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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40355/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1°/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/10/2021, la Corte di appello di Milano riduceva la pena inflitta dal locale Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa in ordine al delitto di cui all'art. 5, d.

Ilgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione della norma contestata con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

La sentenza conterrebbe una motivazione viziata con riguardo al dolo specifico di evasione ed a quello generico della rappresentazione e volizione del superamento della soglia di punibilità; in particolare, non sarebbe dato comprendere il ragionamento per il quale la consapevolezza della ricorrente quanto ai 205.000 euro bonificati sul conto della società si tradurrebbe nella consapevolezza anche dell'esatto ammontare dell'imposta evasa.

Se, dunque, non vi sarebbe prova dell'effettiva conoscenza del quantum delle fatture emesse per l'attività non caratteristica (commercio di materiale plastico), non vi potrebbe esser prova neppure della consapevolezza del preciso importo dell'IVA dovuta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato.

4. La Corte di appello - ribadendo con solida motivazione la pronuncia di primo grado - ha innanzitutto richiamato il ruolo di amministratore unico ricoperto dall'imputata, per molti anni, nella "[OSCURATO:SOCIETA].", società che aveva pacificamente partecipato ad una rilevante frode carosello, oggetto anche di altri giudizi.

Con riferimento, in particolare, all'anno di importa 2013, erano risultate emesse dallo stesso ente 95 fatture, 24 delle quali (non annotate nelle scritture contabili né esibite) inerenti a forniture di materie plastiche, ossia ad un'attività estranea all'oggetto sociale, e 71 delle quali (annotate ed esibite) concernenti servizio di trasporto, magazzinaggio e deposito, quindi del tutto inerenti allo stesso oggetto della società; come dalle prime era derivata un'evasione IVA pari a 146.906,87 euro, così dalle altre un'analoga evasione per 303.153,07 euro.

Su un conto corrente della società, inoltre, era risultato un bonifico di 205.471,79 euro da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." (destinataria di 13 delle 24 fatture sopra citate), importo ritenuto troppo modesto rispetto ai volumi di cui alle fatture attive emesse dalla società nei confronti della cliente.

Dalle indagini svolte, infine, era emerso che la "[OSCURATO:SOCIETA]" non aveva presentato la dichiarazione fiscale per il 2013, così omettendo di versare IVA nella misura appena richiamata (per le 24+71 fatture), per un importo complessivo di 450.059 euro, come contestato nell'imputazione.

Quanto all'IRES, invece, il giudizio non aveva consentito di accertare che la società avesse ricevuto il pagamento delle 24 fatture per operazioni inesistenti, così come - quanto alle altre 71 - che dalle stesse (o, meglio, dal loro imponibile) non potessero esser scomputati i costi riportati nelle fatture passive esibite agli operanti, così che nessuna contestazione poteva esser mossa.

5. Con riferimento, poi, all'elemento psicologico del reato - unico oggetto dell'impugnazione - la sentenza di appello: a) ha evidenziato che il bonifico richiamato era stato eseguito nel periodo in cui la Rosseeva era amministratore unico della società (carica ricoperta per circa 13 anni); b) ha ribadito che la relativa somma non era compatibile con quanto fatturato nei confronti della "FAGGYTT" e che questa era risultata destinataria anche della maggior parte delle 24 fatture per operazioni inesistenti, perché relative ad attività completamente estranea all'oggetto della "[OSCURATO:SOCIETA]".

Ancora il primo Giudice, peraltro, aveva richiamato le dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente che, se aveva riferito al solo Romano l'emissione di fatture per operazioni inesistenl:i, aveva tuttavia riconosciuto la violazione dell'art. 5 in oggetto, sostenendo che "era stata determinata dalla difficoltà di giustificare le suddette fatture."

6. Dal che, con prova congrua, rigorosa e priva di manifesl:a illogicità, dunque non censurabile in questa sede, l'accertamento della consapevolezza - in capo alla ricorrente - della somma di 205.000 euro bonificata dalla "FAGGYTT", unitamente alla consapevolezza delle 24 fatture appena citate, pacificamente emesse nell'ambito di frode carosello e, in parte maggioritaria, nei confronti della stessa società che aveva effettuato il bonifico in questione.

La mancata annotazione in contabilità di queste fatture, peraltro, aveva costituito espressione della medesima finalità evasiva che aveva retto l'art. 5 in rubrica, così riscontrandosi questo delitto non soltanto in termini oggettivi (quel che, in realtà, non costituisce motivo di ricorso), ma anche psicologici, adeguatamente riscontrati in capo alla ricorrente quale amministratore unico della società (e senza che, peraltro, sia mai stata neppure ipotizzata la figura del mero amministratore di fatto); così da emergere, dunque, quel collegamento che il ricorso contesta tra la somma bonificata e le 24 fatture, che la sentenza ha tutte riferito alla ricorrente con argomento congruo, nell'ottica dell'unica finalità illecita che aveva motivato l'omessa dichiarazione per il 2013.

Ciò, peraltro, richiamando anche la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale nel delitto di omessa dichiarazione in oggetto, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente (tra le molte, Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, Venturini, Rv. 272578); quel che la sentenza ha individuato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 3 (z_ P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1°/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/10/2021, la Corte di appello di Milano riduceva la pena inflitta dal locale Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Ilgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione della norma contestata con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La sentenza conterrebbe una motivazione viziata con riguardo al dolo specifico di evasione ed a quello generico della rappresentazione e volizione del superamento della soglia di punibilità; in particolare, non sarebbe dato comprendere il ragionamento per il quale la consapevolezza della ricorrente quanto ai 205.000 euro bonificati sul conto della società si tradurrebbe nella consapevolezza anche dell'esatto ammontare dell'imposta evasa. Se, dunque, non vi sarebbe prova dell'effettiva conoscenza del quantum delle fatture emesse per l'attività non caratteristica (commercio di materiale plastico), non vi potrebbe esser prova neppure della consapevolezza del preciso importo dell'IVA dovuta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. La Corte di appello - ribadendo con solida motivazione la pronuncia di primo grado - ha innanzitutto richiamato il ruolo di amministratore unico ricoperto dall'imputata, per molti anni, nella "[OSCURATO:SOCIETA].", società che aveva pacificamente partecipato ad una rilevante frode carosello, oggetto anche di altri giudizi. Con riferimento, in particolare, all'anno di importa 2013, erano risultate emesse dallo stesso ente 95 fatture, 24 delle quali (non annotate nelle scritture contabili né esibite) inerenti a forniture di materie plastiche, ossia ad un'attività estranea all'oggetto sociale, e 71 delle quali (annotate ed esibite) concernenti servizio di trasporto, magazzinaggio e deposito, quindi del tutto inerenti allo stesso oggetto della società; come dalle prime era derivata un'evasione IVA pari a 146.906,87 euro, così dalle altre un'analoga evasione per 303.153,07 euro. Su un conto corrente della società, inoltre, era risultato un bonifico di 205.471,79 euro da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." (destinataria di 13 delle 24 fatture sopra citate), importo ritenuto troppo modesto rispetto ai volumi di cui alle fatture attive emesse dalla società nei confronti della cliente. Dalle indagini svolte, infine, era emerso che la "[OSCURATO:SOCIETA]" non aveva presentato la dichiarazione fiscale per il 2013, così omettendo di versare IVA nella misura appena richiamata (per le 24+71 fatture), per un importo complessivo di 450.059 euro, come contestato nell'imputazione. Quanto all'IRES, invece, il giudizio non aveva consentito di accertare che la società avesse ricevuto il pagamento delle 24 fatture per operazioni inesistenti, così come - quanto alle altre 71 - che dalle stesse (o, meglio, dal loro imponibile) non potessero esser scomputati i costi riportati nelle fatture passive esibite agli operanti, così che nessuna contestazione poteva esser mossa. 5. Con riferimento, poi, all'elemento psicologico del reato - unico oggetto dell'impugnazione - la sentenza di appello: a) ha evidenziato che il bonifico richiamato era stato eseguito nel periodo in cui la Rosseeva era amministratore unico della società (carica ricoperta per circa 13 anni); b) ha ribadito che la relativa somma non era compatibile con quanto fatturato nei confronti della "FAGGYTT" e che questa era risultata destinataria anche della maggior parte delle 24 fatture per operazioni inesistenti, perché relative ad attività completamente estranea all'oggetto della "[OSCURATO:SOCIETA]". Ancora il primo Giudice, peraltro, aveva richiamato le dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente che, se aveva riferito al solo Romano l'emissione di fatture per operazioni inesistenl:i, aveva tuttavia riconosciuto la violazione dell'art. 5 in oggetto, sostenendo che "era stata determinata dalla difficoltà di giustificare le suddette fatture." 6. Dal che, con prova congrua, rigorosa e priva di manifesl:a illogicità, dunque non censurabile in questa sede, l'accertamento della consapevolezza - in capo alla ricorrente - della somma di 205.000 euro bonificata dalla "FAGGYTT", unitamente alla consapevolezza delle 24 fatture appena citate, pacificamente emesse nell'ambito di frode carosello e, in parte maggioritaria, nei confronti della stessa società che aveva effettuato il bonifico in questione. La mancata annotazione in contabilità di queste fatture, peraltro, aveva costituito espressione della medesima finalità evasiva che aveva retto l'art. 5 in rubrica, così riscontrandosi questo delitto non soltanto in termini oggettivi (quel che, in realtà, non costituisce motivo di ricorso), ma anche psicologici, adeguatamente riscontrati in capo alla ricorrente quale amministratore unico della società (e senza che, peraltro, sia mai stata neppure ipotizzata la figura del mero amministratore di fatto); così da emergere, dunque, quel collegamento che il ricorso contesta tra la somma bonificata e le 24 fatture, che la sentenza ha tutte riferito alla ricorrente con argomento congruo, nell'ottica dell'unica finalità illecita che aveva motivato l'omessa dichiarazione per il 2013. Ciò, peraltro, richiamando anche la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale nel delitto di omessa dichiarazione in oggetto, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente (tra le molte, Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, Venturini, Rv. 272578); quel che la sentenza ha individuato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 3 (z_ P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. C
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