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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00539/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1057/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3551/VI/16 depositata il 7 giugno 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF, con aggravio di interessi e sanzioni, la maggiore plusvalenza da lui asseritamente realizzata a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua pertinenza, pari alla metà dell’intero, di un terreno edificabile sito nella Capitale, frazione di Dragona.

Detta plusvalenza veniva quantificata nella misura di 196.411 euro, corrispondente alla metà dell’importo di 392.822 euro, a sua volta risultante dalla differenza fra il valore dell’immobile determinato dall’Ufficio (607.000 euro) e quello calcolato alla data del 1° gennaio 2002 sulla base della perizia giurata di stima redatta dalla geometra [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 448 del 2001 (206.100 euro, rivalutato all’attualità in 210.139 euro), al netto dell’imposta sostitutiva versata (4.039 euro).

Il maggior reddito imponibile così accertato era sottoposto a tassazione separata con applicazione dell’aliquota media del 27,90 per cento.

2. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo per difetto di valida delega in capo al funzionario che lo aveva sottoscritto.

3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3551/VI/16 del 7 giugno 2016, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.

4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in due distinti profili di censura, vengono contestati: (a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; (b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 5) c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunciare in ordine all’eccezione del contribuente volta a sentir dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] per difetto di specificità. 1.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti.

Anzitutto, l’omessa pronuncia su un’eccezione costituisce error in procedendo astrattamente inquadrabile nello schema del numero 4), e non del numero 5), dell’art. 360, primo comma, c.p.c., non riguardando un fatto storico decisivo e controverso, nei sensi esplicitati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi).

In secondo luogo, non integra il vizio di omessa pronuncia il mancato esame di una questione puramente processuale (cfr. Cass. n. 6174/2018, Cass. n. 21086/2024, Cass. n. 24492/2025).

In terzo luogo, con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, la doglianza non appare rispettosa dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6) c.p.c., avendo il ricorrente omesso di trascrivere l’atto di appello erariale o quantomeno di riportarne il contenuto essenziale, onde consentire alla Corte di verificare se effettivamente esso risultasse privo di una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dai primi giudici a fondamento del decisum (sull’argomento cfr. Cass. n. 86/2012, Cass. n. 29495/2020, Cass. n. 32705/2023, Cass. n. 4688/2024, riguardanti l’analoga previsione di cui all’art. 342 c.p.c.). 1.3 Fermo quanto precede, la censura in scrutinio si rivela comunque destituita di fondamento, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dal citato art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle critiche poste a sostegno dell’appello, atteso che la norma in commento richiede soltanto l’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024).

A tal fine, è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già svolte nel pregresso grado di merito, e segnatamente, ove l’impugnazione provenga dalla parte pubblica, che essa insista nel difendere la legittimità dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 28390/2018, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 10673/2022), come per l’appunto è accaduto nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto valida la sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di un funzionario sprovvisto di delega nominativa e specifica, indicante le ragioni del suo conferimento e il relativo termine di efficacia. 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Per indirizzo ormai consolidato di questo [OSCURATO:PERSONA], il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022).

È stato, altresì, ripetutamente affermato che, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’Ufficio, detta delega può essere attuata anche mediante l’emanazione di ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da lui rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica ex post della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 11013/2019, Cass. 18675/2020, Cass. n. 2221/2021).

Non si è poi mancato di puntualizzare che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente costituisce atto organizzativo interno all’Ufficio, sicché, qualora lo stesso apparato da cui promana non ne disconosca gli effetti, deve presumersi sussistente in capo al sottoscrittore il requisito soggettivo dell’appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (cfr. Cass. n. 689/2025, Cass. n. 18967/2025). 2.4 Ai suenunciati princìpi di diritto si è conformata la Commissione regionale, la quale ha affermato che «il responsabile di una articolazione interna non sottoscrive l’atto per l’effetto dell’eventuale incarico ricevuto, ma per effetto della delega del Direttore dell’Ufficio», e che «la mancata specificazione del nome del delegato non costituisce un vizio invalidante della delega, […] in quanto è irrilevante l’individuazione della persona fisica delegata ed, in ogni caso, l’atto resta comunque riconducibile all’autorità delegante».

3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015, dell’art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c.. 3.1 Si sostiene che avrebbe errato il collegio regionale nel reputare corretta la rideterminazione della plusvalenza operata dall’Ufficio in base al valore di mercato dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro e alle quotazioni tratte dalla banca dati OMI, in assenza di altri elementi probatori di supporto. 3.2 Il motivo è infondato. 3.3 L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 così recita: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». 3.4 La citata norma, in ragione della sua dichiarata natura interpretativa, ha efficacia retroattiva.

In virtù di essa, non è più consentito all’[OSCURATO:PERSONA] determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata a sèguito della cessione di immobili e aziende esclusivamente alla stregua del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento di un maggior corrispettivo (cfr. Cass. n. 18351/2021, Cass. n. 17785/2022, Cass. n. 4105/2023, Cass. n. 31372/2024). 3.5 Sul tema è inoltre costante l’affermazione di questa Corte secondo cui, qualora sia contestata una plusvalenza da cessione immobiliare, l’onere di provare che l’operazione è parzialmente simulata quanto al prezzo di vendita spetta all’[OSCURATO:PERSONA] che adduca l’esistenza di maggiori ricavi; con la precisazione che un onere siffatto può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, risultando, tuttavia, all’uopo insufficienti i soli valori OMI, ove non corroborati da altri elementi (cfr. Cass. n. 32206/2019, Cass. n. 21792/2020, Cass. n. 5749/2021, Cass. n. 3693/2025). 3.6 Nel caso di specie, la presunzione di esistenza di un maggior corrispettivo trova fondamento sia nel valore del terreno ceduto accertato ai fini dell’imposta di registro, in giudizio di cui il contribuente è stato parte,sia nelle quotazioni dell’immobile desunte dalla banca dati OMI.

Trattasi, quindi, di due elementi indiziari che si supportano a vicenda, onde deve escludersi che la CTR, nell’esprimere il giudizio sul fatto processuale che le competeva, sia incorsa nella dedotta violazione di legge. 3.7 Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1057/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3551/VI/16 depositata il 7 giugno 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2010 mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF, con aggravio di interessi e sanzioni, la maggiore plusvalenza da lui asseritamente realizzata a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua pertinenza, pari alla metà dell’intero, di un terreno edificabile sito nella Capitale, frazione di Dragona. Detta plusvalenza veniva quantificata nella misura di 196.411 euro, corrispondente alla metà dell’importo di 392.822 euro, a sua volta risultante dalla differenza fra il valore dell’immobile determinato dall’Ufficio (607.000 euro) e quello calcolato alla data del 1° gennaio 2002 sulla base della perizia giurata di stima redatta dalla geometra [OSCURATO:PERSONA], ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 448 del 2001 (206.100 euro, rivalutato all’attualità in 210.139 euro), al netto dell’imposta sostitutiva versata (4.039 euro). Il maggior reddito imponibile così accertato era sottoposto a tassazione separata con applicazione dell’aliquota media del 27,90 per cento. 2. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo per difetto di valida delega in capo al funzionario che lo aveva sottoscritto. 3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3551/VI/16 del 7 giugno 2016, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata. 4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in due distinti profili di censura, vengono contestati: (a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; (b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 5) c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunciare in ordine all’eccezione del contribuente volta a sentir dichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] per difetto di specificità. 1.2 Il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti. Anzitutto, l’omessa pronuncia su un’eccezione costituisce error in procedendo astrattamente inquadrabile nello schema del numero 4), e non del numero 5), dell’art. 360, primo comma, c.p.c., non riguardando un fatto storico decisivo e controverso, nei sensi esplicitati dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi). In secondo luogo, non integra il vizio di omessa pronuncia il mancato esame di una questione puramente processuale (cfr. Cass. n. 6174/2018, Cass. n. 21086/2024, Cass. n. 24492/2025). In terzo luogo, con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, la doglianza non appare rispettosa dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6) c.p.c., avendo il ricorrente omesso di trascrivere l’atto di appello erariale o quantomeno di riportarne il contenuto essenziale, onde consentire alla Corte di verificare se effettivamente esso risultasse privo di una parte argomentativa diretta a confutare le ragioni addotte dai primi giudici a fondamento del decisum (sull’argomento cfr. Cass. n. 86/2012, Cass. n. 29495/2020, Cass. n. 32705/2023, Cass. n. 4688/2024, riguardanti l’analoga previsione di cui all’art. 342 c.p.c.). 1.3 Fermo quanto precede, la censura in scrutinio si rivela comunque destituita di fondamento, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dal citato art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle critiche poste a sostegno dell’appello, atteso che la norma in commento richiede soltanto l’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024). A tal fine, è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già svolte nel pregresso grado di merito, e segnatamente, ove l’impugnazione provenga dalla parte pubblica, che essa insista nel difendere la legittimità dell’atto impositivo (cfr. Cass. n. 28390/2018, Cass. n. 17758/2019, Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 10673/2022), come per l’appunto è accaduto nel caso di specie. 2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto valida la sottoscrizione dell’atto impositivo da parte di un funzionario sprovvisto di delega nominativa e specifica, indicante le ragioni del suo conferimento e il relativo termine di efficacia. 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Per indirizzo ormai consolidato di questo [OSCURATO:PERSONA], il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto sottoscritto dal delegato imputabile all’organo delegante (cfr. Cass. n. 9625/2021, Cass. n. 34775/2023, Cass. n. 21839/2024); ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega e delle comprovate ragioni di servizio che ne giustificano l’adozione, come invece è prescritto dall’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di delega delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. nn. 26395-26396-26397-26398/2020, Cass. n. 1028/2021, Cass. n. 4884/2022). È stato, altresì, ripetutamente affermato che, nell’àmbito dell’organizzazione interna dell’Ufficio, detta delega può essere attuata anche mediante l’emanazione di ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da lui rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica ex post della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 11013/2019, Cass. 18675/2020, Cass. n. 2221/2021). Non si è poi mancato di puntualizzare che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente costituisce atto organizzativo interno all’Ufficio, sicché, qualora lo stesso apparato da cui promana non ne disconosca gli effetti, deve presumersi sussistente in capo al sottoscrittore il requisito soggettivo dell’appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (cfr. Cass. n. 689/2025, Cass. n. 18967/2025). 2.4 Ai suenunciati princìpi di diritto si è conformata la Commissione regionale, la quale ha affermato che «il responsabile di una articolazione interna non sottoscrive l’atto per l’effetto dell’eventuale incarico ricevuto, ma per effetto della delega del Direttore dell’Ufficio», e che «la mancata specificazione del nome del delegato non costituisce un vizio invalidante della delega, […] in quanto è irrilevante l’individuazione della persona fisica delegata ed, in ogni caso, l’atto resta comunque riconducibile all’autorità delegante». 3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015, dell’art. 68 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c.. 3.1 Si sostiene che avrebbe errato il collegio regionale nel reputare corretta la rideterminazione della plusvalenza operata dall’Ufficio in base al valore di mercato dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro e alle quotazioni tratte dalla banca dati OMI, in assenza di altri elementi probatori di supporto. 3.2 Il motivo è infondato. 3.3 L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 così recita: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». 3.4 La citata norma, in ragione della sua dichiarata natura interpretativa, ha efficacia retroattiva. In virtù di essa, non è più consentito all’[OSCURATO:PERSONA] determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata a sèguito della cessione di immobili e aziende esclusivamente alla stregua del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento di un maggior corrispettivo (cfr. Cass. n. 18351/2021, Cass. n. 17785/2022, Cass. n. 4105/2023, Cass. n. 31372/2024). 3.5 Sul tema è inoltre costante l’affermazione di questa Corte secondo cui, qualora sia contestata una plusvalenza da cessione immobiliare, l’onere di provare che l’operazione è parzialmente simulata quanto al prezzo di vendita spetta all’[OSCURATO:PERSONA] che adduca l’esistenza di maggiori ricavi; con la precisazione che un onere siffatto può essere assolto anche mediante presunzioni semplici, risultando, tuttavia, all’uopo insufficienti i soli valori OMI, ove non corroborati da altri elementi (cfr. Cass. n. 32206/2019, Cass. n. 21792/2020, Cass. n. 5749/2021, Cass. n. 3693/2025). 3.6 Nel caso di specie, la presunzione di esistenza di un maggior corrispettivo trova fondamento sia nel valore del terreno ceduto accertato ai fini dell’imposta di registro, in giudizio di cui il contribuente è stato parte,sia nelle quotazioni dell’immobile desunte dalla banca dati OMI. Trattasi, quindi, di due elementi indiziari che si supportano a vicenda, onde deve escludersi che la CTR, nell’esprimere il giudizio sul fatto processuale che le competeva, sia incorsa nella dedotta violazione di legge. 3.7 Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel