CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 28160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 4105/2019 R.G. proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Fr), elettivamente domi ciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 7268/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI : Rilevatoche: Con contratto del 14 gennaio 1995Emanuela Costanzo concesse in locazione al Comune di [OSCURATO:PERSONA] un proprio terreno di 500 metri quadri quale sito provvisorio per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani (d ’ ora in avanti, RSU ) , per la durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio 1995 e a fronte di un canone annuo di euro 4028,36; il contratto fu prorog ato di anno in anno fino al 31 dicembre 2000, e poi rinnovato sino alla finedel 2001 anche per consentire al conduttore di bonificarlo. Con atto di citazione del 6 maggio 2002 la Costanzo convenne davanti al Tribunale di Cassino il Comune di Cor eno Ausoni o , adducendo che il Comu ne aveva continuato a depositare nel terreno i RSU o ltre il te rmine stabilito , che non aveva bonificato, che aveva occupato una superficie più ampia di quella locatae aveva permesso a terzi di accedervi per farne una discarica abus iva. Chiese pertanto che, accertata la scadenza del contratto locatizio e accertata altresì l’estensione dell’area occupata come superiore a quella concessa in locazione, fosse dichiara to che il terreno dal gennaio 2001 in avanti era detenuto abus ivamente dal Comune e che pertanto si condannasse il convenuto al rilascio del terreno locato e al rilascio del terreno illegittimamente occupato, nonchè al risarcimento dei danni per l ’ uti lizzo sia del terreno locato - successivamente appunto al 31 dicembre 2000 - sia del te rreno illegittimamente occupato - successivamente al 14 gennaio 1995 - in base al canone della locazione stipulata nel contratto per il terreno che ne era stato oggetto, il tutto fino al rilascio; chiese altresì la condanna del Comune a corrisponderle i co sti della bonifica e la somma di euro 15.000, equitativamente determinata, per la sua condotta inadempiente. [OSCURATO:PERSONA] si costituì , resistendo . Il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2013, condannòil Comune convenuto a risarcire danni all’attrice nella misura di euro 239.076,21, oltre accessori, e alla rifusione delle spese processuali. Nella sentenza affermò che non era cessata la materia del contendere per avere nel 2010 il Comune bonificato e rilasciato i terreni, che era stata legittima la durata annuale della concessione di locazione poi rinnovata, risultando la transitorietà della detenzione da una delibera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 gennaio 1995 e da allegata scrittura privata nonché dalla destinazione a stoccaggio provvisorio dei RSU ; rilevò altresì che l ’ area occupata, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, aveva superato i 2960 metri quadri in quanto includente spazi di accesso e di manovra esterni “ a macchia di leopardo ” (occupazione, questa, ch e non era stata eliminata rimuovendo un cassone, essendo rimasta una pia zzol a in cemento funzionale allo stoccaggio), aree in cui il Comune non aveva impedito l’accesso dei cittadini per usarle come discarica abusiva; infine, dichiar ò impossibile determinare una somma per ris arcire il danno derivante dall’incompleta bonifica, essendo stata compiuta questa success ivamente alla consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune propose appello, cui controparte resistette. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 novembre 2018, in parziale riforma della pronuncia impugnata , rettific ò l ’ im porto di quanto dovuto per l’occupazione abusivada euro 224.076,21 a euro 302.200, rigettando peraltro la domanda di condanna relativa alla somma di euro 15.000. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso, articolato in cinque motivi, da cui la Costanzo si è difesa con controricorso, e poi anche con memoria.La causa è stata inserita nel ruolo della camerale del 7 giugno 2022 , ma essendo nelle more intervenutarimessione alle Sezioni Unite co n Cass . sez. 3 , ord. int. 17 gennaio 2022 n. 1162 a llo scopo di chiarire se il danno da illegittima occupazione di immobile costituisca un danno in re ipsa - questione qui oggetto del quarto motivo del ricorso - con ordinanza interlocutoria è stata rimessaa nuovo ruolo. La causa quindi è stata chiamata alla camerale del 23 febbraio 2023. Considerato che: 1.1.1Il primo motivo denuncia, in riferimento all ’ artico lo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 27 e 42 l. 392/1978 per essere stata dichiarata valida ed efficace la durata annualedel contratto. In appello l’attuale ricorrente avrebbe impugnato proprio su tale durata annuale,sostenendo che sia per la particolare attività - l o stoccaggio di RSU - sia per la qualità del conduttore- un ente pubblico territoriale - si sarebbero dovuti applicare i suddetti articoli 27 e 42 , quali norme imperative statu enti una durata minima di sei anni. Il contratto, pertanto, si sarebbe rinnovato automaticamente per altri sei anni per mancata disdetta, onde sarebbe scaduto il 1 gennaio 2007, anziché, come ritenuto dalTribunale, il 1 gennaio 2001. Il Comune dunque avrebbe esercitato legittimo possesso fino al 1 gennaio 2007, per cui non sarebbe stata fondata la domanda risarcitoria presentata dallaCostanzo. 1.1.2 I n particolare, la corte territoria le , nella sent enza impugnata, avrebbe rilevato che, appunto con il primo motivo del gravame , l ’ appellante av e va propugnato l’applicabilità non dell ’ ar ticolo 27 (a ttinente al contratto di locazione non abitativa transitoria tra privati), bensì dell’articolo 42 (attinente al contratto di locazione stipulato da ente pubblico territoriale), per cui i contrattilocatizi di immobili urbani per attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche,sedi di partiti e di sindacati “e quelli stipulati dallo Stato o da enti pubblici territoriali in qualità di conduttori ” hanno durata come previsto dall’articolo 27, primo comma. Ad avviso dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto quindi applicare l ’ articolo 42, e non l ’ articolo 27, e ritenere nulla ai sensi dell ’ articol o 79 l. 392/1978 la deroga annuale di natura transitoria stabilita dalle parti in quanto non previstané richiamata dall’articolo 42, con conseguente ripristino, per etero integr azione ex articoli 1339 e 1419 c.c., della durata sessen nale ; manca ndo allora la disdetta effettuata nei modi di legge si sarebbecompiuta la rinnovazione per un altro sessennio, cioè il 1 gennaio 2007. Non vi sarebbe stata perta nto alcuna utilizzazione abusiva del terreno da parte del Comune, e dunque nessun danno per oc cupazi one sine titulo. Il giudice d’appello avrebbe tuttavia ritenuto che, al di là della indicata perentorietà della durata locatizia nel contratto c on ente pubb lico territoriale, dovrebbe tenersi conto della normativa attinente ai rifiuti. Richia ma perta nto giurisprudenza di legittimità (Cass. 7557/2011) nel senso che il contratto con cui il proprietario concede a un terzo la disponibilità del suo ter reno , per utilizzarlo come discarica di rifiuti secondo le modalità determinate nel contratto e peculiari (“come nella specie la previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica”), è un contratto atipico cui sonoanalogicamente applicabili le norme del contratto di locazione e che, mancando una espressa clausol a ch e disponga diversamente, il conduttore ha ob bligo, alla scadenza del termine , di riconsegna , pur nelle condizioni ordinariamente conseguenti all’uso; pertanto il conduttore, se non dimostra che la bonifica non sia fattibile senza conservare la disponibilità del bene, diventa responsabile del ritardo della riconsegna ex articolo 1591 c.c. Tale situazione, secondo il giudice d’appello, si sarebbe quindi v erificata, essendo stata riconsegnata l ’ area oggetto del contratto il 1 aprile 2010, per essere stata ter m inata la boni fica il 14 settembr e 2009. Essendo dunque il Comune responsabile del ritardo di cui all’articolo 1591 c.p.c., la corte territorialeave va rigettato i l motivo del gravame, pur con motivazione diversa rispetto al primo giudice. 1.1.3 Il ricor ren te , in prim is , oppone che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della qualità soggettiva del conduttore, tale da comportare l’applicazione, anziché dell’articolo 27, quinto comma - che disciplina la durata transitoria del contratto di locazione - , dell ’ articolo 42 l. 392/1978 ( si invoca sul puntoCass. 12947/ 1995) , per cui sarebbe stata nulla ai sens i dell ’ articolo 79 della medesima legge la deroga della durata annuale , e avrebbe dovuto scattare la etero interpretazione di cui agli articoli 1339 e 14 19 c.c. pe r la durata sessennale. Sostiene infatti il ricorrente(richiamando Cass.2274/1998 e Cass. 16321/2009) che i contratti con enti pubblici terr i toriali sar ebbero sempre assoggettati al citato articolo 42, indipendentemente dall’usodel bene locato 1.1.4 Insecondo luogo dovrebbe negarsi il diritto della Costanzo all ’ indennizzo fino al 1 gennaio 2007 anche per la “maggiore superficie asseritament e utilizzata” di 2400metri quadri circa: il giudice d’appello avrebbe riconosciuto che in gran parte si trattava di spazi di a ccesso e manovra esterni , onde non rileverebbe che “non siano stati oggetto di specifica pattuizione” nel contratto del 14 gennaio 1995, trattandosi di “ obblighi presupposti ” per i principi di correttezza e buona fede nell ’ esecu zione d el cont ratto, sussistenti anche se in esso non espressamente previsti (si cita al riguardo Cass. 13583/2011). Diversamente il contratto sarebbe stato nullo per “impossibilità dell ’ oggetto e del contenuto (locare un terreno ma non poterlo raggiungere per non occupare le strade di acc esso) ”, dato che la destinazione a deposito dei RSU “ è stata tenuta presente da entrambi i contraenti come situazione di fatto imprescindibilenella formazione del consenso”, per cu i il giudice potrebbe pur e sollevarla d’ufficioai sensi dell’articolo 1421 c.c. Ne conseguirebbe, qualora fosse accolto questo motivo, la decurtazione d a l risarcimento del danno delle somme relativ e alla occup azione abus iva dal 1 gennaio 1995 al 1 gennaio 2007, sia per il terreno locato sia per quello ulteriormente utilizzato. 1.2Il motivo veicola, evidentemente, due submotivi. 1.2.1.1 Il primo verte sulla natura del contratto stipulato tra Emanuel a Costanzo e il Comune ricorrente, e quindi sulla normativa che lo dovrebbe governare. Al riguardo, la corte territoriale ha ben invocato , considerata l ’ identità della tematica,Cass. s ez. 3, 1 aprile 2011 n. 7557 , per cui “ i l contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica di rifiuti, secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (nella specie, escavazione del terreno per consentire lo smaltimento dei rifiuti con il sistema dello stoccaggio definitivo; corrispettivo stabilito in ragione dei metri cubi di riempimento dello scavo; previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica),integra gli estremi di un contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione, atteso lo scopo pratico del negozio che ne evidenzia la causa in concreto, in correlazione alla quale va conformata la disciplina del contratto atipico”; e in siff atto contrat to atipico “ in difetto di un'espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l'obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente c onseguenti all 'uso stabilit o ”, per cui , q ualora non dimostri l’impossibilità di compiere su di esso i co ncordati lavori di bonifica se non ne conserva la disponibilità , “ il concessionario o conduttore deve ritenersi responsabile del ritardo nella consegnadel bene stesso, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile”. Tale pronuncia ha confermato il precedente offerto da Cass. s ez. 3, 26 novembre 2002 n. 16679, che è infatti così massimato : “ Il contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica, secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (nella specie, escavazione del terreno per consentire lo smaltimento dei rifiuti con il sistema dello stoccaggio definitivo; corrispettivo stabilito in ragione dei metri cubi di riempimento dello scavo; obbligo di restituzione del terreno alla scadenza contrattuale previa chiusura della discarica mediante copertura dello scavo e sistemazione finale dell'area per l'utilizzazione a piazzale) integra gli estremi del contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione, a ciò conseguendo la sussistenza di un obbligo di restituzione del bene, da parte dell'utilizzatore, tutte le volte in cui il rila scio costituisca (come nella specie) effetto previsto dal contratto ed espressamente collegato al raggiungimento della complessa causa della convenzione atipica, ovvero qualora la destinazione del bene all'uso convenuto non risulti più possibile per sopravvenuto "factum principis". La corte territoriale, dunque, ha fondato la non applicabilità dell’articolo 42, in sostanza, sulla natura atipica del contratto- già chiaramente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa S uprema Corte , cui non vi è motivo per non dare continuità -che la corte ha ravvisato nel negozio sottoposto al suo esame , nel senso che si trattava di un contratto di temporaneo trasferimento della disponibilità di un terreno destinato a discarica di rifiuti, “secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari (come nella specie la previsione di opere di bonifica a carico del conduttore anche dopo la chiusura della discarica)” ( così a pagina 6 dell a sentenza impugnata : peculiarità che l’appena richiamata giurisprudenza valorizza per rendere il contratto atipico). 1.2.1.2 Dato atto, quindi , dell ’ esistenza di una siffa tta s pecies di contratto atipico, deve constatarsi che la corte territoriale rientra poi nella classica indagine, nel caso concreto, della identificaz ione /interpr etazi one della volontà contrattuale delle parti, da cui trarre la qualificazione del contratto; si tratta di un’indagine che spetta naturalmente al giudice di merito, il quale peraltro , nella ricerca in tale volontà contrattuale degli indici rilevanti per qualificarne il fruttocome il contratto atipico appena indicato , segue quanto insegnato d alla giurisprudenza.Si rileva d’altronde che il ricorrente si basa, nella sua censura, sull ’ apodittico asserto che il contratto s ia stato locatizio, e qu indi non ati pico : la giurisprudenza che invoca, dunque, non è pertinente, perché concerne una fattispecie in cuiè dato per certo trattarsi di contratto di locazione (Cass. sez. 3,24 luglio 2007 n. 16321 : “ An che ai contratti di locazione di immobili adibi ti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori di cui all'art. 42 dellalegge 27 luglio 1978, n. 392 é applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto. Invero, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 cod. civ., la protrazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della legge n. 392 del 1978 non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà - successiva alla stipulazi one del contratto e che la legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A.deve essere necessariamente manifestata in forma scritta -, ma deriva direttamente dalla legge, che rende irrilevante la disdetta del locatore quando la stessa non sia basata su una delle giuste cause specificamente indicate dalla legge quali motivi legittimi di diniego della rinnovazione.) Ad abundantiam a questo punto, si rileva che non è propri amente pertinente invece Cass. sez. L, 2 marzo 1998 n. 2274/1998 ; né è pertinente il nucl eo dell’insegnamento di Cass. sez. 3, 19 dicembre 1995 n. 129 47 ( “ I l seco ndo comma dell'art. 42 legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui contiene un richiamo all'art. 28 della stessa legge, va interpretato in forza del suo tenore letterale nel senso che alle locazioni di cui al primo comma dell'art. 42 (cioè degli immob ili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali o scolastiche, nonché a sedi di partiti o sindacati o di quelli detenuti in qualità di conduttori dallo Stato e dagli altri enti pubblici territoriali) non si applica integralmente la disciplina contenuta nell'art. 28, ma solo quella di cui al primo comma relativa al preavviso di rilascio, con la conseguenza che il locatore potrà far cessare il rapporto alla prima scadenza, anche in assenza dei motivi indicati nel successivo art. 29 e richi amati dal secondo comma dell'art. 28, purché dia disdetta nei termini e nei modi di legge.”), peraltrosuperata da S.U. 9 luglio 1997n. 6227 . 1.2.2 Quanto al secondo submotivo, relativo ai pretesi “ obblighi presupposti ” sopraillustrati, è evi dente che es so veicola un novum . Dalla premessa del ricorso (pagina 4 ) risulta infatti che l ’ attuale ricor rente , difendendosi in primo grado, aveva affermato che “ non aveva mai occupato porzione di terreno superiori a quelladedotte ( sic ) in contratto, per la presenza in loco di ampie aree che erano di proprietà del Comune stesso, trattandosi di vie comunali o convicinali di interesse pubblico, come tali sottratte alla titolarità e disponibilità di parte attrice”; in atto d’appello, poi (pagina 6 del ricorso), il Comun e non aveva introdotto l ’ oggetto del secondo submotivo , sostenendo invece che il primo giudice “ aveva dichiarato la occupazione abusiva da parte del Comune .. . d i una superficie di mq 2. 460 maggiore rispetto a quella locata dimq 500 con il con trat to del 1 4. 01. 1995, in assenza di qualsiasi prova fornita da controparte circa la titolarità e appartenenza di tale maggior superficie”. In conclusione, entrambii submotivi non mostrano consistenza. 2.1 Il secondo motivo denuncia , in riferimento all ’ articolo 360 , primo comma, n.3c.p.c., violazione e falsa applicazi one degli arti coli 2697 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c. ove si accerta e dichiara la proprietà della Costanzo de lla maggior area di 2460metri quadri. Il Comune nell’atto d’appello avrebbe lame ntato la man canza della prova al riguardo; invero, controparte non l ’ avrebbe mai fornita , p ur avendo sostanzialmente esercitato un’azione di rivendica. Si riportano stralci della motivazione della sentenza qui impugnata per affermare poi: “ Il fondamento lo gico giuridi co di simile convincimento è … il frutto di un errato accertamento e di una inadeguata valutazione dei fatti”. La proposta d’acquisto sarebbestata avanzata in un ’ ottica trans attiva , per cui non avrebbe esonerato dall ’ onere probatorio la Costan zo ; e quest ’ ultima sull’area di 2460 metri quadri non avrebbe “ esercitato un ’ azione di restituzione, di na tura per sona le ” , bensì un ’ azione reale sul presupposto di esserne la proprietaria e di non averne più il possesso . A ciò dovrebbe aggiungersi che la Costanzo non avrebbe “ mai specificato l ’ estensione, la dimensione ed i confini” di tale area oltre i 500 me tri quadri , demandando ne l’accertamento al consulente tecnico d ’ ufficio , al quale infatti sarebbe stato proposto il seguente primo quesito: “ Accerti i l CTU la por zione di terreno di proprietà della… Costanzo … o ccupata e/o utilizzata dall ’ inizio del contr atto … ”. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito i titoli per sostenere la sua domanda, e tutto sarebbe stato poi tratto dalla consulenza tecnica d’ufficio, la quale, basa ta soltanto “su rilievi catastali e fotografici (senza alcuna indagine o misura ipocatastale)”, non avrebbe potuto esonerarla da “ allegare e provare i fatti costitutivi” della domanda, “né supplire a simili deficienze istruttorie tramite una attività di carattere esplorativo”.Insufficiente sarebbe infatti s oltanto una certificazione catastale(qui viene citata , tra l ’ altro, Cass. 5842/2004). Da tutto ciò conseguirebbe la violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancato rigetto per carenza di prova. 2.2Anzitutto occorre riassumere il contenuto motivazion ale su questa tematica che offre la sentenza d ’ appello - il quale varrà anche per vagliare i motivi successivi-. La corte territoriale ha rilevato che il secondo e il terzo motivo de l gravame lamentavano che il Tribunale aveva dichiarato l ’ esistenza di occupazione abusiva su un terreno p iù am pio di quello locato, coinvolgendo beni a confine con l’area recintata locata,pur mancando prova attorea che tali beni fossero di proprietà della Costanzo, e che i suddetti motivi censuravano pure la quantificazione del risarcimento dei danni; e ha rilevato altresì che il quarto motivo censurava l ’ adesione del Tribunale agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio,senza esaminare le critiche mosse alla cons ulenza dal Comune . Il giudice d’appelloha ritenuto infondate tutte queste censure.In particolare, ha osservato che il giudice di prime cure “ha correttamente rilevato che tra le superfici occupate e destinate allo smaltimento ” dovevano comprendersi le aree di accesso e di manovra dei mezzi di trasporto deiRSU, nonché le aree limitrofe ove si er ano “ rinve nuti rifiuti sparsi ”, pe r un totale, insieme all’area recintata,di oltre 2960 metri quadri come era stato accertato dal consulente tecnico d’ufficio, i l quale aveva “ evidenziato ”, anche con le allegate foto, “la loro funzionalità, diretta o indiretta, all’attività di stoccaggio”. Quantopoi alle “zone invase a macchia di leopardo ”, la corte territoriale ritiene che l’occupazione apparentemente parziale siastata in realtà totale, avendo lo stoccaggio soppresso “l’appetibilità e la c oncreta possib ilità dell ’ utilizzo del terreno nella sua totale estensi one ”. Il consulente tecnico d ’ ufficio inoltre - osserva ancora il giudice d’appello - non ha i gnorato la r imozione del cassone di raccolta dei rifiuti posto all’esterno dell’area recintata, perché ha comunque accertato che “sui luoghi è rimas ta la piazzola di cemento sulla quale stazionava”: pertantoperdurava l’occupazione “anche della relativa area”. Osserva altresì la corte territoriale che l ’ appellante lamentava che il primo giudice abbia seguito l a CTU senza tenere conto dei rilievi dell ’ appellante stesso; a ciò ribatte la corte osservando che la CTU può avere funzione percipiente “quando essa verta, come nella specie, su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare ” con le conoscenzee gli strumenti di cui dispone. Emerge inoltre che il consulente “ ha prontamente risposto” alle osservazioni del Comune, pure con il supplemento di consulenza del 16 ottobre 2006, “ correttamente evidenziando - per ubicazione, estensione e tipologia - le aree, dive rse da q uelle oggetto dell’originario contratto del 14 gennaio 1995, di fatto utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti, anche attraverso il loro interramento sino a una profondità di 30-40 centimetri ”. Si deve dunque r itenere irrilevante l’affermazione del C omune per cui il luogo per il deposito dei rifiuti sarebbe stato, al massimo , ampio 500 metri quadri , essendo invece emers o dall’istruttoria che la zona occupata per stoccaggio copriva circa 2960 metri quadri.Riguardo al “primo profilodel secondo motivo”, che la Costanzo sia proprietaria delle aree in questione, il giudice d’appello ritiene che lo abbia ammesso proprio il Comune d ove afferma che “ si era disinteressata dei propri beni ” e dove, con atto del 24 luglio 1998 (presente nel fascicolo di primo grado), le aveva proposto l’acquisto di parte dei su oi terreni - per 1 000 metri quadri - , impegnandosi, se vi fosse stata risposta negativa (come in effetti vi fu ), “a restituirenello stato originario la superficie oc cupata nel rispetto degli accordi contrattuali e previa bonifica”. Che poi il Comune “ non abbi a mai assunto di essere proprietario” delle aree de quib us esclude v i sia stata l ’ azione di rivendicazione della Costanzo, per cui non era necessario che quest ’ ul tima “fornisse la prova rigorosa della proprietà”. Quanto al “secondo profilo”, riguardante “ i criteri di de terminazione delle somme liquidate in sentenza”, il giudice d’appello dic hiara che il primo giudice ha correttamente applicato i principi pertinenti, avendo ritenuto il Comune responsabile del ritardo della consegna ex articolo 1591 c.p.c., così determinando il dovuto per illegittima occupazione “ sulla base d ella stessa c.t.u. e tenendo conto del canone a suo tempo pattuito” per i 500metri quadri locati. E trattandosi di occupazione illegittima il danno è in re ipsa , derivando “dal semplice fatto della perdita della sua disponibilità , la cui natur a è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile”: è dunque possibile liquidarlo con riferimento al danno figurativo quale valore locatizio del bene (si invocaCass. 20545/20 18) . Il Tribunale ha determinato l’importo di euro 224.076,21 per l ’ abusiva occupazione incorrendo in “ evidente errore di calcolo ”: secondo il c anone annuo per i 500 metri quadri ammontante ad euro 4028,36, per ogni metro quadro è dovuto l’importo di euro 8,056 , che, moltiplicato per 2460, por ta, “con arrotondamento”, a euro 19.817 annui; moltiplicando poi questo per i quindici anni di occupazione illegittima (1995 - 2009 ) , si giunge ad euro 297.255, cui va aggiunto, per i primi tre mesi dell’anno 2010 in cui i 2460 metri quadri rimasero nella di sponibilità del Comune , l ’ importo di euro 4954,25, pervenendo, ancora con arrotondamento, ad un totale di euro 302.200. Così ritiene il giudice d’appello che vada rettificato il dovuto stabilito dal primo giudice, “anc he in accoglimento della richiesta di correzione ” dell’appellata. 2.3Ritornando al secondo motivo del ricorso , dunque, emerge dalla sentenza impugnata chela Corte d ’ appello ha qualificato la domanda nel senso che non si trattasse di azione di rivendicazione ritenendo che il fatto che il Comu ne “non abbi a mai assunto di essere proprietario ” delle aree de quibus esclude appunto vi sia stata l ’ azio ne di rivendicazione della Costanzo, per cui non era necessario che quest’ultima “fornisse la prova rigorosa della proprietà”. Come si è visto,il motivo non conf uta questa ratio decidendi , il che lo arresta su un piano d’inammissibilità. Patisce inoltre inammissibilità per le ulteriori argomentazionial riguardo, che risultano direttamente fattuali. 3.1 Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza p er difetto a ssoluto di motivazione, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., in relazioneagli articoli 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , per avere il giudice d’appello aderito alle conclusioni della consulenza tecnica d ’ ufficio “ sen za esaminarele specifiche e dettagliate critiche ad essa rivolte ” . Sirichiama quanto detto al riguardo n ella sentenza d ’ appello - che è compreso nella parte motivazionale della sentenza sopra riportata nel vaglio del precedente motivo - e si nega che vi sia stat a un a consulen za tecnica percipiente, perché per valutare i titoli di proprietà della maggiore are a “rivendicata dall’attrice” non occorrerebbe “l ’ ausilio di alcuna speciale cognizione tecnica”. Si sarebbe quindidinanzi ad una consulenza deducente . Il richiamo poieffettuato dal giudice d ’ appello a supplemento della consulenza sarebbe “mera clausola di stile”. Nel caso in esame, invece, sussisterebbe soltanto una motivazione apparente,tale da rendere nulla la sentenza. Si dichiara, poi, di riporta re per rispe tto del princip io di autosufficienza le “critiche sollevate alla sentenza di primo gradoe alla consulenza tecnica su cui si basa” per evidenziare “l’incidenza causale del difetto di motivazione” ( si vedano le pagine 24-28 del ricorso), argomentando infine sul l ’ aver e la cor te territoriale alla prima udienza sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado per la parte eccedente la somma di euro 120.000, ritenendo i motivi d’appello “non particolarmente infondati e pretestuosi, in particolare sulle questioni della estensione dell’area occupata e dei criteri di determinazione della somma liquidata, su cui si appalesa la necessità di approfondimenti ” , peraltromai compiuti. 3.2Un siffatto motivo sarebbe proponibile in un giudizio di merito, e in effetti è un terzo grado dimerito che persegue, come emerge agevolmente dalla sintesi che se ne è appenaofferta. D’altronde, se è vero che la motivazione della sentenza impugnata, come risulta da quanto riportato per vagliare il secondo motivo, non può definirsi particolarmente specifica nella sua analisi, è altrettanto vero, però, che non giunge affatto a patire neppure il vizio di in esistenza/apparenza , rimanendo entrol’area di rispetto del canone della trasparenza costituzionale . 4.1 Il quarto motiv o denuncia v iolazione o falsa applicazione degli articoli 1223, 1226, 2056 , 2059 e 2697 c.c. per la liquid azione del danno da occupazione abusiva in euro 302.000, effettuata pur “ in assenza di qualsiasi prova”del danno. Si richiama il passo della motivazionedella sentenza impugnata - anche questo già riportato in occasione del vaglio del secondo motivo - in cui la Corte d’appello a fferma che tale specie di danno è in re ipsa , opponendo invece la necessità di allegare e provare di a ver subito un danno (si invocano alc uni arresti, tra cui Cass. 378/2005 e Cass. 13071/2018 ) : danno che , nel caso in esame non sarebbe stato dimostrato, ciò impedendo pure la liquidazione equitativa ai sensi degli articoli1226 e 2056 c.c. Ad avviso della corte territoriale, nota il ricorrent e, il preteso danneggiato è onerato esclusivamente della proposizione della domanda risarcitoria, tutto il resto proseguendo in modoper così dire automatico e onnicomprensi vo a suo favore, siano o meno presenti nel la difesa del preteso da nnegg iante contestazioni, generiche o specifiche, dell ’ a n prima e poi del q uantum .4.2Tale impostazione effettivamente non è corretta, in quanto, a tacer d ’ altro, da ultimo s i sono pronunciate al riguardo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la recentissima sentenza 15 novembre 2022 n. 33645 , per saldare alcune crepe presenti nell a pur tendenziale unifo rm ità giurisprudenziale relativa a questa speciesdi lucro cessante. Considerata la prossimità temporale della pronuncianomofilattica, la cui at tesa ha reso necessaria la rimessione a nuovo ruolo della presente causa,è il caso di riportarnei passi più significativi: “La tesi del danno in re ipsaè debitrice della concessione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l’oggetto del danno coincide c on il contenuto del diritto violato … È questa la teorica che f a da sfondo alla giurisprudenza, soprattutto della Seconda Sezione Civile, favorevole al dan no in re ipsanell’ ipotesi di occupazione sine tit u lo d i immobile . Il carattere in re ipsadel danno viene fatto discendere dalla natura fruttifera del bene … Sempr e secondo la giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, è data pe rò al convenuto la possibilità di fornire la prova contraria del danno in re ipsa allegato, dimostrando che il proprietario si è intenzionalmente disinteressat o dell’immobile… In ques to qu adro è stato precisato che non pu ò sostene rsi che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione danno in re i psa rinvia all ’ indisponibili tà d el bene fr ut tifero secondo criteri di normalità, i quali operano l’occupante alla prova dell’anomala infruttuositàdi uno specifico immobile ... A questo proposito deve darsi atto che nella Seconda Sezione Civile è e m e rso un più recente orientamento secondo cui la l ocuzione danno in re ipsa v a sostituita con quella d i danno normale o danno presunto , privi legiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato … L ’ orientamento della Ter za Sezione C ivile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibilenon è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma da l danno conseguenza derivato dall’evento di dannocorrispondente alla detta lesione” … La questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integranteessa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le S ezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini … second o cui la locuzione danno in re ipsa va sostituita con quell a di da nno presunto o danno normale ,privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifichecircostanze da cui inferire il pregiudizio allegato … l ’ estensione della tutela dal piano reale a quello risar citorio , per l ’ ipotesi della viol azione de l contenuto del diritto, deve las ciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra l ’ azione reale e l ’ azione risa rc itoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di prop rietà … e regole di responsabilità … Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l ’ alt erazione dell’ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata. La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il f a tto costitutivo dell’azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell’azione di rivendicazionema debba contenere l’ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione , espressione della t e o ria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica … l ’ evento d i danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza … affinché un danno risarcibile vi sia,perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è n ecessario che al profilo dell ’ ingi us tizia, garan tito dalla violazione del diritto, si associ qu ello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/oil mancato guadagno che, sulla base del nesso d i causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso… Quando l’azione les iva attinge invece il contenuto d el diritto d i proprietà … ci ò che viene in primo luogo in ril ievo è la v iolazione dell ’ ordine giuridico . L’ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell ’ ordine formal e violato, ossia la tutela reale di reintegrazionedel diritto leso … L’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l’onere di opporreche giammai il proprieta rio avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma specifica … In presenza d i una specifica contesta zione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza… o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell ’ art . 1226 cod . civ . , a ttingendo al parametr o del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contra tto tipizzatodalla legge, come la l ocazione, che fa proprio del cano ne il valore del godimento della cosa. Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto i l man cato gu adagno causato dall’occupazione abusiva, l’onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, ai quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anc he le man cate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativa mente il godimento perduto con il canone loca tivo d i mercato, il corrispettivodi una locazione ai correnti valore di mercato rientra … nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cess ante allegato, l ’ o nus pr o b andi an che in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozion i di fatto che rientrano nella comune esperienza o di presunzioni semplici.… Sia per la perd ita subita che per il mancat o guadagno va rammentato che l’onere di contestazione, la cui inos servanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad ess a ignot i … per i fa tti ignoti al danneggiante l ’ onere probatorio sorge comunque per l’attore, a prescinde re dalla mancanza di contestazione, ma il criteriodi normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del dirittodi godimento comporta che l’evenienza dei fatti ignoti alla parte c onven uta sia tendenzialmente p iù ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell’onere di contestazione, nel rigoro so rispetto del requisito di specificità previsto dall ’ art . 115 comm a 1 , nelle controversie aventi ad ogge tto la perdita subita e la maggiore ricorr enza per l’attore dell ’ onere probatorio , pur in mancanza di contestazi o n e, nelle controversie aventi ad oggetto il manca to guadagno. S i chiarisce così la portata eminentemente prati ca delle nozioni di dan no norma le e danno presunto … le quali rinvi ano, nelle controv ersie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attoredell’onere di provare la circostanza … data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva”. È evidente che questo ampio e preciso riequilibrio apportato dalleS e zioni Unite incide sulla decisione qui impugnata, perché questa, riconoscendo un danno in re ipsa, conseguentemente non valuta in alcuna misura né la specificità dell’allegazione della pa rte pretesa danneggiata , né la specificità de lle contestazioni mosse dalla pretesa danneggian te . Sul punto , quindi, ricorrendo in effetti la violazione di legge denunciata con il presente motivo la sentenza deve essere cassata c on rinvio , dovendo il giudic e del rinvio applicare in tal senso l’insegnamentodelle Sezioni Unite. 5.1 Ilquinto motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 287, 288, 343 e 346 c.p .c. per la c orrezione dell ’ importo risarcitorio da euro 224.076,21 a euro 302. 200, nonc hé, in riferimento all ’ articolo 360, primo comma,n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione “ di norme di diritto ” .Il giudice d’appello- in primis - avrebbe accolto l a richiesta di correzione della Costanzo formulata ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (s i riporta il passo motivazionale, cheè stato già trascritto a proposito del secondo motivo). Il che sarebbe “il frutto di un errato accertamento e di una inadeguata val utazione dei fat ti ” , perché il primo giudice avrebbe determinato il danno “ sul la scorta della CTU”, che lo avrebbe quantificato “ non in base al valo re locativo del cespite, ma in relazione al costo di bonifica del sito”. Pertanto non vi sarebbe stato un errore materiale, e non si sarebbe potuto effettuare una correzione. In secondo luogo la Costanzo non avrebb e potuto chiedere la riforma della sentenza ex articolo 346 c.p.c. riproponendo l’istanza, bensì avrebbe dovuto proporre appello incidentale ai sensi dell ’ articol o 343 c.p.c. La sua domanda sarebbe stata dunqueinammissibile. 5.2 Il motivo è assorbitoda quanto rilevato a proposito di quello prece dente . In conclusione, disattesi i primi tre motivi, deve essere accolto il quarto assorbendo conseguentemen te il quinto, cassando per quanto di ragione con rinvio, anche per le spese, al