Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 162/1973
ECLI:IT:COST:1973:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente innanzi al
pretore di Genova tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad
oggetto pagamento di somma di denaro che il primo assumeva dovutagli
per prestazioni professionali da lui eseguite quale medico chirurgo in
favore del padre della convenuta, successivamente deceduto, la
Cimmaruta eccepì la prescrizione presuntiva. L'attore le deferì
giuramento decisorio ai sensi della disposizione dell'art. 2960, comma
secondo, del codice civile. E il pretore, con ordinanza 23 marzo 1971,
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale della predetta disposizione di legge.
Ha indicato a parametri gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed ha
motivato l'ipotizzato dubbio di violazione dei precetti ivi contenuti:
a) quanto al primo, in base alla considerazione che "al coniuge
superstite ed agli eredi sarebbe riservato un trattamento deteriore
rispetto a quello previsto (dal primo comma dello stesso art. 2960) nei
confronti del debitore", atteso che quest'ultimo resta soccombente
unicamente nel caso che giuri di non aver estinto la obbligazione,
mentre il "coniuge e l'erede soccomberebbero per il solo fatto di non
aver avuto notizia dell'adempimento";
b) quanto al secondo, in base al rilievo che risulterebbe impedita,
sempre in danno del coniuge e dell'erede, la concreta possibilità di
difesa, per essere attribuito valore di piena prova, contro tali
soggetti, all'ignoranza dei medesimi circa un fatto inerente ad un
rapporto cui sono estranei.
2. - L'ordinanza indicata è stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è
costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
:
L'ordinanza de qua investe questa Corte della questione di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2960 del
codice civile, il quale statuisce che il giuramento diretto a
contrastare la prescrizione presuntiva nei casi indicati dagli artt.
2954, 2955 e 2956 può, nei confronti del coniuge superstite e degli
eredi del debitore o dei loro rappresentanti legali, essere deferito
"per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito".
Il dubbio di legittimità costituzionale è sollevato in base al
presupposto che chi ignori se il debito sia estinto, e conseguentemente
giuri in tal senso, resti soccombente. Ciò apparirebbe in contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: con il primo, perché alle
persone che rivestono le qualità sopra indicate sarebbe
ingiustificatamente riservato un trattamento deteriore rispetto a
quello previsto per il debitore dall'art. 2960, primo comma; con il
secondo, perché l'attribuire valore di piena prova contro un soggetto
alla sua ignoranza circa un fatto concernente persona diversa si
risolverebbe in un ostacolo alla possibilità di difesa.
La questione non è fondata.
La giurisprudenza costante della Corte di cassazione e la dottrina
dominante ritengono che il secondo comma dell'art. 2960 del codice
civile, pur se formulato con una locuzione apparentemente diversa da
quella dell'art. 2142 del codice civile del 1865, non abbia carattere
innovativo e vada sostanzialmente inteso in conformità della
interpretazione divenuta pacifica sotto l'impero della previgente
legislazione, che cioè, trattandosi di giuramento de scientia, la
dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare,
bensì giuramento in senso negativo per cui la lite va decisa in senso
favorevole al giurante.
La corretta interpretazione della norma denunciata priva quindi del
loro presupposto logico i dubbi sulla legittimità costituzionale di
essa prospettati nella ordinanza di rimessione
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2960, Comma secondo, del codice civile sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 23
marzo 1971, dal pretore di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere