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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 1973

Cassazione n. 36473/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4671/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa ope legis; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio Trivoli e Associati in Roma alla via Marocco n. 18; –controricorrente e ricorrente incidentale– e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - Definizione agevolata cartella art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973 avverso la sentenza n. 3472/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 giugno 2014; nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso successivo, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesaope legis; –controricorrente– avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata, n. 92992 notificato il 15 luglio 2020; nonchè sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso successivo, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata– avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata , n. 92998 notificato il 15 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:

1. A seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 - bis del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, della dichiarazione 2009 per l’anno di imposta 2008, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'Agenzia delle entrate, sul presupposto che la società avesse presentato con ritardo superiore a novanta giorni la dichiarazione per l’anno 2007, disconosceva il credito di imposta, iscrivendo a ruolo il tributo dovuto, le sanzioni egli interessi per complessivi euro 46.638.948,48 , notificando quindi cartella di pagamento per detto importo.

In particolare, i crediti non riconosciuti derivavano dalla dichiarazione modello 770 per la somma di euro 30.517.786,00 (iscrizione a ruolo n. 35002, recante la sanzione di euro 9.155.336,10), dalla dichiarazione modello Unico per la somma di euro 792.888,00 per Ires eper la somma di euro 245.346,00 per Irap, e dalla dichiarazione Irap per la somma dieuro 371.737,00 (di cui alla iscrizione a ruolo n. 35005, con le sanzioni di euro 237.866,40 e 73.603,80).

2. La società impugnò detta cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso.

3. L'appello proposto avverso la sentenza dall'Amministrazione finanziaria fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia conla sentenza in questa sede impugnata.

In particolare la CTR rigettò l’appello , dando atto che l’Ufficio , a seguito di ulteriori verifiche,aveva riconosciuto il credito formatosi nel 2007 di euro 30.517.787,00, ritenendolo esistente , e d aveva chiesto sul punto la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla pretesa per le relative sanzioni e per gli altri tributi; evidenzi ò che l’oggetto del contendere era il disconoscimento di crediti in base alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale essi dovevano risultare; considerat i gli arresti del la Suprema Corte , che avevano ritenuto riconoscibile il credito s e risultante da documentazione e contabilità , e considerato che l’Ufficio aveva già riconosciuto la maggior parte dei crediti e non aveva contestato l’esistenza di quelli ulteriori, ritenne infondata la pretesa tributaria.

4. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle e ntrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi.

La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

5. Nelle more del giudizio, la società ha presentato istanza di definizione agevolata della lite, ai sensidell'art. 6 del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/12/ 2018, n. 136 e successivamente, comunicando che l e domand e di definizione agevolata della lite eranostate oggetto di diniego con provvedimento del 15luglio 2020, ha proposto ricors i contro i due provvedimenti di diniegoed ha chies to la fissazione dell'udienza di discussione .

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso in relazione alla impugnazione del diniego n. 92992 mentre è rimasta intimata nel giudizio sul diniego n. 92998.

6. Il processo è stat o poi fissat o per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. L’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso.

Col primo deducela nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ.

Col secondo deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 36- bisd.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art.2, comma 7 , d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ.

1.1. La società controricorrente propone ricorso incidentale affidato a quattromotivi.

Con il primo motivo deduce l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ., in relazione alla nullità della cartella per illegittimo ricorso alla procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 36-bis e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ.

Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’appello incidentale col quale era impugnata la statuizione della CTP di compensazione delle spese di lite, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ.

Col quarto motivo, ove si possa ritenere che il motivo di appello di cui al precedente motivo sia stato oggetto da parte della CTR di un rigetto implicito, deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15 e 3 6 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancanza di motivazione della decisione sulle spese di lite.

2. Occorre premettere che, avendo la Commissione tributaria regionale dato atto che l’Agenzia aveva in corso digiudizio riconosciuto il credito di imposta per la somma di euro 30.517.786,00 , l’oggetto della causa è dato dalle sanzioni per la tardiva dichiarazione in relazione a tale somma, e dai residui crediti di imposta Ires e Irap, con relative sanzioni.

Per tali imposte e sanzioni la società ha proposto domande di definizione agevolata, oggetto di due provvedimenti di diniego di analogo contenuto, fatti a loro volta oggetto di ricorso dalla società e che vannoesaminati , in ordine logico, con priorità .

2.1. In primo luogo, va evidenziato , in punto di ammissibilità dei medesimi, che, pendendo il giudizio al quale è riferita l'istanza di definizione agevolata della lite presso questa Suprema Corte, il ricorso va proposto dinanzi ad essa nelle forme proprie del ricorso per cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 30/11/2018, n. 31049; Cass.3/05/2021, n. 11623) e che , a fronte della notifica dei dinieghi il 15 luglio 2020, i ricorsi sono stati tempestivamente notificati a mezzo p.e.c. all’Avvocatura Generale dello Stato e all’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia, in data 6 ottobre 2020, entro il termine di sessanta giorni cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale.

2.2. L'Agenzia delle e ntrate ha motivato i propri dinieghi sull e istanzedi definizione agevolata sul presupposto che l'art. 6 del d.l. n. 119del 2018, rimasto invariato a seguito della conversione di cui alla l. n. 136del 2018, limitasse la stessa alle sole controversie inerenti agli atti impositivi, escludendo quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione. e che quindi non fossero definibili le controversie relative alle imposte non versate, risultando da dichiarazioni dello stesso contribuente, i cui controlli sono regolati dall’art. 36-bis, comma 2, lett. f)d.P.R. n. 600 del 1973; e ha evidenziato inoltre che non fossero definibili i giudizi concernenti sanzioni per omesso o ritardato pagamento delle imposte irrogate ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997.

2.3. La società ricorrente, con i ricors i pr o post i contro i dinieghi, affidati ad un analogounico motivo , evidenzia che la fattispecie per cui è causa non ricade nella lett. f)dell’art. 36- bis e che la qualificazione dell’atto come impositivo prescinde dal suo nomen iuris, laddove nel caso di specie non si verte in tema di omessi o ritardati versamenti, neppure parzialmente, in quanto co n l ’ iscrizione a ruolo è stato disconosciuto il credito riportato dal periodo di imposta precedente, perché indicato in una dichiarazione ultratardiva (p eraltro nel caso di specie la società aveva inviato tempestivamente la dichiarazione, non ricevuta per un disservizio del sistema); la cartella impugnata avrebbe quindi evidente natura impositiva perché l’ufficio ha disconosciuto il credito di imposta. 2.4.I ricorsi sono fondati.

La questione deve essere decisa conformemente all’arresto nomofilattico di Cass., Sez.

U., 25/06/2021, n. 18298 (giàapplicato in numerose decisioni successive: Cass. 18/05/2022, n. 15908; Cass.31/03/2022,n. 10370; Cass. 15/03/2022, n. 8290; Cass. 28/12/2021, n. 41785) che ha affermato il principio per cui anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.In tale sede si è anche precisato che   laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'ane nel quantum.2.5.

La stessa decisione ha evidenziato che anche la sola controversia relativa alle sanzioni per ritardato versamentoè definibile, ai sensi del citato art. 6, comma 3, ultimo periodo del d.l. n. 119 del 2018, che stabilisce che «[i]n caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anchecon modalità diverse dalla presente definizione».

Questa Corte (Cass. 12/09/2022, n. 26757) ha anche recentemente chiarito che i n tema di definizione agevolata, la controversia relativa alla sola irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché la cd.

«definizione a zero»delle sanzioni è consentita qualora il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, ivi compresi l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento, seppur tardivo.

2.6. Sono fatti pacifici,nel caso di specie, che la cartella, emessa ai sensi degli artt. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, è stata il primo atto con cui la pretesa è stata portata all’attenzione della contribuente e che la controversia ha avuto ad oggetto la pretesa sostanziale (venendo in rilievo il diritto relativo a utilizzare i crediti di imposta oggetto di una dichiarazione ultratardiva); la CTR inoltre ha dato atto del successivo riconoscimento del credito oggetto della prima iscrizione a ruolo, dichiarando sul punto la cessata materia del contendere.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi della società avverso i dinieg hi di definizione agevolata oppost i dall'Amministrazione finanziaria sono fondat i e va nno accolt i , con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma3, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136del 2018.

A ciò consegue l'assorbimento dei motivi addotti a sostegno del ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che , giudicando nel merito della pretesa impositiva, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevolenonché dei motivi di ricorso incidentale. 4.Le spese relative ai ricors i successiv i vanno compensate atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi.

Le spese del giudizio relativo al ricorso contro la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. accoglie i ricorsidella società B i piemme [OSCURATO:SOCIETA]. avverso i dinieg hi di defi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4671/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa ope legis; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio Trivoli e Associati in Roma alla via Marocco n. 18; –controricorrente e ricorrente incidentale– e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - Definizione agevolata cartella art. 36-bis d.P.R. 600 del 1973 avverso la sentenza n. 3472/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 giugno 2014; nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso successivo, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesaope legis; –controricorrente– avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata, n. 92992 notificato il 15 luglio 2020; nonchè sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso successivo, ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata– avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata , n. 92998 notificato il 15 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. A seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 - bis del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, della dichiarazione 2009 per l’anno di imposta 2008, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'Agenzia delle entrate, sul presupposto che la società avesse presentato con ritardo superiore a novanta giorni la dichiarazione per l’anno 2007, disconosceva il credito di imposta, iscrivendo a ruolo il tributo dovuto, le sanzioni egli interessi per complessivi euro 46.638.948,48 , notificando quindi cartella di pagamento per detto importo. In particolare, i crediti non riconosciuti derivavano dalla dichiarazione modello 770 per la somma di euro 30.517.786,00 (iscrizione a ruolo n. 35002, recante la sanzione di euro 9.155.336,10), dalla dichiarazione modello Unico per la somma di euro 792.888,00 per Ires eper la somma di euro 245.346,00 per Irap, e dalla dichiarazione Irap per la somma dieuro 371.737,00 (di cui alla iscrizione a ruolo n. 35005, con le sanzioni di euro 237.866,40 e 73.603,80). 2. La società impugnò detta cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso. 3. L'appello proposto avverso la sentenza dall'Amministrazione finanziaria fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia conla sentenza in questa sede impugnata. In particolare la CTR rigettò l’appello , dando atto che l’Ufficio , a seguito di ulteriori verifiche,aveva riconosciuto il credito formatosi nel 2007 di euro 30.517.787,00, ritenendolo esistente , e d aveva chiesto sul punto la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla pretesa per le relative sanzioni e per gli altri tributi; evidenzi ò che l’oggetto del contendere era il disconoscimento di crediti in base alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale essi dovevano risultare; considerat i gli arresti del la Suprema Corte , che avevano ritenuto riconoscibile il credito s e risultante da documentazione e contabilità , e considerato che l’Ufficio aveva già riconosciuto la maggior parte dei crediti e non aveva contestato l’esistenza di quelli ulteriori, ritenne infondata la pretesa tributaria. 4. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle e ntrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi. La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. 5. Nelle more del giudizio, la società ha presentato istanza di definizione agevolata della lite, ai sensidell'art. 6 del d.l. 23/10/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17/12/ 2018, n. 136 e successivamente, comunicando che l e domand e di definizione agevolata della lite eranostate oggetto di diniego con provvedimento del 15luglio 2020, ha proposto ricors i contro i due provvedimenti di diniegoed ha chies to la fissazione dell'udienza di discussione . L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso in relazione alla impugnazione del diniego n. 92992 mentre è rimasta intimata nel giudizio sul diniego n. 92998. 6. Il processo è stat o poi fissat o per la camera di consiglio del 10 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. L’Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso. Col primo deducela nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ. Col secondo deducela violazione e falsa applicazione dell’art. 36- bisd.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art.2, comma 7 , d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ. 1.1. La società controricorrente propone ricorso incidentale affidato a quattromotivi. Con il primo motivo deduce l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sotto il parametro dell’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ., in relazione alla nullità della cartella per illegittimo ricorso alla procedura di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 36-bis e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ. Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’appello incidentale col quale era impugnata la statuizione della CTP di compensazione delle spese di lite, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4)cod. proc. civ. Col quarto motivo, ove si possa ritenere che il motivo di appello di cui al precedente motivo sia stato oggetto da parte della CTR di un rigetto implicito, deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15 e 3 6 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancanza di motivazione della decisione sulle spese di lite. 2. Occorre premettere che, avendo la Commissione tributaria regionale dato atto che l’Agenzia aveva in corso digiudizio riconosciuto il credito di imposta per la somma di euro 30.517.786,00 , l’oggetto della causa è dato dalle sanzioni per la tardiva dichiarazione in relazione a tale somma, e dai residui crediti di imposta Ires e Irap, con relative sanzioni. Per tali imposte e sanzioni la società ha proposto domande di definizione agevolata, oggetto di due provvedimenti di diniego di analogo contenuto, fatti a loro volta oggetto di ricorso dalla società e che vannoesaminati , in ordine logico, con priorità . 2.1. In primo luogo, va evidenziato , in punto di ammissibilità dei medesimi, che, pendendo il giudizio al quale è riferita l'istanza di definizione agevolata della lite presso questa Suprema Corte, il ricorso va proposto dinanzi ad essa nelle forme proprie del ricorso per cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 30/11/2018, n. 31049; Cass.3/05/2021, n. 11623) e che , a fronte della notifica dei dinieghi il 15 luglio 2020, i ricorsi sono stati tempestivamente notificati a mezzo p.e.c. all’Avvocatura Generale dello Stato e all’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia, in data 6 ottobre 2020, entro il termine di sessanta giorni cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale. 2.2. L'Agenzia delle e ntrate ha motivato i propri dinieghi sull e istanzedi definizione agevolata sul presupposto che l'art. 6 del d.l. n. 119del 2018, rimasto invariato a seguito della conversione di cui alla l. n. 136del 2018, limitasse la stessa alle sole controversie inerenti agli atti impositivi, escludendo quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione. e che quindi non fossero definibili le controversie relative alle imposte non versate, risultando da dichiarazioni dello stesso contribuente, i cui controlli sono regolati dall’art. 36-bis, comma 2, lett. f)d.P.R. n. 600 del 1973; e ha evidenziato inoltre che non fossero definibili i giudizi concernenti sanzioni per omesso o ritardato pagamento delle imposte irrogate ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. 2.3. La società ricorrente, con i ricors i pr o post i contro i dinieghi, affidati ad un analogounico motivo , evidenzia che la fattispecie per cui è causa non ricade nella lett. f)dell’art. 36- bis e che la qualificazione dell’atto come impositivo prescinde dal suo nomen iuris, laddove nel caso di specie non si verte in tema di omessi o ritardati versamenti, neppure parzialmente, in quanto co n l ’ iscrizione a ruolo è stato disconosciuto il credito riportato dal periodo di imposta precedente, perché indicato in una dichiarazione ultratardiva (p eraltro nel caso di specie la società aveva inviato tempestivamente la dichiarazione, non ricevuta per un disservizio del sistema); la cartella impugnata avrebbe quindi evidente natura impositiva perché l’ufficio ha disconosciuto il credito di imposta. 2.4.I ricorsi sono fondati. La questione deve essere decisa conformemente all’arresto nomofilattico di Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298 (giàapplicato in numerose decisioni successive: Cass. 18/05/2022, n. 15908; Cass.31/03/2022,n. 10370; Cass. 15/03/2022, n. 8290; Cass. 28/12/2021, n. 41785) che ha affermato il principio per cui anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.In tale sede si è anche precisato che   laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'ane nel quantum.2.5. La stessa decisione ha evidenziato che anche la sola controversia relativa alle sanzioni per ritardato versamentoè definibile, ai sensi del citato art. 6, comma 3, ultimo periodo del d.l. n. 119 del 2018, che stabilisce che «[i]n caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anchecon modalità diverse dalla presente definizione». Questa Corte (Cass. 12/09/2022, n. 26757) ha anche recentemente chiarito che i n tema di definizione agevolata, la controversia relativa alla sola irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché la cd. «definizione a zero»delle sanzioni è consentita qualora il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, ivi compresi l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento, seppur tardivo. 2.6. Sono fatti pacifici,nel caso di specie, che la cartella, emessa ai sensi degli artt. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, è stata il primo atto con cui la pretesa è stata portata all’attenzione della contribuente e che la controversia ha avuto ad oggetto la pretesa sostanziale (venendo in rilievo il diritto relativo a utilizzare i crediti di imposta oggetto di una dichiarazione ultratardiva); la CTR inoltre ha dato atto del successivo riconoscimento del credito oggetto della prima iscrizione a ruolo, dichiarando sul punto la cessata materia del contendere. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi della società avverso i dinieg hi di definizione agevolata oppost i dall'Amministrazione finanziaria sono fondat i e va nno accolt i , con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma3, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136del 2018. A ciò consegue l'assorbimento dei motivi addotti a sostegno del ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che , giudicando nel merito della pretesa impositiva, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevolenonché dei motivi di ricorso incidentale. 4.Le spese relative ai ricors i successiv i vanno compensate atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi. Le spese del giudizio relativo al ricorso contro la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. accoglie i ricorsidella società B i piemme [OSCURATO:SOCIETA]. avverso i dinieg hi di defi
Sentenza Cassazione n. 36473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris