CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19331/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, nonché presso la PEC del difensore ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – e Comune di Salerno; -intimato – [OSCURATO:PERSONA] Accertamento per la revocazione della ordinanza n. 8427/18, depositata il 5 aprile 2018, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 settembre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con un solo motivo rescindente, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la revocazione della ordinanza n. 8427/18, depositata il 5 aprile 2018, con la quale la Corte, - pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di Salerno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Campania, n. 7998/2016 del 20 settembre 2016,- ha cassato l’impugnata sentenza ed ha rinviato alla stessa Commissione tributaria regionaleil riesame della causa proposta dal contribuente dietro impugnazione di un avvisodi accertamento ICI relativo al periodo di imposta 2007. Il ricorrente, - che, in via pregiudiziale, insta per la rimessione in termini in relazionealla condizione di i nvolontaria contumacia nei suoi confronti realizzatasi, nel giudizio di legittimità, in ragione della irregolare notifica del ricorso per cassazione, -deduce la ricorrenza del vizio revocatorio costituito dall’errore di fatto , ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., spiegando che, - avuto riguardo all’omessa produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ., - la Corte aveva definito il ricorso, - dando atto che e sso esponente era rimasto intimato, non avendo svolto difese, - «sull’erroneo presupposto dell’avvenuta regolare notifica» del ricorso, - notifica che, diversamente, avrebbe dovuto ritenersi «inesistente e/ nulla», - così che la Corte non aveva «compiuto alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio che, invece, deve essere esclusa, perché non vi è prova del deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata [informativa] … ». 2. - L ’Agenzia delle Entrate resiste con con troricorso mentre il Comune di Salerno è rimasto intimato. Fissato all’udienza pubblica del 14 settembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussioneorale. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il proposto ricorso è senz’altro inammissibile. 2. –Come anticipato, l’ordinanza oggetto di impugnazione è stata pubblicata il 5 aprile 2018 così che, - in difetto di una sua notifica, - trovava applicazione, nella fattispecie, il termine di impugnazione semestrale (art. 391 bis, c. 1), - termine così ridotto , in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016, -avendo la Corte statuito che detto (nuovo) terminedeve trovare applicazione per i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa legge di conversione (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi (Cass. Sez. U., 23 aprile 2020, n. 8091 cui addeCass., 7 luglio 2022, n. 21485; Cass., 9 luglio 2021, n. 19622). 3. – La questione che il ricorrente allora (impropriamente) pone sotto il profilo della rimessione in termini (art. 153, c. 2, cod. proc. civ.) deve essere diversamente ricondotta alla disciplina dell’impugnazione cd. tardiva (art. 327, c. 2, cod. proc. civ.) che, secondo un condivisibile orientamento della Corte, astringe (anche) il mezzo di impugnazione (di natura eccezionale) della revocazione , essendosi rimarcato che le disposizioni di cui all’art. 327, cit., sono «espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici»e, pertanto, debbono trovare applicazi one, nella fattispecie in esame,«per evidenti esigenze di coerenza del sistema e di necessaria armonia del regime impugnatorio» (Cass., 2 dicembre 2005, n. 26261;v., altresì, Cass., 9 luglio 2021, n. 19622; Cass., 23 dicembre 1997, n. 13012). 3.1 - C ome risulta , poi, da un consolidato orientamento interpretativo della Corte (v., ex plurimis , Cass., 16 novembre 2020, n. 25904; Cass., 14 ottobre 2019, n. 25727; Cass., 9 ottobre 2018, n. 24899; Cass., 13 giugno 2017, n. 14746; Cass., 11 aprile 2017, n. 9330; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23323; Cass., 10 giugno 2011, n. 12761), l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva presuppone l’ignoranza del processo (e, dunque, che la parti dimostri «di non avere avuto conoscenza del processo»; art. 327, c. 2, cod. proc. civ.). 3.1.1– La Corte ha, in particolare, rimarcato che: - l’impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l’uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l’altro soggettivo, correlato all’ignoranza del processo in ragione di detta nullità; -l’impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l’ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l’ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l’inammissibilità dell’impugnazione, l’onere della prova della conoscenza del processo (v. Cass., 3 gennaio 2019, n. 8; Cass., 30 settembre 2015, n. 19574; Cass., 23 giugno 2014, n. 14232; Cass., 20 novembre 2012, n. 20307;Cass., 3 luglio 2008, n. 18243; Cass. Sez. U., 22 giugno 2007, n. 14570; v. altresì, -nella giurisprudenza della Sezione tributaria, e con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, c. 3, -Cass., 14 ottobre 2015, n. 20672; Cass., 5 febbraio 2009, n. 2817; Cass., 22 maggio 2006, n. 11991); -il contumace involontario decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine di cui al primo comma dell'art. 327 codice procedura civile, qualora si accerti (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza stessa ( Cass., 12 luglio 2013, n. 17236; Cass., 29 maggio 2003, n. 8622; Cass. Sez. U., 15 maggio 1990, n. 4196). 4.– Se, nella fattispecie, la tempestività del ricorso per revocazione tardivo, -che è stato notificato, a mezzo PEC, il 29 giugno 2021, - può allora desumersi dalla data (30 aprile 2021) di comunicazione alla parte degli atti rilasciati dalla cancelleria della Corte, e ciò non di meno, il proposto motivo di ricorso è inammissibile. 4.1 - Come ripetutamente statuit o dalla Corte, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4 (oggetto di richiamo nell’art. 391-bis cod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171). E, più specificamente,si è rimarcato che l'errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la Corte può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d'ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 36). 4.2 -Ai fini della revocazione per errore di fatto rilevano , pertanto, (anche) i vizi degli atti delprocedimento allorchè non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudiziodi cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’àmbito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’ error iuris nell’ applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011,n. 29922). In particolare, si è, così, escluso che possa integrare l’errore di fatto revocatorio l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale rilevante ai fini della ritualità della notifica del ricorso (Cass., 26 maggio 2021, n. 14610) così come,in genere, la deduzione della nullità di una notifica (piuttosto che della sua omissione oggetto di una falsa rappresentazione; v., ex plurimis, Cass., 26 maggio 2021, n. 14610, cit.; Cass., 12 gennaio 2018, n. 602; Cass., 20 dicembre 2016, n. 26278; Cass., 10 settembre 2013, n. 20734; Cass., 7 giugno 2006, n. 13303; Cass., 4 gennaio 2006, n. 24; Cass. Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170). 4.3– Nella fattispecie, il motivo di ricorso per revocazione espone, per l’appunto, la denuncia dell’omessa considerazione di una nullità della notifica del ricorso per cassazione, - nullità correlata, in tesi, al difetto della raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ., - e non anche un errore percettivo conseguente alla falsa supposizione di un fatto la cui verità siaincontrastabilmente esclusa (in ragione, cioè, dell’omessa produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento di detta raccomandata informativa). La dedotta incompletezza del procedimento notificatorio, dunque, non integra il denunciato errore percettivo ed incide, ad ogni modo, sulla valutazione giuridica di un fatto rilevante secondo la regula iuris applicabile alla fattispecie. 5. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.200,00,oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso pe