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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30054/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 23621-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2659 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019 R.G.N. 523/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG 23621/2019 Fatti di causa

1. Con la sentenza del 10.5.2016 la Corte di appello di Palermo ha rigettato le domande, formulate da [OSCURATO:PERSONA], di conversione del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in uno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003, con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 30.6.2010, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, della cessionaria di azienda [OSCURATO:PERSONA] scpa, nonché di condanna di quest'ultima alla riassunzione in servizio e al risarcimento dei danni: il tutto in parziale riforma della pronuncia di primo grado che le aveva, invece, accolte con liquidazione, in particolare, dell'indennità risarcitoria determinata in nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010.

2. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4985 del 2018, ha annullato la suddetta decisione rilevando la nullità per error in procedendo, in violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, per omissione della motivazione tale da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di appello nel ritenere applicabile l'art. 18 co. 2 bis legge n. 112/08 (come aggiunto dall'art. 19 legge n. 102/09).

3. La Corte palermitana, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 220/2019, nella contumacia del [OSCURATO:SOCIETA], sempre in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto le originarie domande proposte dal Cracchiolo.

4. I giudici del merito, in estrema sintesi, hanno rilevato che: a) la [OSCURATO:SOCIETA] rientrava tra le "società a partecipazione totale locale..., che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica", come affermato in altre sentenze della stessa Corte distrettuale, passate in giudicato in quanto confermate in sede di legittimità, con conseguente efficacia riflessa dell'accertamento ivi svolto; b) il contratto del Cracchiolo, stipulato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 102/2009, non poteva essere, quindi, convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante il divieto costituito dall'art. 18 comma 2 bis D.I.

RG 23621/2019 n. 112/2008, con conseguente impossibilità di rivendicare il transito alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] scpa.

5. Avverso tale ultima sentenza ha riproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione non ha svolto attività difensiva.

6. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente l'error in iudicando: in particolare, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc in relazione all'art. 18 co. 2 bis legge n. 112/2008 (ora abrogato) e all'art. 27 del D.Igs. n. 276/03 e all'art. 2112 cc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale, in virtù del divieto di cui all'art. 18 citato, applicabile la sanzione di cui all'art. 27 D.Igs. n. 276/2003, quando, invece, l'art. 18 vietava unicamente le assunzioni mentre, in ipotesi di violazione dei requisiti per la somministrazione, comunque avrebbe dovuto prevalere il relativo regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale.

3. Con il secondo motivo si censura l'error in iudicando: in particolare, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2909 e 2697 cc, per avere i giudici del rinvio ritenuto erroneamente l'efficacia riflessa di due pronunce della stessa Corte territoriale, divenute nelle more definitive, sulla natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA] quale società a partecipazione pubblica locale totale o parziale e sulla conseguente applicazione, ad essa, del citato articolo 18 comma 2 bis legge n. 112/2008 (peraltro successivamente abrogato), pur trattandosi di un accertamento su questioni di fatto e non di diritto.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'error in iudicando: in particolare, la violazione di legge e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 18 co. 2 bis del D.I. n. 112/2008, per avere RG 23621/2019 erroneamente la Corte territoriale applicato, al momento della decisione di appello, una norma già abrogata (appunto l'art. 18 citato).

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'error in iudicando: in particolare della violazione di legge e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n.3 cpc, in relazione all'art. 18 co. 2 bis D.I. n. 112/2008 in combinato disposto con l'art. 12 delle preleggi, per avere ritenuto applicabile il divieto previsto dal suindicato art. 18 anche alla [OSCURATO:SOCIETA] che era una società a partecipazione pubblica controllata dalla Regione e, in quanto tale, esclusa dall'ambito dei destinatari della norma.

6. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica devono preliminarmente essere scrutinati il secondo ed il quarto motivo di ricorso.

7. Entrambi sono infondati.

8. Con riguardo alla problematica relativa al fatto se la [OSCURATO:SOCIETA] rientri o meno tra le "società a partecipazione totale locale .... che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica", deve osservarsi quanto segue.

9. E' vero che la Corte distrettuale ha richiamato le precedenti proprie pronunce, divenute definitive sul punto, attribuendo ad esse efficacia di giudicato riflesso sulla natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA], ma ha avvalorato tale statuizione sulla base di elementi e dati processualmente acquisiti nel corso del giudizio: in particolare, sottolineando la circostanza, ritenuta pacifica tra le parti fin dal primo grado, che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse una società controllata dalla Regione Siciliana ed evidenziando che essa svolgeva attività (pulizia e sanificazione) nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (servizio pubblico sanitario regionale), come si rilevava dall'oggetto sociale costituente connotazione indiscutibile della società.

10. Risulta, quindi, comunque, essere stato espletato - a prescindere dalla riconosciuta efficacia riflessa di un giudicato esterno- un accertamento di fatto sul punto, insindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione di cui all'art. 360 n. 5 cpc.

11. Relativamente, invece, alla questione se la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto società a partecipazione pubblica controllata dalla Regione Sicilia RG 23621/2019 possa ritenersi destinataria del dictum di cui all'art. 18 co. 2 D.I. n. 112/2008, deve rilevarsi che dal combinato disposto della suddetta disposizione e di quella di cui all'art. 1 co. 2 D.Igs. n. 165/2001, vanno considerate "società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo" anche quelle controllate dalla Regione e non solo quelle controllate dai Comuni e dalle Province, stante il perimetro del concetto di amministrazione pubblica delineato dalla citata disposizione che comprende tutti gli Enti 'Oh

12. Anche il primo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati.

13. Occorre premettere che il Collegio non ignora il precedente di questa Corte (sent. n. 10232 del 2019, non massimato) che, in una fattispecie analoga, aveva condiviso le doglianze dell'odierno ricorrente articolate nei suddetti due motivi, ma le statuizioni della citata pronuncia devono ritenersi isolate e non conformi ad altri provvedimenti di legittimità, anche successivi, in materia: si richiamano, tra gli altri, Cass. n. 6818/2018, Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 3815/2021, Cass. n. 446/2021.

14. Invero, il contratto della cui legittimità si discute nell'odierno giudizio è stato stipulato con decorrenza 8.4.2010 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore della legge n. 102/2009, di conversione del d.l. n. 78/2009, che aveva aggiunto all'art. 18 legge n. 112 del 2008 il comma 2 bis).

15. L'art. 18 citato, al comma 1, estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità».

Il comma 2 bis prevede, inoltre, che «le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si RG 23621/2019 applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

16. Nella fattispecie in esame, non è in discussione la nullità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, intercorso con una agenzia di lavoro appositamente autorizzata, con il quale il lavoratore doveva prestare servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Sole per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30.6.2010, essendo la relativa statuizione divenuta definitiva.

17. Orbene, è stato precisato, nelle richiamate decisioni, che la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 cod. civ., deve essere valutata al momento genetico della fattispecie negoziale perché è la stessa esistenza della fattispecie a porsi in contrasto con la norma imperativa.

18. Non è corretto l'assunto, quindi, secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto della data di decisione della sentenza di appello per verificare la sussistenza (o persistenza) della nullità contrattuale.

19. Né è, poi, condivisibile l'argomentazione relativamente al fatto che, nei confronti del cessionario, la nullità non avrebbe potuto retroagire fin dalla stipula del contratto (con la conseguenza che il regime sanzionatorio avrebbe dovuto essere valutato al momento della decisione).

20. Osta a tale conclusione, da un lato, la natura dichiarativa (e non costitutiva) della pronuncia di nullità (ex plurimis, Cass. n. 8385/2019; Cass. n. 7651/2005) e, dall'altro, la circostanza che, nell'impiego pubblico contrattualizzato la difformità con il tipo contrattuale, in violazione delle norme imperative che fissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibile, produce ex art. 36 D.Igs. n. 165/2001 la nullità del rapporto e consente solo di invocare le tutele di cui all'art. 2126 cod. civ.: tutele RG 23621/2019 limitate al versamento di retribuzioni e contributi non suscettibili di essere estese anche ad altri diritti (Cass. n. 22051/2022) quali, per esempio, il diritto all'assunzione presso il cessionario in virtù dell'avvenuto trasferimento di azienda.

21. Sotto il profilo sanzionatorio, infine, è stato più volte ribadito che, relativamente alle società che svolgono servizi pubblici essenziali e in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, è esclusa ai sensi dell'art. 36 co. 5 D.Igs. n. 165/2001 e dell'art. 86 co. 9 D.Igs. n. 276/2003, la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, avendo il lavoratore diritto solo al risarcimento del cd.

"danno comunitario" (Cass. n. 446/2001).

22. In conclusione, pertanto, sia con riferimento all'applicabilità dell'art. 18 co. 2 bis D.I. n. 112/2008 che alla individuazione del regime sanzionatorio, la gravata sentenza è esente dalle censure mosse.

23. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

24. In considerazione del precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, favorevole alle posizioni dell'odierno ricorrente, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.

25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 23621-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2659 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019 R.G.N. 523/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 23621/2019 Fatti di causa 1. Con la sentenza del 10.5.2016 la Corte di appello di Palermo ha rigettato le domande, formulate da [OSCURATO:PERSONA], di conversione del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in uno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. n. 276/2003, con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 30.6.2010, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e, quindi, della cessionaria di azienda [OSCURATO:PERSONA] scpa, nonché di condanna di quest'ultima alla riassunzione in servizio e al risarcimento dei danni: il tutto in parziale riforma della pronuncia di primo grado che le aveva, invece, accolte con liquidazione, in particolare, dell'indennità risarcitoria determinata in nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010. 2. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4985 del 2018, ha annullato la suddetta decisione rilevando la nullità per error in procedendo, in violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, per omissione della motivazione tale da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di appello nel ritenere applicabile l'art. 18 co. 2 bis legge n. 112/08 (come aggiunto dall'art. 19 legge n. 102/09). 3. La Corte palermitana, quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 220/2019, nella contumacia del [OSCURATO:SOCIETA], sempre in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto le originarie domande proposte dal Cracchiolo. 4. I giudici del merito, in estrema sintesi, hanno rilevato che: a) la [OSCURATO:SOCIETA] rientrava tra le "società a partecipazione totale locale..., che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica", come affermato in altre sentenze della stessa Corte distrettuale, passate in giudicato in quanto confermate in sede di legittimità, con conseguente efficacia riflessa dell'accertamento ivi svolto; b) il contratto del Cracchiolo, stipulato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 102/2009, non poteva essere, quindi, convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante il divieto costituito dall'art. 18 comma 2 bis D.I. RG 23621/2019 n. 112/2008, con conseguente impossibilità di rivendicare il transito alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] scpa. 5. Avverso tale ultima sentenza ha riproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] società consortile per azioni. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione non ha svolto attività difensiva. 6. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. 7. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente l'error in iudicando: in particolare, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc in relazione all'art. 18 co. 2 bis legge n. 112/2008 (ora abrogato) e all'art. 27 del D.Igs. n. 276/03 e all'art. 2112 cc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale, in virtù del divieto di cui all'art. 18 citato, applicabile la sanzione di cui all'art. 27 D.Igs. n. 276/2003, quando, invece, l'art. 18 vietava unicamente le assunzioni mentre, in ipotesi di violazione dei requisiti per la somministrazione, comunque avrebbe dovuto prevalere il relativo regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale. 3. Con il secondo motivo si censura l'error in iudicando: in particolare, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2909 e 2697 cc, per avere i giudici del rinvio ritenuto erroneamente l'efficacia riflessa di due pronunce della stessa Corte territoriale, divenute nelle more definitive, sulla natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA] quale società a partecipazione pubblica locale totale o parziale e sulla conseguente applicazione, ad essa, del citato articolo 18 comma 2 bis legge n. 112/2008 (peraltro successivamente abrogato), pur trattandosi di un accertamento su questioni di fatto e non di diritto. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'error in iudicando: in particolare, la violazione di legge e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 18 co. 2 bis del D.I. n. 112/2008, per avere RG 23621/2019 erroneamente la Corte territoriale applicato, al momento della decisione di appello, una norma già abrogata (appunto l'art. 18 citato). 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'error in iudicando: in particolare della violazione di legge e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n.3 cpc, in relazione all'art. 18 co. 2 bis D.I. n. 112/2008 in combinato disposto con l'art. 12 delle preleggi, per avere ritenuto applicabile il divieto previsto dal suindicato art. 18 anche alla [OSCURATO:SOCIETA] che era una società a partecipazione pubblica controllata dalla Regione e, in quanto tale, esclusa dall'ambito dei destinatari della norma. 6. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica devono preliminarmente essere scrutinati il secondo ed il quarto motivo di ricorso. 7. Entrambi sono infondati. 8. Con riguardo alla problematica relativa al fatto se la [OSCURATO:SOCIETA] rientri o meno tra le "società a partecipazione totale locale .... che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica", deve osservarsi quanto segue. 9. E' vero che la Corte distrettuale ha richiamato le precedenti proprie pronunce, divenute definitive sul punto, attribuendo ad esse efficacia di giudicato riflesso sulla natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA], ma ha avvalorato tale statuizione sulla base di elementi e dati processualmente acquisiti nel corso del giudizio: in particolare, sottolineando la circostanza, ritenuta pacifica tra le parti fin dal primo grado, che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse una società controllata dalla Regione Siciliana ed evidenziando che essa svolgeva attività (pulizia e sanificazione) nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (servizio pubblico sanitario regionale), come si rilevava dall'oggetto sociale costituente connotazione indiscutibile della società. 10. Risulta, quindi, comunque, essere stato espletato - a prescindere dalla riconosciuta efficacia riflessa di un giudicato esterno- un accertamento di fatto sul punto, insindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione di cui all'art. 360 n. 5 cpc. 11. Relativamente, invece, alla questione se la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto società a partecipazione pubblica controllata dalla Regione Sicilia RG 23621/2019 possa ritenersi destinataria del dictum di cui all'art. 18 co. 2 D.I. n. 112/2008, deve rilevarsi che dal combinato disposto della suddetta disposizione e di quella di cui all'art. 1 co. 2 D.Igs. n. 165/2001, vanno considerate "società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo" anche quelle controllate dalla Regione e non solo quelle controllate dai Comuni e dalle Province, stante il perimetro del concetto di amministrazione pubblica delineato dalla citata disposizione che comprende tutti gli Enti 'Oh 12. Anche il primo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati. 13. Occorre premettere che il Collegio non ignora il precedente di questa Corte (sent. n. 10232 del 2019, non massimato) che, in una fattispecie analoga, aveva condiviso le doglianze dell'odierno ricorrente articolate nei suddetti due motivi, ma le statuizioni della citata pronuncia devono ritenersi isolate e non conformi ad altri provvedimenti di legittimità, anche successivi, in materia: si richiamano, tra gli altri, Cass. n. 6818/2018, Cass. n. 3621/2018, Cass. n. 3815/2021, Cass. n. 446/2021. 14. Invero, il contratto della cui legittimità si discute nell'odierno giudizio è stato stipulato con decorrenza 8.4.2010 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore della legge n. 102/2009, di conversione del d.l. n. 78/2009, che aveva aggiunto all'art. 18 legge n. 112 del 2008 il comma 2 bis). 15. L'art. 18 citato, al comma 1, estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità». Il comma 2 bis prevede, inoltre, che «le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si RG 23621/2019 applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 16. Nella fattispecie in esame, non è in discussione la nullità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, intercorso con una agenzia di lavoro appositamente autorizzata, con il quale il lavoratore doveva prestare servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Sole per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30.6.2010, essendo la relativa statuizione divenuta definitiva. 17. Orbene, è stato precisato, nelle richiamate decisioni, che la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 co. 1 cod. civ., deve essere valutata al momento genetico della fattispecie negoziale perché è la stessa esistenza della fattispecie a porsi in contrasto con la norma imperativa. 18. Non è corretto l'assunto, quindi, secondo cui si sarebbe dovuto tenere conto della data di decisione della sentenza di appello per verificare la sussistenza (o persistenza) della nullità contrattuale. 19. Né è, poi, condivisibile l'argomentazione relativamente al fatto che, nei confronti del cessionario, la nullità non avrebbe potuto retroagire fin dalla stipula del contratto (con la conseguenza che il regime sanzionatorio avrebbe dovuto essere valutato al momento della decisione). 20. Osta a tale conclusione, da un lato, la natura dichiarativa (e non costitutiva) della pronuncia di nullità (ex plurimis, Cass. n. 8385/2019; Cass. n. 7651/2005) e, dall'altro, la circostanza che, nell'impiego pubblico contrattualizzato la difformità con il tipo contrattuale, in violazione delle norme imperative che fissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibile, produce ex art. 36 D.Igs. n. 165/2001 la nullità del rapporto e consente solo di invocare le tutele di cui all'art. 2126 cod. civ.: tutele RG 23621/2019 limitate al versamento di retribuzioni e contributi non suscettibili di essere estese anche ad altri diritti (Cass. n. 22051/2022) quali, per esempio, il diritto all'assunzione presso il cessionario in virtù dell'avvenuto trasferimento di azienda. 21. Sotto il profilo sanzionatorio, infine, è stato più volte ribadito che, relativamente alle società che svolgono servizi pubblici essenziali e in materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, è esclusa ai sensi dell'art. 36 co. 5 D.Igs. n. 165/2001 e dell'art. 86 co. 9 D.Igs. n. 276/2003, la trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, avendo il lavoratore diritto solo al risarcimento del cd. "danno comunitario" (Cass. n. 446/2001). 22. In conclusione, pertanto, sia con riferimento all'applicabilità dell'art. 18 co. 2 bis D.I. n. 112/2008 che alla individuazione del regime sanzionatorio, la gravata sentenza è esente dalle censure mosse. 23. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 24. In considerazione del precedente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, favorevole alle posizioni dell'odierno ricorrente, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 30054/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris