Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10765/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2052/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03515 sez.

M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.593.391,77 chiedeva dichiararsi la revocatoria del fondo patrimoniale dello stesso Ricci, costituito unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto alcuni immobili di proprietà del primo.

Nel costituirsi i convenuti eccepivano l'inesistenza dei crediti azionati e, in seconda analisi, il difetto di interesse ad agire dell'istante, avendo questa già precedentemente iscritto ipoteca sugli stessi immobili e per gli stessi crediti: con la conseguenza del venir meno, tanto della funzione tipica dell'azione revocatoria di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti del creditore, quanto dell' eventus danni, poiché il creditore, con l'iscrizione dell'ipoteca si era già garantito il diritto di espropriare detti beni.

Con memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c., la società attrice, cambiando la prospettazione dei fatti di causa, argomentava che il credito non era del Ricci ma, dall'essere socio della '[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3127 del 2018 in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. dichiarava inefficace, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Riteneva infondata l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della domanda nuova.

2. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2052 del 6 agosto 2020, confermava la decisione del Tribunale evidenziando che anche in presenza dell'iscrizione ipotecaria sugli stessi beni permane l'interesse della creditrice all'azione revocatoria.

Ciò in quanto consente all'Agenzia/ creditrice di soddisfarsi dei beni nello stato giuridico in cui si trovavano all'epoca dell'atto dispositivo, mentre l'iscrizione ipotecaria spiega i suoi effetti solo a decorrere dalla data in cui a ciò si è provveduto.Ha, inoltre, ritenuto che nessuna domanda nuova sia stata introdotta dall'Agenzia.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

3.1. L'Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione- resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2808 e 2901 c.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c..

Difetto di interesse dell'attrice rispetto all'azione revocatoria per effetto della precedente iscrizione ipotecaria sugli stessi beni.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice dell'appello ha fondato l'interesse della Agenzia ad ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo posto in essere dai coniugi Ricci sulla base di tre autonome rationes decidendi.

La prima, la conservazione della garanzia patrimoniale a prescindere dalla regolarità formale e legittimità dell'iscrizione ipotecaria quale ulteriore strumento di tutela.

La seconda, l'inefficacia ex 2901 c.c. che opera dal momento della conclusione dell'atto mentre l'ipoteca spiega i propri effetti dal momento dell'iscrizione.

La terza, data dalla possibilità di svincolare il bene dalle limitazioni ex art. 170 cc per il creditore che agisca in via esecutiva.

Ebbene, di queste tre rationes i ricorrenti impugnano solo la seconda ratio, con conseguenziale difetto di decisività della censura.

Ma in ogni caso, occorre ricordare che in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892/2016; Cass.n. 20671/2018).

4.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la falsa applicazione dell'art. 2266, 1 comma, c.c. e dell'art. 183, 6 comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c..

Errata qualificazione del debito della società come debito del socio illimitatamente responsabile e conseguente errata qualificazione della domanda modificata in corso di causa come precisazione di quella iniziale e non come domanda nuova.

Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di citazione aveva convenuto in giudizio i ricorrenti, indicando [OSCURATO:PERSONA] quale debitore di [OSCURATO:PERSONA].

I coniugi convenuti, costituit9' si in giudizio avevano articolato le proprie difese con riferimento alla prospettazione debitoria vantata da Equitalia, in particolare sostenendo l'inesistenza del credito vantato.

Con la memoria ex 183 n. 2, l'originario attore (come risulta dal fascicolo processuale) aveva specificato che il debitore era in realtà della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e che conseguentemente il Ricci rispondeva dei debiti della società in quanto socio illimitatamente responsabile.

I diritti di credito, sono diritti eterodeterminati e sono individuati, non solo dalla mera indicazione del loro contenuto, ma anche dalla indicazione del fatto costitutivo, che ha quindi valore sia in tema di prova sia di requisito di validità della domanda.

Ebbene, nel caso di specie si è trattato di una modifica della domanda in quanto, a fronte di una originaria generica indicazione di debitore (e dunque del relativo fatto costitutivo), con la memoria 183 sesto comma si è modificato il fatto costitutivo in quanto quest'ultimo è stato dedotto con riferimento alla qualità del Ricci quale socio della [OSCURATO:SOCIETA], richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite che non consentono la modifica della domanda con la memoria ex art. 183 n. 2 (Cass.

S.U. n. 18546/2020), ha errato il giudice dell'appello dove ha ritenuto non mutato né l'oggetto della domanda né la causa petendi ed ha affermato che Equitalia 'ha solo puntualizzato il fondamento del credito vantato nei confronti del Ricci'.

La modifica della domanda da parte di Equitalia con la memoria ex 183 n. 2 è dunque tardiva ed il giudice del merito dovrà gISPTREdPrsenza considerare la modifica intervenuta con la citata memoria.

5. La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M. la Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2052/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03515 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere creditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 1.593.391,77 chiedeva dichiararsi la revocatoria del fondo patrimoniale dello stesso Ricci, costituito unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto alcuni immobili di proprietà del primo. Nel costituirsi i convenuti eccepivano l'inesistenza dei crediti azionati e, in seconda analisi, il difetto di interesse ad agire dell'istante, avendo questa già precedentemente iscritto ipoteca sugli stessi immobili e per gli stessi crediti: con la conseguenza del venir meno, tanto della funzione tipica dell'azione revocatoria di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti del creditore, quanto dell' eventus danni, poiché il creditore, con l'iscrizione dell'ipoteca si era già garantito il diritto di espropriare detti beni. Con memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c., la società attrice, cambiando la prospettazione dei fatti di causa, argomentava che il credito non era del Ricci ma, dall'essere socio della '[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3127 del 2018 in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. dichiarava inefficace, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Riteneva infondata l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della domanda nuova. 2. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 2052 del 6 agosto 2020, confermava la decisione del Tribunale evidenziando che anche in presenza dell'iscrizione ipotecaria sugli stessi beni permane l'interesse della creditrice all'azione revocatoria. Ciò in quanto consente all'Agenzia/ creditrice di soddisfarsi dei beni nello stato giuridico in cui si trovavano all'epoca dell'atto dispositivo, mentre l'iscrizione ipotecaria spiega i suoi effetti solo a decorrere dalla data in cui a ciò si è provveduto.Ha, inoltre, ritenuto che nessuna domanda nuova sia stata introdotta dall'Agenzia. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. 3.1. L'Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione- resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2808 e 2901 c.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.. Difetto di interesse dell'attrice rispetto all'azione revocatoria per effetto della precedente iscrizione ipotecaria sugli stessi beni. Il motivo è inammissibile. Il giudice dell'appello ha fondato l'interesse della Agenzia ad ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto dispositivo posto in essere dai coniugi Ricci sulla base di tre autonome rationes decidendi. La prima, la conservazione della garanzia patrimoniale a prescindere dalla regolarità formale e legittimità dell'iscrizione ipotecaria quale ulteriore strumento di tutela. La seconda, l'inefficacia ex 2901 c.c. che opera dal momento della conclusione dell'atto mentre l'ipoteca spiega i propri effetti dal momento dell'iscrizione. La terza, data dalla possibilità di svincolare il bene dalle limitazioni ex art. 170 cc per il creditore che agisca in via esecutiva. Ebbene, di queste tre rationes i ricorrenti impugnano solo la seconda ratio, con conseguenziale difetto di decisività della censura. Ma in ogni caso, occorre ricordare che in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892/2016; Cass.n. 20671/2018). 4.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la falsa applicazione dell'art. 2266, 1 comma, c.c. e dell'art. 183, 6 comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.. Errata qualificazione del debito della società come debito del socio illimitatamente responsabile e conseguente errata qualificazione della domanda modificata in corso di causa come precisazione di quella iniziale e non come domanda nuova. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di citazione aveva convenuto in giudizio i ricorrenti, indicando [OSCURATO:PERSONA] quale debitore di [OSCURATO:PERSONA]. I coniugi convenuti, costituit9' si in giudizio avevano articolato le proprie difese con riferimento alla prospettazione debitoria vantata da Equitalia, in particolare sostenendo l'inesistenza del credito vantato. Con la memoria ex 183 n. 2, l'originario attore (come risulta dal fascicolo processuale) aveva specificato che il debitore era in realtà della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e che conseguentemente il Ricci rispondeva dei debiti della società in quanto socio illimitatamente responsabile. I diritti di credito, sono diritti eterodeterminati e sono individuati, non solo dalla mera indicazione del loro contenuto, ma anche dalla indicazione del fatto costitutivo, che ha quindi valore sia in tema di prova sia di requisito di validità della domanda. Ebbene, nel caso di specie si è trattato di una modifica della domanda in quanto, a fronte di una originaria generica indicazione di debitore (e dunque del relativo fatto costitutivo), con la memoria 183 sesto comma si è modificato il fatto costitutivo in quanto quest'ultimo è stato dedotto con riferimento alla qualità del Ricci quale socio della [OSCURATO:SOCIETA], richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite che non consentono la modifica della domanda con la memoria ex art. 183 n. 2 (Cass. S.U. n. 18546/2020), ha errato il giudice dell'appello dove ha ritenuto non mutato né l'oggetto della domanda né la causa petendi ed ha affermato che Equitalia 'ha solo puntualizzato il fondamento del credito vantato nei confronti del Ricci'. La modifica della domanda da parte di Equitalia con la memoria ex 183 n. 2 è dunque tardiva ed il giudice del merito dovrà gISPTREdPrsenza considerare la modifica intervenuta con la citata memoria. 5. La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. P.Q.M. la Corte, dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema
Sentenza Cassazione n. 10765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris