Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 349/1999
ECLI:IT:COST:1999:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art.
10 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 29 ottobre 1997 (Variazioni al bilancio della Regione ed
al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
Siciliana per l'anno 1997 - Assestamento. Modifica dell'art. 49 della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30), denunciandone il contrasto con
gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la disposizione censurata, nello stabilire
che "lo stanziamento del capitolo 16004 viene utilizzato
prioritariamente per la copertura delle spese per il personale
transitato, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 25 maggio
1995, n. 45, nei consorzi di bonifica istituiti ai sensi degli artt.
5 e 6 della legge regionale 45/1995", si pone in contrasto con l'art.
81, quarto comma, della Costituzione, giacché determina "una nuova
maggiore spesa", senza precisarne l'ammontare ed indicare,
contestualmente, le necessarie "risorse finanziarie con cui farvi
fronte".
Sussiste, inoltre, ad avviso del ricorrente, la violazione
dell'art. 97 della Costituzione, essendo stata autorizzata dal
legislatore "un'ingiustificata distrazione di risorse rivolte alle
spese di gestione e funzionamento ordinario degli enti preposti alla
bonifica", sì da privilegiare quegli organismi che, "in spregio alle
norme esistenti, hanno proceduto ad assunzione di personale" sul cui
mantenimento in servizio "devono ancora pronunciarsi, peraltro, i
nuovi enti subentranti a seguito della rideterminazione delle proprie
piante organiche".
2. - Con memoria depositata il 13 gennaio 1998, lo stesso
Commissario rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato - ha chiesto che sul giudizio in epigrafe "sia dichiarata
cessata la materia del contendere", giacché, dopo la sua
instaurazione, il Presidente della Regione ha proceduto alla
promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata,
divenuta, così, legge regionale 7 novembre 1997, n. 40, con
omissione della disposizione censurata.
Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli
artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione l'art. 10 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997
(Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda
delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno
finanziario 1997 - Assestamento. Modifica dell'articolo 49 della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30).
Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione
legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del
Commissario dello Stato è stata oggetto di promulgazione da parte
del Presidente della Regione Siciliana, con omissione della
disposizione impugnata, divenendo la legge 7 novembre 1997, n. 40 (in
[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana 12 novembre 1997, n. 62).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la
materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]