Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08459/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorrente -contro2026 MASELLI, [OSCURATO:PERSONA];1087 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1934/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/05/2023 R.G.N. 3704/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 9 maggio 2023, la Corte d’Appello di Romaconfermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglievaNumero registro generale 15368/2023la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MinisteroN umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il risarcimentDoat a pubblicazione 04/04/2026del danno contrattuale o extracontrattuale subito dall’istanteper avere il Ministero disposto la sua cancellazione dallegraduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento dellematerie letterarie poiché non in possesso del titolo abilitativo -graduatorie in cui risultava inserita con titolo abilitante dal2002, anni durante i quali aveva costantemente svolto incarichidi supplenza risultando regolarmente aggiornata la suaposizione nelle graduatorie e positivo il controllo annuale svoltodal Ministero sul possesso dei titoli abilitativi così da ingenerarenella stessa il legittimo affidamento sul possesso di una validaed efficace abilitazione all’insegnamento - e non ottemperatoalle ordinanze cautelari ottenute dall’istante all’esito diprecedenti procedimenti di urgenza che ne dichiaravano il dirittoall’inserimento in graduatoria e alla conclusione di un contrattodi assunzione senza preclusioni o vincoli.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto in via preliminare l’idoneità della notifica, effettuata adun indirizzo PEC non corrispondente a quello dell’Avvocaturadello Stato, al raggiungimento dello scopo, per essersi ilMinistero costituito a mezzo dei propri funzionari, nel merito lasussistenza del diritto dell’istante ad essere assunta senzapreclusioni e a percepire la retribuzione spettante quale docentedi ruolo per il periodo, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.8.2017, in cui lastessa non era stata destinataria di un contratto conl’amministrazione scolastica.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidandol’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, laRAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15368/2023- Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare laN umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 700 c.p.c., in combinatDoat a pubblicazione 04/04/2026disposto con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., imputa alla Corteterritoriale il travisamento del contenuto dell’ordinanza ex art.700 c.p.c. del 12.8.2016 per aver fatto erroneamentediscendere dal pronunciamento relativo all’inserimento nellegraduatorie ad esaurimento per le classi di concorso in cui lasoltanto a concorrere nella chiamata per le supplenze, il dirittoalla stipula del contratto a tempo indeterminato econseguentemente quello al risarcimento del danno per lamancata corresponsione della retribuzione per il periodo in cuila stessa non era stata destinataria di un contratto conl’amministrazione scolastica.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 700 c.p.c., in combinato disposto con gliartt. 324 c.p.c. e 2909 e 2697 c.c., il Ministero ricorrenteribadisce la censura di cui al motivo che precede con specificoriferimento al riconosciuto diritto al risarcimento del dannoparametrato alla retribuzione che la Ferri avrebbe percepito sein attuazione della predetta ordinanza cautelare fosse stataassunta a tempo indeterminato per l’anno scolastico2016/2017.- Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, il Ministero ricorrenteimputa alla Corte territoriale la mancata considerazione diquanto emerso in sede istruttoria circa le retribuzioni percepiteper gli incarichi di insegnamento alternativi (presso istitutiprivati o per supplenze relative ad altre classi di concorso o perottemperanza al dictum giudiziale) ottenuti negli anni scolastici2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.Numero registro generale 15368/2023- Va preliminarmente rilevato come, a seguito della sentenza nN. umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/20262480/2025 resa da questa Corte, risulta definitivo Dialt a pubblicazione 04/04/2026pronunciamento della Corte d’Appello di Roma circa lalegittimità del recesso dal rapporto con la Ferri del Ministero,motivato dal mancato conseguimento del titolo abilitante,essendo stata la stessa esclusa dalla graduatoria delprocedimento abilitante cui aveva partecipato nel 2001 inquanto priva del numero dei giorni di pregresso insegnamentoe non avendo più conseguito quel titolo.

Il giudicato esternoformatosi fra le stesse parti incide sulla controversia qui inesame, atteso che l’accertamento dell’assenza del titololegittimante e della nullità degli stipulati contratti non possonoche sostanziarsi nell’accertamento dell’insussistenza di unqualche diritto alla prosecuzione del rapporto, risultandonetravolta la pretesa al risarcimento del danno per la mancataottemperanza alle pregresse ordinanze cautelari, cui eraconsequenziale la prosecuzione del rapporto ( cfr. in tal sensola citata pronuncia n. 2480/2025 punto 6).- Opera nella fattispecie, mutatis mutandis, il medesimo principio,consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,in caso di licenziamento, le somme erogate dal datore di lavoroa titolo risarcitorio divengono ripetibili in caso di successivariforma della sentenza che aveva disposto la reintegrazione,perché il diritto al risarcimento è giustificato dall’illegittimità delrecesso e non dall’inottemperanza al provvedimento giudizialeprovvisoriamente esecutivo ma non definitivo ( cfr. fra le tanteCass. n. 27317/2023).

Si tratta di un principio che discende daquello, più generale, secondo cui il danno, per essere passibiledi risarcimento, deve essere ingiusto, ingiustizia che non èravvisabile nei casi in cui il diritto asseritamente leso, seppureNumero registro generale 15368/2023riconosciuto da pronuncia non definitiva, sia stato poNi umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026definitivamente escluso.

Data pubblicazione 04/04/2026- Occorre ancora aggiungere che al giudicato esterno ha fattospecifico riferimento il Ministero nella memoria depositata exart. 380 bis 1 c.p.c. e che, comunque, secondo la giurisprudenzadelle Sezioni Unite di questa Corte «il principio secondo cui larilevabilità d’ufficio del giudicato esterno trova un limite neldivieto di far uso della propria scienza privata, posto sia algiudice del merito che a quello di legittimità, non opera qualorail giudicato stesso si sia formato a seguito di una pronuncia dellaCorte di cassazione, già nota alle parti, la cui materialeacquisizione al giudizio di legittimità in corso non risponde adalcuna reale esigenza né delle parti stesse né della Corte laquale, in ragione della funzione nomofilattica attribuitale, èistituzionalmente tenuta a conoscere i propri precedenti.»(Cass.

S.U. n. 19129/2023 con richiamo a precedenti conformi).- Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata va cassatae la causa, che non abbisogna di ulteriori accertamenti in fatto,decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.- La complessità della vicenda e la formazione del giudicatointervenuta solo in pendenza del giudizio di cassazione,giustificano la pronuncia di compensazione tra le parti dellespese dell’intero processo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensatra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15368/2023Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026Data pubblicazione 04/04/2026Numero registro generale 15368/2023Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026Data pubblicazione 04/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -contro2026 MASELLI, [OSCURATO:PERSONA];1087 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1934/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/05/2023 R.G.N. 3704/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Con sentenza del 9 maggio 2023, la Corte d’Appello di Romaconfermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglievaNumero registro generale 15368/2023la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MinisteroN umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto il risarcimentDoat a pubblicazione 04/04/2026del danno contrattuale o extracontrattuale subito dall’istanteper avere il Ministero disposto la sua cancellazione dallegraduatorie ad esaurimento relative all’insegnamento dellematerie letterarie poiché non in possesso del titolo abilitativo -graduatorie in cui risultava inserita con titolo abilitante dal2002, anni durante i quali aveva costantemente svolto incarichidi supplenza risultando regolarmente aggiornata la suaposizione nelle graduatorie e positivo il controllo annuale svoltodal Ministero sul possesso dei titoli abilitativi così da ingenerarenella stessa il legittimo affidamento sul possesso di una validaed efficace abilitazione all’insegnamento - e non ottemperatoalle ordinanze cautelari ottenute dall’istante all’esito diprecedenti procedimenti di urgenza che ne dichiaravano il dirittoall’inserimento in graduatoria e alla conclusione di un contrattodi assunzione senza preclusioni o vincoli.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto in via preliminare l’idoneità della notifica, effettuata adun indirizzo PEC non corrispondente a quello dell’Avvocaturadello Stato, al raggiungimento dello scopo, per essersi ilMinistero costituito a mezzo dei propri funzionari, nel merito lasussistenza del diritto dell’istante ad essere assunta senzapreclusioni e a percepire la retribuzione spettante quale docentedi ruolo per il periodo, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.8.2017, in cui lastessa non era stata destinataria di un contratto conl’amministrazione scolastica.- Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidandol’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, laRAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15368/2023- Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare laN umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026violazione e falsa applicazione dell’art. 700 c.p.c., in combinatDoat a pubblicazione 04/04/2026disposto con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., imputa alla Corteterritoriale il travisamento del contenuto dell’ordinanza ex art.700 c.p.c. del 12.8.2016 per aver fatto erroneamentediscendere dal pronunciamento relativo all’inserimento nellegraduatorie ad esaurimento per le classi di concorso in cui lasoltanto a concorrere nella chiamata per le supplenze, il dirittoalla stipula del contratto a tempo indeterminato econseguentemente quello al risarcimento del danno per lamancata corresponsione della retribuzione per il periodo in cuila stessa non era stata destinataria di un contratto conl’amministrazione scolastica.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 700 c.p.c., in combinato disposto con gliartt. 324 c.p.c. e 2909 e 2697 c.c., il Ministero ricorrenteribadisce la censura di cui al motivo che precede con specificoriferimento al riconosciuto diritto al risarcimento del dannoparametrato alla retribuzione che la Ferri avrebbe percepito sein attuazione della predetta ordinanza cautelare fosse stataassunta a tempo indeterminato per l’anno scolastico2016/2017.- Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, il Ministero ricorrenteimputa alla Corte territoriale la mancata considerazione diquanto emerso in sede istruttoria circa le retribuzioni percepiteper gli incarichi di insegnamento alternativi (presso istitutiprivati o per supplenze relative ad altre classi di concorso o perottemperanza al dictum giudiziale) ottenuti negli anni scolastici2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.Numero registro generale 15368/2023- Va preliminarmente rilevato come, a seguito della sentenza nN. umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/20262480/2025 resa da questa Corte, risulta definitivo Dialt a pubblicazione 04/04/2026pronunciamento della Corte d’Appello di Roma circa lalegittimità del recesso dal rapporto con la Ferri del Ministero,motivato dal mancato conseguimento del titolo abilitante,essendo stata la stessa esclusa dalla graduatoria delprocedimento abilitante cui aveva partecipato nel 2001 inquanto priva del numero dei giorni di pregresso insegnamentoe non avendo più conseguito quel titolo. Il giudicato esternoformatosi fra le stesse parti incide sulla controversia qui inesame, atteso che l’accertamento dell’assenza del titololegittimante e della nullità degli stipulati contratti non possonoche sostanziarsi nell’accertamento dell’insussistenza di unqualche diritto alla prosecuzione del rapporto, risultandonetravolta la pretesa al risarcimento del danno per la mancataottemperanza alle pregresse ordinanze cautelari, cui eraconsequenziale la prosecuzione del rapporto ( cfr. in tal sensola citata pronuncia n. 2480/2025 punto 6).- Opera nella fattispecie, mutatis mutandis, il medesimo principio,consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,in caso di licenziamento, le somme erogate dal datore di lavoroa titolo risarcitorio divengono ripetibili in caso di successivariforma della sentenza che aveva disposto la reintegrazione,perché il diritto al risarcimento è giustificato dall’illegittimità delrecesso e non dall’inottemperanza al provvedimento giudizialeprovvisoriamente esecutivo ma non definitivo ( cfr. fra le tanteCass. n. 27317/2023). Si tratta di un principio che discende daquello, più generale, secondo cui il danno, per essere passibiledi risarcimento, deve essere ingiusto, ingiustizia che non èravvisabile nei casi in cui il diritto asseritamente leso, seppureNumero registro generale 15368/2023riconosciuto da pronuncia non definitiva, sia stato poNi umero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026definitivamente escluso. Data pubblicazione 04/04/2026- Occorre ancora aggiungere che al giudicato esterno ha fattospecifico riferimento il Ministero nella memoria depositata exart. 380 bis 1 c.p.c. e che, comunque, secondo la giurisprudenzadelle Sezioni Unite di questa Corte «il principio secondo cui larilevabilità d’ufficio del giudicato esterno trova un limite neldivieto di far uso della propria scienza privata, posto sia algiudice del merito che a quello di legittimità, non opera qualorail giudicato stesso si sia formato a seguito di una pronuncia dellaCorte di cassazione, già nota alle parti, la cui materialeacquisizione al giudizio di legittimità in corso non risponde adalcuna reale esigenza né delle parti stesse né della Corte laquale, in ragione della funzione nomofilattica attribuitale, èistituzionalmente tenuta a conoscere i propri precedenti.»(Cass. S.U. n. 19129/2023 con richiamo a precedenti conformi).- Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata va cassatae la causa, che non abbisogna di ulteriori accertamenti in fatto,decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.- La complessità della vicenda e la formazione del giudicatointervenuta solo in pendenza del giudizio di cassazione,giustificano la pronuncia di compensazione tra le parti dellespese dell’intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensatra le parti le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15368/2023Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026Data pubblicazione 04/04/2026Numero registro generale 15368/2023Numero sezionale 1087/2026Numero di raccolta generale 8459/2026Data pubblicazione 04/04/2026