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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05246/2025

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2243/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- toghesi,n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], n.q . di legale rappresentante della società cancellata dalRegistro delle imprese [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]:legittimazione so- cietà cessata–modalità notifica atto impositivo – legale rappresentante Lauri e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; ),domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5060/5/22,depositata il 30/06/2022 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dal consi- glierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5060/5/22,depositata il 30/06 /2022 , veniva accolto l’appello propost o da Car- melaLucia Carbone avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diAvellino n. 223/01/2021 .

Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva riget- tatoil ricorso della contribuente , avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

TFK030501991/2019emesso IRES , IRAP ed IVA, atto impositivo con il quale per l’annodi imposta 2014 l’Agenzia richiedeva il pagamento di II.DD. e IVA, inte- ressie sanzioni, dovuti per l’anno di imposta 2014 da [OSCURATO:SOCIETA]., società cancel- latadal registro delle imprese nel 2018, di cui [OSCURATO:PERSONA] era rap- presentantelegale.

LaCTP in via preliminare riteneva che l’avviso fosse stato ritualmente notificato exart.2495 cod. civ. alla contribuente, n.q. di legale rappresentante della società nelquinquennio anteriore alla cancellazione e, nel merito, rigettava il ricorso di parteritenendolo infondato.

LaCTR accoglieva l’appello, osservando che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuatadal d . l gs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'estinzione della società, non determi- naval'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis , in cui la responsabilità dei soci era limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultantedal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme daparte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, dove- vanoessere provate dall'Amministrazione finanziaria che agi va contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova.

L’atto di accertamento impugnato veniva annullato in quanto avrebbedovuto essere notificato ai soci e, dunque, eventualmente, a Carmela LuciaCarbone nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito ex lege e non inqualità di legale rappresentante della società non più esistente.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per c assazione l’ Agenzia de- ducendodue motivi, cui replica la contribuente con controricorso .

Considerato che:

1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1,n. 4, per omessa chiara e sin- tetica esposizione dei motivi di diritto della causa, secondo la controricorrente riportati nel ricorso prevalentemente mediante richiami di parti degli atti proces- suali effettuati attraverso un copia e incolla.

L’eccezione non può essere accolta, dal momento che le censure sono chiaramente esposte e i richiami alle porzioni di atti e di capi della decisione censurati sono utili ai fini della loro specificità.

2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, 2495 cod. civ.da parte della sentenza impugnata, con riferimento al capo della decisione che ha ritenuto l’avviso di accertamento impugnato viziato in quanto avrebbe dovuto esserenotificato ai soci e, dunque, eventualmente, a Carmela LuciaCarbone, ma nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito ex lege e non in qualità di legale rappresentante della societàcancellata.

3. Il motivo non è inammissibile, per le ragioni sopra esposte al punto 1, edè fondato.

3.1. Èincontestato in giudizio che la societ à [OSCURATO:SOCIETA]. era gi à stata cancellata nel 2018,prima della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nel 2019.Orbene, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in linea generale viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, bensìsi trasferiscono ai soci.

Ne discende che i soci, succes- sori della società, subentrano, altres̀, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass. Sez.U. n.6070/13; Cass. n.26196/2016; Cass. n.24853/18) in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass.n.23765/08).

Specularmente, alla società estinta è precluso di agire o essere convenuta in giudizio, in quanto la stessa ̀ priva, oramai, della capacit à di stare in giudizio.

3.2. Ciò premesso, l’Amministrazione invoca a proprio favore un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione dell’ente, in applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.

Tale disposto di leggerecita: « Ai soli fini della validit à e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societàdi cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».

La normaha superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr.

Corte cost., n. 142 del 2020)e si applica ratione temporis alla presente fattispe- cie.

La Corte hainterpretato la disposizione nel senso che il differimento quinquen- nale degli effetti dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014,è una dispo- sizione di natura sostanziale ed opera solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tri- buti o contributi.

Il disposto implica che il liquidatore conserv a tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conse- guenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art.2495, comma 2, cod. c iv . sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso(Cass. n. 18310/2023; Cass. n.36892/2022).

3.3. Proprio l’applicazione dell’art.28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, come sopra interpretato,postula che il soggetto indefettibilmente intestatario e desti- natario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, ̀ e rimane la societ à (Cass.n.21905/2024).

Quest’ultima, con riferimento ai rapporti tributari, per fictio non si estingue, sopravvivendo finanche alla cancellazione dal registro delle imprese.

Nulla si modifica con riferimento alle regole processuali applicabili alla materia, ń , si modifica la legittimazione processuale attiva e passiva correlata al singolo rapporto tributario dedotto in giudizio, alla capacitàprocessuale rispetto all’atto impositivo che lo concerne e così pure, in relazione all’attitudine soggettiva della società a restare destinataria della notifica dell’ atto impositivo da parte dell’Agenzia delle entrate(ragionando anche da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137).

Ciò comporta,in diritto e con riferimento alla fattispecie concreta che : i n appli- cazione dell’art.28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, nel testo vigente ratione temporis,l’Amministrazione finanziaria è obbligata a notifica re l’a vviso di accer- tamento opresso il domicilio fiscale dell’ente ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, oppure, in applicazione dell’art. 145, comma 1, cod. proc. civ., novellato dalla l. n. 263 del 2005, aeseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresentapurch́ ne siano indicati nell'atto la qualit à , nonch́ la residenza, il domicilio o la dimora abituale .

Applicando la ricostruzione in diritto che precede alla presente fattispecie, non coglie nel segno la difesa della controricorrente di inesistenza della notifica fatta alla società presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] qualelegale rappresen- tantedella [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la notificazione scelta dall’Agenzia è rituale , ed ̀ irrilevante l’ omessa indicazione nell’avviso di accertamento dell’estinzione della società in quanto, per fictio , con riferimento al rapporto tributario in que- stionee ne gli incontestati limiti temporali e oggettivi dell’art.28 cit. la società non si è estinta.

4. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi di impugnazione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sollevata dall’ufficio in sede di gravame.

5. Il motivo è infondato, poiché non ricorre l’omissione di pronuncia qualora la questione, benché non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento, bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della deci- sione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (v.

Cass., n. 12131/2023; Cass. 459/2021; Cass. n. 24953/2020), profilo di censura non articolatoin ricorso.

6. La sentenza impugnata ̀ perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado d ella Campania , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione aiprofili e per la liquida- zione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilprimo motivo del ricorso, rigettato il secondo , cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2243/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- toghesi,n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], n.q . di legale rappresentante della società cancellata dalRegistro delle imprese [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]:legittimazione so- cietà cessata–modalità notifica atto impositivo – legale rappresentante Lauri e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; ),domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5060/5/22,depositata il 30/06/2022 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dal consi- glierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5060/5/22,depositata il 30/06 /2022 , veniva accolto l’appello propost o da Car- melaLucia Carbone avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diAvellino n. 223/01/2021 . Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva riget- tatoil ricorso della contribuente , avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TFK030501991/2019emesso IRES , IRAP ed IVA, atto impositivo con il quale per l’annodi imposta 2014 l’Agenzia richiedeva il pagamento di II.DD. e IVA, inte- ressie sanzioni, dovuti per l’anno di imposta 2014 da [OSCURATO:SOCIETA]., società cancel- latadal registro delle imprese nel 2018, di cui [OSCURATO:PERSONA] era rap- presentantelegale. LaCTP in via preliminare riteneva che l’avviso fosse stato ritualmente notificato exart.2495 cod. civ. alla contribuente, n.q. di legale rappresentante della società nelquinquennio anteriore alla cancellazione e, nel merito, rigettava il ricorso di parteritenendolo infondato. LaCTR accoglieva l’appello, osservando che la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuatadal d . l gs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'estinzione della società, non determi- naval'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis , in cui la responsabilità dei soci era limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultantedal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme daparte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, dove- vanoessere provate dall'Amministrazione finanziaria che agi va contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova. L’atto di accertamento impugnato veniva annullato in quanto avrebbedovuto essere notificato ai soci e, dunque, eventualmente, a Carmela LuciaCarbone nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito ex lege e non inqualità di legale rappresentante della società non più esistente. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per c assazione l’ Agenzia de- ducendodue motivi, cui replica la contribuente con controricorso . Considerato che: 1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1,n. 4, per omessa chiara e sin- tetica esposizione dei motivi di diritto della causa, secondo la controricorrente riportati nel ricorso prevalentemente mediante richiami di parti degli atti proces- suali effettuati attraverso un copia e incolla. L’eccezione non può essere accolta, dal momento che le censure sono chiaramente esposte e i richiami alle porzioni di atti e di capi della decisione censurati sono utili ai fini della loro specificità. 2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, 2495 cod. civ.da parte della sentenza impugnata, con riferimento al capo della decisione che ha ritenuto l’avviso di accertamento impugnato viziato in quanto avrebbe dovuto esserenotificato ai soci e, dunque, eventualmente, a Carmela LuciaCarbone, ma nella qualità di socia e nei limiti di quanto stabilito ex lege e non in qualità di legale rappresentante della societàcancellata. 3. Il motivo non è inammissibile, per le ragioni sopra esposte al punto 1, edè fondato. 3.1. Èincontestato in giudizio che la societ à [OSCURATO:SOCIETA]. era gi à stata cancellata nel 2018,prima della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nel 2019.Orbene, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in linea generale viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, bensìsi trasferiscono ai soci. Ne discende che i soci, succes- sori della società, subentrano, altres̀, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass. Sez.U. n.6070/13; Cass. n.26196/2016; Cass. n.24853/18) in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass.n.23765/08). Specularmente, alla società estinta è precluso di agire o essere convenuta in giudizio, in quanto la stessa ̀ priva, oramai, della capacit à di stare in giudizio. 3.2. Ciò premesso, l’Amministrazione invoca a proprio favore un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione dell’ente, in applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. Tale disposto di leggerecita: « Ai soli fini della validit à e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societàdi cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». La normaha superato il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost., n. 142 del 2020)e si applica ratione temporis alla presente fattispe- cie. La Corte hainterpretato la disposizione nel senso che il differimento quinquen- nale degli effetti dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014,è una dispo- sizione di natura sostanziale ed opera solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tri- buti o contributi. Il disposto implica che il liquidatore conserv a tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conse- guenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art.2495, comma 2, cod. c iv . sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso(Cass. n. 18310/2023; Cass. n.36892/2022). 3.3. Proprio l’applicazione dell’art.28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, come sopra interpretato,postula che il soggetto indefettibilmente intestatario e desti- natario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, ̀ e rimane la societ à (Cass.n.21905/2024). Quest’ultima, con riferimento ai rapporti tributari, per fictio non si estingue, sopravvivendo finanche alla cancellazione dal registro delle imprese. Nulla si modifica con riferimento alle regole processuali applicabili alla materia, ń , si modifica la legittimazione processuale attiva e passiva correlata al singolo rapporto tributario dedotto in giudizio, alla capacitàprocessuale rispetto all’atto impositivo che lo concerne e così pure, in relazione all’attitudine soggettiva della società a restare destinataria della notifica dell’ atto impositivo da parte dell’Agenzia delle entrate(ragionando anche da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137). Ciò comporta,in diritto e con riferimento alla fattispecie concreta che : i n appli- cazione dell’art.28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, nel testo vigente ratione temporis,l’Amministrazione finanziaria è obbligata a notifica re l’a vviso di accer- tamento opresso il domicilio fiscale dell’ente ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, oppure, in applicazione dell’art. 145, comma 1, cod. proc. civ., novellato dalla l. n. 263 del 2005, aeseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresentapurch́ ne siano indicati nell'atto la qualit à , nonch́ la residenza, il domicilio o la dimora abituale . Applicando la ricostruzione in diritto che precede alla presente fattispecie, non coglie nel segno la difesa della controricorrente di inesistenza della notifica fatta alla società presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] qualelegale rappresen- tantedella [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto la notificazione scelta dall’Agenzia è rituale , ed ̀ irrilevante l’ omessa indicazione nell’avviso di accertamento dell’estinzione della società in quanto, per fictio , con riferimento al rapporto tributario in que- stionee ne gli incontestati limiti temporali e oggettivi dell’art.28 cit. la società non si è estinta. 4. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi di impugnazione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sollevata dall’ufficio in sede di gravame. 5. Il motivo è infondato, poiché non ricorre l’omissione di pronuncia qualora la questione, benché non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento, bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della deci- sione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (v. Cass., n. 12131/2023; Cass. 459/2021; Cass. n. 24953/2020), profilo di censura non articolatoin ricorso. 6. La sentenza impugnata ̀ perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado d ella Campania , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione aiprofili e per la liquida- zione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo del ricorso, rigettato il secondo , cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiziatributaria di secondo grado d