CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 4247/2021 depositata il 13/5/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, laGE.[OSCURATO:SOCIETA]. esponeva che aveva ricevuto, in data 22/10/2018, la notificadell’intimazione di pagamento n. 02820189012026237000, avente adoggetto i crediti indicati nell’avviso n. TF7030201015/17 per IVA, IRAP edIRES di €. 283.985,34 dovuti in relazione all’utilizzo di fatture peroperazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..La contribuente rappresentava di aver appreso il contenuto dell’avvisosolo a seguito di accesso agli atti in quanto tale documento non le era maistato notificato. Rilevava altresì che dall’intimazione risultava che lanotifica dell’avviso era stata eseguita il 22/5/2017, mentre la stessa erastata effettivamente compiuta con le modalità di cui all’art. 60, comma 1°,lett. e) d.P.R. 600/1973, con deposito presso la casa comunale il14/6/2018.Impugnava pertanto l’avviso di accertamento, deducendo la nullitàdella relativa notifica, nonché altri vizi di carattere formale in ordine allasottoscrizione dello stesso, l’intervenuta decadenza e comunquel’infondatezza nel merito dei fatti contestati.La CTP rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettaval’appello della contribuente, osservando che la notifica dell’avviso eravalida in quanto, con riguardo agli atti di natura tributaria, si applica laspeciale disciplina di cui all’art. 60 d.P.R. 600/1973 che derogaparzialmente a quella ordinaria ed in particolare a quanto stabilito dall’art.145 c.p.c. (richiamava espressamente Cass. n. 12510/1995); rilevavaaltresì che, nella relazione, si dava atto dell’irreperibilità della societàpresso la sede e delle ricerche compiute dal messo notificatore.Evidenziava, infine, che la società aveva «avuto piena conoscenza delcontenuto dell'avviso di accertamento avendo compiutamente esercitato ilproprio diritto di difesa».Numero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/2026Le rimanenti questioni erano quindi inammissibili in quanto lacontribuente avrebbe dovuto proporle impugnando l’avviso nel terminestabilito dalla legge.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso la società ha dedotto il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. e 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973, 140, 145 e 148c.p.c.. Ad avviso della ricorrente la CTR non avrebbe fatto correttaapplicazione delle richiamate norme in materia di notificazioni in quanto,per le persone giuridiche, in caso di irreperibilità presso il domicilio fiscalenoto, si deve procedere alla notifica alla persona fisica che rappresental’ente, come previsto dall’art. 145 comma 3° c.p.c.; nel caso in cui ciò nonsia possibile, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme previsteper le persone irreperibili dall'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio ol'azienda del contribuente non si trovano nel Comune del domicilio fiscale,la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), delD.P.R. n. 600/1973, e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo aquello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune.1.2 Il motivo è fondato e deve essere accolto.L’articolo 60 d.P.R. 600/1973 prevede, alla lettera e), che, quando nelComune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione,ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescrittodall’art.140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo delComune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine perNumero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello diaffissione.La condivisa interpretazione giurisprudenziale della norma afferma chela notifica presso il domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 60 d.P.R.n.600/1973, non esclude la possibilità di eseguire direttamente lanotificazione alla persona giuridica, in via alternativa a quella nella lorosede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass. n.5246/2025; Cass. n. 25137/2020), così che, nell’impossibilità di effettuarela notifica presso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev’essereeseguita la seconda (cfr. Cass. n. 15856/2009 che richiama proprio Cass.n. 12510/1995, menzionata nella sentenza impugnata, per escludere lavalidità delle relative conclusioni).Inoltre, la notifica agli irreperibili assoluti, ex art. 143 o relativi exart.140 c.p.c., non può essere eseguita direttamente nei confronti dellasocietà ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentantedella società e il tentativo dell’esecuzione della notificazione nei suoiconfronti (ragionando da Cass. n. 2232/2017).In conclusione, la notificazione dell’atto impositivo ad una società, incaso di vano esperimento delle forme previste dall’art.145, commi 1 e 2,c.p.c. consente sì l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143c.p.c., ma non direttamente in capo all’ente in forma impersonale, bensìnei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica(Cass. n. 22709/2025; Cass. n. 24712/2025).1.3 Nel caso di specie la notifica non è stata eseguita nel rispetto di taliprincipi, in quanto il messo notificatore ha dato atto del tentativo dinotifica dell’avviso presso la sede della società e del trasferimento dellastessa, accertato attraverso «indagini effettuate con la collaborazione deimiei colleghi», ed ha eseguito la notifica con le modalità di cui all’art. 60d.P.R. 600/1973 lett. e) cioè tramite il deposito nella casa comunale.Numero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso la società ha denunciato i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973 140, 143 e145 c.p.c.. Ha lamentato, in particolare, che la notificazione è stataritenuta valida sebbene la relazione non contenesse la compiutaesposizione delle ricerche eseguite dal messo notificatore.Il motivo risulta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo,avente ad oggetto l’invalidità sotto diverso profilo della notificazione.3.1 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato i vizi dicui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 60, comma 1°, lett. e) d.P.R. 600/1973, 156 c.p.c.e 1334 c.c.. La società ha dedotto che, la CTR, nella sentenza impugnata,ha affermato che «d'altronde la società appellante ha avuto pienaconoscenza del contenuto dell'avviso di accertamento avendocompiutamente esercitato il proprio diritto di difesa», sostenendo, quindi,che eventuali vizi della notifica sarebbero stati sanati per effetto delraggiungimento dello scopo. Tuttavia, con l’atto d’appello (a pagina 6), lastessa, impugnando la sentenza di primo grado che pure aveva affermatotale circostanza, aveva rilevato che era venuta a conoscenza dell’avvisosolo a seguito di accesso agli atti, e non per effetto della notifica,depositando altresì la relativa documentazione.Sotto un diverso profilo ha rilevato che l'impugnazione dell'attoimpositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullitàdella relativa notificazione solo a condizione che il raggiungimento delloscopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., avvenga prima del decorso del terminedi decadenza per l’esercizio del potere impositivo.Con tali doglianze la ricorrente sottopone a critica la seconda,autonoma, ratio decidendi su cui si fonda la sentenza di appello (sanatoriadella notifica per raggiungimento dello scopo) e l’accoglimento di almenouna di esse è dunque indispensabile perché il ricorso possa produrre laNumero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/2026cassazione della sentenza impugnata (Cass. n. 5102/2024; Cass. n.11493/2018; Cass. n. 2108/2012).3.2 Va innanzi tutto osservato che il motivo non è inammissibile per ilsolo fatto che con lo stesso sono stati denunciati due diversi vizi tra quelliindicati nell’art. 360 c.p.c.. Questa Corte ha infatti affermato che «Ilricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi"misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a piùd'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se laformulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettateonde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero statedistinte in motivi diversi, numerati singolarmente» (Cass. n. 11152/2025).3.3 Con il motivo in esame vengono sostanzialmente dedotti due vizidifferenti, sicché lo stesso si articola in due sub motivi.Con riguardo al vizio di cui al n. 5) dell’art. 360, comma 1°, c.p.c. ladoglianza è inammissibile (ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5°, c.p.c.,ratione temporis applicabile al presente giudizio), essendo intervenuta lacd. doppia conforme, come risulta dal ricorso stesso (cfr. pagina 13) in cuisi dà atto che anche nella sentenza di primo grado si affermaval’intervenuta sanatoria desumibile dalla proposizione del ricorso.3.3 Sotto il profilo della violazione di legge, invece, il motivo è fondato.Questa Corte ha infatti affermato che «la notificazione è una meracondizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale,sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod.proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulandoche alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto daparte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestivaimpugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato»(Cass. n. 5057/2015; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 18480/2016). Èevidente, quindi, che il raggiungimento dello scopo può essere desuntodalla proposizione dell’impugnazione solo quando questa sia tempestiva eNumero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/2026dimostri quindi che la notifica, sebbene viziata, abbia consentito aldestinatario di venire a conoscenza dell’atto. Deve aversi riguardo, poi, almomento in cui la parte ha avuto effettiva conoscenza dell’atto per lavalutazione della decadenza dal potere impositivo (Cass. n. 21071/2018;Cass. n. 26310/2021).Nel caso di specie, invece, la CTR ha affermato, da un lato, che laproposizione del ricorso dimostrava il raggiungimento dello scopo dellanotifica e, dall’altro, che il ricorso avverso l’avviso era tardivo e, dunque,erano precluse tutte le doglianze riguardanti tale atto, incorrendo così inun errore di diritto.Alla luce di quanto esposto, non può quindi ritenersi che la notifica sianulla, né che la stessa sia stata sanata attraverso il raggiungimento delloscopo; conseguentemente, neppure può affermarsi la tardività del ricorsoed il giudice del rinvio dovrà provvedere all’esame nel merito delledoglianze sollevate dalla contribuente.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. peromessa pronuncia in ordine alla questione della sottoscrizione dell’avvisodi accertamento, nonché i vizi di cui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5)c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis, co. 4-bis; art 4-ter l’art. 23 del CAD, co. 1.La ricorrente si è doluta del fatto che la CTR non si è pronunciata inordine alla questione della validità della sottoscrizione compiuta conmodalità digitale dell’avviso di accertamento.Il motivo resta assorbito per effetto dell’accoglimento del primo,giacché la CTR non si è pronunciata al riguardo in quanto ha ritenutocorrettamente notificato l’avviso di accertamento e conseguentementetardiva ogni contestazione relativa a tale atto.5. Con il quinto motivo di ricorso, la società ha denunciato i vizi di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. perNumero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/2026omessa pronuncia in ordine alla questione della decadenza per i creditiIVA ed IRAP, nonché i vizi di cui all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c.per violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57d.P.R. 633/1972 e 10 l. 212/2000.La ricorrente ha dedotto che la CTR non si è pronunciata in ordine allaquestione del decorso del termine di decadenza relativo ai crediti per IVAed IRAP.6. Con il sesto motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di cui all’art.360 comma 1° n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia in ordine alla questione della decadenza per i crediti IVA edIRAP nonché i vizi di cui all’art. 360 comma 1° nn. 3 e 5 c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. La società lamenta chela CTR avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alle doglianze relativealla fondatezza nel merito della pretesa.I due motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo e delterzo per le medesime ragioni esposte in relazione al quarto.7. In definitiva, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso(quest’ultimo nei termini sopra indicati, cioè limitatamente al secondo submotivo), mentre vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri; la sentenzaimpugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che dovrà provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbitigli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 31612/2021Numero sezionale 2475/2026Numero di raccolta generale 12749/2026Data pubblicazione 05/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026.La PresidenteGiulia Iofrida