CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 15657/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4229/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 748/2019 pubblicata il 22/07/2019RGN 120/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Palermo, pronunziando in sede di rinvio, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato dall’agenzia interinale Temporary, aveva chiesto accertarsi per effetto della irregolarità della somministrazione la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]., rapporto da ritenersi trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (da ora S.A.S.) in conseguenza della cessione di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA] intervenuta nelle more; 2. il rigetto della domanda è stato fondato sulla considerazione che la natura di società controllata dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA]. e lo svolgimento da parte di quest’ultima di attività nei confronti della Pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrativa di natura pubblicistica precludevano, in base al disposto dell’art. 18, comma 2 bis, d. lgs. n. 112/2008, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale conseguenza della irregolarità della somministrazione; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi, in subordine formulando questione di costituzionalità; la parte intimata ha resistito con controricorso; la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ha svolto attività difensiva; 4. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 18, comma 2 bis d. l. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ora abrogato, e mancata applicazione dell’art. 27 d. lgs. n. 276/2003 e dell’art. 2112 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere escluso la convertibilità del rapporto di lavoro nei confronti dell’utilizzatore, così trascurando di considerare la finalità sanzionatoria che nel contestodella disciplina di legge assumeva l’art. 27 d. lgs. n 276/2003 per l’ipotesi di somministrazione irregolare; 2. con il secondo motivo deduce error in iudicando in relazione al comma 2 bis dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 cit. censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza della S.C. n. 10232/2019, escluso la convertibilità del contratto in oggetto in applicazione di una norma ormai abrogata alla data della decisione; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere pronunziato sulla questione di diritto formulata nel “preverbale”, con la quale esso ricorrente aveva posto il problema della non applicabilità dell’art. 2 bis dell’art. 18 d.l. in quanto abrogato, in epoca antecedente alla sentenza di appello; 4. con il quarto motivo denunzia error in procedendo per avere la Corte omesso di esaminare la questione di diritto relativa alla inapplicabilitàratione temporis del comma 2 bis dell’art. 18 cit; 5. con il quinto motivo deduce la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 89/2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 66/2014, che con norma di diritto sostanziale, sottratta in quanto tale al principio del tempus regit actum, aveva abrogato il comma 2 bis dell’art. 18 cit.; sostiene che la nuova previsione in quanto più favorevole al lavoratore irregolarmente somministrato era destinata a trovare applicazione in luogo della disposizione abrogata; 6. con il sesto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 18 comma 2bis, cit. deducendo, in sintesi, che a prescindere dalla relativa abrogazione tale previsione non era comunque applicabile alla fattispecie in oggetto in ragione delle caratteristiche dell’attività delle società siccome posta direttamente al servizio della struttura sanitaria e solo indirettamente al servizio degli utenti; 7. con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato la efficacia riflessa delle ordinanze del giudice di legittimità, n. 31764/2018 en. 31765 /2018 in punto di applicabilità del divieto di assunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; 8. con l’ottavo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 2 bis d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 in combinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi sostenendo che in base al tenore testuale della norma in oggetto le società destinatarie del divieto di assunzione erano solo quelle controllate da enti locali tra le quali non si annoverava la Regione Sicilia; 9. in subordine al mancato accoglimento dei motivi precedenti formula eccezione di incostituzionalità della disciplina in oggetto sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, “tra chi inizia la causa dopo che la norma è stata abrogata e chi inizia la causa prima che la norma fosse abrogata”; 10. i primi cinque motivi di ricorso, devono essere respinti in conformità della consolidata giurisprudenza della SC., alla quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., intervenuta su analoghe fattispecie; rispetto a tale indirizzo, assolutamente prevalente e consolidato, il precedente invocato dal ricorrente, costituito dalla sentenza n. 10232/2019 di questa Corte, si configura come isolato e superato da pronunzie anche successive del giudice di legittimità (Cass. n. 5229/2023, Cass. n. 30054/2022, Cass. n. 6818/2018, Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 3815/2021, Cass.n. 446/2021). Secondo l’orientamento qui condiviso la disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie deve individuarsi in quella vigente all’epoca della stipula del contratto attesa la operatività, con effetti ex tunc della conversione. Più precisamente, la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 cod. civ., deve essere valutata al momento genetico della fattispecie negoziale in ragione del fatto che è proprio l’esistenza della fattispecie invalida a porsi in contrasto con la norma imperativa. Né appare p oi, condivisibile l'argomentazione secondo cui, nei confronti della ces sionari a , la nullità non avrebbe potuto retroagire fin dalla stipula del contratto (con la conseguenza che il regime sanzionatorio avrebbe dovuto essere valutato al momento della decisione) in quanto a tale conclusione osta, da un lato, la natura dichiarativa (e non costitutiva) della pronuncia di nullità (ex plurimis, Cass. n. 8385/2019; Cass. n. 7651/2005) e, dall'altro, la circostanza che, nell'impiego pubblico contrattualizzato la difformità con il tipo contrattuale, in violazione delle norme imperativeche fissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibile, produce ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 la nullità del rapporto e consente solo di invocare le tutele di cui all'art. 2126 cod. civ.: tutele limitate al versamento di retribuzioni e contributi non suscettibili di essere estese anche ad altri diritti (Cass. n. 22051/2022) quali, per esempio, il diritto all'assunzione presso il cessionario in virtù dell'avvenuto trasferimento di azienda. Sotto il profilo sanzionatorio, infine, è stato più volte ribadito che, relativamente alle società che svolgono servizi pubblici essenziali e in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, è esclusa ai sensi dell'art. 36 co. 5 d.l gs. n. 165/2001 e dell'art. 86 co. 9 d.lgs. n. 276/2003, la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, avendo il lavoratore diritto solo al risarcimento del cd. "danno comunitario" (Cass. n. 446/2001); 10.1. la sentenza impugnata risulta quindi coerente con le indicazioni del giudice di legittimità e tanto esclude la configurabilità dell’error in procedendo denunziato con il terzo motivo di ricorso atteso che la soluzione accolta dal giudice del rinvio risulta incompatibile con l’accoglimento della prospettazione del ricorrente che deve ritenersi implicitamente respinta; 10.2. tanto premesso , è pacifico che il contratto di somministrazione in controversia è stato stipulato il 14 aprile 2010, in epoca successiva quindi all'entrata in vigore della novella legislativa (legge n. 102/2009 di conversione dell'art. 19 del di n. 78/2009 che aveva introdotto l'art. 18 comma 2 bis del di n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008) per cui rientrava, per entrambe le società, nel relativo divieto di assunzione e di conversione dei contratti con clausola dichiarata illegittima; in base alle osservazioni formulate in precedenza (v. punto 10) e tenuto conto dell’epoca della stipula del contratto, risulta pertanto priva di pregio la tesi del ricorrente secondo il quale la fattispecie sarebbe regolata dal punto di vista sostanziale dalla successiva disciplina, abrogatrice del comma 2 bis dell’art. 18 cit.; 11. il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti; 11.1. preliminarmente risultano inammissibili le censure articolate con il sesto motivo, incentrate sulla contestazione dell’attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale ricostruita dal giudice del rinvio, secondo il quale si trattava di attività svolta nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica; è dirimente alriguardo la considerazione che la critica all’accertamento di fatto della sentenza impugnata non è veicolata, come prescritto, attraverso la deduzione del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.,nei rigorosi termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte ( v. per tutte Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), ma esclusivamente affidata al richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado (favorevole al lavoratore), richiamo intrinsecamente inidoneo ad incrinare la ricostruzione di fatto alla base della decisione della Corte di rinvio; 11.2. inrelazione alla questione se la [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto società a partecipazione pubblica controllata dalla Regione Sicilia possa ritenersi destinataria del dictumdi cui all'art. 18, co. 2 , d.l . n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 , deve rilevarsi che secondo il combinato disposto della suddetta disposizione e di quella di cui all'art. 1.co. 2 , d.lgs. n. 165/2001, vanno considerate "società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo" anche quelle controllate dalla Regione e non solo quelle controllate dai Comuni e dalle Province, stante il perimetro del concetto di amministrazione pubblica delineato citata disposizione che comprende tutti gli Enti territoriali della Repubblica; le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame delle censure formulate con il settimo motivo intese a contestare la formazione del giudicato esterno rispetto alla situazione giuridica oggetto dell’accertamento, attinente alla qualificazione di [OSCURATO:SOCIETA]. come società destinataria del divieto di assunzione ex art. 18 comma 2 bis cit., censure che comunque risultano articolate in termini generici e non sorrette, in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., dalla trascrizione del testo delle sentenze delle quali è contestata la efficacia riflessa nel presente giudizio, come prescritto (Cass. n. 21560/2011, Cass. n. 10537/2010, Cass. n. 6184/2009); 12. infine, la prospettata questione di costituzionalità è irrilevante in quanto alla luce della ricostruzione giuridica qui accolta, momento determinante al fine dell’applicazione o meno dell’art. 18 comma 2 biscit. è quello della data di stipula del contratto dichiarato nullo e non quello dell’assunzione dell’iniziativa giudiziaria da parte del lavoratore, dovendo ulteriormente rilevarsi che è principio costantemente ribadito dal giudice costituzionale quello secondo il quale il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiché iltrascorrere del tempo costituisce già di per se un elemento differenziatore( Corte Cost. n. 150/2002, n. 18/1994, n. 419/1990); 13. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 14. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo