CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 26971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16335 /20 2 2 R.G. e sul ricorso iscritto al n. R.G. n.8785/2024 propost i entrambi da : CERCELVIOREL rappresentat o e difes o come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore e rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocon domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Piemonten. 34 / 0 4 / 2 2 depositata in data 07 / 0 1 /20 2 2 , non notificata; Oggetto: diniego definizione–compensazione creditoinesistente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto di recupero notificatogli per l’anno 2016 inforza dell’indebito utilizzo, secondo l’Ufficio, di credito di imposta; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; nelle more del giudizio di secondo grado, con il patrocinio di altro difensore, questi riconosceva la fondatezza del recuperodel credito e chiedeva l’applicazione delle sanzioni nella misura del30%; -la CTR subalpina rigettava l’appello; -ricorre a questa Corte [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resistel’Agenzia delle Entrate con controricorso; - nelle more del giudizio di cassazione, il contribuente ha proposto istanzaex L. n. 197 del 2022, alla quale l’Ufficio competente ha opposto diniego; -[OSCURATO:PERSONA], quindi, ha proposto autonomo ricorso a questa Corte avversotale diniego , ricorso iscritto al n. r.g. 8785/2024 ; -resiste a tale ultimo ricorso , con proprio controricorso , l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: - va preliminarmente riunito, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., per evidenti ragioni di connessione, il ricorso proposto avverso il diniego di definizione pronunciato dall’Agenzia delle Entrate iscritto al n. r.g. 8785/2024 con l’autonomo giudizio iscritto al n. r.g. 16335/2023 , quest’ultimoriguardante la pretesa oggetto del diniego di definizione ; -inoltre, per evidenti ragioni logiche deve essere innanzitutto esaminato ilricorso iscritto al n. r.g . 8785/2014 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed aventeper oggetto il diniego di definizione reso dall’Ufficio competente avversol’istanza istanza di definizione ex art. 1 commi 186 e seguenti della L. n. 197 del 2002 in quanto dall’accoglimento di tale ricorso renderebbe superfluo l’esame dell’autonomo ricorso a suo tempo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 propostoavverso l’atto di recupero oggetto del giudizio iscritto al n. r.g. 16335/2022; - nel proprio atto di diniego, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la controversiain oggetto non possa essere definita in maniera agevolata con applicazione della modalità di definizione al comma 191, seconda parte,dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022 senza il versamento di alcun importoin quanto le sanzioni, unico oggetto di impugnazione, contenute nell’attodi recupero crediti n. T7GCR0900166/2017, sono collegate a un tributo(il credito recuperato, appunto) che non è stato definito/versato. Neppure,secondo il provvedimento di diniego qui impugnato, può dirsi valida la precedente domanda n. 200106/2023, presentata in data 07/07/2023, poi sostituita dalla domanda n. 200288/2023. Anche questa risulta non corretta, secondo l’Ufficio, in quanto la controversia nonpoteva essere definita in maniera agevolata con applicazione della modalitàdi definizione di cui al comma 186 dell’art. 1 della L . n. 197 del 2022 in quanto il versamento effettuato in data 20/06/2023, quale primarata, è insufficiente; -ricorre avverso tale atto di diniego il contribuente con un solo motivo digravame; -resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con proprio controricorso; - la sola censura dedotta ritiene illegittimo il diniego in quanto il contribuente,a fronte della iscrizione a ruolo di quanto indicato in atto di recupero, aveva dato corso alla dilazione di pagamento del ruolo; dilazione poi sospesa in occasione della formulazione dell’istanza di definizione; ancora, secondo il ricorrente, la normativa relativa alla “definizionedelle liti pendenti” – vale a dire dell’art. 6 del d .L. 119 del 2018 - non può che essere applicata previa sua interpretazione correlata ad altra definizione agevolata (vale a dire alla normativa relativaalla c.d. “rottamazione dei ruoli ) ; -il ricorso è infondato; -trova invero qui applicazione l’art. 1, comma 3, del d. L . 119 del 2018 il quale prevede che l e controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 pagamentodel quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presentedecreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegateai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione . La circolare esplicativa n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] specifica, sia pur non risultandoessa in alcun modo vincolante per il giudice, nelle note 5 e 6, che d i norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quellestabilite per violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo e che Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazioneo sul pagamento del tributo (ad esempio, sanzioni per omessao infedele dichiarazione) ; -va quindi esaminata e chiarita la qualificazione della sanzione prevista dall’art.13, comma 5, d. Lgs. n. 471 del 1997, unico oggetto della lite, comesanzione collegata o meno al tributo. La questione in argomento è già stata recentemente scrutinata da questa Corte che ha ritenuto ammissibilel'istanza di definizione agevolata ex art. 6, d. L . n. 119 del 2018 (conv ertito , con modif iche , in L . n. 136 del 2018) per le controversie relative a sanzioni collegate al tributo, tali dovendosi intendere quelle irrogate per violazioni sostanziali che incidono sulla determinazionenel quantum ovvero sul pagamento del tributo, per il cui recuperoviene emesso contestualmente un avviso di accertamento o di rettifica, e tra le quali rientra ad esempio la sanzione per omesso pagamentodelle ritenute alla fonte ex art. 13, comma 1, d. L gs. n. 471 del1997 (Cass. n. 36886/2021) ; - l a nozione di sanzioni collegate al tributo trova un diretto riferimentonormativo nell'art. 17, comma 1, d. Lgs. n. 472 del 1997, secondo il quale «le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 irrogate,senza previa contestazione ... con atto contestuale all'avviso diaccertamento o di rettifica». Pur in assenza di un'esplicita definizione, dalla norma si ricavano alcune utili indicazioni atteso che le violazioni sono direttamente riferibili a un tributo quando, per il recupero di quest'ultimo,viene emesso, in contestualità, un avviso di accertamento odi rettifica; cosa che avviene nella fattispecie in esame ; -la violazione, quindi, presuppone che la condotta abbia dato luogo, in concreto, ad una evasione d'imposta o, comunque, abbia arrecato un pregiudizio per l'imposizione. Se la condotta, invece, si sia limitata a cagionare un pregiudizio per le azioni di controllo da parte dell'Ufficio, l'illecitonon si associa ad una ripresa dell'imponibile, né, in ogni caso, produce un danno per l'erario (ulteriore rispetto all'inosservanza dell'adempimento) e ciò anche se la violazione sia idonea, in potenza, adarrecare un simile sostanziale pregiudizio. In altri termini, assumono rilievo, ai fini della nozione in esame, le violazioni che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo, ossia le violazioni sostanzialie non quelle di natura formale ; -ciò vale, a maggior ragione, in caso di sanzione irrogata per l'omesso versamento del tributo (ex art. 13 d. Lgs. n. 471/1997, in argomento Cass. Sez. Trib. N. 21301 del 2023 ) che, strutturalmente, costituisce una violazione collegata all'imposta non versata, analogamente a quanto avviene nel caso di compensazione del tributo con credito inesistente. Ritiene la Corte invero che anche tale secondo comportamento costituisce nella sostanza una violazione collegata all’imposta, dal momento che il quantum del tributo viene illegittimamente ridotto nell’ammontare effettivamente versato, configurandosi quindi illecito vantaggio per il pagatore e speculare dannoper l’Erario, in quanto il contribuente opera una compensazione deltutto disconnessa dalla realtà, per l’appunto inesistente tanto quanto èinesistente il credito azionato in compensazione ; - u na volta ritenuto che la sanzione sia collegata al tributo e quindi suscettibiledi definizione anche a zero, occorre evidenziare che questa Corteha già ritenuto che la definizione a zero della sanzione postuli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 che il rapporto relativo al tributo sia stato definito e cioè che sia stato risolto mediante l'estinzione in modo satisfattivo per il creditore dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di tributarie, che comprendono, fra l'altro, l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento tout court del tributo (Cass. n. 36037/2021; Cass. n. 13232/2022; Cass. n. 26757/2022;Cass. n. 36473/2022) ; - e n el caso di specie costituisce circostanza pacifica – anche alla luce della pendenza dell’autonomo giudizio tra le parti iscritto al n. r.g. 16335/2022 – quella della mancata definizione, nel senso sopra correttamenteinteso, del rapporto giuridico principale, quello avente per oggettola pretesa per tributi a fronte della quale sono state irrogate le sanzionidi cui al presente giudizio; -tale mancata definizione del tributo preclude quindi legittimamente la definizionedelle sanzioni; -pertanto, il ricorso proposto nel giudizio n. r.g. 8785/2024 va rigettato; - alla luce di tale decisione, si deve procedere alla disamina dei motivi di ricorso proposti dal contribuente nel giudizio iscritto al n. r.g. 16335/2022; - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia gravata per omessoesame di fatto decisivo della controversia ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. p er avere il giudice del merito , senza alcuna motivazione in punto intervenutopacifico riscontro da parte dell' A mministrazione della mera insussistenzacartolare del credito usato in compensazione , rilevato che ilcredito in argomento era inesistente , omettendo di esaminare il fatto decisivoai fini della determinazione corretta dell'importo della sanzione irrogabile; -il motivo è inammissibile; - nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 - ter, comma 5,c.p.c., che qui ricorre, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se esso non indica , trascrivendole in ricorso, le ragioni di fatto poste a base, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.n.5497 del 2023). Va considerato, inoltre, che il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nellasua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative,né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivoe convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass.n. 10525 del 2022); -il secondo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art. 13c. 5 del d. Lgs. n. 471 del 1997 per essersi i giudici dell'appello limitati adaffermare che “ non può non rilevare che il credito compensato era inesistente”,confermando, così, la statuizione di primo grado, che però sulpunto non si era espressa ; -il motivo è inammissibile , per più ragioni; -in primo luogo, nel profilo in cui contesta la motivazione della sentenza impugnata, risulta precluso dalla giurisprudenza di questa Corte che limita l'ammissibilità di tali censure ai soli casi in cui la motivazione risultaal di sotto del c.d. “ minimo costituzionale ” (per tutte, Cass. Sez. Un.sent. n. 8053/2014); in questo contesto, il semplice accertamento in ordine all'inesistenza del credito espresso in motivazione colloca la stessaal di sopra di tale limite; -in secondo luogo , lo stesso cozza contro l'accertamento di fatto operato dalla sentenza impugnata, la quale così come il giudice di primo grado ha ritenuto provata l'inesistenza del credito oggetto della compensazione;parte ricorrente , allora, tende in concreto a sollecitare questaCorte a un riesame del fatto, operazione che non è consentita al [OSCURATO:PERSONA]; - infine , e in ogni caso, non sussiste alcuna violazion e in diritto dal momentoche la disposizione richiamata nel motivo di ricorso, l’art. 13 c. 5 del d. Lgs. n. 471 del 19 97, trova applicazione (nel prevedere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 l'applicazione delle sanzioni nella misura effettivamente erogata dall'ufficioe non in quella più mite richiesta dal contribuente) proprio nei casiin cui il credito sia inesistente, come avviene nella fattispecie che ci occupa; -come è noto, per credito “inesistente” ai sensi dell'art. 13, comma 5, terzoperiodo, d. L gs. n. 471 del 1997 (introdotto dall'art. 15, d.lgs. n. 158del 2015) deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (cioè il credito che non è "reale")e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agliartt. 36 - bis e 36 - ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54 - bis del d.P.R.n. 633 del 1972 (così Cass. n. 34444 del 16/11/2021) ; - conclusivamente , anche il ricorso proposto nel giudizio n. r.g. 16335/2022va rigettato; -la soccombenza regola le spese che sono liquidate come in dispositivo ; p.q.m. rigetta i ricors i riuniti ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che