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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 27317/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20413-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 265/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/03/2016 R.G.N. 1703/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] retribuzioni pagate in assenza di reintegrazione R.G.N.20413/2016 Cron.

Rep.

Ud.01/06/2023 CC

1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., venne licenziato nel 2006 e in ossequio all’ordinanza cautelare fureintegrato e riprese a lavorare nel periodo dal 10.7.2006 al 7.10.2006 quando la datrice di lavoro lo esentòdalla prestazione pur continuando a pagargli le retribuzioni.

2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza poi confermata dalla Cassazione, ritenne legittimo quel licenziamentocheinvece il Tribunale aveva dichiarato illegittimo ed al quale, nelle more, erano seguiti altri tre licenziamentitutti impugnati e dichiarati illegittimi in sede cautelare.

3. Nonostante le declaratorie di illegittimità degli ulteriori licenziamenti il lavoratore non fu mai effettivamente reintegrato nel posto di lavoro ma gli vennero sempre corrisposte le retribuzioni.

4. Divenuta definitiva la sentenza che accertòla legittimità del primo licenziamento, la società datrice ag ì in giudizio per ottenere la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza poi annullata.

5. Il giudice di primo grado accolse integralmente la domanda mentre la Corte di appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accertatoche non dovevano essere restituite le somme erogate a fronte della effettiva prestazione lavorativa.

Ha invece ritenuto che gli importi pagati senza un ripristino della funzionalità del rapporto dovessero essere restituiti.

6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

Resiste la società datrice con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

La causa, rimessa sul ruolo a seguito di pensionamento del relatore, è stata decisa all’esito dell’odierna camera di consiglio e il collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 primo comma n. 5c.p.c. e la nullità della sentenza per contraddittorietà in relazione all’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. ai sensi del 360 primo comma n. 1 (rectius4) c.p.c.

7.1. Il ricorrente sostiene che la Corte, dopo aver esattamente riconosciuto che non dovevano essere restituite le somme percepite nel periodo in cui la prestazione era stata resa,ha poi erroneamente ritenuto che l’impor to da restituire fosse quello lordo e non quello netto che il lavoratore aveva effettivamente percepito.

Ricorda che gli importi erano stati dettagliati nel ricorso di primo grado e riporta le tabelle depositate.

Deduce che contraddittoriamente erano stat e detratt e le somme nett e e ritenutedovute in restituzione quelle lorde comprensiv e d egl i importi per contributi all’Inpse all’Inail e per tasse.

Si tratta di contraddizione insanabile che vizia di nullità la sentenza ed è palesemente in contrasto con la giurisprudenza dellaCassazione che impone che siano restituite solo le somme effettivamente percepite.

Sottolinea che al datore di lavoro resta la facoltà di ripetere dagli istituti previdenziali e dal fisco le somme versate che non erano dovute.

8. Il motivo è inammissibile.

8.1. Rileva il Collegio che, pur prescindendo dal fatto che erroneamente viene richiamato l’art. 360 primo comma n. 1 c.p.c. in luogo dell’art. 360 n.4,atteso che dall’esposizione della censura risulta chiaro il riferimento ad un error in procedendo , tuttavia, la censura è inammissibile in quanto preclus a dal giudicato formatosisulla sentenza di primo grado.

8.2. Dagli atti risulta infatti che il giudice di primo grado aveva disposto la restituzione dell’intero importo chiesto dalla datrice di lavoro.In appello il lavoratore si è limitato a dedurre che non vi era titolo per ottenere la restituzione delle somme percepite durante il periodo in cui aveva prestato la propria attività lavorativa. 8.3.Nessuna specifica censura risulta essere stata mossa alla sentenza con riguardo all’obbligo di restituzione delle somme effettivamente erogate e dunque al netto delle ritenute invece che al lordo come era stato effettivamente disposto con la sentenza di primo grado.Non vale ad integra re la censura la mera allegazione di un prospetto riepilogativo delle somme senza che siano state chiaritele ragioni giuridiche presupposte a tali conteggi.

9. Anche il secondo motivodi ricorso, con il quale è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2126 c.c. e la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’ art. 24 C ost. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., non può essere accolto.

9.1. Ad avviso del ricorrente erroneamente la C orte avrebbe ritenuto che per effetto dell’accertata legittimità del primo licenziamento restino travolti gli effetti dei successivi a tti di risoluzione del rapporto.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che in via riconvenzionale era stato chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro.

Sostiene il ricorrente che se la società avesse effettivamente disposto la reintegra zione del lavoratore le somme erogate a titolo di retribuzione non avrebbero potuto essere ripetute.

Si duole del fatto che non erastata ammessa la prova richiesta dalla quale si sarebbe potuto desumere ch e sussistevano le condizioni per procedere alla reintegrazione e che perciò la societàche non vi aveva provveduto era in mala fede.

