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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15251/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/2026rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale alle liti in atti;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 557/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 2.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Puglia aveva respinto l’appello erariale avversola sentenza n. 835/2016, emessa dalla Commissione tributaria provincialedi primo grado di Brindisi, con cui era stato accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione diimposta di registro a seguito di revoca delle concesse agevolazioni previstedalla legge 06/08/1954 n. 604, e successive proroghe, per non avere icontribuenti prodotto entro i termini previsti dalla legge la certificazionedefinitiva rilasciata dall'Ispettorato dell’Agricoltura di Brindisi per laformazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.I contribuenti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 3 e 4 della legge n.604 del 1954, nonché dell’articolo 2697 c.c. per avere la Commissionetributaria regionale erroneamente annullato l’atto impositivo in virtù dellacircostanza che «il ritardo nella consegna del documento “CertificatoDefinitivo all’Agenzia del Territorio non ...(era)... dovuto a comportamentocolpevole dei Contribuenti bensì al ritardo nel rilascio del certificatodefinitivo da parte dell’Ispettorato dell’Agricoltura».1.2.

La doglianza è fondata.1.3.

Come già affermato da questa Corte, in tema di agevolazionifiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccolaNumero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/2026proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, ove il contribuente nonadempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivoentro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai beneficiqualora provi di aver operato con adeguata diligenza, richiedendotempestivamente la certificazione in tempo utile, e che il superamento delpredetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo glistessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (cfr. Cass.n. 28392/2022; conf.

Cass. n. 716/2025 in motiv, Cass. n. 30921/2024 inmotiv, Cass. n. 11103/2023 in motiv.).1.4.

Questa Corte ha, poi, ulteriormente specificato la portatadell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendoche detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete,richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanzama anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancanteeventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. Cass. nn. 12479/2018, 117/2018,9842/2017, 10406/2011, 9159/2010).1.5.

È stato altresì affermato che: in tema di agevolazioni in favoredella piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesiin cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto dellaregistrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatorediretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare alpubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, diproducendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine didecadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art.76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data diregistrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cuiall'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento aldiverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici invia provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4 (cfr. Cass. n.15324/2022); in tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto diterreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, iltermine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, della l.Numero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/2026n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dallascadenza del termine concesso per la presentazione del certificatodefinitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui alprecedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia già inpossesso della certificazione definitiva al momento della registrazionedell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguitasuccessivamente (cfr. Cass. n. 16210/2021).1.6.

Al contempo, tuttavia, è stato più volte anche ribadito che in temadi agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favoredella piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, il contribuenteche non adempia l'obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entroil prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto(ove stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 25 del 2010, come nelcaso in esame), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersisuperamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli ufficicompetenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare ilrilascio del certificato (cfr. Cass. n. 2941/2018; conf.

Cass. n.30921/2024; Cass. n. 22976/2021).1.7.

Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] haerroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per la concessionedelle richieste agevolazioni pur a fronte della mancata, tempestiva,produzione, da parte della contribuente del certificato definitivo di cuiall’art. 3 legge n. 604/1954 cit., essendo incontestato che, a fronte dellastipula dell’atto nel 2009 con produzione dell’attestazione provvisoria, siastato effettuato il sollecito per il rilascio del certificato definitivo solonell’anno 2015, a seguito della notifica dell’atto impositivo in questa sedeimpugnato.1.8.

Dovendo ritenersi, quindi, dimostrata la mancanza di adeguatadiligenza da parte dei contribuenti allo scopo di conseguire la certificazionein tempo utile, la revoca delle concesse agevolazioni risultavalegittimamente disposta dall’Ufficio.Numero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del primo motivodi ricorso, assorbito il secondo motivo, in virtù della ragione più liquida,relativamente alla lamentata apparenza della motivazione, e la cassazionedella sentenza impugnata.3.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo dellaparte contribuente.4.

