CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 04437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27108-2016 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso il decreto, n. cron. 655/2016, del [OSCURATO:PERSONA], depositato il 21 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma del 19/21 ottobre 2016, n. 655, reiettivo dell’opposizione, ex art. 98 l.fall., contro la mancata ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., del proprio credito di € 247.958,54, invocato quale corrispettivo di prestazione professionale dalla medesima resa in favore della menzionata società in bonis negli anni 2002-2003. L’indicatoFallimento non ha svolto difese in questa sede. 2. [OSCURATO:PERSONA] - premettendo che il Fallimento, ivi costituitosi, aveva ribadito l’eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2956, comma 1, n. 2, cod. civ., già svolta in sede di verifica, e che, rispondendo al giuramento deferitogli d a controparte, il curatore aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcunpagamento operato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’attività professiona le suddetta - ha ritenuto, in conformità a quanto sancito dalla sente nza della Corte costituzionale n. 162 del 1973 (i cui principi erano stati successivamente recepiti da Cass. n. 6940 del 2010) che la non conoscenza, da parte del curatore stesso (che, peraltro, aveva assuntol’incarico nel 2011 e non aveva esaminato la documentazione sociale perché mai consegnatagli, né rinvenuta), della circostanza del pagamento valesse quale giuramento negativo, così decidendo la lite in favore del Fallimento. 3. Con ordinanza interlocutoria datata 10 ottobre 2022, questa stessa Prima Sezione ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione degli effetti del giuramento decisorio rivolto al curatore fallimentare, in tema dunque di eccezione di prescrizione presuntiva, ricordando che la questione complessivamente prospettata nei motivi di ricorso-su cui, peraltro, era recentemente intervenuta Ca ss. 27 giugno 2022, n. 20602 – era ricompresa nella più ampia tematica (diritto a lla prova del professionista creditore di un fallito; deferibilità, o non, del giuramento decisorio - de veritate e/o anche solo de notitia - al curatore fallimentare; significato e valore probatorio da attribuirsi, eventualmente, alle possibili tipologie di risposte delcuratore al giuramento predetto) il cui esame era stato rimesso alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte dalle ordinanze interlocutorie rese dalmedesimo Collegio sui ricorsi n.r.g. 25305 - 15 e n.r.g. 18438-16, all’esito, rispettivamente, della precedente pubblica udienza ed adunanza camerale. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2960 cod. civ., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostenendosi che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6940 del 2010) richiamato dal tribunale ebasato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973 sarebbe erroneo perché «frutto di un’erronea applicazione della giurisprudenza venutasia creare nel vigore del codice civile del 1865». [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro (cfr., amplius, pag. 8 e s. del ricorso), che «la erroneità di tale interpretazione e,conseguentemente, del decreto impugnato, si evince anche avuto riguardo alla collocazione sistematica dell'istituto del giuramento nel complesso normativo processualcivilistico che disciplina la istruzione probatoria e delle norme che loregolano. La dichiarazione giurata si identifica in un'asseverazione di scienzaavente per oggetto un mero fatto storico, il cui scopo istituzionale è quello diaccertare in modo incontrovertibile (o, se si vuole, con efficacia irretrattabile) la sussistenza o la insussistenza di quel fatto, escludendo a priori (ed in assoluto)ogni giuridica possibilità di provare il contrario. Nel caso di specie, poiché il giuramento è stato deferito per superare la prescrizione presuntiva eccepita (id est l'affermazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione), esso verteva sullaconoscenza che il Curatore avesse della indicata estinzione e la formula di giuramento ammessa [«Giuro e giurando affermo di avere notizia dell'avvenuto pagamento da parte di "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l, in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del compenso dì euro 247.958,54 (comprensivo di rimborso spese generali c.p.a. eiva, detratta la ritenuta d'acconto) relativo all'opera professionale da lei prestata in relazione al giudizio n. 258/2002 r.g., promosso davanti Tribunale diRieti, Sez. distaccata dì [OSCURATO:PERSONA] da "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.»] tendeva proprio a quell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ha giurato rispondendo “Nego quanto mi si chiede”: dunque, ha negato di aver avuto conoscenza dell'avvenuta estinzionedella obbligazione di pagamento. Secondo la ricorrente, il giuramento negativo prestato non poteva risolversi a vantaggio del Fallimento, poiché dimostravae provava il contrario di quanto asserito dal Curatore, ovvero che la obbligazione dipagamento nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non erastata estinta, per quanto a conoscenza del Curatore stesso. Applicando l’errata interpretazione dell'art.2960 cod. civ. statuita dal Tribunale nel decreto impugnato, pur con il conforto della (erronea, come argomentato) giurisprudenza costituzionale e dilegittimità, invero isolata e piuttosto datata, si renderebbe il giuramento descientia una pura fìctio iuris , in quanto esso, sia positivo che negativo,risolverebbe la lite sempre in favore del giurante, così lasciando senza alcunadifesa il creditore: in tal modo, di fatto, la prescrizione presuntiva verrebbe - e sarebbe stata dal Tribunale - trasformata in vera e propria prescrizione estintiva. Osserva sempre la ricorrente che seil giuramento decisorio rappresentasse l'unico mezzo messo a disposizione dall'ordinamentoal creditore per vincere l'opposta eccezione di prescrizione presuntiva, essodovrebbe essere decisivo per l'esito della lite per entrambi i contendenti. L’interpretazione dell'art. 2960 cod. civ. applicata dal Tribunale, al contrario, nonprevederebbe - sottolinea la ricorrente - un esito negativo per il giurante. Infatti, così ragionando, il giurante,sia che giuri di avere notizia dell'avvenuta estinzione, da parte del debitore,della obbligazione di pagamento sia che giuri di non avere notizia di essa,riuscirà vincitore, così svuotando di contenuto quanto espressamente previstodalla legge e, soprattutto, lasciando senza tutela il creditore delante. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,«Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, 24, comma 2, e111, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.»,assumendosi che «l’interpretazione dell’art. 2960 cod. civ. fornita prima dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 162 del 1973 e successivamente ripresada codesta Corte Suprema e, in concreto, applicata al caso di specie dal Tribunale, non è conforme al dettato costituzionale, concretando la violazione diplurime disposizioni e, segnatamente, dell’art. 3, comma 1, dell’art. 24, comma2, e dell’art. 111, comma 2, della Costituzione, i quali sanciscono laeguaglianza, il diritto alla difesa ed un giusto processo». 3. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni trattate –sono fondati, proprio alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte che si è già pronunciata sulla questione sopra ricordata e prospettata nella ordinanza di rimessione cui si faceva sopra cenno (v. Cass. Sez. U, Sentenzan. 25442 del 29/08/2023). È stato infatti espressamente affermato che “ i n tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento” (cfr. in senso conforme, già in precedenza: Cass. 20602-2022). Alla luce dei principi di diritto sopra ricordati e qui riaffermati, dovrà pertanto essere riletta la vicenda processuale qui oggi in esame da parte del Tribunale di Roma, al quale dunque dovrà essere rinviata la causa in ragione della cassazione del decreto impugnato. P.Q.M. accoglie i due motivi di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale d