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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22068/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato exlege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 299/2025depositata il 7 febbraio 2025;Numero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.20174/2021, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto dicorrispondere al [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 110.927,56,oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per leprestazioni di trasporto eseguite da S.G.T. in bonis su incarico enell’interesse di P.M.G.[OSCURATO:PERSONA] S.G.T. eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità ditutte le eccezioni e le domande di P.M.G. e, in via principale, ne chiedevail rigetto per insussistenza dei crediti che questa pretendeva di opporrein compensazione, a tal fine proponendo domanda riconvenzionale.2.

Con sentenza n. 3147/2023 il Tribunale di Milano così statuiva:“1) accoglie in parte l’opposizione; 2) revoca il decreto ingiuntivoopposto; 3) conferma l’ordinanza del 04 maggio 2022 di concessionedella provvisoria esecuzione nel limitato importo di € 27.664,29; 4)dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale svolta da PMG neiconfronti del [OSCURATO:SOCIETA].”.3.

P.M.G. proponeva appello principale, limitatamente al solo parzialeaccoglimento dell’opposizione; resisteva il [OSCURATO:SOCIETA]., proponendoa sua volta appello incidentale avverso il capo della decisione che avevaaccolto l’eccezione estintiva sino alla concorrenza di euro 83.263,27, purin difetto, secondo l’appellante incidentale, di adeguata prova dei creditiposti in compensazione.4.

Con sentenza n. 299/2025 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello principale, mentre, in parziale accoglimento dell’appelloincidentale ed in parziale riforma quindi dell’impugnata sentenza,condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare al [OSCURATO:SOCIETA]. la somma dieuro 110.927,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dallaNumero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto che da tale sommaandava decurtato l’importo di euro 27.664,29 versato in forza dellaprovvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.5. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a tre motivi.

Resiste concontroricorso il Fallimento, che ha pure depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “Violazione art. 2712 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. e violazione art. 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.”.1.1.

Si censura che, nel confermare la decisione del Tribunale dirigetto dell’eccezione di compensazione (che la parte opponente, oraricorrente, aveva fondato sul fatto che “i contrapposti crediti derivanodal medesimo contratto dedotto in giudizio” e che “sino ad € 83.263,27,il controcredito eccepito in compensazione è sostenuto da messaggi diposta elettronica (da SGT a PMG), di cui il Fallimento ha disconosciuto laconformità all’originale, e da estratti conto bancari di PMG, recantiindicazione di numerosi bonifici, provenienti da SGT, esattamentecorrispondenti al saldo delle asserite compensazioni menzionate nellacorrispondenza telematica disconosciuta”), la corte territoriale avevaerroneamente ravvisato un comportamento processuale didisconoscimento, invece privo dei necessari requisiti di specificità echiarezza, ed inoltre aveva erroneamente omesso di valutare ladocumentazione tutta prodotta in atti al fine di accertare i reciprocicrediti esistenti tra le parti.1.2.

Il motivo è infondato.Per come formulate, le critiche mirano esclusivamente a sollecitareuna rivalutazione del giudizio di merito espresso dalla corte territoriale,ictu oculi non sindacabile in questa sede.

Ciò vale anche in tema didisconoscimento di scrittura privata, a fronte del consolidatoorientamento di questa Suprema Corte per cui anche la valutazione dellaNumero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026specificità e della determinatezza del disconoscimento di scritturaprivata, che non postula una forma vincolata, si risolve "in un giudizio difatto riservato al giudice di merito" (v.

Cass., n. 18491/2024; Cass., n.11460/2007; Cass., n. 18042/2014; Cass., n. 1537/2018); con laconseguenza che tale giudizio può essere sindacato innanzi a questaSuprema Corte di legittimità solo nei ristretti limiti, che nella fattispecienon ricorrono, della violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (v.

Cass., n.184/2025).Neppure la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. risulta prospettatanei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, essendoconfigurabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio inassenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto,valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanzaprobatoria soggetta ad un diverso regime” (v.

Cass. 10.6.2016 n. 11892e, tra le tante, 17.11.2021 n. 34786).

Ma di questo non offre minimatraccia la censura, che pertanto, anche sotto tale profilo,sostanzialmente si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delmateriale probatorio sottoposto al giudice del merito.Aggiungasi, infine, che, diversamente da quanto lamentato dallaricorrente, la corte ambrosiana non ha affatto omesso la valutazione delresiduo compendio probatorio, ma ha espressamente preso in esame gliestratti conto bancari, salvo ritenerli “privi di valore probatorio”, sulpuntuale rilievo per cui da essi è soltanto desumibile “che sono statieffettuati pagamenti da SGT a PMG, ma non si evince il titolo in base alquale detti pagamenti sono stati effettuati”.2.

Il secondo motivo denuncia “Violazione artt. 1362 codice civile inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.2.1.

La Corte d’Appello non avrebbe “esplicitato il criterioermeneutico con il quale è pervenuta alla lapidaria considerazione che ilNumero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto non poteva essere fonte di reciproche obbligazioni”.2.2.

Il motivo è infondato.Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta infatti che la corteterritoriale ha confermato il rigetto della eccezione di compensazioneperché la allora appellante PMG non aveva dimostrato il titolo dei propricrediti verso SGT, avendo a tale fine invocato un contratto di affiliazionecommerciale, senza peraltro produrlo, e, per altro verso, risultando ilpur stipulato contratto di trasporto avere ad oggetto l’esecuzione diservizi soltanto da parte di SGT in favore di PMG, senza costituire fontedi obbligazioni reciproche tra le parti.2.3.

Orbene, alla luce della costante giurisprudenza di questaSuprema Corte, l'interpretazione del contratto, traducendosi inun'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà deicontraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delleregole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente censura genericamentel’impugnata sentenza, senza indicare quali canoni ermeneutici sarebberostati effettivamente violati, né specifica quali norme interpretativesarebbero state in concreto disattese dalla Corte territoriale.

Ancormeno chiarisce in che modo e attraverso quali passaggi argomentativi ilgiudice del merito si sarebbe discostato dai criteri legali diinterpretazione del contratto.La censura, pertanto, non si confronta con il perimetro del sindacatodi legittimità in materia di interpretazione contrattuale, ma mirapiuttosto a sollecitare una diversa lettura del rapporto negoziale, insenso più favorevole alla ricorrente.

Ciò si pone in contrasto con ilprincipio che, "per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazionedata dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili,Numero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra"(Cass., n. 27828/2017; Cass., n. 27136/2017; Cass., n. 6125/2014;Cass., n. 2887/2024, n. 2887; Cass., Sez.

Un., n. 9774/2020).3.

Il terzo motivo denuncia “Violazione art. 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1) n. 4 c.p.c.”.3.1.

La Corte d’Appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione inriferimento alla richiesta istruttoria, addotta in prime cure e reiterata daPMG nel giudizio di appello, di ordinare al Fallimento SGT l’esibizione didocumenti.3.2.

Il motivo è privo di consistenza: denuncia assertivamente unvizio di omessa motivazione, senza specificare se, dove e quando, nelprecedente contesto processuale, l’istanza ex art. 210 c.p.c. fosse stataproposta, senza ritrascriverne il contenuto, e senza indicarepuntualmente le ragioni per le quali i documenti trascurati avrebberosenza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass., n.16812/2018; Cass., n. 19150/2016; Cass., n. 25756/2014).

Trascura,poi, di affrontare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui“l’emanazione dell'ordine di esibizione è discrezionale e svincolata daogni onere motivazionale; il provvedimento di rigetto dell'istanza non èsindacabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione, trattandosi di strumento di istruzione residuale utilizzabilesoltanto quando prova dei fatti non possa essere acquisita con altrimezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorative” (v.,in termini, Cassn. 5059/2024, e, tra le altre, Cass. 27412/2021; Cass.n. 9020/2019 e Cass. n. 24188/2013).4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.5.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,Numero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese, che liquida in euro 7.000 per compensi edeuro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato exlege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 299/2025depositata il 7 febbraio 2025;Numero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.20174/2021, con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto dicorrispondere al [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 110.927,56,oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per leprestazioni di trasporto eseguite da S.G.T. in bonis su incarico enell’interesse di P.M.G.[OSCURATO:PERSONA] S.G.T. eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità ditutte le eccezioni e le domande di P.M.G. e, in via principale, ne chiedevail rigetto per insussistenza dei crediti che questa pretendeva di opporrein compensazione, a tal fine proponendo domanda riconvenzionale.2. Con sentenza n. 3147/2023 il Tribunale di Milano così statuiva:“1) accoglie in parte l’opposizione; 2) revoca il decreto ingiuntivoopposto; 3) conferma l’ordinanza del 04 maggio 2022 di concessionedella provvisoria esecuzione nel limitato importo di € 27.664,29; 4)dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale svolta da PMG neiconfronti del [OSCURATO:SOCIETA].”.3. P.M.G. proponeva appello principale, limitatamente al solo parzialeaccoglimento dell’opposizione; resisteva il [OSCURATO:SOCIETA]., proponendoa sua volta appello incidentale avverso il capo della decisione che avevaaccolto l’eccezione estintiva sino alla concorrenza di euro 83.263,27, purin difetto, secondo l’appellante incidentale, di adeguata prova dei creditiposti in compensazione.4. Con sentenza n. 299/2025 la Corte d’Appello di Milano rigettaval’appello principale, mentre, in parziale accoglimento dell’appelloincidentale ed in parziale riforma quindi dell’impugnata sentenza,condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare al [OSCURATO:SOCIETA]. la somma dieuro 110.927,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dallaNumero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto che da tale sommaandava decurtato l’importo di euro 27.664,29 versato in forza dellaprovvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.5. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a tre motivi. Resiste concontroricorso il Fallimento, che ha pure depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione art. 2712 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. e violazione art. 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.”.1.1. Si censura che, nel confermare la decisione del Tribunale dirigetto dell’eccezione di compensazione (che la parte opponente, oraricorrente, aveva fondato sul fatto che “i contrapposti crediti derivanodal medesimo contratto dedotto in giudizio” e che “sino ad € 83.263,27,il controcredito eccepito in compensazione è sostenuto da messaggi diposta elettronica (da SGT a PMG), di cui il Fallimento ha disconosciuto laconformità all’originale, e da estratti conto bancari di PMG, recantiindicazione di numerosi bonifici, provenienti da SGT, esattamentecorrispondenti al saldo delle asserite compensazioni menzionate nellacorrispondenza telematica disconosciuta”), la corte territoriale avevaerroneamente ravvisato un comportamento processuale didisconoscimento, invece privo dei necessari requisiti di specificità echiarezza, ed inoltre aveva erroneamente omesso di valutare ladocumentazione tutta prodotta in atti al fine di accertare i reciprocicrediti esistenti tra le parti.1.2. Il motivo è infondato.Per come formulate, le critiche mirano esclusivamente a sollecitareuna rivalutazione del giudizio di merito espresso dalla corte territoriale,ictu oculi non sindacabile in questa sede. Ciò vale anche in tema didisconoscimento di scrittura privata, a fronte del consolidatoorientamento di questa Suprema Corte per cui anche la valutazione dellaNumero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026specificità e della determinatezza del disconoscimento di scritturaprivata, che non postula una forma vincolata, si risolve "in un giudizio difatto riservato al giudice di merito" (v. Cass., n. 18491/2024; Cass., n.11460/2007; Cass., n. 18042/2014; Cass., n. 1537/2018); con laconseguenza che tale giudizio può essere sindacato innanzi a questaSuprema Corte di legittimità solo nei ristretti limiti, che nella fattispecienon ricorrono, della violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (v. Cass., n.184/2025).Neppure la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. risulta prospettatanei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, essendoconfigurabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio inassenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto,valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanzaprobatoria soggetta ad un diverso regime” (v. Cass. 10.6.2016 n. 11892e, tra le tante, 17.11.2021 n. 34786). Ma di questo non offre minimatraccia la censura, che pertanto, anche sotto tale profilo,sostanzialmente si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delmateriale probatorio sottoposto al giudice del merito.Aggiungasi, infine, che, diversamente da quanto lamentato dallaricorrente, la corte ambrosiana non ha affatto omesso la valutazione delresiduo compendio probatorio, ma ha espressamente preso in esame gliestratti conto bancari, salvo ritenerli “privi di valore probatorio”, sulpuntuale rilievo per cui da essi è soltanto desumibile “che sono statieffettuati pagamenti da SGT a PMG, ma non si evince il titolo in base alquale detti pagamenti sono stati effettuati”.2. Il secondo motivo denuncia “Violazione artt. 1362 codice civile inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.2.1. La Corte d’Appello non avrebbe “esplicitato il criterioermeneutico con il quale è pervenuta alla lapidaria considerazione che ilNumero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto non poteva essere fonte di reciproche obbligazioni”.2.2. Il motivo è infondato.Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta infatti che la corteterritoriale ha confermato il rigetto della eccezione di compensazioneperché la allora appellante PMG non aveva dimostrato il titolo dei propricrediti verso SGT, avendo a tale fine invocato un contratto di affiliazionecommerciale, senza peraltro produrlo, e, per altro verso, risultando ilpur stipulato contratto di trasporto avere ad oggetto l’esecuzione diservizi soltanto da parte di SGT in favore di PMG, senza costituire fontedi obbligazioni reciproche tra le parti.2.3. Orbene, alla luce della costante giurisprudenza di questaSuprema Corte, l'interpretazione del contratto, traducendosi inun'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà deicontraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice dimerito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delleregole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente censura genericamentel’impugnata sentenza, senza indicare quali canoni ermeneutici sarebberostati effettivamente violati, né specifica quali norme interpretativesarebbero state in concreto disattese dalla Corte territoriale. Ancormeno chiarisce in che modo e attraverso quali passaggi argomentativi ilgiudice del merito si sarebbe discostato dai criteri legali diinterpretazione del contratto.La censura, pertanto, non si confronta con il perimetro del sindacatodi legittimità in materia di interpretazione contrattuale, ma mirapiuttosto a sollecitare una diversa lettura del rapporto negoziale, insenso più favorevole alla ricorrente. Ciò si pone in contrasto con ilprincipio che, "per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazionedata dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili,Numero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte cheaveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito,dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra"(Cass., n. 27828/2017; Cass., n. 27136/2017; Cass., n. 6125/2014;Cass., n. 2887/2024, n. 2887; Cass., Sez. Un., n. 9774/2020).3. Il terzo motivo denuncia “Violazione art. 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1) n. 4 c.p.c.”.3.1. La Corte d’Appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione inriferimento alla richiesta istruttoria, addotta in prime cure e reiterata daPMG nel giudizio di appello, di ordinare al Fallimento SGT l’esibizione didocumenti.3.2. Il motivo è privo di consistenza: denuncia assertivamente unvizio di omessa motivazione, senza specificare se, dove e quando, nelprecedente contesto processuale, l’istanza ex art. 210 c.p.c. fosse stataproposta, senza ritrascriverne il contenuto, e senza indicarepuntualmente le ragioni per le quali i documenti trascurati avrebberosenza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass., n.16812/2018; Cass., n. 19150/2016; Cass., n. 25756/2014). Trascura,poi, di affrontare il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui“l’emanazione dell'ordine di esibizione è discrezionale e svincolata daogni onere motivazionale; il provvedimento di rigetto dell'istanza non èsindacabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto dimotivazione, trattandosi di strumento di istruzione residuale utilizzabilesoltanto quando prova dei fatti non possa essere acquisita con altrimezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorative” (v.,in termini, Cassn. 5059/2024, e, tra le altre, Cass. 27412/2021; Cass.n. 9020/2019 e Cass. n. 24188/2013).4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,Numero registro generale 6988/2025Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 22068/2026Data pubblicazione 27/06/2026seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese, che liquida in euro 7.000 per compensi edeuro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI