CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di com petenza d’ufficio iscritto al n. 8060/2025 R.G. sollevato dal la Corte d’appello di Torino, con ordinanza n. cronol. 482/2023 del 06/04/2023, nel procedimento avente n. 470/2022 R.G., tra [OSCURATO:PERSONA] Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato nella cancelleria del Tribunale di Torino in data 17 settembre 2021, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] domandava la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle [OSCURATO:PERSONA] spettanzedel ricorrente per l’attività difensiva dal medesimo prestata a favore dei convenuti dinanzi alla CTP, alla CTR e in Cassazione. I convenuti, oltre a contestare nel quantum la pretesa del ricorrente, proponevano domanda riconvenzionale di pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti presso due immobili di proprietà di controparte. Il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa all’udienza del 12 gennaio 2022, dichiarava la propria incompetenza e la competenza della Corte d’appello di Torino, dando alle parti un termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, con spese compensate. 2. La Corte d’appello di Torino ha proposto regolamento d’ufficio sul rilievo che la causa relativa alla domanda riconvenzionale non può essere decisa dalla stessa Corte,in unico grado di merito, al contrario della domanda di liquidazione dei compensi dell’avvocato, disciplinata dagli artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942 e dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, e che, però, non è possibile devolvere la riconvenzionale al Tribunale, il quale(come detto) ha rimesso l’intera causa, compresa la riconvenzionale, alla Corte distrettuale. 3. Le parti del giudizio non hanno depositato memorie. Il PM ha depositato una memoria e ha concluso per l’accoglimento del regolamento d’ufficio. 4. Tutto ciò premesso, il regolamento d’ufficio è fondato. Indiscussa la competenza della Corte d’appello per la domand a del difensore ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, il tema controverso è se tale competenza attragga anche la riconvenzionale proposta dai clienti. In linea generale, è devoluta al giudice della liquidazione ogni questione che rilevi ai fini del compenso e quindi non solo – come si ritenuto in passato – le cause relative al quantum , ma anche quelle relative all’an, ove però introdotte in via di mera eccezione o mediante una mera difesa. Le sezioni unite hanno stabilito che, se invece il convenuto amplia l’oggetto della lite proponendo una vera e propria domanda riconvenzionale, non vi è alternativa alla rimessione di quest’ultimaal T ribunale. E ciò accade perché, spiegano le sezioni unite(vedi pagg. 39 - 40 della sentenza) , “ La corte d'appello, essendo di norma giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta come domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti ad un'istruzione sommaria, quella corte possa trattarla. Non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 cod. proc. civ. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante” (vedi Cass. Sez. U. n. 4485/2018; in termini, tra le altre , Cass. n n . 27702/2025 , 23215/2023). 5. In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino sulla sola domanda riconvenzionale dei convenuti, con rimessione delle parti dinanzi allo stesso Tribunale e con assegnazione del termine di legge per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. 6. Non occorre provvedere sulle spese: larichiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in un’identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, restando esclusa la possibilità di statuire sulle spese (vedi Cass. n. 23215/2023, cit., e giurisprudenza ivi indicata). P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino sulla riconvenzionale proposta dai convenuti, concede il termine di legge per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella