Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 139/1999
ECLI:IT:COST:1999:139
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997
(Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ad avviso del
ricorrente la norma, "dal tenore letterale non chiaro e ambiguo",
sarebbe volta a sanare le posizioni di tutte quelle associazioni o
enti culturali e artistici che hanno utilizzato i contributi
regionali erogati sul capitolo 38054 del bilancio regionale, negli
anni 1990 e 1991, per fini diversi da quelli (attività di carattere
culturale, artistico, scientifico) previsti dall'art. 1 della legge
regionale 16 agosto 1975, n. 66. La sanatoria sarebbe avvenuta in
assenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di
preminente interesse generale, e senza che sia possibile individuare
nella fattispecie oggetto della normativa peculiarità tali da
giustificare l'intervento. La disposizione determinerebbe in tal modo
una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di tutte
quelle associazioni che hanno osservato il disposto normativo,
privilegiando situazioni di fatto irregolari circa l'utilizzazione
pregressa del contributo, tanto più che - ad avviso del ricorrente -
l'intervento del legislatore regionale appare diretto a esonerare gli
amministratori delle associazioni o degli enti culturali da eventuali
responsabilità.
1.2. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza
l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente
della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge 7
novembre 1997, n. 41, omettendo le previsioni dell'art. 2, con
conseguente cessazione della materia del contendere.
[OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana solleva, con
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in
favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), in tema di
"rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari
1990 e 1991 dagli enti aventi finalità di carattere culturale e
artistico".
Poiché tuttavia la legge sopra menzionata è stata fatta oggetto
di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con
omissione della disposizione denunciata d'incostituzionalità (legge
regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicché essa non potrebbe più
essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve
dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente
giudizio.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]