CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04688/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5246-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N.5246/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 CC rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 436/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 718/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 31.7.18 la corte d’appello di Salerno, riformando sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di riliquidazione della pensione,proposta in ragione dei benefici contributivi amianto riconosciuti ai pensionati in epigrafesulla base di un pregresso giudicato. La corte territoriale ha considerato che i benefici incidono sulla misura ma non sulla decorrenza della pensione, e, ritenuta necessaria la domanda di amministrativa per il riconoscimento della pensione, ha affermato che solo da tale domanda poteva decorrere il ricalcolo del rateo pensionistico e non da data anteriore al pensionamento, non essendo rilevante a tal fine la mera domanda di riconoscimento dell’esposizione ad amianto. Attraverso tale sentenza ricorrono i lavoratori (e, per alcuni di essi, i loro eredi, come indicati nell’intestazione) per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 342,348 bis, 434, 436 c.p.c., per la genericità dei motivi di appello e conseguente inammissibilità dello stesso. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 324 c.p.c., per non avere la corte territoriale considerato che l’appello non aveva censurato la decorrenza della pensione. I motivi, proposti ex n. 3 e non n. 4, sono entrambi inammissibili, in quanto non trascrivono elementi essenziali dell’atto di appello e della decisione di primo grado e non rendono questa Corte in grado di comprendere la portata del vizio denunciato. Come precisato infatti da Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012 (Rv. 621100 - 01) , il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art