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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11979/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 911/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/12/2020 R.G.N. 1074/2018; [OSCURATO:PERSONA] a termine Trasferimento di azienda Società a controllo pubblico R.G.N.16116/2021 Cron.

Rep.

Ud.05/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., confermava la sentenza n. 1002/2018 del Tribunale della medesima sede, che, in relazione al contratto di somministrazionedi lavoro in data 29.1.2010 , aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., con decorrenza dal 29.1.2010, e con relativo subentro, ex art. 2112 c.c., della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, aveva condannato quest’ultima società a riammettere in servizio detto lavoratore ed a corrispondergli un’indennità onnicomprensiva pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Per quanto qui interessa, la Corte riteneva anzitutto che: Posto che l’azione ex art. 27 del D.lg.vo n. 276/03 può essere proposta mediante ricorso “notificato anche soltanto al soggetto che he ha utilizzato la prestazione” al fine di ottenere “ la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione” , la chiamata in garanzia della [OSCURATO:SOCIETA]., disattesa in primo grado, non poteva essere accolta in questa sede .2.1.

Disattendeva, altresì, il motivo relativo alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 27 cit. in ragione del fatto che, secondo l’appellante, nel contratto di somministrazione controverso sarebbero stati “inseriti tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 del citato decreto” e che, essendo il rapporto durato circa tre mesi, “l’indicazione dei motivi di cui all’art. 20 comma 4 non” sarebbe stata“necessaria”.

2.2. Quanto, poi, alla doglianza dell’appellante circa la configurabilità di un trasferimento di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., richiamando anche propri precedenti, la Corte, al dato normativo di cui all’art. 20 L. reg.

Sicilia n. 11/2010, aggiungeva i seguenti ulteriori elementi: - la convenzione quadro per l’affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla SAS stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, dava atto della “necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del processo di accorpamento di cui all’art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile [OSCURATO:SOCIETA]”; - la SAS, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo (comunicazione avvio mobilità del 24/5/2012 e accordo sindacale del 27/7/2012), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Riteneva, pertanto, che la SAS era subentrata nell’attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari ([OSCURATO:SOCIETA].) in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all’attività medesima e dipendente dalle società stesse.

2.3. La Corte d’appello, ancora, respingeva l’eccezione della SAS in cui essa sosteneva l’inapplicabilità nei propri confronti dell’art. 2112 c.c. in quanto società a capitale totalmente pubblico che opera in regime di in house providinge, quindi, avente natura di ente pubblico. 2.4.

Infine, riteneva infondato il motivo secondo cui la conversione del rapporto già in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, comunque, anche in capo a SAS) sarebbestata impedita dalle leggi regionali n. 25/2008 e n. 11/2010, nonché dal d.l. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008, tutte contenenti divieti di assunzione di personale per i soggetti in esse indicati, tra cui, sosteneva l’appellante, rientravano anche le società in questione.

5. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

6. Entrambi gli intimati sono rimasti tali, non avendo svolto alcuna difesa.

7. La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c.”.

Premette che, con l’atto di appello, essa aveva rilevato ed eccepito che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta, ritualmente formulata dalla SAS, di chiamata in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva stipulato il contratto di somministrazione di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA].

Si duole allora del rigetto di tale richiesta come motivata dalla Corte territoriale, sostenendo che, secondo quest’ultima, l’omessa pronuncia del giudice di primo grado della richiesta di chiamata in causa, piuttosto che costituire un motivo di accoglimento dell’appello, qualora ritualmente proposta e ritualmente formulata in appello, costituisce una preclusione insanabile per la parte.

Secondo la ricorrente, allora, era chiaro che la motivazione della sentenza che si impugna costituisce una chiara violazione del principio affermato da questa Corte Suprema in talune pronunce.

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione d.lgs. 165/2001 riguardante la disciplina sul pubblico impiego di cui ed errata applicazione dell’art. 27 d.lgs. 276/03”.

Torna ad evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] è società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica e, come tale, ha per oggetto sociale la prestazione di servizi strumentali all’attività della Regione Sicilia in regime di house providing, con conseguente sottoposizione, in materia di personale, alla disciplina sul pubblico impiego, risultando inapplicabile quella prevista dal d.lgs. 276/2003.Inoltre, per la ricorrente, “contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sulla scorta del citato pronunciamento delle Sezioni Unite, l’equiparazione delle società a partecipazione pubblica operanti in regime di in house, agli enti pubblici, comporta l’applicabilità alle stesse dell’art. 18 del D.L. 112/08 (convertito in L. 133/08)”.

3. Con un terzo motivo denuncia “errata interpretazione degli artt. 20, 21, 27 d.lgs. 276/03”.

Per la ricorrente, a prescindere dalla dedotta inapplicabilità alla fattispecie della sanzione di cui all’art. 27, la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto l’irregolarità del contratto di somministrazione in questione, poiché posto in essere in violazione degli art. 20 e 21 d.lgs. 276/03.

Secondo la stessa, infatti, il contratto di somministrazione stipulato tra laTemporary s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. rispetta in maniera rigorosa e puntuale il dettato normativo atteso che risulta dallo stesso contratto come in esso siano stati inseriti tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 del citato decreto (cfr. contratto prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado).

4. Con un quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 20 L.R.

Sicilia 11/2010 rubricato: “Riordino delle società a totale maggioritaria partecipazione della Regione”.

Premette che il Tribunale di Palermo e la Corte di appello hanno condannato [OSCURATO:PERSONA] ad assumere a tempo indeterminato il sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tra quest’ultima società e la [OSCURATO:SOCIETA] si fosse verificato un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., con il conseguente subentro dell’attuale ricorrente in tutte le posizioni giuridiche facenti capo alla società cedente.

Secondo la ricorrente tale statuizione è erronea.

L’art. 20 l. r.

Sicilia n. 11/2010 non ha previsto alcuna cessione di azienda, ma esclusivamente la riduzione delle partecipazioni regionali limitando il mantenimento ad una sola società per area strategica.

A riguardo fa riferimento ad una serie di ordinanze del Tribunale di Palermo dell’anno 2013.

Inoltre, secondo la stessa, la disposizione normativa contenuta nell’art. 23, comma 2, l. r. 5/2014 costituisce in effetti l’interpretazione autentica dell’art. 20, comma 6, l. r. 11/2010, sancendo il divieto assoluto di assunzione per tutte le società partecipate dalla Regione Siciliana, ivi compresa la [OSCURATO:SOCIETA].

5. Il primo motivo è infondato.

6. Non sussiste, infatti, litisconsorzio necessario con la [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società che ha fornito la manodopera alla [OSCURATO:SOCIETA], attraverso un contratto di somministrazione; quindi, l a valutazione dell'opportunità della chiamata in causa del terzo , comportando l'esame anche di elementi di fatto, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, ed e pertanto incensurabile in sede di legittimità (Cass.n. 4060/1978);in particolare, “la chiamata in causa di unterzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunitàdi estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o delricorso per cassazione” (Cass.n. 7406del 28/03/2014) .

Si puòaggiungere che il mancato esame da parte del giudice (nella specie , del primo giudice) di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione perviolazione di norme diverse dall'art. 112 c.p. c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. 321/2016; 6174 del 14/03/2018), vizi nel caso non denunciati.

7. Parimenti infondato è il terzo motivo.

8. Esso anzitutto difetta del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, perché il contratto di somministrazione cui ci si riferisce non è stato prodotto in questa sede (come si è visto, vi è generico rimando ad una produzione dello stesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA] con la propria comparsa di costituzione in primo grado); né ne vengono trascritti in ricorso i contenuti salienti, quanto meno in relazione ai punti dello stesso pur considerati nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 3 della stessa).

A riguardo, quindi, la censura neppuresi confronta con la ratio decidendi della sentenza.

Ne risulta meramente assertiva l’affermazione della ricorrente, secondo la quale “nel contratto di somministrazione sono state indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, legittimanti il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

8.1. Inoltre, la ricorrente torna ad invoca re il comma 1-bisdell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 , cui faceva espresso rinvio l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 (vale a dire, una norma che prevedeva la possibilità di stipulare un contratto di somministrazione a tempo determinato purché inferiore ad un anno, senza la indicazione della causale) ; ma il cit. comma era stato inserito solo con l’art. 1, comma 9, lett. b), L. n. 92/2012, sicché era entrato in vigore in epoca successiva alla stipula del contratto con la [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza).

9. Il secondo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono invece fondati.

10. In particolare , nello sviluppo del secondo motivo si fa chiaro riferimento all’art. 18 del d.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008, nonché alla legge regione Sicilia n. 11/2010 sul riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione della regione; e quest’ultima legge costituisce oggetto precipuodel quarto motivo, con il quale si contesta la ricostruzione del passaggio del personale dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Servizi ausiliari Sicilia in termini di cessione di azienda ex art. 2112 c.c.

11. Ora, Cass. n. 9821/2021 e n. 5818/2021 hanno accertato che l’art. 20, comma 6, l. r.

Sicilia 12.5.2010, n. 11(pubblicata sulla G.U. della Regione Sicilia del 14.5.2010), ossia, il comma giudicato nelle sentenze di merito allora impugnate ostativo alla “conversione” del rapporto richiesta dai lavoratori, era entrato in vigore il 14.5.2010, e quindi dopo la stipula dei contratti di lavoro somministrato che venivano in considerazione in quei casi (come ben chiarito nelle motivazioni di tali decisioni, il problema sul punto era stato creato dall’apparente contrasto tra l’art. 130 e l’art. 131 della stessa legge regionale circa la sua entrata in vigore).

Ed anche nel caso in esame il contratto di lavoro somministrato che ha interessato il lavoratore è stato concluso il 29.1.2010 in data , quindi,anteriore al 14.5.2010.

Nondimenoda tale legge regionale possono trarsi elementi utili per qualificare la natura giuridica dell’ente sia per meglio inquadrare il fenomeno del passaggio del personale (come si vedrà infra anche con precipuo riferimento al quarto motivo di ricorso).

12. Sulla questione, poi, dell’applicabilità del d . l. 2008, n. 112 alla Servizi ausiliari Sicilia, che anche nel caso in esame viene in considerazione,da ultimo Cass.n. 15657/2023 ha ritenuto , confermando l’accertamento compiuto dalla corte territoriale, che si tratti di una società in house providing , assoggettata al d.l. n. 112/2008, con la conseguente impossibilità di costituire ope judicis un rapporto di lavoro subordinato; nello stesso senso anche Cass.30054/2022; ed entrambe le decisioni hanno ad oggetto unastessa vicenda di fatto (somministrazione irregolare tra lavoratoree [OSCURATO:SOCIETA] e passaggio alla SAS), che anche nella fattispecie in esame è prospettata.13.

Occorre, inoltre, considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte“l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone» (Cass. n. 28060/2020; Cass. n. 35421/22 in motivazione).

Tale attività ricostruttiva è , invero, indispensabile giacché la natura pubblica o meno dell’ente condiziona l’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie.

13.1. Si deve altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte , i criteri che consentono di qualificare l'ente come società in house providingsono quelli appresso esposti (Cass.

S.U. 21 giugno 2019 n. 16641 e S.U. 11 settembre 2019 n. 22712), occorrendo che: a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati; b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. trale altre, Cass., Sez.

Un., 13/09/2018, n. 22409; 22/12/2016, n. 26643; 10/03/2014, n. 5491; da ultimo Cass. Sez.

Un.20632/2022).

Ebbene, i primi due presuppostisub a) e b), nella specie, possono darsi per acclarati, non essendo stati posti in discussione neanche dai giudici del merito e, in ogni caso, risultano ex actis.

13.2. Circa invece l’accertamento del controllo analogo, la Corte distrettuale ha espos to di aver effettuato la sua valutazione fondandosi esclusivamente sullo statuto; in particolare ha dichiarato di aver considerato la versione dello stesso “applicabile ratione temporis alla fattispecie , essendo evidentemente inapplicabili le successive modifiche apportate nel luglio 2014” (cfr. pag. 7 dell’impugnata sentenza); ed in ciò è ravvisabile un errore di prospettiva, perché si doveva aver riguardo anche a fonti superiori come leggi o regolamenti rilevanti per appurarela natura (sostanziale) di ente pubblico.

Ciò viene chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2005, C- 458/2003, in cui si precisa che, ai fini della verifica circa la sussistenza del controllo analogo, “occorre un'indagine caso per caso”, che si rapporti quindi alla singola fattispecie.

Occorre cioè "tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti" per verificare appunto se l'affidatario "è soggetto a un controllo che consente all'autorità pubblica- concedente di influenzarne le decisioni": influenza, questa, che deve essere determinante "sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti".

13.3. Premesso che la ricorrente ha prodotto in questa sede (sub doc. 1 della sua produzione) lo statuto della S.A.S. in questione (che essa aveva già prodotto come proprio all. 3 nel primo grado di giudizio), l’errore della Corte distrettuale è di aver limitato l’indagine a talune norme statutarie che disciplinano il controllo analogoe sul collegio sindacale (artt. 25 e 30 e 31), senza verificare la portata di altre disposizioni, da cui emergono con chiarezza i segni della sottoposizione della società al controllo regionale.

Più nello specifico,l’art. 24 dello Statuto prevede che il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, tra cui il presidente, nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su designazione della Regione siciliana.

L’art. 25 dello stesso stabilisce che la società opera esclusivamente su incarico e committenza dei soli soci azionisti, che esercitano il controllo analogo (l’articolo prosegue indicando le modalità del controllo, ritenute dalla corte d’appello non significative di un controllo diverso da quello previsto dal codice civile).

L’art. 27 , ancora, specifica che costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori l’eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla regione nell’esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento,o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest’ultima con riferimento ad attività gestionali …; l’a rt . 29 , in tema di direzione e coordinamento, precisa che, ai fini dell’esercizio del controllo sulla società e dell’attività di direzione e coordinamento da parte degli azionisti … , l’organo amministrativo dovrà trasmettere alla Regione siciliana la documentazione ivi elencata ed indicata in modo senz’altro dettagliato; e l’ultimo comma del medesimo art. 29 prevede che la mancata trasmissione di tale documentazione, oppure la trasmissione di una “documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato al legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell’eventuale azione di responsabilità”.

Infine, deve darsi rilievo, come è stato sottolineato in alcune pronunce della Corte di giustizia, al divieto di trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale con divieto per gli amministratori di iscrivere nel libro dei soci trasferimenti effettuati in violazione di tale norma (v. art. 12dello Statuto).

14. Ora, secondo la giurisprudenza di que sta Corte, che si è formata anche tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE , gli elementi dai quali desumere l’esistenza di un controllo analogo sono individuabili tenendo conto "di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti" per verificare appunto se l'affidatario "è soggetto a un controllo che consente all'autorità pubblica - concedente di influenzarne le decisioni": influenza, questa, che deve essere determinante "sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti"; "quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica” (Cass. sez. un. n. 20632/2022).

15. Alla luce di questi principi, la verifica fatta dalla corte d’appello è apodittica ed errata in diritto, avendo detto giudice concentrato l’attenzione esclusivamente sull’art. 25 (e sugli artt. 30 e 31) dello statuto, senza verificare ulteriori indici fortemente indicativi del controllo esercitato dalla Regione Sicilia (e dagli altri enti) sulla società in questione come, ad esempio, il potere della Regione di designare i membri del consiglio di amministrazione; l’obbligo di report costante agli enti regionali; la previsione di una giusta causa di revoca del legale rappresentante dell’ente qualora il rapporto sia incompleto o omesso.

E si tratta di poteri di comando direttamente esercitati sulla società con modalità e intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano ai soci delle società disciplinate dal codice civile.

Ulteriore presidio della natura in house viene altresì identificato nella cristallizzazione dell'oggetto sociale come manifestazione del rapporto fondamentale tra l'entità in housee gli enti pubblici.

16. A ciò deve aggiungersi che, a norma dell’art. 20 l. n. 11/2010 regione Sicilia, rubricato “Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione”, la SAS è espressamente indicata tra le società su cui la regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche indicate.

E questo, indipendentemente dalla entrata in vigore della legge, come anticipato, è un indice fortemente indicativo della natura giuridica dell’ente.

17. Ciò accertato in merito alla natura di S.A.S. quale società in house providing, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che “Parimenti inapplicabile ratione temporisè il divieto di assunzione previsto dall’art. 18, comma 2 bis del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, introdotto dall’art. 19 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009”.

Quest’ultima specifica affermazione è errata perché la stessa Corte aveva accertato che il contratto di somministrazione in questione era del 29.1.2010, quando perciò era già in vigore il ridetto comma 2 bis introdotto nel 2009.

In particolare, il cit. d.l. n. 78/2009, conv. con mod. nella L. n. 102/2009, giusta l’art. 26 dello stesso decreto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque ben prima della stipula del contratto del 29.1.2010(cfr. a riguardo in termini nella motivazione Cass. n. 15657/2023 cit. e n.30054/2022 cit., entrambe relative a casi analoghi a quello di cui è causa).

18. Nota ora il Collegio che ilricorso in esame non involge direttamente la questione della natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA] (sulla quale la Corte di merito non si è espressa, richiamando il rilievo del primo giudice circa la mancata produzione dello statuto di detta società: cfr. pag. 8 della sua sentenza).

Pertanto, benché possa essere un presupposto logico accertare anche la natura giuridica dellasocietà cedente, dal momento che si discorre di cessione di azienda, occorre attenersial devolutum in queste sede,che concerne piuttosto la natura giuridica della Servizi ausiliari Sicilia, e quindi su quest’ultimo punto si deve cassare la sentenza impugnata , demandando al giudice del merito di decidere la controversia alla luce dei principi e delle acquisizioni sinqui illustrati, e valutando anche, o ve occorra – e sulla base dei medesimi parametri, anche previa acquisizione d’ufficio dello statuto(ben possibile per il giudice di merito, diversamente che per il giudice di legittimità)- la natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA].

19. Piuttosto,il quarto motivo di ricorso investe la parte della decisione gravata che ha ritenuto essere intervenuto un trasferimento d’azienda tra le due società ([OSCURATO:SOCIETA] in veste di cedente e [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria).

19.1. Orbene, anche su questo aspetto la sentenza è apodittica ed errata in diritto, perché, come già sintetizzato in narrativa (ma v. in extensopagg. 4- 6 della stessa), sostanzialmente ha ritenuto sussistente una cessione sussumibile nell’art. 2112 18 c.c.quasi solo sulla base del “ passaggio ” d i personale , peraltro non diretto e non totale,dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA].

Pervero, non hainvece accertato “ il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "knowhow" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti” (Cass. 8922/2019).

La sentenzapiuttosto addossa alla società appellante gli effetti (negativi) del difetto di prova circa l’inesistenza di “eventuali altri beni materiali e o patrimoniali (specificamente individuati) (che) in tesi non sarebbero transitati alla servizi ausiliari Sicilia, sì da escludere la riconducibilità della vicenda in esame ad una cessione di azienda”, sostanzialmente onerando la società della prova contraria dell’esistenza di una cessione di azienda (pag. 6 sentenza).

20. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso, e in accoglimento del secondo e del quarto motivo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differentecomposi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16116-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 911/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/12/2020 R.G.N. 1074/2018; [OSCURATO:PERSONA] a termine Trasferimento di azienda Società a controllo pubblico R.G.N.16116/2021 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., confermava la sentenza n. 1002/2018 del Tribunale della medesima sede, che, in relazione al contratto di somministrazionedi lavoro in data 29.1.2010 , aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., con decorrenza dal 29.1.2010, e con relativo subentro, ex art. 2112 c.c., della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, aveva condannato quest’ultima società a riammettere in servizio detto lavoratore ed a corrispondergli un’indennità onnicomprensiva pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 2. Per quanto qui interessa, la Corte riteneva anzitutto che: Posto che l’azione ex art. 27 del D.lg.vo n. 276/03 può essere proposta mediante ricorso “notificato anche soltanto al soggetto che he ha utilizzato la prestazione” al fine di ottenere “ la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione” , la chiamata in garanzia della [OSCURATO:SOCIETA]., disattesa in primo grado, non poteva essere accolta in questa sede .2.1. Disattendeva, altresì, il motivo relativo alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 27 cit. in ragione del fatto che, secondo l’appellante, nel contratto di somministrazione controverso sarebbero stati “inseriti tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 del citato decreto” e che, essendo il rapporto durato circa tre mesi, “l’indicazione dei motivi di cui all’art. 20 comma 4 non” sarebbe stata“necessaria”. 2.2. Quanto, poi, alla doglianza dell’appellante circa la configurabilità di un trasferimento di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., richiamando anche propri precedenti, la Corte, al dato normativo di cui all’art. 20 L. reg. Sicilia n. 11/2010, aggiungeva i seguenti ulteriori elementi: - la convenzione quadro per l’affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla SAS stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima, dava atto della “necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione con le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], a seguito del processo di accorpamento di cui all’art. 20 della legge regionale 11/2010, alla società consortile [OSCURATO:SOCIETA]”; - la SAS, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali già eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha quindi assunto pressoché tutto il personale già in forza a detta società e che era stato interessato dal licenziamento collettivo (comunicazione avvio mobilità del 24/5/2012 e accordo sindacale del 27/7/2012), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in possesso dei requisiti per accedere alla pensione e di quei lavoratori che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Riteneva, pertanto, che la SAS era subentrata nell’attività economica già svolta dalle società di gestione dei servizi ausiliari ([OSCURATO:SOCIETA].) in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all’attività medesima e dipendente dalle società stesse. 2.3. La Corte d’appello, ancora, respingeva l’eccezione della SAS in cui essa sosteneva l’inapplicabilità nei propri confronti dell’art. 2112 c.c. in quanto società a capitale totalmente pubblico che opera in regime di in house providinge, quindi, avente natura di ente pubblico. 2.4. Infine, riteneva infondato il motivo secondo cui la conversione del rapporto già in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. (e, comunque, anche in capo a SAS) sarebbestata impedita dalle leggi regionali n. 25/2008 e n. 11/2010, nonché dal d.l. n. 112 del 2008, conv. in L. n. 133 del 2008, tutte contenenti divieti di assunzione di personale per i soggetti in esse indicati, tra cui, sosteneva l’appellante, rientravano anche le società in questione. 5. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 6. Entrambi gli intimati sono rimasti tali, non avendo svolto alcuna difesa. 7. La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c.”. Premette che, con l’atto di appello, essa aveva rilevato ed eccepito che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta, ritualmente formulata dalla SAS, di chiamata in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva stipulato il contratto di somministrazione di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]. Si duole allora del rigetto di tale richiesta come motivata dalla Corte territoriale, sostenendo che, secondo quest’ultima, l’omessa pronuncia del giudice di primo grado della richiesta di chiamata in causa, piuttosto che costituire un motivo di accoglimento dell’appello, qualora ritualmente proposta e ritualmente formulata in appello, costituisce una preclusione insanabile per la parte. Secondo la ricorrente, allora, era chiaro che la motivazione della sentenza che si impugna costituisce una chiara violazione del principio affermato da questa Corte Suprema in talune pronunce. 2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione d.lgs. 165/2001 riguardante la disciplina sul pubblico impiego di cui ed errata applicazione dell’art. 27 d.lgs. 276/03”. Torna ad evidenziare che la [OSCURATO:PERSONA] è società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica e, come tale, ha per oggetto sociale la prestazione di servizi strumentali all’attività della Regione Sicilia in regime di house providing, con conseguente sottoposizione, in materia di personale, alla disciplina sul pubblico impiego, risultando inapplicabile quella prevista dal d.lgs. 276/2003.Inoltre, per la ricorrente, “contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sulla scorta del citato pronunciamento delle Sezioni Unite, l’equiparazione delle società a partecipazione pubblica operanti in regime di in house, agli enti pubblici, comporta l’applicabilità alle stesse dell’art. 18 del D.L. 112/08 (convertito in L. 133/08)”. 3. Con un terzo motivo denuncia “errata interpretazione degli artt. 20, 21, 27 d.lgs. 276/03”. Per la ricorrente, a prescindere dalla dedotta inapplicabilità alla fattispecie della sanzione di cui all’art. 27, la sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui ha ritenuto l’irregolarità del contratto di somministrazione in questione, poiché posto in essere in violazione degli art. 20 e 21 d.lgs. 276/03. Secondo la stessa, infatti, il contratto di somministrazione stipulato tra laTemporary s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. rispetta in maniera rigorosa e puntuale il dettato normativo atteso che risulta dallo stesso contratto come in esso siano stati inseriti tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 del citato decreto (cfr. contratto prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado). 4. Con un quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 20 L.R. Sicilia 11/2010 rubricato: “Riordino delle società a totale maggioritaria partecipazione della Regione”. Premette che il Tribunale di Palermo e la Corte di appello hanno condannato [OSCURATO:PERSONA] ad assumere a tempo indeterminato il sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tra quest’ultima società e la [OSCURATO:SOCIETA] si fosse verificato un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., con il conseguente subentro dell’attuale ricorrente in tutte le posizioni giuridiche facenti capo alla società cedente. Secondo la ricorrente tale statuizione è erronea. L’art. 20 l. r. Sicilia n. 11/2010 non ha previsto alcuna cessione di azienda, ma esclusivamente la riduzione delle partecipazioni regionali limitando il mantenimento ad una sola società per area strategica. A riguardo fa riferimento ad una serie di ordinanze del Tribunale di Palermo dell’anno 2013. Inoltre, secondo la stessa, la disposizione normativa contenuta nell’art. 23, comma 2, l. r. 5/2014 costituisce in effetti l’interpretazione autentica dell’art. 20, comma 6, l. r. 11/2010, sancendo il divieto assoluto di assunzione per tutte le società partecipate dalla Regione Siciliana, ivi compresa la [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il primo motivo è infondato. 6. Non sussiste, infatti, litisconsorzio necessario con la [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società che ha fornito la manodopera alla [OSCURATO:SOCIETA], attraverso un contratto di somministrazione; quindi, l a valutazione dell'opportunità della chiamata in causa del terzo , comportando l'esame anche di elementi di fatto, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, ed e pertanto incensurabile in sede di legittimità (Cass.n. 4060/1978);in particolare, “la chiamata in causa di unterzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., involge valutazioni circa l'opportunitàdi estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o delricorso per cassazione” (Cass.n. 7406del 28/03/2014) . Si puòaggiungere che il mancato esame da parte del giudice (nella specie , del primo giudice) di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione perviolazione di norme diverse dall'art. 112 c.p. c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. 321/2016; 6174 del 14/03/2018), vizi nel caso non denunciati. 7. Parimenti infondato è il terzo motivo. 8. Esso anzitutto difetta del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, perché il contratto di somministrazione cui ci si riferisce non è stato prodotto in questa sede (come si è visto, vi è generico rimando ad una produzione dello stesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA] con la propria comparsa di costituzione in primo grado); né ne vengono trascritti in ricorso i contenuti salienti, quanto meno in relazione ai punti dello stesso pur considerati nell’impugnata sentenza (cfr. pag. 3 della stessa). A riguardo, quindi, la censura neppuresi confronta con la ratio decidendi della sentenza. Ne risulta meramente assertiva l’affermazione della ricorrente, secondo la quale “nel contratto di somministrazione sono state indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, legittimanti il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”. 8.1. Inoltre, la ricorrente torna ad invoca re il comma 1-bisdell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 , cui faceva espresso rinvio l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 (vale a dire, una norma che prevedeva la possibilità di stipulare un contratto di somministrazione a tempo determinato purché inferiore ad un anno, senza la indicazione della causale) ; ma il cit. comma era stato inserito solo con l’art. 1, comma 9, lett. b), L. n. 92/2012, sicché era entrato in vigore in epoca successiva alla stipula del contratto con la [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. pag. 3 dell’impugnata sentenza). 9. Il secondo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, appaiono invece fondati. 10. In particolare , nello sviluppo del secondo motivo si fa chiaro riferimento all’art. 18 del d.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008, nonché alla legge regione Sicilia n. 11/2010 sul riordino delle società a totale o maggioritaria partecipazione della regione; e quest’ultima legge costituisce oggetto precipuodel quarto motivo, con il quale si contesta la ricostruzione del passaggio del personale dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Servizi ausiliari Sicilia in termini di cessione di azienda ex art. 2112 c.c. 11. Ora, Cass. n. 9821/2021 e n. 5818/2021 hanno accertato che l’art. 20, comma 6, l. r. Sicilia 12.5.2010, n. 11(pubblicata sulla G.U. della Regione Sicilia del 14.5.2010), ossia, il comma giudicato nelle sentenze di merito allora impugnate ostativo alla “conversione” del rapporto richiesta dai lavoratori, era entrato in vigore il 14.5.2010, e quindi dopo la stipula dei contratti di lavoro somministrato che venivano in considerazione in quei casi (come ben chiarito nelle motivazioni di tali decisioni, il problema sul punto era stato creato dall’apparente contrasto tra l’art. 130 e l’art. 131 della stessa legge regionale circa la sua entrata in vigore). Ed anche nel caso in esame il contratto di lavoro somministrato che ha interessato il lavoratore è stato concluso il 29.1.2010 in data , quindi,anteriore al 14.5.2010. Nondimenoda tale legge regionale possono trarsi elementi utili per qualificare la natura giuridica dell’ente sia per meglio inquadrare il fenomeno del passaggio del personale (come si vedrà infra anche con precipuo riferimento al quarto motivo di ricorso). 12. Sulla questione, poi, dell’applicabilità del d . l. 2008, n. 112 alla Servizi ausiliari Sicilia, che anche nel caso in esame viene in considerazione,da ultimo Cass.n. 15657/2023 ha ritenuto , confermando l’accertamento compiuto dalla corte territoriale, che si tratti di una società in house providing , assoggettata al d.l. n. 112/2008, con la conseguente impossibilità di costituire ope judicis un rapporto di lavoro subordinato; nello stesso senso anche Cass.30054/2022; ed entrambe le decisioni hanno ad oggetto unastessa vicenda di fatto (somministrazione irregolare tra lavoratoree [OSCURATO:SOCIETA] e passaggio alla SAS), che anche nella fattispecie in esame è prospettata.13. Occorre, inoltre, considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte“l'attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d'ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l'indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all'art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell'autonomia delle persone» (Cass. n. 28060/2020; Cass. n. 35421/22 in motivazione). Tale attività ricostruttiva è , invero, indispensabile giacché la natura pubblica o meno dell’ente condiziona l’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie. 13.1. Si deve altresì ricordare che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte , i criteri che consentono di qualificare l'ente come società in house providingsono quelli appresso esposti (Cass. S.U. 21 giugno 2019 n. 16641 e S.U. 11 settembre 2019 n. 22712), occorrendo che: a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati; b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. trale altre, Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22409; 22/12/2016, n. 26643; 10/03/2014, n. 5491; da ultimo Cass. Sez. Un.20632/2022). Ebbene, i primi due presuppostisub a) e b), nella specie, possono darsi per acclarati, non essendo stati posti in discussione neanche dai giudici del merito e, in ogni caso, risultano ex actis. 13.2. Circa invece l’accertamento del controllo analogo, la Corte distrettuale ha espos to di aver effettuato la sua valutazione fondandosi esclusivamente sullo statuto; in particolare ha dichiarato di aver considerato la versione dello stesso “applicabile ratione temporis alla fattispecie , essendo evidentemente inapplicabili le successive modifiche apportate nel luglio 2014” (cfr. pag. 7 dell’impugnata sentenza); ed in ciò è ravvisabile un errore di prospettiva, perché si doveva aver riguardo anche a fonti superiori come leggi o regolamenti rilevanti per appurarela natura (sostanziale) di ente pubblico. Ciò viene chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia [OSCURATO:PERSONA], del 13 ottobre 2005, C- 458/2003, in cui si precisa che, ai fini della verifica circa la sussistenza del controllo analogo, “occorre un'indagine caso per caso”, che si rapporti quindi alla singola fattispecie. Occorre cioè "tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti" per verificare appunto se l'affidatario "è soggetto a un controllo che consente all'autorità pubblica- concedente di influenzarne le decisioni": influenza, questa, che deve essere determinante "sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti". 13.3. Premesso che la ricorrente ha prodotto in questa sede (sub doc. 1 della sua produzione) lo statuto della S.A.S. in questione (che essa aveva già prodotto come proprio all. 3 nel primo grado di giudizio), l’errore della Corte distrettuale è di aver limitato l’indagine a talune norme statutarie che disciplinano il controllo analogoe sul collegio sindacale (artt. 25 e 30 e 31), senza verificare la portata di altre disposizioni, da cui emergono con chiarezza i segni della sottoposizione della società al controllo regionale. Più nello specifico,l’art. 24 dello Statuto prevede che il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, tra cui il presidente, nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su designazione della Regione siciliana. L’art. 25 dello stesso stabilisce che la società opera esclusivamente su incarico e committenza dei soli soci azionisti, che esercitano il controllo analogo (l’articolo prosegue indicando le modalità del controllo, ritenute dalla corte d’appello non significative di un controllo diverso da quello previsto dal codice civile). L’art. 27 , ancora, specifica che costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori l’eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla regione nell’esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento,o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest’ultima con riferimento ad attività gestionali …; l’a rt . 29 , in tema di direzione e coordinamento, precisa che, ai fini dell’esercizio del controllo sulla società e dell’attività di direzione e coordinamento da parte degli azionisti … , l’organo amministrativo dovrà trasmettere alla Regione siciliana la documentazione ivi elencata ed indicata in modo senz’altro dettagliato; e l’ultimo comma del medesimo art. 29 prevede che la mancata trasmissione di tale documentazione, oppure la trasmissione di una “documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato al legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell’eventuale azione di responsabilità”. Infine, deve darsi rilievo, come è stato sottolineato in alcune pronunce della Corte di giustizia, al divieto di trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale con divieto per gli amministratori di iscrivere nel libro dei soci trasferimenti effettuati in violazione di tale norma (v. art. 12dello Statuto). 14. Ora, secondo la giurisprudenza di que sta Corte, che si è formata anche tenendo conto delle sentenze della Corte di giustizia UE , gli elementi dai quali desumere l’esistenza di un controllo analogo sono individuabili tenendo conto "di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti" per verificare appunto se l'affidatario "è soggetto a un controllo che consente all'autorità pubblica - concedente di influenzarne le decisioni": influenza, questa, che deve essere determinante "sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti"; "quel che rileva è che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica” (Cass. sez. un. n. 20632/2022). 15. Alla luce di questi principi, la verifica fatta dalla corte d’appello è apodittica ed errata in diritto, avendo detto giudice concentrato l’attenzione esclusivamente sull’art. 25 (e sugli artt. 30 e 31) dello statuto, senza verificare ulteriori indici fortemente indicativi del controllo esercitato dalla Regione Sicilia (e dagli altri enti) sulla società in questione come, ad esempio, il potere della Regione di designare i membri del consiglio di amministrazione; l’obbligo di report costante agli enti regionali; la previsione di una giusta causa di revoca del legale rappresentante dell’ente qualora il rapporto sia incompleto o omesso. E si tratta di poteri di comando direttamente esercitati sulla società con modalità e intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano ai soci delle società disciplinate dal codice civile. Ulteriore presidio della natura in house viene altresì identificato nella cristallizzazione dell'oggetto sociale come manifestazione del rapporto fondamentale tra l'entità in housee gli enti pubblici. 16. A ciò deve aggiungersi che, a norma dell’art. 20 l. n. 11/2010 regione Sicilia, rubricato “Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione”, la SAS è espressamente indicata tra le società su cui la regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche indicate. E questo, indipendentemente dalla entrata in vigore della legge, come anticipato, è un indice fortemente indicativo della natura giuridica dell’ente. 17. Ciò accertato in merito alla natura di S.A.S. quale società in house providing, erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che “Parimenti inapplicabile ratione temporisè il divieto di assunzione previsto dall’art. 18, comma 2 bis del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, introdotto dall’art. 19 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge 102/2009”. Quest’ultima specifica affermazione è errata perché la stessa Corte aveva accertato che il contratto di somministrazione in questione era del 29.1.2010, quando perciò era già in vigore il ridetto comma 2 bis introdotto nel 2009. In particolare, il cit. d.l. n. 78/2009, conv. con mod. nella L. n. 102/2009, giusta l’art. 26 dello stesso decreto, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque ben prima della stipula del contratto del 29.1.2010(cfr. a riguardo in termini nella motivazione Cass. n. 15657/2023 cit. e n.30054/2022 cit., entrambe relative a casi analoghi a quello di cui è causa). 18. Nota ora il Collegio che ilricorso in esame non involge direttamente la questione della natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA] (sulla quale la Corte di merito non si è espressa, richiamando il rilievo del primo giudice circa la mancata produzione dello statuto di detta società: cfr. pag. 8 della sua sentenza). Pertanto, benché possa essere un presupposto logico accertare anche la natura giuridica dellasocietà cedente, dal momento che si discorre di cessione di azienda, occorre attenersial devolutum in queste sede,che concerne piuttosto la natura giuridica della Servizi ausiliari Sicilia, e quindi su quest’ultimo punto si deve cassare la sentenza impugnata , demandando al giudice del merito di decidere la controversia alla luce dei principi e delle acquisizioni sinqui illustrati, e valutando anche, o ve occorra – e sulla base dei medesimi parametri, anche previa acquisizione d’ufficio dello statuto(ben possibile per il giudice di merito, diversamente che per il giudice di legittimità)- la natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA]. 19. Piuttosto,il quarto motivo di ricorso investe la parte della decisione gravata che ha ritenuto essere intervenuto un trasferimento d’azienda tra le due società ([OSCURATO:SOCIETA] in veste di cedente e [OSCURATO:PERSONA] quale cessionaria). 19.1. Orbene, anche su questo aspetto la sentenza è apodittica ed errata in diritto, perché, come già sintetizzato in narrativa (ma v. in extensopagg. 4- 6 della stessa), sostanzialmente ha ritenuto sussistente una cessione sussumibile nell’art. 2112 18 c.c.quasi solo sulla base del “ passaggio ” d i personale , peraltro non diretto e non totale,dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Pervero, non hainvece accertato “ il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "knowhow" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti” (Cass. 8922/2019). La sentenzapiuttosto addossa alla società appellante gli effetti (negativi) del difetto di prova circa l’inesistenza di “eventuali altri beni materiali e o patrimoniali (specificamente individuati) (che) in tesi non sarebbero transitati alla servizi ausiliari Sicilia, sì da escludere la riconducibilità della vicenda in esame ad una cessione di azienda”, sostanzialmente onerando la società della prova contraria dell’esistenza di una cessione di azienda (pag. 6 sentenza). 20. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso, e in accoglimento del secondo e del quarto motivo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differentecomposi