può essere più legittimata, secondo il disposto del succitato art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, neppure per le controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente (cfr., ex multis, Cass. 18/01/2017, n. 1074; Cass. 17/05/2017, n. 12265; Cass. 2/08/2017, n. 19227)".

Nella suddetta pronuncia, la Corte ha concluso affermando che "All'accoglimento del terzo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per l'approfondimento istruttorio sull'eventuale esistenza di una plusvalenza tassabile in ragione dell'effettivo corrispettivo della vendita del terreno, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità"; - premesso che "i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27337 del 24/10/2019), nella specie, la CTR non si è attenuta al sopra richiamato principio di diritto formulato questa Corte nella sentenza n. 20238/2018, nell'annullare in toto l'avviso di accertamento in questione (in quanto il criterio utilizzato dall'ufficio per la determinazione della plusvalenza "era fondato unicamente sul valore definito ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro") senza vagliare la "eventuale esistenza di una plusvalenza tassabile in ragione dell'effettivo corrispettivo della vendita del terreno"; -in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Cosi deciso in Roma il 26 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29977 dei ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 107; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6747/21/19, depositata in data 6 settembre 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IDonati Viscido di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - con avviso di accertamento n. REKO1T41016/2008, l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef- tassazione separata, quale "reddito diverso" ai sensi dell'art. 81, primo comma, lett. a) TUIR, la plusvalenza per la cessione, avvenuta nel 2001, di un terreno edificabile sito in Tufino, per l'importo complessivo di £ 520.000.000, acquistato nel 1963 per £ 3.052.000; l'Ufficio determinava la plusvalenza sulla base del valore di £ 650.000.000 definito ai fini dell'imposta di registro in applicazione del condono ai sensi dell'art. 4 della legge n. 289/02 e del valore iniziale di £ 52.718.743 ottenuto moltiplicando gli indici istatO di rivalutazione dal 1963 al 1996, tenendo conto altresì dell'Invim già corrisposta; -avverso il suddetto avviso di accertamento, i contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 428/28/2010 lo accoglieva; - avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 186/46/2012, lo accoglieva; - avverso la sentenza di secondo grado i contribuenti proponevano ricorso per cassazione che, con sentenza n. 20238/2018, depositata il 31 luglio 2018, accoglieva il terzo motivo circa l'erronea determinazione della plusvalenza tassabile cassando la decisione impugnata e rinviando dinanzi ad altra sezione della CTR della Campania; - riassunto il giudizio a cura dei contribuenti, la CTR della Campania, con la sentenza n. 6747/21/2019, depositata in data 6.9.2019, rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza n. 428/28/2010, confermando l'annullamento dell'avviso essendo stato il criterio dell'Ufficio per la determinazione della plusvalenza fondato unicamente sul valore definito ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; - i contribuenti resistono con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ali sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per avere la CTR - nell'annullare in toto l'avviso di accertamento in questione senza individuare, secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6747/21/2019, una nuova plusvalenza tassabile - violato il principio di cui all'art. 384, comma 2, c.p.c. secondo cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82 (ora 67 e 68) del d.P.R. n. 917/86 per non avere la CTR determinato una plusvalenza tassabile relativamente alla cessione a titolo oneroso del terreno in questione in base alla normativa applicabile alla fattispecie vigente ratione temporis; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20238/2018, nell'accogliere il terzo motivo di ricorso (formulato in termini di violazione di legge per "Erronea valutazione valore finale -prezzo del ricavato e non valore") dei contribuenti avverso la sentenza della CTR della Campania n. 186/46/2012 (con la quale era stata ritenuta corretta la determinazione della plusvalenza tassabile derivante dalla cessione a titolo oneroso in oggetto effettuata dalll'ufficio in base al valore venale del bene definito ai fini dell'imposta di registro) ha statuito che "il principio di corrispondenza del prezzo della cessione a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede d'applicazione dell'imposta di registro (salva la dimostrazione, da parte del contribuente, di avere venduto o acquistato il bene ad un prezzo inferiore) deve ritenersi ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che così, testualmente, recita: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo .15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.». Detto articolo, infatti, ponendosi in modo espresso quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile retroattivamente. Da tale premessa normativa si perviene alla conclusione che la presunzione di cui sopra non può essere più legittimata, secondo il disposto del succitato art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, neppure per le controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente (cfr., ex multis, Cass. 18/01/2017, n. 1074; Cass. 17/05/2017, n. 12265; Cass. 2/08/2017, n. 19227)". Nella suddetta pronuncia, la Corte ha concluso affermando che "All'accoglimento del terzo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per l'approfondimento istruttorio sull'eventuale esistenza di una plusvalenza tassabile in ragione dell'effettivo corrispettivo della vendita del terreno, nonché per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità"; - premesso che "i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27337 del 24/10/2019), nella specie, la CTR non si è attenuta al sopra richiamato principio di diritto formulato questa Corte nella sentenza n. 20238/2018, nell'annullare in toto l'avviso di accertamento in questione (in quanto il criterio utilizzato dall'ufficio per la determinazione della plusvalenza "era fondato unicamente sul valore definito ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro") senza vagliare la "eventuale esistenza di una plusvalenza tassabile in ragione dell'effettivo corrispettivo della vendita del terreno"; -in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Cosi deciso in Roma il 26 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 17785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris