Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 350/1999
ECLI:IT:COST:1999:350
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto
questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6
(recte: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento
delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale
4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale
dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).
2. - Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in
particolare:
l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della "norma di
mera sanatoria", verrebbe ad ampliare "oltremodo" la sfera degli
originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del
1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo
industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della
delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con
distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto,
per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare
al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di
bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;
l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze
finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata
riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere
a carico della [OSCURATO:PERSONA], ledendo, da un lato, il
"principio di buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della
Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi;
gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che "attribuiscono
all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di
attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi
previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio
dell'Isola", ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che,
invece, conferisce tale potestà regolamentare al Presidente della
Regione.
3. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in
giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
4. - Con memoria depositata il 1 aprile 1999, l'Avvocatura generale
dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata
cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione
dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla
promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta
così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle
disposizioni censurate.
1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha
proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7,
comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per
il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate
realizzate a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. e interpretazione autentica
dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.
Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori
pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle
Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11,
il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione;
quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione
dell'art. 12 dello statuto speciale.
2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione
legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del
Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte
del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le
disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46
(in [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n.
73).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la
materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]