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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 33664/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27108/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata a l ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA].

1. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. intimato avverso il decreto, n. cron. 6 55 / 20 1 6 , del [OSCURATO:PERSONA] , d epositato il 21ottobre 201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO CHE1.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rico rso, affidato a due motivi, per la cassazionedel decreto del Tribunale di Roma del 19/21 ottobre 2016, n. 655, reiettivo dell’opposizione da lei promossa, ex art. 98 l.fall. , contro la mancata ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in via privilegiata exart. 2751-bis, n. 2, cod. civ., del proprio credito di € 247.958,54, invocato quale corrispettivo di prestazione professionale dalla medesima resa in favore della menzionata società in bonis negli anni 2002 - 2003. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltoin questa sede.

2. Quel tribunale, premettendo che il Fallimento, ivi costituitosi, aveva ribadito l’eccezione di eccezione presuntiva, exart. 2956, comma 1, n. 2, cod. civ., già svolta in sede di verifica, e che, rispondendo al giuramento deferitogli da controparte, il curatore aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcun pagamento operato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’attività professionale suddetta, ha ritenuto, in conformità a quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973, i cui principi erano stati successivamente recepiti da Cass. n. 6940 del 2010, che la non conoscenza, da parte del curatore stesso (che, peraltro, aveva assunto l’incarico nel 2011 e non aveva esaminato la documentazione sociale perché mai consegnatagli, né rinvenuta), della circostanza del pagamento valesse quale giuramento negativo, così decidendo la lite in favore del Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2960 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostenendosi che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6940 del 2010) richiamato dal tribunale e basato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973 sarebbe erroneo perché «frutto di un’erronea applicazione della giurisprudenza venutasi a creare nel vigore del codice civile del 1865».

Assume la Vona, tra l’altro(cfr., amplius, pag. 8 e ss. del ricorso), che «la erroneità di tale interpretazione e, conseguentemente, del decreto impugnato, si evince anche avuto riguardo alla collocazione sistematica dell'istituto del giuramento nel complesso normativo processualcivilistico che disciplina la istruzione probatoria e delle norme che lo regolano.

La dichiarazione giurata si identifica in un'asseverazione di scienza avente per oggetto un mero fatto storico, il cui scopo istituzionale è quello di accertare in modo incontrovertibile (o, se si vuole, con efficacia irretrattabile) la sussistenza o la insussistenza di quel fatto, escludendoa priori (ed in assoluto) ogni giuridica possibilità di provare il contrario.

Nel caso di specie, poiché il giuramento è stato deferito per superare la prescrizione presuntiva eccepita (id est l'affermazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione), esso verteva sulla conoscenza che il Curatore avesse della indicata estinzione e la formula di giuramento ammessa [«Giuro e giurando affermodi avere notizia dell'avvenuto pagamento da parte di "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l, in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del compenso dì euro 247.958,54 (comprensivo di rimborso spese generali c.p.a. e iva, detratta la ritenuta d'acconto) relativo all'opera professionale da lei prestata in relazione al giudizio n. 258/2002 r.g., promosso davanti Tribunale di Rieti, Sez. distaccata dì [OSCURATO:PERSONA] da "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.»] tendeva proprio a quell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ha giurato rispondendo “Nego quanto mi si chiede”: dunque, ha negato di aver conoscenza dell'avvenuta estinzione della obbligazione di pagamento.

Consegue che il giuramento negativo prestato non può risolversi a vantaggio del Fallimento, poiché dimostra e prova il contrario di quanto asserito dal Curatore, ovvero che la obbligazione di pagamento nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stata estinta, per quanto a conoscenza del Curatore stesso.

Applicando la errata interpretazione dell'art.2960 cod. civ. statuita dal Tribunale nel Decreto impugnato, pur con il conforto della (erronea, come argomentato) giurisprudenza costituzionale e di legittimità, invero isolata e piuttosto datata, si renderebbe il giuramento de scientia una pura fìctio iuris , in quanto esso, sia positivo che negativo, risolverebbe la lite sempre in favore del giurante, così lasciando senza alcuna difesa il creditore: in tal modo, di fatto, la prescrizione presuntiva verrebbe ed è stata dal Tribunale trasformata in vera e propria prescrizione estintiva. […].

Se il giuramento decisorio è l'unico mezzo messo a disposizione dall'ordinamento al creditore per vincere l'opposta eccezione di prescrizione presuntiva, esso deve essere decisivo per l'esito della lite per entrambi i contendenti.

La interpretazione dell'art. 2960 cod. civ. applicata dal Tribunale, al contrario, non prevede un esito negativo per il giurante.

Infatti, così ragionando, il giurante, sia che giuri di avere notizia dell'avvenuta estinzione, da parte del debitore, della obbligazione di pagamento sia che giuri di non avere notizia di essa, riuscirà vincitore, così svuotando di contenuto quanto espressamente previsto dalla legge […] e, soprattutto, lasciando senza tutela il creditore delante»; II) «Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», assumendosi che «l’interpretazione dell’art. 2960 cod. civ. fornita prima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 1973 e successivamente ripresa da codesta Corte Suprema e, in concreto, applicata al caso di specie dal Tribunale, non è conforme al dettato costituzionale, concretando la violazione di plurime disposizioni e, segnatamente, dell’art. 3, comma 1, dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 111, comma 2, della Costituzione, i quali sanciscono la eguaglianza, il diritto alla difesa ed un giusto processo». [OSCURATO:PERSONA] 1.La questione complessivamente prospettata nei descritti motivi - su cui, peraltro, è recentemente intervenuta Cass. 27 giugno 2022, n. 20602 - è ricompresa nella più ampia tematica (diritto alla prova del professionista creditore di un fallito; deferibilità, o non,del giuramento decisorio - de veritate e/o anche solo de notitia - al curatore fallimentare; significato e valore probatorio da attribuirsi, eventualmente, alle possibili tipologie di risposte del curatoreal giuramento predetto) il cui esame è stato rimesso alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte dall’ordinanza interlocutori a rese da l Collegio su l ricorson.r.g. 25305-15 all’esito della odierna udienza pubblica .

2. Pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della richiesta decisione delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte riguardante la più ampia tematica sottopostale dall’ordinanza interlocutori a rese d al Collegio su l ricors o n.r.g. 25305 - 15 all’esitodella odierna udienza pubblica .

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27108/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata a l ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 1. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. intimato avverso il decreto, n. cron. 6 55 / 20 1 6 , del [OSCURATO:PERSONA] , d epositato il 21ottobre 201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHE1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rico rso, affidato a due motivi, per la cassazionedel decreto del Tribunale di Roma del 19/21 ottobre 2016, n. 655, reiettivo dell’opposizione da lei promossa, ex art. 98 l.fall. , contro la mancata ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in via privilegiata exart. 2751-bis, n. 2, cod. civ., del proprio credito di € 247.958,54, invocato quale corrispettivo di prestazione professionale dalla medesima resa in favore della menzionata società in bonis negli anni 2002 - 2003. [OSCURATO:PERSONA] non ha svoltoin questa sede. 2. Quel tribunale, premettendo che il Fallimento, ivi costituitosi, aveva ribadito l’eccezione di eccezione presuntiva, exart. 2956, comma 1, n. 2, cod. civ., già svolta in sede di verifica, e che, rispondendo al giuramento deferitogli da controparte, il curatore aveva dichiarato di non essere a conoscenza di alcun pagamento operato da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’attività professionale suddetta, ha ritenuto, in conformità a quanto sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973, i cui principi erano stati successivamente recepiti da Cass. n. 6940 del 2010, che la non conoscenza, da parte del curatore stesso (che, peraltro, aveva assunto l’incarico nel 2011 e non aveva esaminato la documentazione sociale perché mai consegnatagli, né rinvenuta), della circostanza del pagamento valesse quale giuramento negativo, così decidendo la lite in favore del Fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 2960 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostenendosi che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6940 del 2010) richiamato dal tribunale e basato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 1973 sarebbe erroneo perché «frutto di un’erronea applicazione della giurisprudenza venutasi a creare nel vigore del codice civile del 1865». Assume la Vona, tra l’altro(cfr., amplius, pag. 8 e ss. del ricorso), che «la erroneità di tale interpretazione e, conseguentemente, del decreto impugnato, si evince anche avuto riguardo alla collocazione sistematica dell'istituto del giuramento nel complesso normativo processualcivilistico che disciplina la istruzione probatoria e delle norme che lo regolano. La dichiarazione giurata si identifica in un'asseverazione di scienza avente per oggetto un mero fatto storico, il cui scopo istituzionale è quello di accertare in modo incontrovertibile (o, se si vuole, con efficacia irretrattabile) la sussistenza o la insussistenza di quel fatto, escludendoa priori (ed in assoluto) ogni giuridica possibilità di provare il contrario. Nel caso di specie, poiché il giuramento è stato deferito per superare la prescrizione presuntiva eccepita (id est l'affermazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione), esso verteva sulla conoscenza che il Curatore avesse della indicata estinzione e la formula di giuramento ammessa [«Giuro e giurando affermodi avere notizia dell'avvenuto pagamento da parte di "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l, in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del compenso dì euro 247.958,54 (comprensivo di rimborso spese generali c.p.a. e iva, detratta la ritenuta d'acconto) relativo all'opera professionale da lei prestata in relazione al giudizio n. 258/2002 r.g., promosso davanti Tribunale di Rieti, Sez. distaccata dì [OSCURATO:PERSONA] da "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.»] tendeva proprio a quell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] ha giurato rispondendo “Nego quanto mi si chiede”: dunque, ha negato di aver conoscenza dell'avvenuta estinzione della obbligazione di pagamento. Consegue che il giuramento negativo prestato non può risolversi a vantaggio del Fallimento, poiché dimostra e prova il contrario di quanto asserito dal Curatore, ovvero che la obbligazione di pagamento nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è stata estinta, per quanto a conoscenza del Curatore stesso. Applicando la errata interpretazione dell'art.2960 cod. civ. statuita dal Tribunale nel Decreto impugnato, pur con il conforto della (erronea, come argomentato) giurisprudenza costituzionale e di legittimità, invero isolata e piuttosto datata, si renderebbe il giuramento de scientia una pura fìctio iuris , in quanto esso, sia positivo che negativo, risolverebbe la lite sempre in favore del giurante, così lasciando senza alcuna difesa il creditore: in tal modo, di fatto, la prescrizione presuntiva verrebbe ed è stata dal Tribunale trasformata in vera e propria prescrizione estintiva. […]. Se il giuramento decisorio è l'unico mezzo messo a disposizione dall'ordinamento al creditore per vincere l'opposta eccezione di prescrizione presuntiva, esso deve essere decisivo per l'esito della lite per entrambi i contendenti. La interpretazione dell'art. 2960 cod. civ. applicata dal Tribunale, al contrario, non prevede un esito negativo per il giurante. Infatti, così ragionando, il giurante, sia che giuri di avere notizia dell'avvenuta estinzione, da parte del debitore, della obbligazione di pagamento sia che giuri di non avere notizia di essa, riuscirà vincitore, così svuotando di contenuto quanto espressamente previsto dalla legge […] e, soprattutto, lasciando senza tutela il creditore delante»; II) «Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», assumendosi che «l’interpretazione dell’art. 2960 cod. civ. fornita prima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 1973 e successivamente ripresa da codesta Corte Suprema e, in concreto, applicata al caso di specie dal Tribunale, non è conforme al dettato costituzionale, concretando la violazione di plurime disposizioni e, segnatamente, dell’art. 3, comma 1, dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 111, comma 2, della Costituzione, i quali sanciscono la eguaglianza, il diritto alla difesa ed un giusto processo». [OSCURATO:PERSONA] 1.La questione complessivamente prospettata nei descritti motivi - su cui, peraltro, è recentemente intervenuta Cass. 27 giugno 2022, n. 20602 - è ricompresa nella più ampia tematica (diritto alla prova del professionista creditore di un fallito; deferibilità, o non,del giuramento decisorio - de veritate e/o anche solo de notitia - al curatore fallimentare; significato e valore probatorio da attribuirsi, eventualmente, alle possibili tipologie di risposte del curatoreal giuramento predetto) il cui esame è stato rimesso alle Sezioni Unite di questa Suprema Corte dall’ordinanza interlocutori a rese da l Collegio su l ricorson.r.g. 25305-15 all’esito della odierna udienza pubblica . 2. Pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della richiesta decisione delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte riguardante la più ampia tematica sottopostale dall’ordinanza interlocutori a rese d al Collegio su l ricors o n.r.g. 25305 - 15 all’esitodella odierna udienza pubblica . Così deciso in Roma, n
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