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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 40684/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2023 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice della prevenzione, ha revocato il controllo giudiziario disposto ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, con provvedimento del 14 gennaio 2022 per la durata di due anni, sulla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" in persona della titolare [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha dato atto che l'amministratore giudiziario, in data 10 gennaio 2023, ha depositato la relazione conclusiva, nella quale afferma che sin dall'inizio del suo incarico la ditta è sempre stata chiusa e inoperativa, ed egli Si è limitato a monitorare i contenziosi e a confrontarsi con la titolare e i vari professionisti incaricati della gestione delle pratiche legali e delle procedure amministrative.

La ditta, in particolare, non ha partecipato a gare di appait6, decidendo di attendere l'esito di un ricorso proposto contro la decisione del Comune di Bari di non riattivare la concessione demaniale di cui la ditta gcdeva su un'area denominata "Pane e pomodoro", ma in data 25 maggio 2022 il TAR della Puglia ha rigettato detto ricorso.

Il confronto con il Comune di Bari, finalizzato alla riapertura dell'attività per salvaguardare l'azienda e i livelli occupazionali, non ha prodotto un risultato utile.

La relazione si conclude, comunque, in termini positivi, riconoscendo che la ditta ha tenuto un comportamento collaborativo e costruttivo, e che il controllo in atto consente di escludere che essa operi in un contesto non legale.

Il Tribunale ha però ritenuto che la concreta inoperatività aziendale imponga una valutazione «neutra» in merito all'effettiva recisione dei collegamenti con il contesto criminale, che avevano determinato l'affermazione di un condizionamento della ditta contenuta nella dichiarazione "antimafia" ad essa rilasciata.

Ritenendosi quindi non in grado di «esprimere valutazioni in merito all'avvenuto mutamento del quadro storico e giuridico orbitante intorno all'impresa», ha revocato il controllo giudiziario «non essendo praticabile la prosecuzione della gestione dell'impresa», e ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Camera di Commercio, per l'attivazione della procedura finalizzata alla cessazione della ditta e alla chiusura della sua partita IVA.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", in persona della titolare [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, limitatamente all'attivazione della procedura di cessazione della ditta stessa.

La relazione dell'amministratore giudiziario aveva determinato le parti a chiedere al Tribunale la revoca della misura del controllo giudiziario, stante l'esito favorevole del percorso emendativo seguito dalla ditta, e invece il Tribunale ha espresso una valutazione «neutra» circa la rescissione dei collegamenti con contesti criminosi, esimendosi quindi dal decidere, ed ha poi assunto una decisione abnorme, disponendo la cessazione della ditta stessa e la chiusura della sua partita IVA.

Un simile provvedimento, infatti, non è previsto dalla legge, e determina effetti dannosi e irreversibili per la titolare, comportando non solo la cessazione dell'attività della ditta ma anche la sua eliminazione giuridica e fiscale.

Esso, inoltre, è in contrasto con le conclusioni dell'amministratore giudiziario ed anche con la decisione emessa il 14 gennaio 2022 con cui era stato rinnovato il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, dopo l'annullamento della revoca disposta su appello del pubblico ministero, affermandosi che la ditta aveva intrapreso un percorso che escludeva la sua operatività in un contesto non legale.

Il Tribunale non ha spiegato perché l'inoperatività aziendale contrasterebbe con la finalità di schermare la ditta stessa dai rischi di contaminazione in passato ritenuti presenti; la valutazione negativa espressa dall'amministratore giudiziario in merito a tale inoperatività non può in ogni caso giustificare la decisione di cessazione della ditta stessa.

La decisione contrasta anche con l'affermazione contenuta nel provvedimento emesso dalla corte di appello nel luglio 2021, poi annullato dalla corte di cassazione, che aveva ritenuto che la ditta avesse iniziato una procedura di self cleaning, allontanando dalla gestione il soggetto che si riteneva avesse collegamenti con la criminalità organizzata, e affidando ad un professionista esterno l'incarico di riorganizzare l'azienda eliminando ogni ipotetica occasione di inquinamento aziendale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente è opportuno chiarire che il ricorso dire1:to per cassazione è, in questo caso, legittimo, essendo contestata l'abnormità cel provvedimento impugnato.

Esso, quindi, ha ad oggetto soltanto la decisione del Tribunale di comunicare la propria ordinanza alla Camera di commercio ai fini dell'attivazione della procedura per la cessazione dell'azienda e la chiusura deka sua partita IVA, e non la decisione di revocare il controllo giudiziario disposto ai sensi dell'art. 34- bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.

Nelle conclusioni, infatti, la ricorrente esplicita di chiedere l'annullamento dell'ordinanza «nella parte in cui ha disposto l'attivazione della procedura di cessazione della ditta individuale Veliero'», o in subordine un nuovo esame «che escluda la possibilità di dichiarare la cessazione giuridica dell'azienda».

Il provvedimento di revoca del controllo giudiziario è quindi definitivo, e non oggetto di verifica.

3. La lamentata abnormità dell'ordinanza, nella parte impugnata, è insussistente.

Il Tribunale non ha disposto la cessazione dell'azienda e la chiusura della sua partita IVA, e non ha neppure attivato la procedura diretta a tali fini, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di attività che esulano dai suoi poteri e dalle sue competenze.

L'ordinanza si limita, nel proprio dispositivo, a disporre «che il presente provvedimento sia comunicato alla camera di Commercio territorialmente competente per l'attivazione della procedura relativa alla cessazione della ditta individuale e relativa chiusura della partita IVA».

Il Tribunale ha così ottemperato ad una prescrizione prevista dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 247/2004, quella di segnalare al registro delle imprese la inoperatività di un'impresa individuale, protratta nel tempo, nonché la perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata Tale segnalazione è prevista, dalla predetta norma, come possibile da parte di uffici pubblici.

Essa, però, non attiva alcuna procedura ma funge esclusivamente da segnalazione, inviata all'ufficio pubblico competente, sulla base della quale questo può decidere se iniziare la procedura di cancellazione di un'impresa.

Il testo completo della norma, infatti, precisa che «L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3».

La segnalazione all'ufficio del registro delle imprese della inattività di un'impresa individuale, quindi, stimola quest'ultimo a verificare se sussiste una delle condizioni che possono determinare la cancellazione d'ufficio della stessa, condizioni che sono elencate al primo comma dell'art. 2 d.P.R. n. 247/2004.

Solo se l'ufficio stesso accerta tale sussistenza, potrà dare avvio alla procedura di cancellazione stabilita nei commi successivi, procedura che, peraltro, è sempre preceduta da avvisi inviati alla ditta esaminata.E' quindi evidente che la segnalazione da parte di un ufficio pubblico non costituisce un'attivazione della procedura di cancellazione, e non incide neppure sulle decisioni della camera di commercio ovvero del registro delle imprese, che devono in ogni caso verificare previamente se sussistono le condizioni per dare inizio a detta procedura.

Il provvedimento dal Tribunale, nella parte qui impugnata, non contiene quindi alcuna abnormità, avendo i giudici effettuato una mera segnalazione all'ufficio pubblico competente, consentita dalla legge, riconoscendo peraltro la competenza della camera di commercio per l'attivazione o meno della procedura di cancellazione della ditta, come esplicitamente indicato nelle conclusioni dell'ordinanza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2023 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice della prevenzione, ha revocato il controllo giudiziario disposto ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, con provvedimento del 14 gennaio 2022 per la durata di due anni, sulla ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" in persona della titolare [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha dato atto che l'amministratore giudiziario, in data 10 gennaio 2023, ha depositato la relazione conclusiva, nella quale afferma che sin dall'inizio del suo incarico la ditta è sempre stata chiusa e inoperativa, ed egli Si è limitato a monitorare i contenziosi e a confrontarsi con la titolare e i vari professionisti incaricati della gestione delle pratiche legali e delle procedure amministrative. La ditta, in particolare, non ha partecipato a gare di appait6, decidendo di attendere l'esito di un ricorso proposto contro la decisione del Comune di Bari di non riattivare la concessione demaniale di cui la ditta gcdeva su un'area denominata "Pane e pomodoro", ma in data 25 maggio 2022 il TAR della Puglia ha rigettato detto ricorso. Il confronto con il Comune di Bari, finalizzato alla riapertura dell'attività per salvaguardare l'azienda e i livelli occupazionali, non ha prodotto un risultato utile. La relazione si conclude, comunque, in termini positivi, riconoscendo che la ditta ha tenuto un comportamento collaborativo e costruttivo, e che il controllo in atto consente di escludere che essa operi in un contesto non legale. Il Tribunale ha però ritenuto che la concreta inoperatività aziendale imponga una valutazione «neutra» in merito all'effettiva recisione dei collegamenti con il contesto criminale, che avevano determinato l'affermazione di un condizionamento della ditta contenuta nella dichiarazione "antimafia" ad essa rilasciata. Ritenendosi quindi non in grado di «esprimere valutazioni in merito all'avvenuto mutamento del quadro storico e giuridico orbitante intorno all'impresa», ha revocato il controllo giudiziario «non essendo praticabile la prosecuzione della gestione dell'impresa», e ha disposto la comunicazione del provvedimento alla Camera di Commercio, per l'attivazione della procedura finalizzata alla cessazione della ditta e alla chiusura della sua partita IVA. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", in persona della titolare [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, limitatamente all'attivazione della procedura di cessazione della ditta stessa. La relazione dell'amministratore giudiziario aveva determinato le parti a chiedere al Tribunale la revoca della misura del controllo giudiziario, stante l'esito favorevole del percorso emendativo seguito dalla ditta, e invece il Tribunale ha espresso una valutazione «neutra» circa la rescissione dei collegamenti con contesti criminosi, esimendosi quindi dal decidere, ed ha poi assunto una decisione abnorme, disponendo la cessazione della ditta stessa e la chiusura della sua partita IVA. Un simile provvedimento, infatti, non è previsto dalla legge, e determina effetti dannosi e irreversibili per la titolare, comportando non solo la cessazione dell'attività della ditta ma anche la sua eliminazione giuridica e fiscale. Esso, inoltre, è in contrasto con le conclusioni dell'amministratore giudiziario ed anche con la decisione emessa il 14 gennaio 2022 con cui era stato rinnovato il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, dopo l'annullamento della revoca disposta su appello del pubblico ministero, affermandosi che la ditta aveva intrapreso un percorso che escludeva la sua operatività in un contesto non legale. Il Tribunale non ha spiegato perché l'inoperatività aziendale contrasterebbe con la finalità di schermare la ditta stessa dai rischi di contaminazione in passato ritenuti presenti; la valutazione negativa espressa dall'amministratore giudiziario in merito a tale inoperatività non può in ogni caso giustificare la decisione di cessazione della ditta stessa. La decisione contrasta anche con l'affermazione contenuta nel provvedimento emesso dalla corte di appello nel luglio 2021, poi annullato dalla corte di cassazione, che aveva ritenuto che la ditta avesse iniziato una procedura di self cleaning, allontanando dalla gestione il soggetto che si riteneva avesse collegamenti con la criminalità organizzata, e affidando ad un professionista esterno l'incarico di riorganizzare l'azienda eliminando ogni ipotetica occasione di inquinamento aziendale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Preliminarmente è opportuno chiarire che il ricorso dire1:to per cassazione è, in questo caso, legittimo, essendo contestata l'abnormità cel provvedimento impugnato. Esso, quindi, ha ad oggetto soltanto la decisione del Tribunale di comunicare la propria ordinanza alla Camera di commercio ai fini dell'attivazione della procedura per la cessazione dell'azienda e la chiusura deka sua partita IVA, e non la decisione di revocare il controllo giudiziario disposto ai sensi dell'art. 34- bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Nelle conclusioni, infatti, la ricorrente esplicita di chiedere l'annullamento dell'ordinanza «nella parte in cui ha disposto l'attivazione della procedura di cessazione della ditta individuale Veliero'», o in subordine un nuovo esame «che escluda la possibilità di dichiarare la cessazione giuridica dell'azienda». Il provvedimento di revoca del controllo giudiziario è quindi definitivo, e non oggetto di verifica. 3. La lamentata abnormità dell'ordinanza, nella parte impugnata, è insussistente. Il Tribunale non ha disposto la cessazione dell'azienda e la chiusura della sua partita IVA, e non ha neppure attivato la procedura diretta a tali fini, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di attività che esulano dai suoi poteri e dalle sue competenze. L'ordinanza si limita, nel proprio dispositivo, a disporre «che il presente provvedimento sia comunicato alla camera di Commercio territorialmente competente per l'attivazione della procedura relativa alla cessazione della ditta individuale e relativa chiusura della partita IVA». Il Tribunale ha così ottemperato ad una prescrizione prevista dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 247/2004, quella di segnalare al registro delle imprese la inoperatività di un'impresa individuale, protratta nel tempo, nonché la perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata Tale segnalazione è prevista, dalla predetta norma, come possibile da parte di uffici pubblici. Essa, però, non attiva alcuna procedura ma funge esclusivamente da segnalazione, inviata all'ufficio pubblico competente, sulla base della quale questo può decidere se iniziare la procedura di cancellazione di un'impresa. Il testo completo della norma, infatti, precisa che «L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3». La segnalazione all'ufficio del registro delle imprese della inattività di un'impresa individuale, quindi, stimola quest'ultimo a verificare se sussiste una delle condizioni che possono determinare la cancellazione d'ufficio della stessa, condizioni che sono elencate al primo comma dell'art. 2 d.P.R. n. 247/2004. Solo se l'ufficio stesso accerta tale sussistenza, potrà dare avvio alla procedura di cancellazione stabilita nei commi successivi, procedura che, peraltro, è sempre preceduta da avvisi inviati alla ditta esaminata.E' quindi evidente che la segnalazione da parte di un ufficio pubblico non costituisce un'attivazione della procedura di cancellazione, e non incide neppure sulle decisioni della camera di commercio ovvero del registro delle imprese, che devono in ogni caso verificare previamente se sussistono le condizioni per dare inizio a detta procedura. Il provvedimento dal Tribunale, nella parte qui impugnata, non contiene quindi alcuna abnormità, avendo i giudici effettuato una mera segnalazione all'ufficio pubblico competente, consentita dalla legge, riconoscendo peraltro la competenza della camera di commercio per l'attivazione o meno della procedura di cancellazione della ditta, come esplicitamente indicato nelle conclusioni dell'ordinanza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento
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