CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22709/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1631/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante protempore, società cancellata dal registro delle imprese e, per essa, gliex soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat i presso l’indizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:notificazione atto impositivo –persona giuridica–143 c.p.c. - condizioni AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 5 729 / 14 /20 23 , depositata il 6 . 7 .20 23 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5729/14/2023, depositata il 6.7.2023 veniva no accolt i gli appelliproposti dall’Agenzia delle entrate e da ll’ agente della riscossione avversola sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Trapani n. 485 / 4 /20 1 8 che aveva accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento e, per essa, la cartella di pagamento sottesa relativa ad IVA2006. 2. Si legge nella sentenza impugnata che il ricorso introduttivo deduceva, tra l’altro, la nullità dell’intimazione per inesistenza della notificadella presupposta cartella , avvenuta ex art. 140 cod. proc. civ. nei confronti della società , ed eccepiva l’intervenuta decadenza da partedell’agente della riscossione dal diritto alla risc ossione . Il giudice diprime cure riteneva che, in caso di irreperibilità della società o di addetti o di rifiuto di ricevere la copia dell’atto giudiziario, la notifica nei confronti della società non poteva avvenire mai con le forme previstedall’articolo da ultimo citato, dal momento che la notifica alle personegiuridiche, era regolata dall’art.145 del codice di rito. 3. Al contrario, il giudice d’appello accoglieva la prospettazione dell’Agenziae dell’agente della riscossione, e riteneva non solo che la notificafosse valida, ma anche che, in ogni caso, avesse raggiunto il proprioscopo ai fini dell’ art. 156 cod. proc. civ.. 4.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto ricorso per Cassazione gliex soci della società nelle more cancellata dal registro delle imprese, deducendo due motiv i , cui replica l’agente della riscossione con controricorso.L’Agenzia delle entrate non si è costituita. Consideratoche: 1. Preliminarmente, il Collegio osserva che dalla lettura di pag.6 del controricorso si desume un’eccezione di inammissibilità formulata dall’agentedella riscossione, secondo il quale il ricorso tenderebbe a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di seconde cure,in violazione del principio per cui le statuizioni di merito e quelle probatorie,svolte nei precedenti gradi processuali, non possono essere nuovamentevalutate in sede di legittimità, spettando in via esclusiva al g iudice del merito il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimo strare la veridicitàdei fatti. 1.1. L’eccezione non può trovare ingresso in quanto la questione della ritualità della notificazione della cartella sottesa non implica rivalutazione del merito, ma rientra nella facoltà di controllo, sotto il profilo della sussunzione della fattispecie nella pertinente previsione di legge rispetto al paradigma notificatorio. 2.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 145 e 140 cod.proc. civ., per avere il giudice d'appello riformato la sentenza di primogrado, la quale aveva ritenuto che la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non sarebbe applicabile alla società, avendo il giudice di seconde cure omesso di considerare che la notifica dell’atto prodromico è del tutto irregolare in quanto eseguita in difformità rispettoal paradigma notificatorio sancito dall’art. 145 c od. p roc. c iv. , inficiando con ciò il procedimento di riscossione (cfr. p p . 15 - 16 ricorso). 2.1.Secondo la ricorrente , il giudice d’appello non avrebbe considerato che la notifica risulta essere stata indirizzata impersonalmente alla societàricorrente presso la sede sociale, pertanto sarebbe dimostrata l’irregolaritàdella procedura notificatoria della cartella esattoriale n. 29920100014279076000, che infatti non è mai stata ricevuta dalla societàMIDA srl (ibidem,p. 14). 3.Il motivo è fondat o . 3.1.In diritto, il Collegio considera che l ’articolo 60 del d .P.R. n. 600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel C omune nel quale deveeseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall ’art.140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del C omune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha pereseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. 3.2.La condivisa interpretazione giurisprudenziale della norma afferma che l a notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell’art.60 d.P.R. n.600/1973 non esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazionealla persona giuridica, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta ( cfr. Cass.n.5246/2025;Cass. n.25137/2020) e, nell’impossibilità di effettuare la notificapresso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev’ essere eseguitala seconda. Inoltre, la notifica agli irr e peribili, assoluti ex art. 143 o relativi ex art.140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamen te nei confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della società e il tentativo del l’esecuzione della notificazionenei suoi confronti (ragionando da Cass. n.2232/2017). 3.3.In conclusione, la notificazione dell’atto impositivo a d una società , incaso di vano esperimento delle forme previste dall’art.145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì l’utilizzazione di quelle previste dagli artt.140e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo all’ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresentala persona giuridica 4. Orbene, i l giudice di seconde cure ha ritenuto rituale la notifica effettuataalla società, affermando che l’art.145, c omma 1 , c od. p roc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) ha (…) introdotto delle “novità” rispetto al testo previgente: per cui si potrà liberamente optare per la notifica presso la sede legale della persona giuridica ovvero per la notifica al legale rappresentante secondo le forme ordinarie previste dal cod. proc. civ. (Cassazione civile, Ordinanza n. 6693del 2012, sentenza n. 22957 del 2012). Il testo riformato della norma,ha quindi escluso il rapporto di “sussidiarietà” istituendo forme di notifica “alternative” (cassazione n. 19468 del 2007). In disparte quanto prec ede la notifica di che trattasi ha comunque raggiunto il proprioscopo con il relativo effetto sanante ex art. 156 cod. proc. civ. (Cassazionen. 3001 del 2002) (cfr.p. 3 sentenza). 4.1. Il ragionamento del giudice d’appello è viziato , alla luce della ricostruzionein diritto che precede, tenuto anche conto che a pag. 10 del controricorso il contenuto della relativa visura c a merale, già allegatacon il n.3 delle controdeduzioni di primo grado, conferma che lasignora [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate della società, non era residente nel Comune di domicilio fiscale della società (Mazara del Vallo),ma in altro Comune ([OSCURATO:PERSONA]) . Inoltre, è stat a riporta t a allepagg. 7 e 8 del controricorso la relata di notifica della cartella di pagamento e l’avviso di deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA], giàallegate con il n. 3 alle controdeduzioni di primo grado . Da ciò si evince che il messo notificatore, dopo aver constatato che la società iscritta a ruolo era irreperibile, da ricerche effettuate in Mazara del Vallo(TP) via Castelvetrano n. 30, presso l’indirizzo indicato quale sede legale risultante all’epoca dalla visura del r egistro delle i mprese, ha provvedutoalla notifica mediante il c.d. rito degli irreperibili assoluti, e nonex art. 140 cod. proc. civ. come per errore ritiene il giudice, ossia condeposito degli atti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Mazara ex art 60, lett.e) d .P.R. n. 600/73 . Oltretutto, secondo errore, il giudice non ha riconosciuto che , nell’irreperibilitàdella notificanda presso la sede legale , doveva essere tentata l ’alternativa notifica presso la residenza del legale rappresentantedella società . 5. E’ inoltre fondato anche il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., laviolazione dell’art. 156 cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello ritenuto comunque sanato l’eventuale vizio notificatorio avendo la notificadell’atto prodromico raggiunto lo scopo, dal momento che la sanatoria della notifica della cartella non può aver luogo per effetto dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento , atto distinto e successivoal primo . 6. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza del giudice di seconde cure deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 , secondo comma , cod. proc.civ., decidendo la controversia nel merito la Corte accoglie il ricorsointroduttivo. Lespese di lite dei gradi di merito sono interamente compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul la notifica presso il domicilio fiscale successivamente all’adozione delle decisioni di merito, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come da dispositivo . P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensale s