CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 ottobre 2019
Cassazione n. 05059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16323/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 76 - SC 8/16, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l., cessionaria di Banca dei [OSCURATO:PERSONA] di Siena SPA , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorren te - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 4344/2019 depositata il 10/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a. ottenne dal Tribunale di Treviso l’emissione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5590/2016 per il pagamento dell’importo di euro 244.933,80, oltre accessori e spese, in forza di tre fideiussioni rilasciate dalla Andreolli a garanzia dei crediti della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito dal Tribunale di Padova con sentenza n. 203/2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo che il credito della banca era già garantito da idonea ipoteca, sicché l’azione proposta contro il fideiussore era contraria a buona fede. Eccepì altresì che le somme riscosse dalla Banca per interessi, commissioni e oneri accessori eccedevano i tassi previsti dalla legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a. resiste tte all ’ opposizione chiedendone il rigetto. 4. Con sentenza n. 631/2017 il Tribunale di Treviso rigettò l ’ opposizione e confermò il decreto opposto, condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite. 5. Avverso tale sentenza la Andreolli propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, denunciando l’omessa valutazione dell’eccezione relativa al superamento dei limiti per i tassi di interesse, l’omessa applicazione dell’art. 1956 c.c. e l’omessa pronuncia sulla natura della garanzia prestata quale fideiussione o contratto autonomo di garanzia.Si costituì in secondo grado [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a. , quale procuratrice di Siena SPL 2018 s.r.l. 6. Con sentenza n. 4344/2019, depositata in data 10/10/2019, oggetto di ricorso, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l ’ appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. 7. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria della società Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena s.p.a. , resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 c.p.c. 9. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che nel proprio controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituita nella qualità indicata in epigrafe, eccepisce che la notifica del ricorso sarebbe errata, in quanto l’atto è stato notificato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale non è parte nel giudizio, ma procuratore domiciliatario della Banca, alla quale l’atto avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio eletto, sicché la notifica sarebbe nulla. Va osservato in proposito che«Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (cosìCass., Sez. Un., sent., 20/07/2016, n. 14916; v. in senso conforme Cass.,Sez. III., sent. 9/03/2018, n. 5663). Peraltro,va evidenziato che la relata di notifica e la stessa notifica sono collegate al ricorso in scrutinio, da cui è dato evincere chiaramente la destinataria dell’atto, [OSCURATO:PERSONA] dei P aschi di Siena, nella dedotta qualitàdi procuratrice di Siena SPL 2018 s.r.l. (cessionaria della medesima banca per prima indicata, il che non è in contestazione tra le parti), costituita in secondo grado con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come del resto merge chiaramente anche dal controricorso (v. pag.5 e 6). L’eccezione in questione va pertanto disattesa, stante la costituzione della controricorrente nel presente giudizio di legittimità (v. anche Cass., Sez. 1, ord., 10/08/2017, n. 19924 e Cass., Sez. 5, sent. 12/07/2018 n. 18402). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”,censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente non avesse formulato istanze istruttorie volte ad accertare l’effettiva usurarietà dei tassi di interesse, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. 3. Sul primo motivo v a osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 16/3/2017 (come risulta dalla sentenza gravata), l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11/9/2012. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso –qual è quello presente –di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua , del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo. 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione degli artt. 1956 cod. civ e 38 D.Lgs. 01.09.1973, n. 385 (cosiddetto “[OSCURATO:PERSONA]” o T.U.B.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale ritenuto tardivamente sollevata, nella memoria ex art. 183, 1° comma, n. 1, c.p.c., l’eccezione ex art. 1956 c.c. ed averla ritenuta priva di sufficiente allegazione. 5. Sul secondo motivo si osserva quanto segue . La sentenza gravata ha motivato sul punto che l’eccezione ex art. 1956 c.c. è stata sollevata tardivamente nella memoria ex art. 183 6° comma, n. 1 c.p.c., circostanza ammessa dalla stessa ricorrente a p. 6 del ricorso. Inoltre, la pronuncia gravata ha ritenuto detta eccezione priva di sufficiente allegazione, non avendo l’odierna ricorrente dedotto alcuna specifica circostanza da cui si potesse evincere la conoscenza o conoscibilità in capo alla Banca dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore e la concessione di ulteriori crediti nonostante l’aggravamento, “limitandosi a demandare all’istanza di esibizione del conto corrente del Plebs la definizione dei contenuti della propria eccezione” (così da p. 3, ultimo §, a p. 4, 1° §, della sentenza). Inoltre, il capo della sentenza denunziato con il mezzo all’esame viene censurato anche “per omessa valutazione circa un fatto decisivo per la causa, ex art. 2360 n. 5 c.p.c.” (v. ricorso p. 10). 5.1 Il motivo è pertanto inammissibile sotto entrambi i profili prospettati. In primo luogoè assorbente il rilievo che la Corte territoriale , con valutazione di merito, e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto in ogni caso (e, quindi, a prescindere dalla sua tempestività o meno),priva di sufficiente allegazione l’eccezione in parola, non avendo dedotto l’allora appellantee attuale ricorrente (su cui gravava il relativo onere probatorio) alcuna specifica circostanza da cui poter desumere la conoscenza o conoscibilità in capo alla Banca dell’aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore e la concessione di ulteriori crediti nonostante l’aggravamento, limitandosi a demandare all’istanza di esibizione del conto corrente del Plebs (debitore principale) la definizione dei contenuti della propria eccezione, evidenziando pure la Corte di merito che ben avrebbe potuto (e tanto sarebbe stato rilevante anche sotto altro profilo,alla luce di Cass., Sez. 3 , ord., 17/07/2023, n. 20713) provvedere l ’ Andreolli a tale specifica allegazione , evincendosi dagli atti che il Plebs condivideva con la predetta , all’epoca dei fatti,la medesima residenza e che fosse il coniuge della medesima in regime di comunione legale.Risulta evidente che tale onere di allegazione poteva rit e nersi assolto con le istanze di esibizione del conto corrente del Plebs e della perizia relativa al valore dell’immobile, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, rimarcandosi pure a tale riguardo che , secondo la giurisprudenza di legittimità, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass. Sez. 3, ord., 8/10/2021, n. 27412). 5.2 In secondo luogo, le doglianze veicolate ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, c.p.c., sono inammissibili per le motivazioni già espresse con riferimento al primo motivo, evidenziandosi anche che neppure è specificato, in relazione al motivo ora in scrutinio, il singolo fatto, da intendersi nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità,di cui si lamenta l’omessa valutazione. 6. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, per omessa valutazione dell ’ eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell’art. 38 T.U.B. La ricorrente sostiene che la valutazione circa l’eccezione di nullità dei contratti di mutuo era rilevante ai fini della decisione, in quanto il suo accoglimento “avrebbe determinato quantomeno l’illiquidità del credito fatto valere dalla Banca”, e pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 7. Il terzo motivo è infondato, dovendo si ritener e che la Corte di mer i to abbia rigettato l’eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente ex art. 38 D.Lgs. n. 385 del 1973, del che risulta essere ben consapevole la stessa Andreolli (v. ricorso p. 13). Con il quarto motivo,la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 38 D.Lgs. 01.09.1973, n. 385 (cosiddetto ‘[OSCURATO:PERSONA]’ o T.U.B.) in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.”. La ricorrente con il mezzo all’esame, al di là di quanto indicato in rubrica, finisce sostanzialmente per denunciare, inammissibilmente per le motivazioni già sopra espresse,di nuovo il mancato accoglimento, da parte dei Giudici del merito,dell ’ istanza volta all’emissione dell’ordine di esibizione della perizia estimativa dell’immobile sulle cui risultanze evidentemente intendeva quindi fondare l’eccezione ex art. 38 citato. Inoltre, neppure ha idoneamente contestato la contraddizione rilevata dalla Corte territoriale circa l’asserita, da ultimo , esiguità del valore del capannone e quanto dedotto con il primo motivo di opposizione, evidenziandosi pureche nulla è stato precisato dalla ricorrente circa l’assenza nel fascicolo telematico del doc. 6 menzionato nell’atto di appello, assenza sottolineata dalla Corte di merito. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 2 Legge 10.10.1990, n. 287 come interpretato da Cass. civ., Sez. I, con Ordinanza 12.12.2017 n. 29810, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, con riferimento alla nullità delle clausole uniformi. 10. I l quinto motivo presuppone all ’ evidenza ( v. ricorso p. 16) l’accoglimento dei motivi terzo e quarto ed è, pertanto, assorbito dal rigettodegli stessi. 11. Il ricorso è pertanto in fondato, per le ragioni sopra esposte. 12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 13. Non sussistono i presupposti per accogliere l ’ istanza formulata dalla parte controricorrente, di condanna della ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoecondanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de