CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mancuso-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3361/2024Numero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 23307/2026Data pubblicazione 15/07/2026Culmone [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.31817/2023 depositata il 15 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- Il 26 febbraio 1990 le opere di demolizione eseguite in un immobile diproprietà di [OSCURATO:PERSONA] — con il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] — causavano il crollo della limitrofa costruzione di proprietàdei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali perdevano la vita sottole macerie.Con sentenza del 24 maggio 2000 la Corte d'Appello penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevolidei delitti di crollo colposo e omicidio colposo.2.- Successivamente, con atto di citazione notificato il 12 settembre 2000,i figli delle vittime —[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppaCulmone — convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alrisarcimento per circa 4,9 miliardi di lire. I convenuti si costituivanoresistendo.3.- Il 26 aprile 2010 il Tribunale dichiarava l'interruzione del processo perla morte di [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori riassumevano il giudizio con ricorsodel 23 aprile 2010, notificando il decreto di fissazione d’udienza agli eredidel de cuius collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di chiamata all'eredità (non aveva ancora accettato l'eredità,nemmeno con beneficio d'inventario).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3361/2024Numero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 23307/2026Data pubblicazione 15/07/20264.- Con sentenza parziale n. 717/2012, il Tribunale condannava tutti iconvenuti — inclusa [OSCURATO:PERSONA] nella qualità — in solido alrisarcimento nella misura di € 334.203,13 a [OSCURATO:PERSONA] e di €197.101,51 ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per dannonon patrimoniale. Con sentenza definitiva, poi, condannava ulteriormente iconvenuti a risarcire nella misura di € 231.837,92 complessivi per dannipatrimoniali.5.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale, mentre [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (semprequale chiamata all'eredità) proponevano appelli incidentali.La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 460/2020 del 28 luglio2020, rigettava il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e l'appello incidentale di ConcettaCrocifissa Lana; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] erede universale diMichele [OSCURATO:PERSONA]; condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erede al risarcimento di € 1.188.697,20 a [OSCURATO:PERSONA] e di €777.225,09 ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre allespese processuali.6.- [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione. Conordinanza n. 31817 del 15 novembre 2023, la Sezione III civile dichiaravainammissibile il ricorso, rigettandolo.7.- Avverso tale ordinanza la Lana propone ora ricorso per revocazione conun unico motivo.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Elvira LoGiudice, a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], originario convenuto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- I motivi del precedente ricorso per cassazione rilevanti ai fini dellarevocazione sono, per quanto interessa, i seguenti.Il terzo motivo del ricorso per cassazione lamentava la violazione degli artt.2697, 542, 581, 752 e 1295 c.c. La ricorrente censurava la sentenzad'appello per averla qualificata erede universale di [OSCURATO:PERSONA] senzaNumero registro generale 3361/2024Numero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 23307/2026Data pubblicazione 15/07/2026che ve ne fosse prova agli atti e senza considerare l'esistenza di altri eredilegittimi del de cuius - i figli [OSCURATO:PERSONA] e Angela MariaTeresa [OSCURATO:PERSONA] -, che non erano stati convenuti in giudizio.A sostegno di tale tesi, la ricorrente aveva prodotto — già nel fascicolo delricorso notificato il 2 novembre 2020 e richiamato nella memoria ex art.380-bis c.p.c. del 22 settembre 2023 — il certificato della situazione difamiglia rilasciato dal Comune di Sommatino il 29 ottobre 2020, attestanteche, al momento della morte di [OSCURATO:PERSONA], gli eredi legittimi enecessari erano la moglie (ricorrente) e i due figli. La produzione era stataeffettuata anche ai sensi dell'art. 372 c.p.c., per dimostrare la nullità dellasentenza d'appello che non aveva pronunciato nei confronti di tutti ilitisconsorti necessari.Il secondo motivo di ricorso veniva poi dichiarato inammissibile per ragioniidentiche.2.- La ratio della ordinanza qui impugnata per revocazione.Questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31817/2023, rigettava il terzomotivo motivando che, pur riconoscendo che la censura «in linea teorica,potrebbe avere un suo fondamento, alla luce del disposto degli artt. 752 ess. cod. civ.», tuttavia la ricorrente non aveva provato l'esistenza di altricoeredi, né il loro numero, né il titolo alla successione, limitandosi a unrichiamo generico ai relativi nomi. [OSCURATO:PERSONA]. n. 17122/2020, per cuiil coerede convenuto per l'intero che eccepisca la divisione pro quota deldebito ha l'onere di provare esistenza, numero e qualità degli altri coeredi.3.