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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11103/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11576-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 600 /2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdelle MARCHE, depositat a l’11 / 7 /201 9 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 18 / 4 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del l e Marche , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello erariale avverso la pronuncia n. 204/2013della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona con cui era stato accoltoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avversoavvis o di liquidazione in recupero dellamaggiore imposta di registro ed ipotecaria per effetto della decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 con riguardo all’atto di acquisto di alcuni terreni agricoli, stipulato in data 18/12/2006, non avendo la contribuente prodotto il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti per ottenere l’agevolazione nel termine perentorio di tre anni dalla data di registrazione dell’atto ai sensi dell’art. 4 della legge cit.; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo la contribuent e denuncia, in rubrica, «travisamento della prova, art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. in ordine al possesso della qualifica di coltivatrice diretta in capo ... (alla ricorrente) ... all'epoca dell'atto di acquisto»essendo stato allegato agli atti un estratto conto previdenziale, rilasciato dall'Inps, attestante l'acquisizione della posizione assicurativa obbligatoria di lavoratrice autonomaa far tempo dal 25/06/2008;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «errata applicazione di norme di diritto, art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.in relazione all’art. 4 legge n. 604/1954» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto che per ottenere le agevolazioni era necessario il rispetto della formalità della consegna del certificato definitivo entro tre anni dalla stipula dell'atto pubblico di acquisto dei terreni;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «errata applicazione di interpretazione di norme di legge ... in relazione al combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 194/2009, e della legge n. 25/2010» avendo la Commissione tributaria regionale affermato che le suddette norme dovessero applicarsi unicamente agli atti stipulati tra il 2009 ed il 2010;

2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi; 2.2.l’art. 3 della l. n. 604 del 1954 prevede quanto segue : « A partire dall’entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla l. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente»;

2.3. ai sensi del successivo art. 4 « i n luogo del certificato dell’Ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente»;

2.4. il termine di un anno è stato successivamente portato a tre anni dall’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 542 del 1996;

2.5. dal tenore letterale della norma sopra riportata si evince che l’obbligo di presentazione del certificato definitivo presso l’Ufficio del registroincombe sul contribuente, addossando la disposizione gli obblighi inerenti al perfezionamento del procedimento a carico del soggetto interessato al conseguimento del beneficio (cfr. Cass. n n. 15953 / 2003, 21050/2007, 15489/2016);

2.7. ritiene, poi, il Collegio di dare seguito al consolidato orientamento espresso dalla S.C. secondo cui «in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile» (cfr. Cass. n. 28392 del 2022, n. 21980 del 2014 , n. 10406 del 2011, n. 9159 del 2010);

2.8. questa Corteha ulteriormente specificato la portata dell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendo che detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. Cass.nn. 12479 del 2018, 9842/2017,117/2018, 10406/2011,9159/2010);

2.9. questa Corte, da ultimo, ha altresì affermato che: in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4(cfr. Cass. n. 15324/2022); in tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, della l. n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente(cfr. Cass. n. 16210/2021);

2.10. nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni sulla scorta della mancata, tempestiva,produzione, da parte della contribuente del certificato definitiv o di cui all’art. 3 legge n. 604/1954 cit. affermando altresì che « la contribuente si … (era)... limitata a sostenere che la mancanza del certificato definitivo è dovuta a causa di forza maggiore (ossia per fatto dell'amministrazione) senza peraltro dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, cosicché possa configurarsi un comportamento colpevole dell'amministrazione competente al rilascio del certificato stesso»;

2.11. laCommissione Tributaria Regionale, pertanto, ha correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati laddove ha e scluso l’applicazionedell'agevolazione , in favore della ricorrente in relazione al rogito stipulato in data 18/12/2006, sul rilievo che la certificazione definitiva anzidetta non era stata depositata in epoca anteriore alla scadenza del termine triennale previsto dal quadro normativo sopra indicato, in mancanza di provadell'eventuale inerzia dell'ufficio preposto al rilascio della stessa;2.12. questa Corte ha inoltre già evide nziato che in tema di agevolazioni tributarie, l'obbligo di deposito del certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è stato introdotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale (cfr. Cass. 05/10/2020 n. 21291 ; Cass. 28/10/2016 n. 21842);

2.13. ciò esclude, quindi, nel caso in esame, che la contribuente potesse invocare l’applicazione della normativa sopravvenuta, stante la stipula dell’atto oggetto di tassazione nel dicembre 2006, con conseguente irrilevanza anche delle censure relative alla mancata valutazione della documentazione attestante l’iscrizione alla gestione previdenziale ai fini della concessione dell’agevolazione in questione;

3. per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto; 4.le spese del presente giudizio, liquidatecome in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia controricorrente che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma delcomma 1 - bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11576-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 600 /2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdelle MARCHE, depositat a l’11 / 7 /201 9 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 18 / 4 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del l e Marche , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello erariale avverso la pronuncia n. 204/2013della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona con cui era stato accoltoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avversoavvis o di liquidazione in recupero dellamaggiore imposta di registro ed ipotecaria per effetto della decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 con riguardo all’atto di acquisto di alcuni terreni agricoli, stipulato in data 18/12/2006, non avendo la contribuente prodotto il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti per ottenere l’agevolazione nel termine perentorio di tre anni dalla data di registrazione dell’atto ai sensi dell’art. 4 della legge cit.; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo la contribuent e denuncia, in rubrica, «travisamento della prova, art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. in ordine al possesso della qualifica di coltivatrice diretta in capo ... (alla ricorrente) ... all'epoca dell'atto di acquisto»essendo stato allegato agli atti un estratto conto previdenziale, rilasciato dall'Inps, attestante l'acquisizione della posizione assicurativa obbligatoria di lavoratrice autonomaa far tempo dal 25/06/2008; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «errata applicazione di norme di diritto, art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.in relazione all’art. 4 legge n. 604/1954» e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto che per ottenere le agevolazioni era necessario il rispetto della formalità della consegna del certificato definitivo entro tre anni dalla stipula dell'atto pubblico di acquisto dei terreni; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «errata applicazione di interpretazione di norme di legge ... in relazione al combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 194/2009, e della legge n. 25/2010» avendo la Commissione tributaria regionale affermato che le suddette norme dovessero applicarsi unicamente agli atti stipulati tra il 2009 ed il 2010; 2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, vanno disattesi; 2.2.l’art. 3 della l. n. 604 del 1954 prevede quanto segue : « A partire dall’entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla l. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente»; 2.3. ai sensi del successivo art. 4 « i n luogo del certificato dell’Ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente»; 2.4. il termine di un anno è stato successivamente portato a tre anni dall’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 542 del 1996; 2.5. dal tenore letterale della norma sopra riportata si evince che l’obbligo di presentazione del certificato definitivo presso l’Ufficio del registroincombe sul contribuente, addossando la disposizione gli obblighi inerenti al perfezionamento del procedimento a carico del soggetto interessato al conseguimento del beneficio (cfr. Cass. n n. 15953 / 2003, 21050/2007, 15489/2016); 2.7. ritiene, poi, il Collegio di dare seguito al consolidato orientamento espresso dalla S.C. secondo cui «in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile» (cfr. Cass. n. 28392 del 2022, n. 21980 del 2014 , n. 10406 del 2011, n. 9159 del 2010); 2.8. questa Corteha ulteriormente specificato la portata dell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendo che detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. Cass.nn. 12479 del 2018, 9842/2017,117/2018, 10406/2011,9159/2010); 2.9. questa Corte, da ultimo, ha altresì affermato che: in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4(cfr. Cass. n. 15324/2022); in tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, della l. n. 604 del 1954 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente(cfr. Cass. n. 16210/2021); 2.10. nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione delle richieste agevolazioni sulla scorta della mancata, tempestiva,produzione, da parte della contribuente del certificato definitiv o di cui all’art. 3 legge n. 604/1954 cit. affermando altresì che « la contribuente si … (era)... limitata a sostenere che la mancanza del certificato definitivo è dovuta a causa di forza maggiore (ossia per fatto dell'amministrazione) senza peraltro dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, cosicché possa configurarsi un comportamento colpevole dell'amministrazione competente al rilascio del certificato stesso»; 2.11. laCommissione Tributaria Regionale, pertanto, ha correttamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati laddove ha e scluso l’applicazionedell'agevolazione , in favore della ricorrente in relazione al rogito stipulato in data 18/12/2006, sul rilievo che la certificazione definitiva anzidetta non era stata depositata in epoca anteriore alla scadenza del termine triennale previsto dal quadro normativo sopra indicato, in mancanza di provadell'eventuale inerzia dell'ufficio preposto al rilascio della stessa;2.12. questa Corte ha inoltre già evide nziato che in tema di agevolazioni tributarie, l'obbligo di deposito del certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei presupposti per usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina è venuto meno solo per gli atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, che è stato introdotto con la legge di conversione n. 25 del 2010 e che non ha portata retroattiva, come si desume dal suo tenore letterale (cfr. Cass. 05/10/2020 n. 21291 ; Cass. 28/10/2016 n. 21842); 2.13. ciò esclude, quindi, nel caso in esame, che la contribuente potesse invocare l’applicazione della normativa sopravvenuta, stante la stipula dell’atto oggetto di tassazione nel dicembre 2006, con conseguente irrilevanza anche delle censure relative alla mancata valutazione della documentazione attestante l’iscrizione alla gestione previdenziale ai fini della concessione dell’agevolazione in questione; 3. per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto; 4.le spese del presente giudizio, liquidatecome in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia controricorrente che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma delcomma 1 - bis dello stesso ar
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