Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:213
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑346/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Inquinamento ed effetti nocivi — Impianti di combustione — Limitazione delle emissioni di taluni inquinanti nell’atmosfera — Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth ([OSCURATO:PERSONA])»
Massime della sentenza
Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2001/80 — Ambito di applicazione — Grandi impianti di combustione — Deroghe
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/80, art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase)
Atteso che la direttiva 2001/80, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati
dai grandi impianti di combustione, definisce l’impianto di combustione come un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili
al fine di utilizzare il calore così prodotto, l’elettricità non costituisce un prodotto di combustione. I prodotti di combustione
sono, infatti, i gas residui, le ceneri e gli altri residui nonché il calore generato durante la combustione. La corrente
elettrica non è un prodotto fisico né di combustione né di calore, ma deriva da una serie di operazioni in cui la combustione
sprigiona calore che viene utilizzato per produrre, in una caldaia, vapore che, a sua volta, aziona una turbina la quale,
infine, genera l’energia elettrica. Considerare che l’elettricità costituisce un prodotto di combustione richiederebbe un’interpretazione
di tale nozione talmente estensiva da includere anche altri prodotti che non derivano direttamente da una combustione e che
non corrispondono all’accezione comune di tale espressione né nel linguaggio scientifico né in quello corrente.
L’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 non si limita a precisare la nozione di impianto di
combustione, ma esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva taluni impianti. Il carattere derogatorio di tale disposizione
emerge d’altronde espressamente dalla sua formulazione, poiché prevede che detta direttiva si applica agli impianti destinati
alla produzione di energia eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.
Un’interpretazione restrittiva di tale disposizione s’impone a maggiore ragione in quanto l’esclusione di taluni impianti
di combustione dall’ambito di applicazione della direttiva in parola contrasta con l’obiettivo stesso della medesima. Infatti,
quest’ultima mira a combattere l’acidificazione riducendo le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto alle quali
contribuiscono in notevole misura i grandi impianti di combustione, tra cui gli impianti di produzione di energia elettrica.
Estendere l’eccezione di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, di suddetta direttiva alle centrali elettriche,
la cui produzione di elettricità viene impiegata direttamente in un procedimento di fabbricazione, comprometterebbe pertanto
l’effetto utile di questa stessa direttiva.
(v. punti 36-37, 40-42)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 aprile 2010 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2001/80/CE – Inquinamento ed effetti nocivi – Impianti di combustione – Limitazione delle emissioni di taluni inquinanti nell’atmosfera – Mancata applicazione di detta direttiva alla centrale elettrica di Lynemouth ([OSCURATO:PERSONA])»
Nella causa C‑346/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 25 luglio 2008,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. P. Oliver e dalla sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Wyatt, QC,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský, T. von Danwitz, e D. Šváby (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre
2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti
di combustione (GU L 309, pag. 1) alla centrale elettrica gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] and Power (UK) Ltd (in prosieguo:
l’«[OSCURATO:PERSONA]») a Lynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra (in prosieguo: la «centrale di Lynemouth») è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti in forza della predetta direttiva.
Contesto normativo
2
La direttiva 2001/80, che ha sostituito la direttiva del Consiglio 24 novembre 1988, 88/609/CEE, concernente la limitazione
delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 336, pag. 1), si inscrive
nella strategia comunitaria per combattere contro l’acidificazione e ha lo scopo di limitare le emissioni di anidride solforosa,
di ossidi di azoto e di polveri originati dai grandi impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore
a 50 megawatt. Siffatta limitazione viene operata dagli allegati III‑VII della direttiva 2001/80 che rendono applicabili a
tali impianti valori limite di emissione, espressi in concentrazioni massime di tali sostanze inquinanti nei gas di scarico.
3
I ‘considerando’ sesto e undicesimo della direttiva 2001/80 enunciano quanto segue:
«(6) I grandi impianti di combustione contribuiscono in misura rilevante alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto
nella Comunità ed è necessario ridurre tali emissioni. È pertanto necessario adattare l’approccio per quanto riguarda le diverse
caratteristiche del settore dei grandi impianti di combustione nei vari Stati membri.
(…)
(11) Gli impianti per la produzione di elettricità rappresentano una parte importante del settore dei grandi impianti di combustione».
4
L’art. 1 della suddetta direttiva così dispone:
«La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW,
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso)».
5
L’art. 2 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«Agli effetti della presente direttiva s’intende per:
(…)
(7) “impianto di combustione”: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore
così prodotto.
Nella presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati
quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In particolare questa direttiva
non si applica ai seguenti impianti:
a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro
trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
b) impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione,
che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d) dispositivi di conversione del sulfuro di idrogeno in zolfo;
e) reattori utilizzati nell’industria chimica;
f) batteria di forni per il coke;
g) cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
i) turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
j) turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002 o che, secondo l’autorità competente, sono oggetto di una richiesta
completa di autorizzazione presentata anteriormente al 27 novembre 2002, sempreché esse siano messe in funzione entro il 27
novembre 2003, salve le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1 e all’allegato VIII, parti A e B.
Gli impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas non rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva.
La combinazione degli impianti è considerata come un’unità nel caso in cui due o più singoli nuovi impianti siano installati
in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità
competenti essere convogliati verso un unico camino; (…)».
6
A norma dell’art. 4, n. 3, della direttiva 2001/80, entro il 1° gennaio 2008 gli Stati membri dovevano ridurre sensibilmente
le emissioni degli impianti di combustione esistenti, sia prendendo i provvedimenti appropriati affinché gli impianti esistenti
interessati rispettassero i valori limite di emissioni fissati negli allegati della direttiva in parola, sia vigilando che
detti impianti fossero soggetti al piano nazionale di riduzione delle emissioni (in prosieguo: il «PNRE»). In forza dell’art.
4, n. 6, della predetta direttiva, ogni Stato membro, che avesse scelto di applicare un PNRE, aveva l’obbligo di comunicarlo
alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 27 novembre 2003 e quest’ultima era tenuta a valutare, entro un termine di sei mesi decorrenti da
tale comunicazione, se siffatto piano soddisfaceva o meno le condizioni di cui all’art. 4, n. 6.
La fase precontenziosa
7
Con lettera del 27 novembre 2003, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la prima versione del suo PNRE, in cui la
centrale di Lynemouth figurava tra gli impianti di combustione interessati dall’applicazione della direttiva 2001/80. Il 28
aprile 2005 tale Stato membro ha presentato un PNRE aggiornato in cui era compreso anche suddetto impianto. Esso ha tuttavia
escluso l’impianto di cui trattasi dalla versione rivista del suo PNRE, sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2006.
8
Con lettera del 4 settembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che essa riteneva che tale esclusione non fosse
conforme alla direttiva 2001/80. Nella sua risposta del 2 febbraio 2007, tale Stato membro ha fatto valere che la centrale
di Lynemouth doveva beneficiare dell’eccezione generale di cui all’art. 2, punto 7, della suddetta direttiva in quanto era
completamente integrata in una fonderia di alluminio e serviva unicamente alla produzione di tale metallo. Esso ha parimenti
sottolineato lo scarso impatto ambientale di questa centrale nonché il rischio che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse indotta a cessare lo sfruttamento
di tale fonderia di alluminio qualora la centrale elettrica dovesse essere assoggettata alle limitazioni previste dalla direttiva
di cui trattasi.
9
Il 29 giugno 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida alla quale tale Stato membro ha risposto
con una lettera datata 31 agosto 2007.
10
Il 23 ottobre 2007, la [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo tale risposta soddisfacente, ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato
in cui lo invitava a porre fine all’inadempimento addebitato entro il termine di due mesi dalla sua ricezione.
11
Non essendo rimasta convinta dagli argomenti addotti dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera del 21 dicembre 2007, con la quale
quest’ultimo ha risposto al summenzionato parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
12
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la direttiva 2001/80 si applica alla centrale di Lynemouth e ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] ha inizialmente
condiviso tale punto di vista, giacché aveva incluso tale impianto nelle varie versioni del suo PNRE e lo ha ritirato da quest’ultimo
soltanto nella versione rivista che le è stata presentata il 28 febbraio 2006.
13
A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la direttiva 2001/80 è applicabile a tutti gli impianti di combustione ad eccezione di quelli
espressamente esclusi ai sensi dell’art. 2, punto 7, della medesima, ossia:
– gli impianti di combustione non destinati alla produzione di energia (in prosieguo: l’«eccezione 1»);
– gli impianti di combustione che utilizzano direttamente il prodotto della combustione in procedimenti di fabbricazione (in
prosieguo: l’«eccezione 2»);
– gli impianti menzionati in tale art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑f), che rappresentano illustrazioni delle eccezioni
1 e 2, nonché;
– le varie eccezioni sui generis elencate all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g)‑j), nonché allo stesso art. 2, punto
7, terzo comma.
14
[OSCURATO:PERSONA] deduce che tutti gli impianti contemplati dall’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑f), della direttiva
2001/80 rientrano nelle eccezioni 1 o 2 e che è logico che esulino dall’ambito di applicazione di tale direttiva in quanto
la metodologia o i valori limite di emissione fissati da detta direttiva non sono loro facilmente applicabili. Essa evidenzia,
a tal riguardo, che la direttiva 2001/80 mira a disciplinare le emissioni provocate dalla combustione (l’ossidazione) di combustibili
e che il procedimento con cui vengono calcolati i valori limite di emissioni poggia sull’ipotesi secondo cui le emissioni
attese in seguito alla combustione del combustibile, usato per alimentare l’impianto di combustione, siano prevedibili. Allorquando
i gas di scarico caldi derivanti dal processo di combustione del combustibile si mischiano ad altre sostanze generalmente
non associate ad un processo di combustione prima dell’emissione, i risultati non sarebbero sufficientemente prevedibili e
i valori limite di emissioni fissati dalla direttiva in parola per la combustione di combustibile non potrebbero essere applicati.
15
[OSCURATO:PERSONA] ammette invece che gli impianti di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g)‑j), della direttiva 2001/80
non si riferiscono né all’eccezione 1 né all’eccezione 2 e sostiene che essi corrispondono ad eccezioni sui generis.
16
Per quanto riguarda più particolarmente i «cowpers» degli altiforni, di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g),
della direttiva 2001/80 e sul cui esempio il [OSCURATO:PERSONA] fonderebbe sostanzialmente la sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che
tali «cowpers» sono provvisti di mattoni refrattari riscaldati mediante contatto diretto con i gas di scarico caldi derivanti
dalla combustione del combustibile, ove i mattoni caldi vengono successivamente impiegati per riscaldare l’aria fredda che
circola sopra di essi al fine di produrre l’«aria calda» che viene poi insufflata nell’altoforno. Tenuto conto del riscaldamento
dei mattoni, detti «cowpers» si differenzierebbero fondamentalmente da qualsiasi altro tipo di impianto di combustione. Inoltre,
si formerebbero frequentemente fessure nel rivestimento in mattoni delle camere di combustione, le quali condurrebbero alla
contaminazione del gas proveniente dalla combustione con i gas di altoforno non bruciati. A causa di questi due elementi,
i valori limite di emissioni fissati dalla direttiva in esame non sarebbero facilmente applicabili ai «cowpers».
17
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nessuno degli impianti contemplati dalle disposizioni relative all’eccezione 2 implica l’utilizzo
dell’energia elettrica in un procedimento di fabbricazione o quello dei prodotti di combustione al di fuori dell’impianto
di combustione stesso.
18
Sebbene non venga contestato che l’eccezione 1 non riguardi la centrale di Lynemouth, quest’ultima non può neppure beneficiare
dell’eccezione 2, in quanto non utilizzerebbe direttamente il prodotto di combustione nei procedimenti di fabbricazione.
19
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, ove si dovesse ammettere che l’utilizzazione diretta, in un procedimento di fabbricazione, dell’energia
elettrica prodotta da una centrale elettrica faccia rientrare quest’ultima nell’eccezione 2, molti grandi impianti di combustione
sarebbero sottratti al campo di applicazione della direttiva 2001/80, il che avrebbe gravi conseguenze sull’ambiente.
20
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la centrale di Lynemouth è il nono più grande impianto emittente di anidride solforosa nel [OSCURATO:PERSONA], rappresentando all’incirca il 4% delle emissioni totali di questo gas inquinante dichiarate in tale Stato membro.
21
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che una centrale elettrica, destinata a fornire energia elettrica ad un impianto di produzione di
alluminio mediante elettrolisi e costruita esclusivamente a tal fine, fa parte di un dispositivo tecnico comprendente un impianto
di combustione destinato alla produzione di energia, che utilizza direttamente i prodotti di combustione durante operazioni
di fabbricazione e, di conseguenza, riunisce le condizioni di esenzione fissate dall’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80.
22
In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’energia elettrica prodotta serve direttamente alle operazioni di produzione
dell’alluminio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la fabbrica gestita dall’[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe utilizzare
allo stesso modo l’energia elettrica proveniente dalla rete nazionale.
23
In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’energia elettrica prodotta da una centrale a carbone costituisce un prodotto
indiretto della combustione. Orbene, l’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80 non riguarderebbe l’utilizzazione diretta
dei prodotti diretti della combustione bensì l’utilizzazione diretta dei prodotti di combustione. L’energia, quale l’elettricità,
prodotta dall’ossidazione dei combustibili, dovrebbe essere considerata un prodotto di combustione, poiché soltanto gli impianti
di combustione, nei quali vengono ossidati i carburanti al fine della produzione di energia, sono contemplati da questa direttiva.
Tale art. 2, punto 7, non preciserebbe che esso riguarda soltanto i prodotti diretti della combustione e sarebbe controindicato
enucleare un’interpretazione in tale senso. Dovrebbe sussistere un nesso diretto non tra la combustione e il procedimento
di fabbricazione, bensì tra i prodotti di combustione e il procedimento di fabbricazione. Orbene, nella specie, sussisterebbe
un nesso diretto tra l’energia elettrica prodotta con la combustione e il procedimento di fabbricazione impiegato, in quanto
l’energia elettrica viene utilizzata da quest’ultimo per produrre alluminio.
24
La menzione di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g), della direttiva 2001/80 dei «cowpers» degli altiforni confermerebbe
il fatto che l’esenzione non si applica unicamente nel senso restrittivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorda,
a tal proposito, che dal sistema iniziale delineato all’art. 2, punto 7, della direttiva 88/609 emerge che le tecniche elencate
all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80 costituiscono esempi particolari di impianti di combustione
esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva, sia perché non sono destinati alla produzione di energia, sia
perché utilizzano direttamente i prodotti di combustione in un procedimento di fabbricazione. Orbene, l’aria calda utilizzata
nei «cowpers» non sarebbe riscaldata direttamente tramite l’ossidazione del combustibile, bensì indirettamente in seguito
all’ossidazione del combustibile che riscalda i mattoni refrattari, i quali riscaldano a loro volta l’aria alimentando le
operazioni di fabbricazione. L’energia prodotta indirettamente in tal modo sarebbe giustamente equiparata a un prodotto di
combustione ai sensi dell’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80, pur trattandosi di un prodotto indiretto della combustione,
così come l’energia elettrica costituirebbe un siffatto prodotto indiretto nel caso della centrale di Lynemouth. Secondo un’interpretazione
corretta di tale art. 2, punto 7, il «cowper» sarebbe legato all’altoforno allo stesso modo in cui la centrale di Lynemouth
lo sarebbe alla fonderia di alluminio gestita dall’[OSCURATO:PERSONA]. L’uno e l’altro costituirebbero fonti di energia vincolate, integrate
a procedimenti di fabbricazione.
25
Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], i «cowpers» degli altiforni menzionati all’art. 2, punto 7, secondo comma,
lett. g), della direttiva 2001/80 non configurerebbero un’eccezione sui generis. I termini dell’art. 2, punto 7, della direttiva
88/609 farebbero chiaramente emergere che le eccezioni sui generis sono previste dall’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. h)‑j),
della direttiva 2001/80.
26
Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la tesi del [OSCURATO:PERSONA] inciderebbe gravemente sulla portata
della direttiva 2001/80, tale Stato membro ammette che sarebbe anomalo che tutti gli impianti di combustione, che producono
energia elettrica destinata ad essere utilizzata direttamente per una produzione, non vengano assoggettati alle prescrizioni
di tale direttiva. Esso sottolinea che un impianto è escluso soltanto qualora sia concepito con l’unico fine di alimentare
con energia elettrica un processo di fabbricazione. Tutti gli esempi citati all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑i),
della direttiva in parola riguarderebbero fonti di energia vincolate, concepite e realizzate ai fini dei processi o delle
attività designate. Esso fa valere che l’unico prodotto di combustione al quale viene fatto riferimento è quello che contiene
energia.
27
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il legislatore comunitario abbia sottratto taluni impianti dall’ambito di applicazione della direttiva
2001/80 non per evitare inconvenienti minori agli organi nazionali di regolamentazione, bensì per contemperare i vantaggi
ambientali e il costo economico dell’inclusione di tali impianti in suddetto ambito di applicazione. Orbene, per quanto riguarda
l’impianto in esame, i costi economici e sociali connessi all’assoggettamento di quest’ultimo alla detta direttiva supererebbero
ampiamente, a causa di un rischio di chiusura di tale impianto comportante la perdita di 4 000 posti di lavoro, direttamente
o indirettamente, in una regione in cui la disoccupazione è elevata, lo scarso vantaggio ambientale che deriverebbe da tale
assoggettamento, tenuto conto delle cospicue somme investite nel corso degli anni dall’[OSCURATO:PERSONA] per migliorare le prestazioni
in materia ambientale, dell’obbligo di ridurre le emissioni di zolfo ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8), nonché
della sostituzione della produzione di cui trattasi con importazioni provenienti da impianti esterni all’Unione europea, meno
regolamentati sul piano ambientale. Atteso che la produzione di alluminio comporta un elevato consumo di energia e in quanto
tale subisce pressioni, la direttiva 2001/80 dovrebbe essere interpretata in modo tale da escludere dal suo campo di applicazione
le centrali elettriche specializzate che forniscono energia elettrica destinata al processo dell’elettrolisi.
28
In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, da un lato, gli altri impianti di produzione di alluminio hanno
già dovuto adattarsi alle prescrizioni della direttiva 2001/80, e, dall’altro, non sussiste alcuna ragione per concedere un
vantaggio concorrenziale alla fabbrica gestita dall’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la centrale di Lynemouth è esclusa
dal campo di applicazione di tale direttiva in base a considerazioni oggettive che si applicano a tutti gli impianti che si
trovano nella stessa situazione. La centrale di Lynemouth sarebbe l’unico impianto situato nello Spazio economico europeo
che comprende una fonte di energia vincolata, concepita e realizzata al fine di produrre energia elettrica destinata al processo
dell’elettrolisi.
29
Sarebbe logico esentare gli impianti di combustione destinati all’alimentazione di procedimenti di fabbricazione, in quanto
avrebbero soltanto un «cliente interno» e disporrebbero quindi soltanto di un unico mezzo per recuperare le spese sostenute
al fine di conformarsi alla direttiva 2001/80. Inoltre, i prodotti finali del procedimento di fabbricazione costituirebbero
materie prime scambiate sui mercati internazionali e sarebbero esposti alla concorrenza diretta dei produttori stabiliti al
di fuori dell’Unione, soggetti ad una normativa meno vincolante e che producono a minor costo, allorché gli impianti di combustione
non vincolati rifornirebbero numerosi clienti, apparterebbero spesso agli Stati membri e non avrebbero reali concorrenti.
30
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’art. 2, punto 7, della direttiva 2001/80 conterrebbe un
principio generale, da interpretare in senso ampio, e due eccezioni da interpretare restrittivamente. Tale disposizione comprenderebbe
una definizione degli impianti rientranti nel campo di applicazione di detta direttiva e definizioni di quelli che non vi
sono soggetti. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, ad ogni modo, la Corte si è pronunciata contro l’interpretazione restrittiva delle
eccezioni allorquando una siffatta interpretazione non sarebbe conforme all’obiettivo perseguito da dette eccezioni (sentenza
26 maggio 2005, causa C‑498/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I‑4427, punti 29 e 32).
Giudizio della Corte
31
La questione sollevata nel presente ricorso di inadempimento è volta a chiarire se la centrale di Lynemouth debba essere considerata
un impianto di combustione cui si applica la direttiva 2001/80.
32
Sebbene, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], possa sembrare certamente sorprendente che, dopo avere incluso la centrale di
Lynemouth tra gli impianti di combustione interessati dall’applicazione della direttiva 2001/80 nelle prime due versioni del
PNRE, presentate alla [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2003 e 2005, conformemente a tale direttiva, nonché in tutte le relazioni o in
tutti i documenti elaborati dal 1990 a norma della direttiva 88/609, che precedeva quest’ultima ed era redatta in modo quasi
identico sulla questione controversa, il [OSCURATO:PERSONA] sostenga ormai che detta centrale non è soggetta ai requisiti della direttiva
2001/80, tale circostanza è tuttavia priva di incidenza sulla questione se la centrale di cui trattasi rientri nell’ambito
di applicazione di quest’ultima direttiva.
33
È pacifico che la centrale di Lynemouth è un impianto di combustione dotato di una potenza termica nominale superiore a 50
megawatt ai sensi degli artt. 1 e 2, punto 7, primo comma, della direttiva 2001/80.
34
[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che detta centrale, costruita esclusivamente allo scopo di fornire energia elettrica per
la produzione di alluminio nella fonderia contigua, riunisce le condizioni di esenzione fissate dall’art. 2, punto 7, secondo
comma, prima frase, della direttiva 2001/80, ai sensi del quale quest’ultima si applica unicamente agli impianti di combustione
destinati alla produzione di energia, ad eccezione di quelli che utilizzano direttamente il prodotto di combustione in procedimenti
di fabbricazione.
35
È certamente esatto che l’energia elettrica prodotta dalla centrale di Lynemouth è direttamente utilizzata per le operazioni
di produzione dell’alluminio. Infatti, secondo il processo «Hall-Heroult», messo in atto nella fabbrica gestita dall’[OSCURATO:PERSONA],
l’allumina alimenta un elettrolito nel quale si dissolve e una corrente elettrica passa dall’anodo al catodo dissociando l’allumina
in alluminio e in ossigeno, fornendo al contempo il calore destinato a mantenere la fusione dell’elettrolito.
36
Tuttavia, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], l’elettricità non costituisce un prodotto di combustione. I prodotti di combustione
sono, infatti, i gas residui, le ceneri e gli altri residui nonché il calore generato durante la combustione, poiché la direttiva
2001/80 definisce l’impianto di combustione come un «dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare
il calore così prodotto». La corrente elettrica non è un prodotto fisico né di combustione né di calore ma deriva da una serie
di operazioni in cui la combustione sprigiona calore che viene utilizzato per produrre, in una caldaia, vapore che, a sua
volta, aziona una turbina la quale, infine, genera l’energia elettrica.
37
Considerare che l’elettricità costituisce un «prodotto di combustione» richiederebbe un’interpretazione di tale nozione talmente
estensiva da includere anche altri prodotti che non derivano direttamente da una combustione e che non corrispondono all’accezione
comune di tale espressione né nel linguaggio scientifico né in quello corrente.
38
L’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 osta inoltre ad una siffatta interpretazione estensiva
della nozione di «prodotto di combustione», poiché riguarda gli impianti di combustione che utilizzano «direttamente» il prodotto
di combustione in procedimenti di fabbricazione. Orbene, non può esserci un uso diretto dei prodotti di combustione in un
procedimento di fabbricazione qualora esistano tappe intermedie, quali la produzione di elettricità, tra la combustione e
il procedimento di fabbricazione.
39
Depone altresì contro un’interpretazione estensiva della nozione di «prodotto di combustione» la circostanza che tale nozione
definisce la portata di un’eccezione in base ad una regola generale. Invero, secondo una giurisprudenza costante, le eccezioni
devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non vengano svuotate del loro contenuto (v., in tal
senso, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72).
40
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], è evidente che l’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della
direttiva 2001/80 non si limita a precisare la nozione di «impianto di combustione», ma esclude dall’ambito di applicazione
di tale direttiva taluni impianti. Il carattere derogatorio di tale disposizione emerge d’altronde espressamente dalla sua
formulazione, poiché prevede che detta direttiva si applica agli impianti destinati alla produzione di energia «eccettuati
quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione».
41
Un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80 s’impone a maggiore
ragione in quanto l’esclusione di taluni impianti di combustione dall’ambito di applicazione della direttiva in parola contrasta
con l’obiettivo stesso della medesima. Invero, come si evince dai ‘considerando’ quarto quinto e sesto di suddetta direttiva,
quest’ultima mira a combattere l’acidificazione riducendo le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto alle quali
i grandi impianti di combustione contribuiscono in notevole misura.
42
Infine, essendo stati individuati, all’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/80, gli impianti di produzione di energia
elettrica come i principali impianti di combustione oggetto di quest’ultima, estendere l’eccezione di cui all’art. 2, punto
7, secondo comma, prima frase, di suddetta direttiva alle centrali elettriche, la cui produzione di elettricità viene impiegata
direttamente in un procedimento di fabbricazione, comprometterebbe l’effetto utile di questa stessa direttiva.
43
Da quanto precede si evince che la centrale elettrica di Lynemouth non può beneficiare dell’eccezione prevista dall’art. 2,
punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80, per gli impianti di combustione che utilizzano direttamente
il prodotto di combustione in procedimenti di fabbricazione.
44
Nessuno degli argomenti addotti dal [OSCURATO:PERSONA] può rimettere in questione tale constatazione.
45
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80 poggerebbero su
una ponderazione dei costi generati dall’applicazione dei valori limite di emissione e dei vantaggi ambientali che ne derivano,
il cui bilancio giustificherebbe nella specie l’esclusione della centrale di Lynemouth dall’ambito di applicazione di suddetta
direttiva, va anzitutto rammentato che né la direttiva in parola e neppure i lavori preparatori di quest’ultima evidenziano
le ragioni che giustificano tanto l’esclusione generale ed astratta degli impianti di combustione che impiegano direttamente
il prodotto di combustione in procedimenti di fabbricazione quanto gli esempi di determinati impianti di cui all’art. 2, punto
7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80.
46
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli impianti di combustione rientranti in queste eccezioni sono stati esclusi dall’ambito di applicazione
della direttiva 2001/80 a causa della contaminazione dei gas residui di combustione da inquinanti durante l’utilizzazione
diretta dei prodotti di combustione nei procedimenti di fabbricazione, sicché la metodologia e i valori limite di emissione
previsti negli allegati di tale direttiva per i processi di combustione isolati non sono loro direttamente applicabili. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dimostrato che, per tutti i tipi di impianti di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g),
di detta direttiva, si verifica una contaminazione dei gas residui di combustione, mentre è invece pacifico che l’impiego
dell’energia elettrica per la produzione dell’alluminio non incide sulle emissioni prodotte dalla centrale di Lynemouth.
47
[OSCURATO:PERSONA] non contesta l’esistenza di tale contaminazione dei gas di combustione nei vari impianti di cui all’art. 2,
punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della direttiva 2001/80, tuttavia ritiene che le eccezioni non siano riconducibili a
difficoltà d’applicazione di tale direttiva, bensì a un bilanciamento dei costi e dei vantaggi.
48
Senza che sia necessario determinare la finalità esatta di dette eccezioni, l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] deve, in ogni
caso, essere respinta poiché l’eccezione formulata in astratto all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva
2001/80 non può basarsi su un bilanciamento dei costi e dei vantaggi. Infatti, se è possibile valutare i costi e i vantaggi
inerenti all’applicazione dei valori limite di emissione in ordine ad un particolare impianto, ovvero per particolari tipi
di impianti, come quelli di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), di tale direttiva, questo non può avvenire,
per contro, in ordine ad impianti che utilizzano direttamente i prodotti di combustione.
49
Per quanto attiene, in secondo luogo, all’argomento secondo cui l’eccezione di cui beneficiano i «cowpers» degli altiforni,
di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. g), della direttiva 2001/80, mostrerebbe che la nozione di «prodotto di combustione»
deve intendersi in senso ampio e che include i prodotti di combustione indiretti come la corrente elettrica, basti osservare
che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tale eccezione riguarda l’utilizzazione di
un prodotto diretto della combustione, ossia il calore. Infatti, attraverso i mattoni refrattari, detti «cowpers» trasmettono
il calore derivante dalla combustione all’aria, la quale è poi insufflata nell’altoforno per favorire la produzione di ghisa.
50
Sebbene i «cowpers» degli altiforni non costituiscano certamente un caso di applicazione della deroga astratta enunciata all’art. 2,
punto 7, secondo comma, prima frase, della direttiva 2001/80, poiché il calore derivante dalla combustione viene utilizzato
soltanto indirettamente, da ciò non può dedursi che detta deroga debba essere interpretata in modo tale da escludere dall’ambito
di applicazione di suddetta direttiva gli impianti che utilizzano prodotti indiretti di combustione in un procedimento di
fabbricazione.
51
Come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA], si tratta qui di un’anomalia nella formulazione, nel senso che detti «cowpers» costituiscono
un’eccezione sui generis e non un’applicazione dell’eccezione astratta di cui all’art. 2, punto 7, secondo comma, prima frase,
della direttiva 2001/80. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia spiegato, senza essere contraddetta dal [OSCURATO:PERSONA], i motivi particolari
per i quali i valori limite di emissione fissati dalla direttiva in esame non sono agevolmente applicabili a tale tipo di
impianto, posto che il riscaldamento dei mattoni refrattari rende il «cowper» fondamentalmente diverso da qualsiasi altro
tipo di impianto di combustione e che l’apparizione frequente di fessure nel rivestimento della camera di combustione conduce
alla contaminazione dei gas residui provenienti dalla combustione con i gas di altoforno non bruciati. Del pari, come rilevato
dall’avvocato generale, nella nota a pié di pagina di cui al paragrafo 40 delle sue conclusioni, i «cowpers» degli altiforni,
al fine di risparmiare energia, bruciano frequentemente gas generato negli altiforni, il quale è già inquinato, cosicché nonostante
l’impiego della migliore tecnica disponibile, i valori limite di emissione fissati dalla direttiva di cui trattasi non possono
essere rispettati.
52
L’aggiunta, all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. h)‑j), della direttiva 2001/80, di deroghe supplementari per tre tipi
di impianti che manifestamente non possono più rientrare nell’eccezione generale ed astratta di cui all’art. 2, punto 7, secondo
comma, prima frase, di tale direttiva conferma, d’altronde, che il senso e la portata di detta eccezione generale non possono
essere determinati in base ad un’eccezione particolare.
53
Va ancora sottolineato che nessuna delle eccezioni particolari citate all’art. 2, punto 7, secondo comma, lett. a)‑g), della
direttiva 2001/80 si estende all’utilizzazione dei prodotti della combustione al di fuori dello stesso impianto di combustione
né all’utilizzazione di energia elettrica in un procedimento di fabbricazione.
54
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la direttiva 2001/80 si applica alla centrale di Lynemouth e che
il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.
55
Di conseguenza, va dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA], non avendo assicurato l’applicazione della direttiva 2001/80 alla centrale
di Lynemouth, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della predetta direttiva.
Sulle spese
56
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, non avendo assicurato l’applicazione della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione alla centrale elettrica gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] and Power (UK)
Ltd a Lynemouth, nel nord-est dell’Inghilterra, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.