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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 23215/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza pubblicata in data 3.10.2022, emessa nel giudizio n. 1579/2021, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Forlì ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Bologna sulla domanda di liquidazione dei compensi professionali avanzata Oggetto: conflitto di competenza dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sulla riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte distrettuale ha trattenuto la causa di pagamento del compenso, sollevando conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c. sulla riconvenzionale, ritenendo competente il Tribunale di Forlì. 2.Va dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal convenuto.

Deve premettersi che qualora il difensore formuli una richiesta di compenso per il patrocinio civile svolto in più gradi, l’intera causa è di competenza del giudice che per ultimo abbia conosciuto dell’attività professionale, essendo questi meglio in grado di valutarne il pregio (Cass. s.u. 4247/2020).

Indiscussa quindi la competenza della Corte d’appello per le domande del difensore ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, il tema controverso è se tale competenza attragga anche la riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall’assistito.

In linea generale, è devoluta al giudice della liquidazione ogni questione che rilevi ai fini del compenso e quindi non solo – come si ritenuto in passato – le cause relative al quantum, ma anche quelle relative all’an, ove però introdotte in via di mera eccezione o mediante una mera difesa.

Le S.U. hanno stabilito che, se invece il convenuto amplia l’oggetto della lite proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale, deve ritenersi applicabile non l’art. 40, comma terzo, c.p.c., ma la disciplina del rito sommario richiamata dall’art. 3 d.lgs. 150/2011, dovendosi valutare se la domanda si presti ad una trattazione sommaria.

In caso positivo entrambe le azioni sono sottoposte al rito speciale, altrimenti soggiace al rito ordinario la sola riconvenzionale, con necessità di disporre la trattazione separata (Cass. s.u. 4485/2018).

Se la riconvenzionale è introdotta dinanzi alla Corte d’appello, quale giudice competente ex art. 14 d.lgs. 150/2011, non vi è alternativa alla sua rimessione al tribunale.

Difatti,“la Corte d'appello, essendo giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta come domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti ad un'istruzione sommaria, la Corte possa trattarla.

Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio riguardante il compenso, ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante” (cfr. Cass. s.u. 4485/2018, pag. 39).

Il suddetto criterio di competenza trova applicazione anche nel caso di cui si discute, in cui la domanda riconvenzionale era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale ed era stata rimessa alla Corte d’appello poiché il patrocinio era stato svolto in più gradi.

Il suddetto criterio di competenza trova applicazione anche nel caso di cui si discute, in cui la domanda riconvenzionale era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale ed era stata rimessa alla Corte d’appello poiché il patrocinio era stato svolto in più gradi.

La conclusione non è contraddetta dal principio che successivamente le S.U. hanno espresso ad integrazione e precisazione della sentenza n. 4485/2018 in ordine alla necessità di proporre in unico giudizio la domanda per il pagamento dei corrispettivi relativi a più gradi (Cass. s.u. 4247/2020), non interessando il tema della proposizione di domande diverse sottoposte a regole di rito e di competenza non uniformi, dovendosi anzi evidenziare che la rimessione della riconvenzionale al Tribunale consente di evitare che il convenuto sia privato del doppio grado di giudizio (svolgendosi il giudizio ex art. 14, d.lgs. 150/2011 in un unico grado di merito), preservando anche i precedenti criteri di competenza che la legge n. 69/2009, contenente la delega per l’adozione del decreto legislativo 150/2011 sulla semplificazione dei riti civili, aveva inteso tener fermi (cfr.

Corte cost. 65/2014).

In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale sulla sola domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], con rimessione delle parti al Tribunale di Forlì e con assegnazione del termine di legge per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Non luogo a provvedere sulle spese.

La richiesta di regolamento dicompetenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale faseprocessuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011).

P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Forlì sulla riconvenzionale di risarcimento per responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], concedendo termine di legge per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza sollevato dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza pubblicata in data 3.10.2022, emessa nel giudizio n. 1579/2021, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Forlì ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Bologna sulla domanda di liquidazione dei compensi professionali avanzata Oggetto: conflitto di competenza dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sulla riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale ha trattenuto la causa di pagamento del compenso, sollevando conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c. sulla riconvenzionale, ritenendo competente il Tribunale di Forlì. 2.Va dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal convenuto. Deve premettersi che qualora il difensore formuli una richiesta di compenso per il patrocinio civile svolto in più gradi, l’intera causa è di competenza del giudice che per ultimo abbia conosciuto dell’attività professionale, essendo questi meglio in grado di valutarne il pregio (Cass. s.u. 4247/2020). Indiscussa quindi la competenza della Corte d’appello per le domande del difensore ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, il tema controverso è se tale competenza attragga anche la riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall’assistito. In linea generale, è devoluta al giudice della liquidazione ogni questione che rilevi ai fini del compenso e quindi non solo – come si ritenuto in passato – le cause relative al quantum, ma anche quelle relative all’an, ove però introdotte in via di mera eccezione o mediante una mera difesa. Le S.U. hanno stabilito che, se invece il convenuto amplia l’oggetto della lite proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale, deve ritenersi applicabile non l’art. 40, comma terzo, c.p.c., ma la disciplina del rito sommario richiamata dall’art. 3 d.lgs. 150/2011, dovendosi valutare se la domanda si presti ad una trattazione sommaria. In caso positivo entrambe le azioni sono sottoposte al rito speciale, altrimenti soggiace al rito ordinario la sola riconvenzionale, con necessità di disporre la trattazione separata (Cass. s.u. 4485/2018). Se la riconvenzionale è introdotta dinanzi alla Corte d’appello, quale giudice competente ex art. 14 d.lgs. 150/2011, non vi è alternativa alla sua rimessione al tribunale. Difatti,“la Corte d'appello, essendo giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta come domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti ad un'istruzione sommaria, la Corte possa trattarla. Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio riguardante il compenso, ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante” (cfr. Cass. s.u. 4485/2018, pag. 39). Il suddetto criterio di competenza trova applicazione anche nel caso di cui si discute, in cui la domanda riconvenzionale era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale ed era stata rimessa alla Corte d’appello poiché il patrocinio era stato svolto in più gradi. Il suddetto criterio di competenza trova applicazione anche nel caso di cui si discute, in cui la domanda riconvenzionale era stata inizialmente proposta dinanzi al Tribunale ed era stata rimessa alla Corte d’appello poiché il patrocinio era stato svolto in più gradi. La conclusione non è contraddetta dal principio che successivamente le S.U. hanno espresso ad integrazione e precisazione della sentenza n. 4485/2018 in ordine alla necessità di proporre in unico giudizio la domanda per il pagamento dei corrispettivi relativi a più gradi (Cass. s.u. 4247/2020), non interessando il tema della proposizione di domande diverse sottoposte a regole di rito e di competenza non uniformi, dovendosi anzi evidenziare che la rimessione della riconvenzionale al Tribunale consente di evitare che il convenuto sia privato del doppio grado di giudizio (svolgendosi il giudizio ex art. 14, d.lgs. 150/2011 in un unico grado di merito), preservando anche i precedenti criteri di competenza che la legge n. 69/2009, contenente la delega per l’adozione del decreto legislativo 150/2011 sulla semplificazione dei riti civili, aveva inteso tener fermi (cfr. Corte cost. 65/2014). In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale sulla sola domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da [OSCURATO:PERSONA], con rimessione delle parti al Tribunale di Forlì e con assegnazione del termine di legge per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Non luogo a provvedere sulle spese. La richiesta di regolamento dicompetenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale faseprocessuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (Cass. 1167/2007; Cass. 7596/2011). P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Forlì sulla riconvenzionale di risarcimento per responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], concedendo termine di legge per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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