- Il motivo del ricorso per revocazione.Il motivo di ricorso per revocazione ex art. 391-bis e art. 395 n. 4 c.p.c.denuncia un errore di fatto della precedente ordinanza di questo giudice dilegittimità, che sarebbe consistente in una falsa percezione della realtàprocessuale: si è ritenuta insussistente la prova dell'esistenza degli altrieredi, quando invece tale prova — il certificato della situazione di famigliadel Comune di Sommatino — era già agli atti, regolarmente depositata eNumero registro generale 3361/2024Numero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 23307/2026Data pubblicazione 15/07/2026richiamata sia nel ricorso del 29 ottobre 2020, sia nella memoria ex art.380-bis c.p.c.La ricorrente argomenta che il certificato dimostrava inconfutabilmente che,alla data del decesso, [OSCURATO:PERSONA] aveva come eredi legittimi lamoglie e i due figli; l'omesso esame di tale documento integrerebbe unerrore di fatto decisivo e obiettivamente rilevabile, poiché, se il documentofosse stato scrutinato, la declaratoria di inammissibilità non avrebbe potutoessere pronunciata; la Cassazione stessa aveva riconosciuto il fondamentoteorico della censura, onde l'errore sulla prova sarebbe stato determinanteper il rigetto; l'errore si riverberebbe anche sul secondo motivo, dichiaratoinammissibile per la medesima ratio.4.- Il motivo è infondato.In realtà non può essere imputato alla sentenza oggetto di revocazione unerrore percettivo, in quanto l’assunto qui contestato è frutto di unavalutazione giuridica, seppure implicita. L'ordinanza che si chiede direvocare, infatti, richiama proprio Cass., Sez. 2, n. 17122/2020, che haaffermato che chi eccepisce l'esistenza di altri coeredi ha l'onere di provarenon solo l'esistenza di chiamati all'eredità, ma «la stessa qualifica di eredi».Il certificato di situazione di famiglia prova l'esistenza del coniuge e dei figlial momento del decesso: dimostra cioè la qualità di chiamati all'eredità, nonnecessariamente quella di eredi, che presuppone l'accettazione.Proprio per tale ragione, l'affermazione contenuta nella ordinanza quioggetto di revocazione («nessuna prova è stata addotta neppure in ordineall'an dell'esistenza di altri coeredi») va intesa nel senso che non era stataaddotta alcuna prova idonea a dimostrare la qualità di coeredi, e che ilcertificato (pur valutato) era inidoneo allo scopo. Dunque, quellaaffermazione è frutto di un giudizio valutativo, non di un errore percettivo,e quindi non vi è motivo di revocazione. Altro è l’errore percettivo, altroquello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonchél'error iuris nell'applicazione delle corrispondenti disposizioni processualiNumero registro generale 3361/2024Numero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 23307/2026Data pubblicazione 15/07/2026(Cass. 14673/ 2014; Cass. 14587/n2017; Cass. n. 36870/2022): come siè detto, invece, l’ordinanza in questione non ha negato l’esistenza deldocumento, ma lo ha interpretato nel senso che non prova la qualità dieredi, bensì di chiamati alla eredità.Peraltro, anche a voler ritenere che la Corte di legittimità abbiaeffettivamente omesso di percepire il certificato, resta la questione del sel'errore sia stato decisivo. E’ vero che il terzo motivo era stato ritenuto «inlinea teorica» potenzialmente fondato, ma ciò non toglie che la doglianza èstata dichiarata inammissibile per difetto di prova. Se il certificato fossestato esaminato, infatti, il giudice avrebbe dovuto valutarne la idoneità aprovare la qualità di eredi e non solo di chiamati, ed avrebbeinevitabilmente tenuto conto del fatto che un mero certificato anagraficonon è sufficiente (Cass. n. 17122/2020): occorre la prova dell'accettazionedell'eredità. È quindi presumibile che il motivo sarebbe stato comunquerigettato, seppure con motivazione diversa (non «nessuna prova» ma«prova insufficiente»).5. Quanto poi al secondo motivo del ricorso (litisconsorzio necessario),l'ordinanza ha offerto una doppia ratio decidendi: a) inammissibilità permancata indicazione nominativa degli altri eredi; b) infondatezza nel merito,perché nelle obbligazioni risarcitorie da successione nel lato passivo «nonc'era il litisconsorzio necessario tra i coeredi» (pag. 9). Questa secondaragione è autonoma e autosufficiente: quand'anche la Corte avesse tenutoin conto il certificato con i nomi dei figli, il motivo sarebbe stato comunquerigettato nel merito in base al principio di diritto enunciato (Cass. n.5100/2006). L'eventuale errore sulla prima ratio non sarebbe quindidecisivo.6. Il ricorso va dunque rigettato. La peculiarità della vicenda processualegiustifica la compensazione delle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 3361/2024Numero sezionale 2082/2026Numero di raccolta generale 23307/2026Data pubblicazione 15/07/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso, compensando le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi