Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 348/1999
ECLI:IT:COST:1999:348
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19
giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola
1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).
Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe "il fine
di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in
violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai
consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto
qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art. 3 della legge
regionale n. 49 del 1981)".
Nel ritenere la disposizione denunciata "censurabile sotto il
profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui
all'art. 97 della Costituzione", il Commissario dello Stato ravvisa
anche un vulnus all'art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore
regionale omesso di quantificare l'onere e di indicare i mezzi di
copertura.
2. - Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al
giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del
contendere, in quanto il Presidente della Regione Siciliana, dopo
l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la
delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20,
con omissione della disposizione censurata.
Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli
artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art. 2 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997,
recante "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola
1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste".
Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera
legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del
Commissario dello Stato è stata promulgata dal Presidente della
Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata,
divenendo la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in [OSCURATO:PERSONA] della
Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la
materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]