Le spese dei gradi di merito (mediante applicazione della detrazionedei compensi spettanti all’Amministrazione finanziaria che sia assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti) e del presente gradoseguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorsointroduttivo della parte contribuente; condanna i controricorrenti, insolido, al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate,rispettivamente, in Euro 2.600,00 ed Euro 3.000,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito; condanna i controricorrenti, in solido, alpagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/2026rappresentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale alle liti in atti;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 557/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 2.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANO.L’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Puglia aveva respinto l’appello erariale avversola sentenza n. 835/2016, emessa dalla Commissione tributaria provincialedi primo grado di Brindisi, con cui era stato accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione diimposta di registro a seguito di revoca delle concesse agevolazioni previstedalla legge 06/08/1954 n. 604, e successive proroghe, per non avere icontribuenti prodotto entro i termini previsti dalla legge la certificazionedefinitiva rilasciata dall'Ispettorato dell’Agricoltura di Brindisi per laformazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.I contribuenti resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 3 e 4 della legge n.604 del 1954, nonché dell’articolo 2697 c.c. per avere la Commissionetributaria regionale erroneamente annullato l’atto impositivo in virtù dellacircostanza che «il ritardo nella consegna del documento “CertificatoDefinitivo all’Agenzia del Territorio non ...(era)... dovuto a comportamentocolpevole dei Contribuenti bensì al ritardo nel rilascio del certificatodefinitivo da parte dell’Ispettorato dell’Agricoltura».1.2. La doglianza è fondata.1.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di agevolazionifiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccolaNumero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/2026proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, ove il contribuente nonadempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivoentro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai beneficiqualora provi di aver operato con adeguata diligenza, richiedendotempestivamente la certificazione in tempo utile, e che il superamento delpredetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo glistessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (cfr. Cass.n. 28392/2022; conf. Cass. n. 716/2025 in motiv, Cass. n. 30921/2024 inmotiv, Cass. n. 11103/2023 in motiv.).1.4. Questa Corte ha, poi, ulteriormente specificato la portatadell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendoche detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete,richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanzama anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancanteeventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. Cass. nn. 12479/2018, 117/2018,9842/2017, 10406/2011, 9159/2010).1.5. È stato altresì affermato che: in tema di agevolazioni in favoredella piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesiin cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto dellaregistrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatorediretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare alpubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, diproducendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine didecadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art.76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data diregistrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cuiall'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento aldiverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici invia provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4 (cfr. Cass. n.15324/2022); in tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto diterreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, iltermine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, della l.Numero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/2026n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dallascadenza del termine concesso per la presentazione del certificatodefinitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui alprecedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia già inpossesso della certificazione definitiva al momento della registrazionedell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguitasuccessivamente (cfr. Cass. n. 16210/2021).1.6. Al contempo, tuttavia, è stato più volte anche ribadito che in temadi agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favoredella piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, il contribuenteche non adempia l'obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entroil prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto(ove stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 25 del 2010, come nelcaso in esame), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersisuperamento del predetto termine sia dovuto all’inerzia degli ufficicompetenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare ilrilascio del certificato (cfr. Cass. n. 2941/2018; conf. Cass. n.30921/2024; Cass. n. 22976/2021).1.7. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] haerroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per la concessionedelle richieste agevolazioni pur a fronte della mancata, tempestiva,produzione, da parte della contribuente del certificato definitivo di cuiall’art. 3 legge n. 604/1954 cit., essendo incontestato che, a fronte dellastipula dell’atto nel 2009 con produzione dell’attestazione provvisoria, siastato effettuato il sollecito per il rilascio del certificato definitivo solonell’anno 2015, a seguito della notifica dell’atto impositivo in questa sedeimpugnato.1.8. Dovendo ritenersi, quindi, dimostrata la mancanza di adeguatadiligenza da parte dei contribuenti allo scopo di conseguire la certificazionein tempo utile, la revoca delle concesse agevolazioni risultavalegittimamente disposta dall’Ufficio.Numero registro generale 22348/2022Numero sezionale 3107/2026Numero di raccolta generale 15251/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del primo motivodi ricorso, assorbito il secondo motivo, in virtù della ragione più liquida,relativamente alla lamentata apparenza della motivazione, e la cassazionedella sentenza impugnata.3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo dellaparte contribuente.4. Le spese dei gradi di merito (mediante applicazione della detrazionedei compensi spettanti all’Amministrazione finanziaria che sia assistita ingiudizio da propri funzionari o da propri dipendenti) e del presente gradoseguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorsointroduttivo della parte contribuente; condanna i controricorrenti, insolido, al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate,rispettivamente, in Euro 2.600,00 ed Euro 3.000,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito; condanna i controricorrenti, in solido, alpagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 3.100,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])