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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10107/2026

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esso lo studio dell’avvocatoCONFORTI VINCENZO che li rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chela rappresenta e difende;-controricorrente-Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.Data pubblicazione 18/04/20261784/2023 depositata il 31/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, GiuseppeRicci e [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c.,la inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale su alcuniimmobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della domanda,l’attrice ha dedotto di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo diEuro 1.593.391,77, in forza di iscrizioni a ruolo relative agli annid’imposta 2007-2014.Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito, in viapreliminare, il difetto di legittimazione attiva di Equitalia NordS.p.A., nonché l’inesistenza del credito azionato e la carenza diinteresse ad agire dell’Agente della Riscossione, avendoquest’ultimo già iscritto ipoteca sui medesimi beni a garanzia delmedesimo credito in data anteriore alla costituzione del fondopatrimoniale.

Nel merito, hanno contestato l’infondatezzadell’azione revocatoria.Con successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,l’attrice ha precisato che il debito per cui si agiva era da imputarsia [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio illimitatamente responsabile dellacessata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

I convenutihanno, a loro volta, eccepito l’inammissibilità e la tardività di tale2 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026precisazione, ritenendola una modifica della domanda introdottaData pubblicazione 18/04/2026oltre i termini di legge.Con sentenza n. 3127/2018, il Tribunale di Milano, ha accolto ladomanda di revocatoria, dichiarando inefficace l'atto di costituzionedel fondo patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha ritenutosussistente l’interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e infondata l’eccezione di inammissibilità permutamento della domanda, osservando che la precisazione circa laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamenteresponsabile non integrasse una modifica dell’oggetto né dellacausa petendi, ma una mera specificazione di circostanze giàricavabili dagli atti introduttivi.2.

Con sentenza n. 2052/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo,da un lato, la sussistenza dell’interesse ad agire in revocatoriaanche in presenza di pregressa iscrizione ipotecaria e, dall’altro,l’inidoneità della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. adeterminare una modifica della domanda, trattandosi, secondo laCorte, di mera specificazione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura,con i quali hanno contestato, in particolare, la qualificazionesoggettiva del debito in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la tardività della modificadella domanda attorea.3.

La Suprema Corte, con Ordinanza n. 10765/2022, ha dichiaratoinammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo diricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello diMilano in diversa composizione.Nel dettaglio, questa Corte ha ritenuto che la precisazioneintrodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. - voltaa fondare la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla suaqualità di socio illimitatamente responsabile della s.n.c. cessata -3 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026integrasse una modifica tardiva e inammissibile della domanda,Data pubblicazione 18/04/2026poiché idonea a mutarne il fondamento giuridico.

Ha quindi rimessoal giudice del rinvio la valutazione della domanda revocatoria allaluce degli atti introduttivi, senza tener conto della dettaprecisazione.4.

Con sentenza n. 1784/2023, la Corte d’appello di Milano, in fasedi rinvio, ha accolto la domanda di revocatoria, dichiarandoinefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale.5.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] e laMasieri propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi.Resiste con controricorso l’ADER.RAGIONI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.112 c.p.c. (ultra petizione), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per avere la Corte di merito fondato la decisione sullaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale successore universale dellasocietà estinta.Assumono che l’ADER non ha mai allegato né provato la cessazionedella società e la conseguente responsabilità del socio in talediversa veste, ma si era inizialmente basata su una genericaindicazione del debitore e successivamente, con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c., sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] socio illimitatamente responsabile ex art. 2304 c.c.Pertanto, la corte d’appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] unaresponsabilità propria per i debiti societari quale successore dellasocietà estinta, laddove tale estinzione non è mai stata dedotta eprovata.7.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti diseguito indicati.Nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito affermato:«[p]acificamente infatti la società risulta cessata in epoca4 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025antecedente alla notifica degli estratti di ruolo e della cartellaNumero di raccolta generale 10107/2026esattoriale […] per cui il socio [OSCURATO:PERSONA] è responsDaabtai pleub bldiceaziio ne 18/04/2026debiti della società, non in base all’art. 2304 c.c., ma qualesuccessore della società estinta. […] Si tratta pertanto di un debitopersonale del socio, che subentra ex lege nei debiti sociali», inguisa di successore ex lege della società cessata.A tale stregua la coorte di merito ha invero reiterato l’errore dellaprima sentenza d’appello cassata con sentenza Cass. n.10765/2022.Ed invero, fondando la decisione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inquanto soggetto personalmente destinatario di ruoli, cartelle epreavvisi di iscrizione ipotecaria notificati nei suoi confronti, e nonin quanto socio della s.n.c. estinta, la corte d’appello hainammissibilmente modificato d’ufficio uno degli elementiidentificativi della domanda giudiziale, pronunciando su una causapetendi totalmente estranea e diversa rispetto a quelladall’originaria attrice (ADER) fondata sull’art. 2034 c.c., senzainvero prospettare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale successore dellasocietà estinta.Orbene, anche l’impugnata sentenza risulta pertanto adotta inultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.Va al riguardo ribadito il principio enunciato da questa Corte inbase al quale nel giudizio di appello, il vizio in esame sussistequalora il giudice di secondo grado esamini una questione neppuretacitamente proposta, in quanto non in rapporto di necessariaconnessione con quelle espressamente formulate, se di queste noncostituisce neppure l’antecedente logico-giuridico (in tal senso, exmultis, Sez. 3, Ordinanza n. 15705 del 05/06/2024; Sez. 1,Sentenza n. 13104 del 15/07/2004).A tale stregua la corte di merito ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] unaresponsabilità per i debiti societari, senza tenere contodell’ordinanza Cass. n. 10765/2022, ove si è ritenuto tardiva la5 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026modifica della domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate-Data pubblicazione 18/04/2026Riscossione nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c., concui era stata introdotta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale socioillimitatamente responsabile della s.n.c.Nell’affermare che il debitore era in realtà la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], e che conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva deidebiti della società in quanto socio illimitatamente responsabile,l’originario attore aveva con la memoria ex 183 n. 2un’inammissibile (poiché tardiva) modificazione del fatto costitutivodella domanda eterodeterminata, concernente un diritto di credito.Ciò in quanto, «a fronte di una originaria generica indicazione didebitore (e dunque del relativo fatto costitutivo), con la memoria183 sesto comma si è modificato il fatto costitutivo in quantoquest'ultimo è stato dedotto con riferimento alla qualità del Ricciquale socio della SNC».In tal senso, questa Corte, nella richiamata ordinanza ha affermatoessere «la modifica della domanda da parte di Equitalia con lamemoria ex 183 n. 2 … dunque tardiva , precisando che ilgiudice del merito dovrà valutare la domanda senza considerare lamodifica intervenuta con la citata memoria».Disposizione cui il giudice del rinvio non ha, alla stregua di quantosopra rilevato ed esposto, invero ottemperato.8.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il2° [con il quale i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 101, comma 2, seconda parte, c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.] e il 3° [con cuideducono la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.] consegue la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diMilano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice di6 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio diData pubblicazione 18/04/2026cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo.

Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso lo studio dell’avvocatoCONFORTI VINCENZO che li rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chela rappresenta e difende;-controricorrente-Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.Data pubblicazione 18/04/20261784/2023 depositata il 31/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, GiuseppeRicci e [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c.,la inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale su alcuniimmobili di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della domanda,l’attrice ha dedotto di essere creditrice del [OSCURATO:PERSONA] per l’importo diEuro 1.593.391,77, in forza di iscrizioni a ruolo relative agli annid’imposta 2007-2014.Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito, in viapreliminare, il difetto di legittimazione attiva di Equitalia NordS.p.A., nonché l’inesistenza del credito azionato e la carenza diinteresse ad agire dell’Agente della Riscossione, avendoquest’ultimo già iscritto ipoteca sui medesimi beni a garanzia delmedesimo credito in data anteriore alla costituzione del fondopatrimoniale. Nel merito, hanno contestato l’infondatezzadell’azione revocatoria.Con successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,l’attrice ha precisato che il debito per cui si agiva era da imputarsia [OSCURATO:PERSONA] in quanto socio illimitatamente responsabile dellacessata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. I convenutihanno, a loro volta, eccepito l’inammissibilità e la tardività di tale2 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026precisazione, ritenendola una modifica della domanda introdottaData pubblicazione 18/04/2026oltre i termini di legge.Con sentenza n. 3127/2018, il Tribunale di Milano, ha accolto ladomanda di revocatoria, dichiarando inefficace l'atto di costituzionedel fondo patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ha ritenutosussistente l’interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e infondata l’eccezione di inammissibilità permutamento della domanda, osservando che la precisazione circa laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamenteresponsabile non integrasse una modifica dell’oggetto né dellacausa petendi, ma una mera specificazione di circostanze giàricavabili dagli atti introduttivi.2. Con sentenza n. 2052/2020, la Corte d’appello di Milano haconfermato integralmente la decisione di primo grado, ribadendo,da un lato, la sussistenza dell’interesse ad agire in revocatoriaanche in presenza di pregressa iscrizione ipotecaria e, dall’altro,l’inidoneità della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. adeterminare una modifica della domanda, trattandosi, secondo laCorte, di mera specificazione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura,con i quali hanno contestato, in particolare, la qualificazionesoggettiva del debito in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la tardività della modificadella domanda attorea.3. La Suprema Corte, con Ordinanza n. 10765/2022, ha dichiaratoinammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo diricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello diMilano in diversa composizione.Nel dettaglio, questa Corte ha ritenuto che la precisazioneintrodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. - voltaa fondare la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla suaqualità di socio illimitatamente responsabile della s.n.c. cessata -3 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026integrasse una modifica tardiva e inammissibile della domanda,Data pubblicazione 18/04/2026poiché idonea a mutarne il fondamento giuridico. Ha quindi rimessoal giudice del rinvio la valutazione della domanda revocatoria allaluce degli atti introduttivi, senza tener conto della dettaprecisazione.4. Con sentenza n. 1784/2023, la Corte d’appello di Milano, in fasedi rinvio, ha accolto la domanda di revocatoria, dichiarandoinefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale.5. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] e laMasieri propongono ora ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi.Resiste con controricorso l’ADER.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.112 c.p.c. (ultra petizione), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per avere la Corte di merito fondato la decisione sullaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale successore universale dellasocietà estinta.Assumono che l’ADER non ha mai allegato né provato la cessazionedella società e la conseguente responsabilità del socio in talediversa veste, ma si era inizialmente basata su una genericaindicazione del debitore e successivamente, con la memoria ex art.183, comma 6, n. 2 c.p.c., sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] socio illimitatamente responsabile ex art. 2304 c.c.Pertanto, la corte d’appello ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] unaresponsabilità propria per i debiti societari quale successore dellasocietà estinta, laddove tale estinzione non è mai stata dedotta eprovata.7. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti diseguito indicati.Nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito affermato:«[p]acificamente infatti la società risulta cessata in epoca4 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025antecedente alla notifica degli estratti di ruolo e della cartellaNumero di raccolta generale 10107/2026esattoriale […] per cui il socio [OSCURATO:PERSONA] è responsDaabtai pleub bldiceaziio ne 18/04/2026debiti della società, non in base all’art. 2304 c.c., ma qualesuccessore della società estinta. […] Si tratta pertanto di un debitopersonale del socio, che subentra ex lege nei debiti sociali», inguisa di successore ex lege della società cessata.A tale stregua la coorte di merito ha invero reiterato l’errore dellaprima sentenza d’appello cassata con sentenza Cass. n.10765/2022.Ed invero, fondando la decisione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inquanto soggetto personalmente destinatario di ruoli, cartelle epreavvisi di iscrizione ipotecaria notificati nei suoi confronti, e nonin quanto socio della s.n.c. estinta, la corte d’appello hainammissibilmente modificato d’ufficio uno degli elementiidentificativi della domanda giudiziale, pronunciando su una causapetendi totalmente estranea e diversa rispetto a quelladall’originaria attrice (ADER) fondata sull’art. 2034 c.c., senzainvero prospettare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale successore dellasocietà estinta.Orbene, anche l’impugnata sentenza risulta pertanto adotta inultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.Va al riguardo ribadito il principio enunciato da questa Corte inbase al quale nel giudizio di appello, il vizio in esame sussistequalora il giudice di secondo grado esamini una questione neppuretacitamente proposta, in quanto non in rapporto di necessariaconnessione con quelle espressamente formulate, se di queste noncostituisce neppure l’antecedente logico-giuridico (in tal senso, exmultis, Sez. 3, Ordinanza n. 15705 del 05/06/2024; Sez. 1,Sentenza n. 13104 del 15/07/2004).A tale stregua la corte di merito ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] unaresponsabilità per i debiti societari, senza tenere contodell’ordinanza Cass. n. 10765/2022, ove si è ritenuto tardiva la5 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026modifica della domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate-Data pubblicazione 18/04/2026Riscossione nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c., concui era stata introdotta la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] quale socioillimitatamente responsabile della s.n.c.Nell’affermare che il debitore era in realtà la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], e che conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva deidebiti della società in quanto socio illimitatamente responsabile,l’originario attore aveva con la memoria ex 183 n. 2un’inammissibile (poiché tardiva) modificazione del fatto costitutivodella domanda eterodeterminata, concernente un diritto di credito.Ciò in quanto, «a fronte di una originaria generica indicazione didebitore (e dunque del relativo fatto costitutivo), con la memoria183 sesto comma si è modificato il fatto costitutivo in quantoquest'ultimo è stato dedotto con riferimento alla qualità del Ricciquale socio della SNC».In tal senso, questa Corte, nella richiamata ordinanza ha affermatoessere «la modifica della domanda da parte di Equitalia con lamemoria ex 183 n. 2 … dunque tardiva , precisando che ilgiudice del merito dovrà valutare la domanda senza considerare lamodifica intervenuta con la citata memoria».Disposizione cui il giudice del rinvio non ha, alla stregua di quantosopra rilevato ed esposto, invero ottemperato.8. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbito il2° [con il quale i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 101, comma 2, seconda parte, c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.] e il 3° [con cuideducono la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.] consegue la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diMilano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame,facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di6 di 7Numero registro generale 23347/2023Numero sezionale 3343/2025Numero di raccolta generale 10107/2026rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio diData pubblicazione 18/04/2026cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione l’impugnatasentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO7 di 7
Sentenza Cassazione n. 10107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris