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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37295/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza cautelare che aveva imposto la misura di massimo rigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio del fratello.

Si contestava che il 19 maggio 2019 il ricorrente aveva colpito al capo il fratello e ne aveva abbandonato il corpo presso il casolare ove l'imputato avrebbe dovuto pernottare, allontanandosi, subito dopo, allo scopo di crearsi un alibi.

Indi aveva fatto ritorno sul posto, modificando lo stato dei luoghi e simulando le tracce di una caduta della vittima dal balcone.

Erano, pertanto, stati avvertiti i parenti tra cui la sorella ed era stato chiesto l'intervento dei carabinieri e del

118. Il racconto maggiormente accreditato nell'immediato era che si fosse verificata una caduta dal balcone anzidetto, da un'altezza che era stata giudicata compatibile con i segni che riportava il cadavere.

Era presente invero una lesione cranica che anche il medico legale collegava all'anzidetta dinamica.

Un approfondimento dei risultati investigativi, tuttavia, smentiva quella ricostruzione, poiché non si rilevavano i tipici segni di caduta dall'alto, tra cui in primo luogo le fratture agli arti.

Si appurava, invero, che la vittima era deceduta per il traumatismo cranico indotto da colpi infetti e che le stesse macchie ipostatiche e le striature presenti sugli indumenti confermavano che il decesso non era collegato ad una caduta.

Unico soggetto presente sul posto -che tra l'altro aveva reso dichiarazioni mendaci- era il ricorrente che diveniva, così, gravemente indiziato del fatto, anche alla luce dei contatti telefonici avuti e del testo dei messaggi disponibili ed acquisiti in fase investigativa.

Sussistevano le esigenze cautelari, secondo il Tribunale della libertà: quelle connesse al pericolo di recidiva erano collegate alla gravità del fatto e alla violenza manifestata in sede di esecuzione dell'omicidio.

Egualmente il rischio era collegato all'atteggiamento assunto dal ricorrente nel post fatto.

Il pericolo di fuga era inferito dal rischio che [OSCURATO:PERSONA] potesse allontanarsi definitivamente dal territorio dello Stato.

Aveva, invero, già lasciato il territorio in passato e il pericolo che rinnovasse l'iniziativa era legato alla circostanza che il rientro in Italia si collegava alla valutazione che, dopo tempo, potesse aver ritenuto che una possibile sua carcerazione fosse ipotesi scemata o fortemente attenuata.

Sussistevano, infine, esigenze legate al pericolo di inquinamento probatorio, in una fase delicata in cui l'assicurazione delle fonti di prova era in itinere.

Era stato accertato che nella sala d'attesa del comando dei carabinieri il ricorrente non si fosse fatto scrupolo a suggerire a Maisano la risposta da dare alle domande.

La misura di massimo rigore era, dunque, quella di maggiore adeguatezza.

Non sarebbe stato possibile far fronte diversamente alle esigenze indicate.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, limitando il ricorso al piano cautelare, deduce quanto segue, in punto di esigenze e di adeguatezza della misura prescelta.

Il ricorrente premette di essere un soggetto immune da precedenti penali caratterizzati dalla violenza alla persona; non si ravvisava alcun movente del delitto e l'indagato aveva incontrato la vittima in termini puramente casuali e non perché l'incontro stesso fosse stato programmato.

Era una vicenda priva, pertanto, di rischi di reiterazione e questo aspetto era stato già evidenziato al Tribunale del riesame.

Si sarebbero dovuti enucleare elementi concreti tali da definire il profilo di attualità del pericolo di ripetizione, sussistendo uno specifico obbligo di motivazione, !à dove la difesa aveva dimostrato l'insussistenza di elementi concreti che potessero essere considerati indicatori di rischio in questa logica.

Faceva, pertanto, difetto !a motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

Quanto al pericolo di fuga il ricorrente non si era trasferito all'estero, facendo ritorno nel Paese di origine, né aveva realmente ed effettivamente preparato un'azione di fuga.

Egli era al corrente oramai da tempo (2019) delle indagini nei suoi confronti e della contestazione mossagli.

Quando si era portato all'estero aveva fatto rientro a casa e aveva svolto regolare attività lavorativa.

Non vi era alcun dato che potesse far presagire una latitanza all'estero e ciò non sarebbe stato inferibile semplicemente dal rapporto oggettivo con fa terra straniera.

Sul pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. la categoria era stata erroneamente applicata, essendo già consolidati i dati che costituivano il patrimonio dimostrativo in maniera irreversibile.

Ogni eventuale esigenza cautelare, comunque, sarebbe stata tutelabile con una misura diversa secondo il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen.

Lo stesso rischio di allontanamento sarebbe stato fronteggiabile con la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico di controllo.

Egualmente la misura sarebbe stata idonea a far fronte al pericolo di inquinamento della prova essendo il quadro dimostrativo acquisito in maniera intangibile e non più modificabile per effetto di azioni eteroindotte sulle fonti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto fuori dei casi ammessi.

Attraverso l'impugnazione, invero, il ricorrente invoca una nuova valutazione del quadro connesso alle esigenze cautelari e all'adeguatezza del controllo attuato, con la misura di massimo rigore.

La valutazione delle doglianze difensive soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità.

In materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure; infatti, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti che appartengono al solo giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato, per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass.

SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez.

Il 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez.

I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez.

I 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez.

I 20.2.1998 n. 1083).

Da quanto sopra premesso discende che: A) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito, sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico-giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; B) la denuncia di inesistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo í canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (v. in tal senso Cass sez.

III 21.10,2010 n. 40873).

Infatti, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. Sez.

I 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez.

IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez.

VI 15.3.2006 n. 10951).

2. Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato che l'ordinanza del Tribunale del riesame sfugge alle critiche mosse, per le seguenti ragioni.

Con motivi, sostanzialmente collegati, scrutinabili congiuntamente, sì opera una critica al ritenuto quadro cautelare e alla decisione dì controllare le diverse esigenze cautelari con la misura di massimo rigore, in assenza di presupposti materiali che potessero legittimarne l'applicazione e pur potendo fare il giudice di merito ricorso alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con presidio elettronico.

La piattaforma di gravità indiziaria del fatto ascritto all'indagato poggia, si è avuto modo di anticipare, su una pluralità di elementi di indiscutibile valenza indiziaria che istituiscono un collegamento certo tra il ricorrente e l'omicidio del fratello.

In questa logica si è evidenziato come il dato che lega [OSCURATO:PERSONA] alla morte del fratello sì trae dalla versione accreditata nella prima ricostruzione del fatto, allorquando si dava credito alla caduta accidentale di costui dal balcone con traumatismo cranico mortale.

Il ricorrente che aveva visto il fratello teneva già in questa fase dell'investigazione un atteggiamento non convincente per gli inquirenti.

Da ciò la determinazione di procedere a una lettura diversa degli eventi, diversa da quella ipotizzata inizialmente, e operata sulla scorta di un approfondimento medico- legale.

Così la mancanza delle tipiche lesioni che si sarebbero dovute riscontrare agli arti della vittima, lesioni collegate all'automatismo del gesto che si sarebbe posto in essere in fase di caduta, permettevano di mettere in discussione l'ipotesi che il ricorrente aveva adombrato, come causa del decesso del fratello e aprivano la ricostruzione a ben altra sequenza dinamica con esigenze e rischi di recidiva ben enucleati dal Tribunale della libertà.

Era stato un sottile depistaggio quello di opporre la caduta accidentale dal balcone e la verità storica era ben altra.I due fratelli si erano incontrati e ne era derivato uno scontro.

La vittima aveva riportato il traumatismo cranico che aveva indotto il .decesso e l'imputato aveva a quel punto simulato la scena della caduta accidentale dal balcone, senza intendere che essa dinamica non potesse poi convincere gli inquirenti per l'assenza dei segni tipici anzidetti (fratture agli arti superiori) che si sarebbero necessariamente prodotti per il protendere naturale e automatico di essi in funzione d'attenuazione del colpo con l'area di sedime.

Ancora la presenza di striature sul corpo della vittima attestava l'effetto del trascinamento di esso, all'evidenza, compiuto dopo il decesso, proprio in funzione di un depistaggio.

Da tutto ciò erano scaturite una serie di conseguenze, tutte rilevanti sul piano cautelare e centrali rispetto alle valutazioni espresse dal Tribunale della libertà.

Prima fra tutte quella legata all'iniziativa di allontanarsi dal luogo dei fatti per precostituirsi un alibi.

Ancora, l'atteggiamento del ricorrente, tipico di quello che avrebbe inteso sviare il corretto dispiegarsi delle investigazioni per la ricostruzione della vicenda era supportato dalle intercettazioni all'interno della sala d'attesa del comando carabinieri, sede in cui attraverso condizionamenti e pressioni sul soggetto che da lì a breve sarebbe stato ascoltato tentava di inquinarne il ricordo, In questa logica, dunque, il Tribunale anche ha ritenuto esistente il rischio di inquinamento probatorio ed ha escluso che si potesse ad esso far fronte con una misura diversa da quella in essere di massimo rigore.

Né valgono i rilievi sviluppati dal ricorrente sul rischio di fuga, al pari, ritenuto concreto ed attuale.

Dopo il fatto si è spiegato da parte dei Giudici di merito, il ricorrente si era allontanato dal territorio italiano, facendo rientro nel Paese d'origine.

Ebbene si trattava di un particolare rilevante nella sequenza ricostruita, specie valorizzando il ragionamento inferito da quel particolare e avendo lo stesso Tribunale condiviso l'assunto per cui l'aver fatto rientro in Italia trovava giustificazione in un convincimento fallace che, per il tempo trascorso, sarebbe stata oramai remota la possibilità di essere tratto in arresto per l'omicidio del fratello.

I temi critici, dunque, sviluppati in questa prospettiva non sono affatto risolutivi e la stessa considerazione, opposta a discarico, che l'Apetroaei lavorasse all'estero e fosse privo di pregiudizi a carico non escludeva affatto il ritenuto pericolo di fuga.

Infine quanto al rischio di reiterazione di condotte analoghe, il ragionamento posto a. fondamento della decisione dai Giudici della libertà è corretto.

Né occorre soffermarsi ulteriormente sulla necessità che si dia prova specifica del ripresentarsi al ricorrente di una situazione specifica in cui egli agirebbe allo stesso modo.

Il rischio di reiterazione invero è slegato da dimostrazione siffatta.

Affinché esso sussista occorre che vi sia un pericolo attuale e concreto che il ricorrente in una condizione analoga possa reiterare delitti della stessa specie.

Gli indicatori in questa prospettiva sono necessariamente logici e alla luce della evoluzione dei fatti, del pericolo di inquinamento probatorio e di quanto posto in essere da Apetroaei, il Tribunale ha correttamente ritenuto che esistesse pericolo siffatto, non suscettibile di essere controllato con una misura meno afflittiva e, in particolare, con quella degli arresti domiciliari, sia pur con presidio elettronico.

Alla luce di quanto premesso, non confrontandosi il ricorso con i temi anzidetti e con questi aspetti della motivazione in una chiave critica, va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma che, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si stima equo quantificare in tremila euro.

Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza cautelare che aveva imposto la misura di massimo rigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio del fratello. Si contestava che il 19 maggio 2019 il ricorrente aveva colpito al capo il fratello e ne aveva abbandonato il corpo presso il casolare ove l'imputato avrebbe dovuto pernottare, allontanandosi, subito dopo, allo scopo di crearsi un alibi. Indi aveva fatto ritorno sul posto, modificando lo stato dei luoghi e simulando le tracce di una caduta della vittima dal balcone. Erano, pertanto, stati avvertiti i parenti tra cui la sorella ed era stato chiesto l'intervento dei carabinieri e del 118. Il racconto maggiormente accreditato nell'immediato era che si fosse verificata una caduta dal balcone anzidetto, da un'altezza che era stata giudicata compatibile con i segni che riportava il cadavere. Era presente invero una lesione cranica che anche il medico legale collegava all'anzidetta dinamica. Un approfondimento dei risultati investigativi, tuttavia, smentiva quella ricostruzione, poiché non si rilevavano i tipici segni di caduta dall'alto, tra cui in primo luogo le fratture agli arti. Si appurava, invero, che la vittima era deceduta per il traumatismo cranico indotto da colpi infetti e che le stesse macchie ipostatiche e le striature presenti sugli indumenti confermavano che il decesso non era collegato ad una caduta. Unico soggetto presente sul posto -che tra l'altro aveva reso dichiarazioni mendaci- era il ricorrente che diveniva, così, gravemente indiziato del fatto, anche alla luce dei contatti telefonici avuti e del testo dei messaggi disponibili ed acquisiti in fase investigativa. Sussistevano le esigenze cautelari, secondo il Tribunale della libertà: quelle connesse al pericolo di recidiva erano collegate alla gravità del fatto e alla violenza manifestata in sede di esecuzione dell'omicidio. Egualmente il rischio era collegato all'atteggiamento assunto dal ricorrente nel post fatto. Il pericolo di fuga era inferito dal rischio che [OSCURATO:PERSONA] potesse allontanarsi definitivamente dal territorio dello Stato. Aveva, invero, già lasciato il territorio in passato e il pericolo che rinnovasse l'iniziativa era legato alla circostanza che il rientro in Italia si collegava alla valutazione che, dopo tempo, potesse aver ritenuto che una possibile sua carcerazione fosse ipotesi scemata o fortemente attenuata. Sussistevano, infine, esigenze legate al pericolo di inquinamento probatorio, in una fase delicata in cui l'assicurazione delle fonti di prova era in itinere. Era stato accertato che nella sala d'attesa del comando dei carabinieri il ricorrente non si fosse fatto scrupolo a suggerire a Maisano la risposta da dare alle domande. La misura di massimo rigore era, dunque, quella di maggiore adeguatezza. Non sarebbe stato possibile far fronte diversamente alle esigenze indicate. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, limitando il ricorso al piano cautelare, deduce quanto segue, in punto di esigenze e di adeguatezza della misura prescelta. Il ricorrente premette di essere un soggetto immune da precedenti penali caratterizzati dalla violenza alla persona; non si ravvisava alcun movente del delitto e l'indagato aveva incontrato la vittima in termini puramente casuali e non perché l'incontro stesso fosse stato programmato. Era una vicenda priva, pertanto, di rischi di reiterazione e questo aspetto era stato già evidenziato al Tribunale del riesame. Si sarebbero dovuti enucleare elementi concreti tali da definire il profilo di attualità del pericolo di ripetizione, sussistendo uno specifico obbligo di motivazione, !à dove la difesa aveva dimostrato l'insussistenza di elementi concreti che potessero essere considerati indicatori di rischio in questa logica. Faceva, pertanto, difetto !a motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Quanto al pericolo di fuga il ricorrente non si era trasferito all'estero, facendo ritorno nel Paese di origine, né aveva realmente ed effettivamente preparato un'azione di fuga. Egli era al corrente oramai da tempo (2019) delle indagini nei suoi confronti e della contestazione mossagli. Quando si era portato all'estero aveva fatto rientro a casa e aveva svolto regolare attività lavorativa. Non vi era alcun dato che potesse far presagire una latitanza all'estero e ciò non sarebbe stato inferibile semplicemente dal rapporto oggettivo con fa terra straniera. Sul pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. la categoria era stata erroneamente applicata, essendo già consolidati i dati che costituivano il patrimonio dimostrativo in maniera irreversibile. Ogni eventuale esigenza cautelare, comunque, sarebbe stata tutelabile con una misura diversa secondo il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen. Lo stesso rischio di allontanamento sarebbe stato fronteggiabile con la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico di controllo. Egualmente la misura sarebbe stata idonea a far fronte al pericolo di inquinamento della prova essendo il quadro dimostrativo acquisito in maniera intangibile e non più modificabile per effetto di azioni eteroindotte sulle fonti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto fuori dei casi ammessi. Attraverso l'impugnazione, invero, il ricorrente invoca una nuova valutazione del quadro connesso alle esigenze cautelari e all'adeguatezza del controllo attuato, con la misura di massimo rigore. La valutazione delle doglianze difensive soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. In materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure; infatti, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti che appartengono al solo giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato, per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. Il 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083). Da quanto sopra premesso discende che: A) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito, sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico-giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; B) la denuncia di inesistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo í canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (v. in tal senso Cass sez. III 21.10,2010 n. 40873). Infatti, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. Sez. I 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951). 2. Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato che l'ordinanza del Tribunale del riesame sfugge alle critiche mosse, per le seguenti ragioni. Con motivi, sostanzialmente collegati, scrutinabili congiuntamente, sì opera una critica al ritenuto quadro cautelare e alla decisione dì controllare le diverse esigenze cautelari con la misura di massimo rigore, in assenza di presupposti materiali che potessero legittimarne l'applicazione e pur potendo fare il giudice di merito ricorso alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con presidio elettronico. La piattaforma di gravità indiziaria del fatto ascritto all'indagato poggia, si è avuto modo di anticipare, su una pluralità di elementi di indiscutibile valenza indiziaria che istituiscono un collegamento certo tra il ricorrente e l'omicidio del fratello. In questa logica si è evidenziato come il dato che lega [OSCURATO:PERSONA] alla morte del fratello sì trae dalla versione accreditata nella prima ricostruzione del fatto, allorquando si dava credito alla caduta accidentale di costui dal balcone con traumatismo cranico mortale. Il ricorrente che aveva visto il fratello teneva già in questa fase dell'investigazione un atteggiamento non convincente per gli inquirenti. Da ciò la determinazione di procedere a una lettura diversa degli eventi, diversa da quella ipotizzata inizialmente, e operata sulla scorta di un approfondimento medico- legale. Così la mancanza delle tipiche lesioni che si sarebbero dovute riscontrare agli arti della vittima, lesioni collegate all'automatismo del gesto che si sarebbe posto in essere in fase di caduta, permettevano di mettere in discussione l'ipotesi che il ricorrente aveva adombrato, come causa del decesso del fratello e aprivano la ricostruzione a ben altra sequenza dinamica con esigenze e rischi di recidiva ben enucleati dal Tribunale della libertà. Era stato un sottile depistaggio quello di opporre la caduta accidentale dal balcone e la verità storica era ben altra.I due fratelli si erano incontrati e ne era derivato uno scontro. La vittima aveva riportato il traumatismo cranico che aveva indotto il .decesso e l'imputato aveva a quel punto simulato la scena della caduta accidentale dal balcone, senza intendere che essa dinamica non potesse poi convincere gli inquirenti per l'assenza dei segni tipici anzidetti (fratture agli arti superiori) che si sarebbero necessariamente prodotti per il protendere naturale e automatico di essi in funzione d'attenuazione del colpo con l'area di sedime. Ancora la presenza di striature sul corpo della vittima attestava l'effetto del trascinamento di esso, all'evidenza, compiuto dopo il decesso, proprio in funzione di un depistaggio. Da tutto ciò erano scaturite una serie di conseguenze, tutte rilevanti sul piano cautelare e centrali rispetto alle valutazioni espresse dal Tribunale della libertà. Prima fra tutte quella legata all'iniziativa di allontanarsi dal luogo dei fatti per precostituirsi un alibi. Ancora, l'atteggiamento del ricorrente, tipico di quello che avrebbe inteso sviare il corretto dispiegarsi delle investigazioni per la ricostruzione della vicenda era supportato dalle intercettazioni all'interno della sala d'attesa del comando carabinieri, sede in cui attraverso condizionamenti e pressioni sul soggetto che da lì a breve sarebbe stato ascoltato tentava di inquinarne il ricordo, In questa logica, dunque, il Tribunale anche ha ritenuto esistente il rischio di inquinamento probatorio ed ha escluso che si potesse ad esso far fronte con una misura diversa da quella in essere di massimo rigore. Né valgono i rilievi sviluppati dal ricorrente sul rischio di fuga, al pari, ritenuto concreto ed attuale. Dopo il fatto si è spiegato da parte dei Giudici di merito, il ricorrente si era allontanato dal territorio italiano, facendo rientro nel Paese d'origine. Ebbene si trattava di un particolare rilevante nella sequenza ricostruita, specie valorizzando il ragionamento inferito da quel particolare e avendo lo stesso Tribunale condiviso l'assunto per cui l'aver fatto rientro in Italia trovava giustificazione in un convincimento fallace che, per il tempo trascorso, sarebbe stata oramai remota la possibilità di essere tratto in arresto per l'omicidio del fratello. I temi critici, dunque, sviluppati in questa prospettiva non sono affatto risolutivi e la stessa considerazione, opposta a discarico, che l'Apetroaei lavorasse all'estero e fosse privo di pregiudizi a carico non escludeva affatto il ritenuto pericolo di fuga. Infine quanto al rischio di reiterazione di condotte analoghe, il ragionamento posto a. fondamento della decisione dai Giudici della libertà è corretto. Né occorre soffermarsi ulteriormente sulla necessità che si dia prova specifica del ripresentarsi al ricorrente di una situazione specifica in cui egli agirebbe allo stesso modo. Il rischio di reiterazione invero è slegato da dimostrazione siffatta. Affinché esso sussista occorre che vi sia un pericolo attuale e concreto che il ricorrente in una condizione analoga possa reiterare delitti della stessa specie. Gli indicatori in questa prospettiva sono necessariamente logici e alla luce della evoluzione dei fatti, del pericolo di inquinamento probatorio e di quanto posto in essere da Apetroaei, il Tribunale ha correttamente ritenuto che esistesse pericolo siffatto, non suscettibile di essere controllato con una misura meno afflittiva e, in particolare, con quella degli arresti domiciliari, sia pur con presidio elettronico. Alla luce di quanto premesso, non confrontandosi il ricorso con i temi anzidetti e con questi aspetti della motivazione in una chiave critica, va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma che, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si stima equo quantificare in tremila euro. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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