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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 348/1999

ECLI:IT:COST:1999:348
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).

Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe "il fine di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art. 3 della legge regionale n. 49 del 1981)".

Nel ritenere la disposizione denunciata "censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione", il Commissario dello Stato ravvisa anche un vulnus all'art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore regionale omesso di quantificare l'onere e di indicare i mezzi di copertura.

2. - Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, con omissione della disposizione censurata.

Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997, recante "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste".

Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato è stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste). Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe "il fine di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art. 3 della legge regionale n. 49 del 1981)". Nel ritenere la disposizione denunciata "censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione", il Commissario dello Stato ravvisa anche un vulnus all'art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore regionale omesso di quantificare l'onere e di indicare i mezzi di copertura. 2. - Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, con omissione della disposizione censurata. Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997, recante "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste". Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato è stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32). Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]