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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 350/1999

ECLI:IT:COST:1999:350
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 (recte: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio).

2. - Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in particolare: l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della "norma di mera sanatoria", verrebbe ad ampliare "oltremodo" la sfera degli originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione; l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto, per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere a carico della [OSCURATO:PERSONA], ledendo, da un lato, il "principio di buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi; gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che "attribuiscono all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio dell'Isola", ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che, invece, conferisce tale potestà regolamentare al Presidente della Regione.

3. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

4. - Con memoria depositata il 1 aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle disposizioni censurate.

1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11, il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione dell'art. 12 dello statuto speciale.

2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46 (in [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 (recte: 7) novembre 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. e interpretazione autentica dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio). 2. - Oggetto di denuncia, da parte del ricorrente, sono in particolare: l'art. 8, il quale, assumendo le connotazioni della "norma di mera sanatoria", verrebbe ad ampliare "oltremodo" la sfera degli originari destinatari dell'art. 30 della legge regionale n. 29 del 1995, con riguardo all'assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale, così violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione; l'art. 11, che, nel riprodurre le previsioni dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1997 e già oggetto di impugnativa con distinto ricorso iscritto al r. ric. n. 55 del 1997, ha riproposto, per il 1998, "il finanziamento di 1.500 milioni di lire da destinare al pagamento di personale assunto a tempo determinato dai consorzi di bonifica", vulnerando gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; l'art. 12, che, nell'intento di sopperire alle esigenze finanziarie dei consorzi di bonifica causate dalla mancata riscossione di quanto dovuto dai privati, ha posto il relativo onere a carico della [OSCURATO:PERSONA], ledendo, da un lato, il "principio di buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della Costituzione) e, dall'altro, l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento fra i soci dei consorzi; gli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, che "attribuiscono all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il compito di emanare regolamenti di attuazione relativi, rispettivamente, alla concessione dei contributi previsti dall'art. 7 della legge in esame ed alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio dell'Isola", ledendo, così, l'art. 12 dello statuto speciale, che, invece, conferisce tale potestà regolamentare al Presidente della Regione. 3. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio, ha concluso per l'infondatezza del ricorso. 4. - Con memoria depositata il 1 aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sul giudizio in epigrafe sia dichiarata cessata la materia del contendere, giacché, dopo l'instaurazione dello stesso, il Presidente della Regione Siciliana ha proceduto alla promulgazione parziale della delibera legislativa impugnata, divenuta così legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, con omissione delle disposizioni censurate. 1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, 8, 11, 12 e 21, comma 1, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 novembre del 1997 (Norme per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate realizzate a cura della [OSCURATO:SOCIETA]. e interpretazione autentica dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Disposizioni in materia di agricoltura e foreste, trasporti, lavori pubblici, turismo e personale dell'Amministrazione regionale e delle Camere di commercio), prospettando, quanto agli artt. 8 e 12, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; quanto all'art. 11, il contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione; quanto, infine, agli artt. 7, comma 5, e 21, comma 1, la violazione dell'art. 12 dello statuto speciale. 2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, divenendo la legge 24 dicembre 1997, n. 46 (in [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana 30 dicembre 1997, n. 73). Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 22 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]