Osserva che tale circostanza di fatto non era stata presa in esame dalla Corte territoriale che perciò era incorsa nelle denunciateviolazioni di legge .

9.2. Tanto premesso ritiene il Collegio che la censura sia per vari aspetti inammissibile e, comunque, infondata.

9.3. In primo luogo,va rilevato che nel medesimo motivo sono cumulateindistintamente censure con le quali s i denuncia no vizi di motivazione e vizi di violazione di legge.

Al riguardo va ribadito cheè inammissibile la censura che sovrapponga motivi di impugnazione tra loro eterogeneiche faccianoriferimento alle diverse ipotesi previste dai numeri 3 e 5 dell'art. 360, primo comma c.p.c.Come anche recentemente rammentato da questa Corte tale inammissibilità è superata solo se il motivo risulta formulato in modo tale da permetterealla Corte di co gliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, e consentirne così l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se le stessefossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass . 09/12/2021n. 39169 e già Cass. s.u. 06/05/2015 n. 9100 ).

9.4. Inoltre, laddove è denunciato il vizio di motivazione la censura è preclusa a norma dell’art. 348 ter c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie,in quanto a fronte di una c.d.

"doppia conforme"ai fini dell’ammissibilità del motivo è necessario che siano indica te le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(cfr. Cass. 28/02/2023 n. 5947 e già 22/12/2016 n. 26774).

9.5. Non si comprende poi in cosa si ravvisi la denunciata violazione dell’art. 2126 c.c. che tutela la prestazione di fatto dell’attività lavorative riconoscendo comunque il diritto alla retribuzione ove si consideri che nella specie nessuna attività è stata prestata.

Il datore di lavoro, infatti,si è assunto il rischio di pagare retribuzioni senza richiedere la prestazione lavorativa, retribuzione che in caso di accertamento della illegittimità del licenziamento non avrebbe poi potuto recuperare.

Va poi ricordato chele somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono giustificate dall' obbligo risarcitorio, derivante dall'illegittimità del licenziamento, e non dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra.

Esse divengono ripetibili qualora siano state corrisposte in esecuzione di un provvedimento che abbia accertato l’illegittimità del recessoche, come nel caso in esame, sia stato successivamente revocato dalla sentenza di appello, poi confermata dal giudice di legittimità, che abbia invece accertato la legittimità del recesso(arg. ex Cass. 03/07/2014 n. 15251 )

10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre agli accessori dovutiper legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20413-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 265/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/03/2016 R.G.N. 1703/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] retribuzioni pagate in assenza di reintegrazione R.G.N.20413/2016 Cron. Rep. Ud.01/06/2023 CC 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., venne licenziato nel 2006 e in ossequio all’ordinanza cautelare fureintegrato e riprese a lavorare nel periodo dal 10.7.2006 al 7.10.2006 quando la datrice di lavoro lo esentòdalla prestazione pur continuando a pagargli le retribuzioni. 2. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza poi confermata dalla Cassazione, ritenne legittimo quel licenziamentocheinvece il Tribunale aveva dichiarato illegittimo ed al quale, nelle more, erano seguiti altri tre licenziamentitutti impugnati e dichiarati illegittimi in sede cautelare. 3. Nonostante le declaratorie di illegittimità degli ulteriori licenziamenti il lavoratore non fu mai effettivamente reintegrato nel posto di lavoro ma gli vennero sempre corrisposte le retribuzioni. 4. Divenuta definitiva la sentenza che accertòla legittimità del primo licenziamento, la società datrice ag ì in giudizio per ottenere la restituzione delle somme pagate in forza della sentenza poi annullata. 5. Il giudice di primo grado accolse integralmente la domanda mentre la Corte di appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza di primo grado ha accertatoche non dovevano essere restituite le somme erogate a fronte della effettiva prestazione lavorativa. Ha invece ritenuto che gli importi pagati senza un ripristino della funzionalità del rapporto dovessero essere restituiti. 6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. Resiste la società datrice con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. La causa, rimessa sul ruolo a seguito di pensionamento del relatore, è stata decisa all’esito dell’odierna camera di consiglio e il collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360 primo comma n. 5c.p.c. e la nullità della sentenza per contraddittorietà in relazione all’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. ai sensi del 360 primo comma n. 1 (rectius4) c.p.c. 7.1. Il ricorrente sostiene che la Corte, dopo aver esattamente riconosciuto che non dovevano essere restituite le somme percepite nel periodo in cui la prestazione era stata resa,ha poi erroneamente ritenuto che l’impor to da restituire fosse quello lordo e non quello netto che il lavoratore aveva effettivamente percepito. Ricorda che gli importi erano stati dettagliati nel ricorso di primo grado e riporta le tabelle depositate. Deduce che contraddittoriamente erano stat e detratt e le somme nett e e ritenutedovute in restituzione quelle lorde comprensiv e d egl i importi per contributi all’Inpse all’Inail e per tasse. Si tratta di contraddizione insanabile che vizia di nullità la sentenza ed è palesemente in contrasto con la giurisprudenza dellaCassazione che impone che siano restituite solo le somme effettivamente percepite. Sottolinea che al datore di lavoro resta la facoltà di ripetere dagli istituti previdenziali e dal fisco le somme versate che non erano dovute. 8. Il motivo è inammissibile. 8.1. Rileva il Collegio che, pur prescindendo dal fatto che erroneamente viene richiamato l’art. 360 primo comma n. 1 c.p.c. in luogo dell’art. 360 n.4,atteso che dall’esposizione della censura risulta chiaro il riferimento ad un error in procedendo , tuttavia, la censura è inammissibile in quanto preclus a dal giudicato formatosisulla sentenza di primo grado. 8.2. Dagli atti risulta infatti che il giudice di primo grado aveva disposto la restituzione dell’intero importo chiesto dalla datrice di lavoro.In appello il lavoratore si è limitato a dedurre che non vi era titolo per ottenere la restituzione delle somme percepite durante il periodo in cui aveva prestato la propria attività lavorativa. 8.3.Nessuna specifica censura risulta essere stata mossa alla sentenza con riguardo all’obbligo di restituzione delle somme effettivamente erogate e dunque al netto delle ritenute invece che al lordo come era stato effettivamente disposto con la sentenza di primo grado.Non vale ad integra re la censura la mera allegazione di un prospetto riepilogativo delle somme senza che siano state chiaritele ragioni giuridiche presupposte a tali conteggi. 9. Anche il secondo motivodi ricorso, con il quale è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2126 c.c. e la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’ art. 24 C ost. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., non può essere accolto. 9.1. Ad avviso del ricorrente erroneamente la C orte avrebbe ritenuto che per effetto dell’accertata legittimità del primo licenziamento restino travolti gli effetti dei successivi a tti di risoluzione del rapporto. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che in via riconvenzionale era stato chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro. Sostiene il ricorrente che se la società avesse effettivamente disposto la reintegra zione del lavoratore le somme erogate a titolo di retribuzione non avrebbero potuto essere ripetute. Si duole del fatto che non erastata ammessa la prova richiesta dalla quale si sarebbe potuto desumere ch e sussistevano le condizioni per procedere alla reintegrazione e che perciò la societàche non vi aveva provveduto era in mala fede. Osserva che tale circostanza di fatto non era stata presa in esame dalla Corte territoriale che perciò era incorsa nelle denunciateviolazioni di legge . 9.2. Tanto premesso ritiene il Collegio che la censura sia per vari aspetti inammissibile e, comunque, infondata. 9.3. In primo luogo,va rilevato che nel medesimo motivo sono cumulateindistintamente censure con le quali s i denuncia no vizi di motivazione e vizi di violazione di legge. Al riguardo va ribadito cheè inammissibile la censura che sovrapponga motivi di impugnazione tra loro eterogeneiche faccianoriferimento alle diverse ipotesi previste dai numeri 3 e 5 dell'art. 360, primo comma c.p.c.Come anche recentemente rammentato da questa Corte tale inammissibilità è superata solo se il motivo risulta formulato in modo tale da permetterealla Corte di co gliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, e consentirne così l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se le stessefossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass . 09/12/2021n. 39169 e già Cass. s.u. 06/05/2015 n. 9100 ). 9.4. Inoltre, laddove è denunciato il vizio di motivazione la censura è preclusa a norma dell’art. 348 ter c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie,in quanto a fronte di una c.d. "doppia conforme"ai fini dell’ammissibilità del motivo è necessario che siano indica te le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(cfr. Cass. 28/02/2023 n. 5947 e già 22/12/2016 n. 26774). 9.5. Non si comprende poi in cosa si ravvisi la denunciata violazione dell’art. 2126 c.c. che tutela la prestazione di fatto dell’attività lavorative riconoscendo comunque il diritto alla retribuzione ove si consideri che nella specie nessuna attività è stata prestata. Il datore di lavoro, infatti,si è assunto il rischio di pagare retribuzioni senza richiedere la prestazione lavorativa, retribuzione che in caso di accertamento della illegittimità del licenziamento non avrebbe poi potuto recuperare. Va poi ricordato chele somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono giustificate dall' obbligo risarcitorio, derivante dall'illegittimità del licenziamento, e non dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra. Esse divengono ripetibili qualora siano state corrisposte in esecuzione di un provvedimento che abbia accertato l’illegittimità del recessoche, come nel caso in esame, sia stato successivamente revocato dalla sentenza di appello, poi confermata dal giudice di legittimità, che abbia invece accertato la legittimità del recesso(arg. ex Cass. 03/07/2014 n. 15251 ) 10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre agli accessori dovutiper legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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