CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: I14T
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori dipendenti del comparto logistica, trasporto merci e spedizioni
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori dipendenti del comparto logistica, trasporto merci e spedizioni
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: logistica, trasporto merci e spedizione
Parti datoriali: CESAC; FAPI
Parti sindacali: FILDI CIU
Decorrenza: 2025-03-18
Scadenza: 2029-03-31
Stipula: 2025-03-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 20647
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=214766
--- Testo contratto ---
CCNL
LOGISTICA
TRASPORTO
SPEDIZIONI
FAPI -CESAC -FILDICIU
Roma 18/03/2025
CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMPARTO LOGISTICA
TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONI
Oggetto:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
C.N.E.L.
Consiglio Nazionale Economia e Lavoro
INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INAIL
Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro
LORO SEDI
Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori dipendenti del comparto logistica trasporto merci
e spedizioni
I sottoscritti:
F API -Federazione Autonoma Piccole Imprese -Codice fiscale 97069760839,
CESAC -Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio -Codice fiscale
97038880833
FILDI-CilJ -Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti -Codice Fiscale 97739100580
DEPOSITANO
Agli spettabili Enti in Indirizzo il CCNL per i lavoratori dipendenti nel settore della logistica
trasporto merci e spedizioni con scadenza il 31/03/2029, sottoscritto per totale accettazione e
applicazione da parte dei loro associati ed iscritti.
Firmato in Roma il 18/03/2025 dalle Federazioni
FAPI
Rag. Scibilia Nicola
FILDI-CIU
Dott.ssa Luisa Longo A
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Le parti convengono che il presente CCNL è aperto alla firma per adesione da tutte le Orgànizzazioni datoriali e dei
lavoratori del settore che lo ritengono opportuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le
loro basi associative ed iscritti
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TITOLO I
-STRUTTURA E SISTEMA DELLE RELAZIONI -
CAPITOLO I -Applicazione decorrenza e durata
Art. 1 -Sfera di applicazione
Art. 2 -Decorrenza e durata
Art. 3 -Validità'
CAPITOLO II -Relazioni sindacali
Art. 4 -Livelli di contrattazione
Art. 5 -Rapporti sindacali fra le parti
Art. 6 -Attività sindacale
Art. 7 -Commissione nazionale paritetica di conciliazione
Art. 8 -Composizione delle controversie in sede sindacale
CAPITOLO III -Bilateralità e strumenti paritetici e di servizio
Art. 9 -Servizi per i lavoratori e per le imprese
Art. 1 O -Sistema di formazione professionale e continua
Art. 11 -Ente Bilaterale EBICOST
Art. 12 -Associazione Nazionale per la Sicurezza delle Imprese - A.S.I.
Art. 13 -Previdenza complementare
Art. 14 -Assistenza sanitaria integrativa
Art. 15 -Patronati
Art. 16 -Centri di assistenza fiscale -CAF
Art. 17 -Accesso al credito
Art. 18 -Sviluppo dei servizi per i lavoratori e per le imprese
CAPITOLO IV -Classificazione del personale
Art. 19 -Livelli di inquadramento del personale
Art. 20 -Passaggi di livello
Art. 21 -Mansioni promiscue, mutamento mansioni, jolly
TITOLO II
-IL RAPPORTO DI LAVORO -COLLOCAMENTO E MERCATO -
CAPITOLO V -Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 22 -Assunzione
Art. 23-Periodo di prova
Art. 24 -Satellitari
Art. 25 -Doveri delle lavoratrici e dei lavoratori
Art.26 -Corrispettivo per la prestazione lavorativa
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CAPITOLO VI -Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 27 -Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 28 -Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 29 -Contratto di lavoro somministrato
Art. 30-Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 31 -Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 32 -Telelavoro -smart working
Art. 33 -Tirocinio
TITOLO ID
-NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO -
CAPITOLO VII -Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 34 -Orario di lavoro
Art. 35 -Pausa e pasti
Art. 36-Addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center
Art. 37 -Deroghe
Art. 38 -Riposo settimanale
Art. 39 -Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art. 40 -Riposi
Art. 41 -Flessibilità
Art. 42-Lavoro notturno -Lavoro domenicale con riposo compensativo -Lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali
Art. 43 -Lavoro straordinario e banca delle ore
Art. 44 -Trasporti speciali
Art. 45 -Servizi essenziali da garantire
CAPITOLO VIII -Organizzazione del lavoro
Art. 46 -Riposo settimanale -festività e permessi
Art. 4 7 -Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Art. 48 -Ferie
Art. 49 -Aspettativa
Art. 50-Sospensione-soste-riduzione d'orario e recuperi
Art. 51 -Volontariato
Art. 52 -Preavviso
Art. 53 -Cessione -trasferimento -fallimento dell'azienda
Art. 54 -Cambio di gestione
Art. 5 5 -Distacco
Art. 56 -Responsabilità dell'autista
Art. 57 -Responsabilità dell'autista -indennità
Art. 58 -Piccola manutenzione e pulizia macchine
Art. 59 -Indumenti da lavoro
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CAPITOLO IX -Trattamento economico
Art. 61 -Minimi tabellari
Art. 62 -Tredicesima mensilità
Art. 63 -Quattordicesima mensilità
Art. 64 -Aumenti periodici di anzianità
Art. 65 -Indennità varie
Art. 66 -Reclami sulla busta paga
Art. 67 -Trattamento di fine rapporto
TITOLO IV
-TUTELE-
CAPITOLO X -Trattamento di malattia ed altre tutele
Art. 68-Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 69 -Trattamento per i genitori di disabili e di tossicodipendenti
Art. 70 -Lavoratori immigrati
Art. 71 -Sostegno ai lavoratori disabili
Art. 72 -Promozione delle pari opportunità
Art. 73 -Tutela della maternità e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro
Art. 74-Congedo per matrimonio
Art. 75 -Diritto allo studio
Art. 76-Contrasto al mobbing
CAPITOLO XI -Salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro
Art. 77 -Tutela della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro
Art. 78 -Contrasto allo stress da lavoro correlato
Art. 79 -Tutela della privacy sui luoghi di lavoro
TITOLO V
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E NORME FINALI
CAPITOLO XI -Risoluzione
Art.80 -Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Art.81 -Provvedimenti disciplinari
Art.82 -Risoluzione del rapporto di lavoro
CAPITOLO XII -Norme finali
Art. 83 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 84 -Norma generale
Art. 85 -Clausola di salvaguardia
Art. 86 -Procedure per l'allineamento contrattuale
Art. 87 -Deposito e archiviazione
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TITOLO I
-STRUTTURA E SISTEMA DELLE RELAZIONI -
CAPITOLO I -Applicazione decorrenza e durata
Art. 1 -Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il
territorio nazionale i rapporti di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche
se denominate transitari e e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per
conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto
combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dai corrieri espresso, dalle
imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, dalle aziende di trasloco,
dalle aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di
fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci, dalle agenzie aeree e pubblici
mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende
di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per
conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche
integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di
infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle
imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
Il CCNL individua, altresì, gli istituti contrattuali posti a tutela di tutte le figure professionali
-lavoratori dipendenti e prestatori d'opera in qualsiasi forma-che operano all'interno dell'impresa
e condivide una buona prassi finalizzata a sostenere un approccio avanzato al lavoro nelle diverse
forme ed espressioni anche innovative quale strumento di crescita e valorizzazione del lavoro
nell'impresa. Le Parti offriranno l'assistenza sindacale e legale necessaria alle imprese che vorranno
sostituire la disciplina del presente contratto a quella derivante dall'applicazioni di altri contratti
collettivi.
Le Parti danno atto che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle
agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti
pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U.E., vi è la integrale applicazione del CCNL
nonché del rispetto della normativa in materia di lavoro.
Art. 2 -Decorrenza e durata
Il CCNL ha validità quadriennale, decorrente dalla data di sottoscrizione e fino al 31 marzo
2029, sia per la parte economica che normativa. II CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno
in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata A.r., almeno 6
( sei) mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia fino al
compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
In caso di avvio della trattativa il presente contratto resterà in vigore sino a che non verrà
sostituito dal successivo.
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Per l'avvio della trattativa per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti
presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative. La proposta
di rinnovo dovrà pervenire all'altra parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del
CCNL o dal termine della proroga. Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi
alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 9 (nove)
mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di
sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza verrà corrisposto ai
lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata: "Indennità di Vacanza
Contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 50% ( cinquanta per cento) del tasso di
inflazione, applicato al minimo tabellare. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà
pari al 80% (ottanta per certo) del tasso d'inflazione sempre calcolata sul minimo tabellare. Dal
primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata. retribuzione prevista dal nuovo CCNL,
l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del CCNL sarà
definita la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza
contrattuale.
Art. 3 -Validità
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle parti firmatarie, si
compone di disposizioni tra loro correlate e inscindibili e costituisce, ove non diversa.mente
regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile. Il presente
CCNL costituisce, altresì, condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e
contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso
alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il
presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del
lavoro e di gestione del rapporto di lavoro. Il presente Contratto sostituisce e fa proprie, ad ogni
effetto, le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini
locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
CAPITOLO II -Relazioni sindacali
Art. 4 -Livelli di contrattazione
Le parti, anche in considerazione dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali,
concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
Contrattazione di I livello: Contrattazione Collettiva Nazionale di Categoria:
La contrattazione collettiva di 1° livello riconosce alle imprese il diritto costituzionale di
impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le
Parti concordano che il CCNL ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del
settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti m1mm1
economici e normativi.
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Contrattazione di II livello: Contrattazione Collettiva Territoriale o Aziendale:
La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente
CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. Al Il
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livello di contrattazione possono essere definite intese volte a modificare in tutto o in parte
singoli istituti contrattuali di categoria al fine di superare situazioni di crisi o per favorire lo
sviluppo economico e occupazionale. In base all'art. 8, comma 1, D.L. 138/2011, convertito
in L. 14 settembre 2011, n. 148 possono essere concluse attraverso la contrattazione
decentrata intese finalizzate alla:
maggiore occupazione;
qualità dei contratti di lavoro;
adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
emersione del lavoro irregolare;
incrementi competitività e di salario;
gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
investimenti e all'avvio di nuove attività.
Le materie sono individuate nel comma 2 del citato Art. 8 e riguardano:
1. L'introduzione di nuove tecnologie.
2. Le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale.
3. Tipologie contrattuali:
• i contratti a termine;
• i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
• lavoro somministrato;
• apprendistato;
• telelavoro;
• lavoro intermittente.
4. Il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di
lavoro.
5. La disciplina dell'orario di lavoro:
• orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
• determinazione dei turni feriali;
• interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
• ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
• intervallo per la consumazione dei pasti;
• modalità di assegnazioni del carico di lavoro;
• distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi;
• articolazione dei turni di riposo settimanale;
• istituzione del lavoro a turno;
• diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a
specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
• adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro annuale
reclamate da particolari esigenze produttive aziendali.
6. Le modalità di assunzione e la disciplina nel rapporto di lavoro.
7. Il trattamento economico e assistenziale:
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• trattamenti retributivi integrativi;
• premi di produzione;
• ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
• trasformazione della quattordicesima mensilità e/o premio presenze in premi di
produttività;
• indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
• ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste
dal sistema contrattuale di bilateralità.
Art. 5 -Rapporti sindacali fra le parti
Le Parti attribuiscono un ruolo fondamentale alla rappresentanza e riconoscono con il
presente contratto la valenza del dialogo e del confronto nella prospettiva della costruzione di
moderne relazioni industriali che privilegiano la composizione dei problemi rispetto
all'antagonismo fra le parti. In questa prospettiva riconoscono il valore del lavoro quale
componente centrale della vita della persona e assegnano al lavoro in quanto tale -sia esso rivolto
alle lavoratrici e ai lavoratori -le tutele e il riconoscimento nelle diverse forme previste dal
contratto stesso e dagli accordi interconfederali di riferimento che con il presente CCNL vengono
integralmente recepiti.
Art. 6 -Attività sindacale
1. Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA
Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente CCNL possono costituire delle
Rappresentanze Sindacali ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300. Sono da considerarsi R.S.A.
i lavoratori che fanno parte delle rappresentanze costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n.
300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, i quali risultino regolarmente
eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. I componenti delle R.S.A. hanno
diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni
di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano
esercitare tale diritto devono dame comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. I componenti delle
R.S.A. hanno diritto di usufruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti. Tale
diritto è riconosciuto sulla base delle seguenti disposizioni:
a) massimo n. 1 dirigente per ciascuna R.S.A. nelle aziende che occupano da 16 a 50
dipendenti;
b) massimo n. 2 dirigenti per ciascuna R.S.A. nelle aziende che occupano da 51 a 200
dipendenti;
c) massimo n. 3 dirigenti per ciascuna R.S.A. nelle aziende che occupano più di 200
dipendenti.
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I suddetti permessi retribuiti saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di
cui alle lettere b) e c) e a un'ora e trenta minuti all'anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui
alla lettera a). A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL si impegnano a
comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di
riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e
degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti. Le
R.S.A. hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al
rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione
del datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Le copie delle comunicazioni di cui
sopra dovranno essere preventivamente inoltrate per conoscenza alla Direzione aziendale.
2. Trattenute sindacali
Le parti convengono che l'Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i
contributi associativi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una
lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore. In particolare, il Dipendente interessato
dovrà presentare formale richiesta mediante consegna all'Azienda della delega di iscrizione
sottoscritta con l'indicazione del mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei
dati personali e sensibili. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo
da trattenere e l'organizzazione sindacale a cui l'impresa dovrà versarlo. La delega avrà validità
fino alla revoca del Lavoratore che dovrà avvenire mediante formàle cÒrnunicazione da lui
sottoscritta. La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata
trasmessa alla Direzione dell'Azienda. L'ammontare del contributo sindacale in favore dei
Sindacati firmatari è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore
aderisce, suddiviso nelle quote mensili previste per anno solare.
Le trattenute mensili operate dalle singole imprese sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
in base alle deleghe come sopra presentate sono versate entro il decimo giorno del mese successivo,
secondo le modalità comunicate dall'organizzazione sindacale con accompagnamento di distinta
nominativa. L'impresa è tenuta nei confronti dei terzi alla riservatezza dei nominativi del personale
che ha rilasciato la delega ed i versamenti effettuati all'organizzazione sindacale.
3. Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse
sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a
disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione
dell'impresa con tre giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è
inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali indette dalle OO.SS. stipulanti in
presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente
retribuite.
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Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle
aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e
delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico. Le riunioni possono riguardare la
generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei
sindacati stipulanti il CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta
minuti di durata.
4. Referendum
Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro,
di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all'attività sindacale. I referendum
sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del
referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Art. 7 -Commissione nazionale paritetica di conciliazione
Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e
convengono di attenersi alle procedure indicate come di seguito. A tal fine, le Parti intendono
costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale presso l'EBICOST, Ente Bilaterale per il
Commercio i Servizi ed il Turismo con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio
la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l'interpretazione autentica
del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi
diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. In pendenza di un procedimento instaurato presso
la Commissione di Conciliazione Nazionale, è precluso alle 00. SS. e alle parti interessate la
facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali. Per tutte le attività inerenti alla
convocazione, all'organizzazione delle riunioni e alla verbalizzazione delle decisioni assunte in
sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, viene istituita una Segreteria tra le Parti Sociali
stipulanti. La convocazione della Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a seguito
della presentazione di un'apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni
stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale,
autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le
Associazioni locali o nazionali di categoria. L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare
l'istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A.r. ovvero consegna a mano in duplice copia o
ogni altro mezzo equipollente idoneo. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili
all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti
allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta
l'istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le
parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizione della
controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria. La
decisione assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti,
viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate. Queste sono tenute ad
uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un
apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente. Qualora la controversia
verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla
Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le
Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di
riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di
non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le
è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
La Commissione di Conciliazione territoriale, operante presso le articolazioni territoriali
dell'EBICOST, interviene per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata
per le quali non si debba ricorrere all'intervento della Commissione di Conciliazione Nazionale.
Ciascuna Commissione di Conciliazione territoriale è composta da n. 4 rappresentanti delle
Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali .. La Commissione si riunisce presso la
sede dell'articolazione territoriale dell'EBICOST ogni semestre al fine di ottemperare al suo
mandato ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente
territoriale ovvero aziendale.
La convocazione della Commissione di Conciliazione Territoriale viene disposta a seguito di
formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell'Organizzazione
sindacale ovvero dell'Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in
rappresentanza dei propri assistiti. L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per
mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro
mezzo equipollente idoneo. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della
controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati,
l'indicazione dell'Organizzazione sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l'istante in
caso di domanda presentata su interesse di una parte. Su accordo delle parti, la data di convocazione
della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera
procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare
complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla
Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Al fine di acquisire ulteriori elementi e
circostanze utili per l'esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare
le parti prima di concludere la fase istruttoria. La Commissione, acquisiti gli elementi del caso,
procede alla deliberazione e redige il verbale che sarà sottoscritto dai suoi membri.
In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla
Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Il
Art. 8 -Composizione delle controversie in sede sindacale
Le Parti concordano che, qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente
contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorgano controversie individuali o plurime,
queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione
facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano
escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni. Il tentativo di
conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n.
108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l'obbligatorietà della
procedura ex art. 7 della 1. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione
Territoriale operante presso l'articolazione territoriale dell'EBICOST. In assenza di articolazione
territoriale di EBICOST la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione
Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale -EBICOST che può comunque procedere alla
costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione
delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza. La comunicazione
della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La Commissione di Conciliazione Territoriale
è istituita presso l'articolazione territoriale dell'Ente Bilaterale -EBICOST territorialmente
competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti.
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte
interessata personalmente o tramite l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L.
alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di
Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani. A carico della
parte procedente spetta l'onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di
conciliazione alla controparte. La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti (se in caso di
persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l'istanza deve indicare la
denominazione o la ditta nonché la sede), l'indicazione dell'Organizzazione sindacale o
Associazione datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l'istante, il luogo dove è
sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l'esposizione dei fatti
e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo
dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il
luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione. In caso di mancata e ingiustificata
comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e,
laddove fosse necessario, anche con più riunioni. All'esito della convocazione delle parti e
dell'istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche
parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato
raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di
ulteriori riflessioni.
12
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve
contenere:
il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti
della Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo,
ai sensi dell'Art. 411 c.p.c. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale
di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite
dell'Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro
territorialmente competente. Su istanza di parte, l'esecutività di tale accordo sarà sancita con
decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della
regolarità formale del verbale di conciliazione. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono
tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la
facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di
conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere,
attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del
combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice civile e artt. 410 e 411 c.p.c. Le
decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione
di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 8.
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all'ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro
certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'Art. 80 comma 4 del D.lgs. n.
276/2003 e successive modifiche. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto
l'erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà
essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l'atto di certificazione.
Ai sensi dell'Art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase
del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il
credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di
Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l'emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni,
trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un
ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre
indicare le forme e i modi per l'espletamento dell'attività istruttoria.
13
Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le
parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti
collettivi. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha
forza di legge tra le parti (ai sensi dell'Art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Art. 2113
comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall'Art. 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai
sensi dell'Art. 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui
circoscrizione si è svolto l'arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara
esecutivo, con proprio decreto. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti
assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile
soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e
rappresentanze sindacali assistite dalla rispettiva Organizzazione Sindacale.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di
norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti
potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale operante
presso l'EBICOST territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di
Conciliazione Paritetica Nazionale.
CAPITOLO 111-BILATERALITA' e strumenti paritetici e di servizio
Art. 9 -Servizi per i lavoratori e per le imprese
Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è L'Ente
Paritetico EBICOST. All'Ente sono demandate le attività individuate dalle Parti stipulanti il
C.C.N.L in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, socialità e welfare. L'EBICOST è costituito e strutturato in
base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle
Confederazioni con apposito Statuto e Regolamento. Ciò premesso, le Parti convengono sulla
necessità di intervenire in materia di servizi alle lavoratrici e ai lavoratori nonché alle imprese
mediante strumenti bilaterali interconfederali.
Formazione permanente e continua -La formazione permanente e continua rappresenta un
valore per l'impresa e, in quanto tale, è rivolta a tutte le figure presenti nell'organizzazione del
lavoro. Le Parti si impegnano ad individuare nel corso di validità del presente CCNL lo strumento
in grado di garantire il finanziamento dell'attività formativa a cui l'impresa versa il contributo
previsto dalla Legge n. 388/2000 e s.m.i. pari allo 0,30% del salario
Welfare integrativo e Sostegrw al reddito -Il sostegno al reddito rappresenta uno strumento
importante nella vita di chi opera nell'impresa. Le parti individuano nell'EBICOST l'ente bilaterale
deputato alla gestione degli interventi che verranno individuati nell'ambito di un apposito Comitato
di indirizzo e vigilanza da costituirsi in forma paritetica e bilaterale entro 30 giorni dalla firma del
presente CCNL. Il Comitato di Indirizzo e vigilanza svolgerà le funzioni di indirizzo e vigilanza
nella gestione delle risorse destinate per le finalità riconducibili al sostegno al reddito dei lavoratori.
L'EBICOST tramite il proprio Consiglio Direttivo avrà cura di definire le modalità di versamento
14
della quota di adesione al Fondo stesso nonché le modalità di gestione separata delle risorse
destinate agli interventi previsti dal Comitato di Indirizzo e vigilanza.
Osservatorio e assistenza contrattuale -Per sostenere l'attività contrattuale di primo e
secondo livello, nonché per conoscere ed approfondire le problematiche del settore è istituito presso
l'EBICOST l'Osservatorio. L'attività dell'Osservatorio è di elaborare proposte operative utili a
garantire lo sviluppo del settore. Per l'attività di assistenza contrattuale le parti stabiliscono che
nell'ambito delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per l'Osservatorio venga destinata una
quota da distribuire in forma paritetica e bilaterale con l'obiettivo di sostenere la contrattazione di 1°
e di Il
0
livello.
Conciliazione -Le parti stabiliscono che presso l 'EBICOST venga istituito il servizio di
Conciliazione a favore dei lavoratori e delle imprese che applicano il presente CCNL.
Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro -Le parti stabiliscono che l'organismo paritetico
previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro é
previsto nell' A.S.I.
Ulteriori servizi -Rientrano nell'insieme dei servizi in favore delle lavoratrici e delle imprese
che applicano il presente CCNL anche la certificazione dei contratti individuali, la validazione del
Piano Formativo Individuale dell'apprendista e la validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. n.
231/00 a cui è deputato l'EBICOST. Con riferimento a tale servizio, le parti convengono sulla
necessità di sostenere la massima diffusione della ~ultura della legalità ed in particolare la piena
attuazione del D.Lgs. n. 231/01. A tal proposito convengono di assegnare all'EBICOST il compito
di promuovere la defmizione di buone prassi e di codici di comportamento da sottoporre alle
imprese aderenti al presente contratto per l'adozione di modelli organizzativi adeguati.
Adesione all'ente bilaterale EBICOST -Ai sensi dell'Art. 1 O della Legge 14 febbraio 2003, n.
30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono
vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi
nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle parti. Le prestazioni presenti nei sistemi di
bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni
singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema
bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di
analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali
previsti dal presente contratto collettivo o da altri. Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione
del presente CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a
ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
Art. 10 -Sistema di formazione professionale e continua
Le Parti individuano in FONDO C.A.S.T.I.A. (fondo per il Commercio l'Agricoltura i Servizi
il Turismo l'Industria e l'Artigianato) il Fondo di riferimento per l'accesso agevolato alle risorse
destinate dal Legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua e concordano di
diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo nelle imprese.
15
Le aziende che perfezioneranno la loro adesione al Fondo CASTIA destineranno allo stesso
una contribuzione mensile dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili di ciascun lavoratore.
L'adesione al Fondo CASTIA non costituisce per l'azienda un costo aggiuntivo poiché, in assenza
di una specifica adesione ad un Fondo Interprofessionali, la suddetta contribuzione è da destinarsi
obbligatoriamente all'INPS. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno
la loro adesione al Fondo Interprofessionale CASTIA potranno accedere agli strumenti messi a
disposizione da quest'ultimo e finalizzati a finanziare le attività formative svolte in favore del
personale dipendente.
Art. 11 -Ente Bilaterale -EBICOST
Le Parti convengono che l'ente bilaterale di riferimento è l'EBICOST. ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. h) D.lgs. 276/2003. Per il finanziamento delle attività e dei
servizi previsti dall'EBICOST in relazione al presente CCNL è fissato un versamento nella misura
complessiva di 120,00 euro annui, di cui 96,00 euro annui a carico dell'Azienda e 24,00 euro annui
a carico dei lavoratori da versare mensilmente tramite Modello di Pagamento Unificato F24
riportando la causale che verrà indicata dall'EBICOST stesso da apporre nella sezione "INPS", nel
campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito
versati". Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati
dall'EBICOST in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito
per le imprese del settore che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento
economico di cui alla tabella retributiva di riferimento.
Nel dettaglio i Fondi istituiti presso l'EBICOST in attuazione dell"'Accordo Interconfederale
in materia di strumenti bilaterali" sono i seguenti:
1. Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza -alla cui gestione è deputato l'ASI operante presso
l'EBICOST.
2. Fondo Welfare e Sostegno al reddito -la cui gestione è affidata al CDA dell'EBICOST
sulla base delle indicazioni del Comitato di indirizzo costituito pariteticamente dalle
organizzazioni firmatarie del presente CCNL.
3. Fondo Osservatorio e Servizi Reali -la cui gestione è affidata al CDA EBICOST sulla
base del Comitato di indirizzo costituito pariteticamente dalle organizzazioni firmatarie
del presente CCNL.
4. Fondo Sviluppo contrattazione e assistenza contrattuale -alla cui gestione sono deputate
le parti firmatarie del presente CCNL.
5. Fondo Gestione Bilateralità-la cui gestione è affidata al CDA dell'EBICOST.
Art. 12 -Associazione Nazionale per la Sicurezza delle Imprese -ASI -
Le Parti convengono che l'organismo paritetico nazionale di riferimento è l'ASI, costituito in
attuazione dell'Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di
lavoro ex D.lgs. n. 81/08 che viene integralmente recepito nel presente CCNL. L'ASI ha sede ed
opera presso l'EBICOST e svolge le funzioni di organismo paritetico previsto dalla normativa
vigente. Le attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro sono promosse e
16
sostenute con le risorse del Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza alimentato con risorse pubbliche e
private nelle modalità e nei termini così come previsti dall'Accordo Interconfederale sopra citato.
Art. 13 -Previdenza complementare
In relazione alla opportunità di dare vita ad un sistema di previdenza complementare che
risponda alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nella impresa nonché alle
esigenze rappresentate dai soci imprenditori, le parti si impegnano ad affrontare nel corso di validità
del presente CCNL la problematica nel suo complesso. Le parti si impegnano ad effettuare la scelta
sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo promosso dalle parti firmatarie del presente
CCNL o, in alternativa, l'adesione a fondi già esistenti. La lavoratrice e il lavoratore potranno
optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i
criteri previsti dalle parti.
Art. 14 -Assistenza sanitaria integrativa
L'Assistenza Sanitaria Integrativa rappresenta uno strumento importante nella vita di chi
opera nell'impresa. Le parti, pertanto, si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile
costituzione di uno specifico Fondo interconfederale-intercategoriale promosso dalle parti
firmatarie del presente CCNL o, in alternativa, l'adesione verso fondi già esistenti.
Art. 15-Patronati
Le Parti convengono che i patronati di riferimento sono quella espressione delle parti
firmatarie il presente CCNL. Ritenendo il servizio svolto dai patronati come supporto rilevante nella
vita dei lavoratori e nella prospettiva di prevederne la valorizzazione ed il consolidamento, le parti
convengono di valutare nell'ambito dell'EBICOST ogni utile iniziativa tesa a favorirne il
consolidamento e lo sviluppo.
Art. 16-Centri di assistenza fiscale-CAF
Le Parti convengono che i centri per l'assistenza fiscale di riferimento sono quella espressione
delle parti frrmatarie il presente CCNL. Ritenendo il servizio svolto dai CAF come supporto
rilevante nella vita dei lavoratori e dell'impresa, nella prospettiva di prevederne la valorizzazione ed
il consolidamento, le parti convengono di valutare nell'ambito dell'EBICOST ogni utile iniziativa
tesa a favorirne il consolidamento e lo sviluppo
Art. 17 -Accesso al credito
Le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a promuovere l'attivazione di un servizio di
accesso al credito per rispondere alle esigenze finanziarie delle imprese e dei lavoratori al fine di
sostenere ogni utile azione tesa a migliorare la qualità della vita. All'interno dell'EBICOST le parti
valuteranno ogni utile ipotesi di lavoro al fine di dare attuazione a tale servizio entro il 31.12.2015.
17
Analogamente le parti ritengono di sostenere nelle forme e nei modi ritenuti più idonei
l'attività svolta dai centri di assistenza fiscale -CAF - e dei patronati espressione delle parti
firmatarie il presente contratto. A tal proposito si impegnano a dare massima diffusione presso i
rispettivi associati ai servizi di cui al presente Articolo.
Art. 18 -Sviluppo dei servizi per i lavoratori e per le imprese
Le parti convengono sulla necessità di individuare nuove forme di intervento in termini di
servizi ai lavoratori e alle imprese nella prospettiva di garantire il raggiungimento di obiettivi di
qualificazione del lavoro in tutte le sue espressioni prospettando utili integrazioni fra le attività degli
enti ed organismi presenti nelle singole organizzazioni firmatarie del presente CCNL. Le parti
ritengono, in particolare, di sostenere nelle forme e nei modi ritenuti più idonei l'attività svolta dai
centri di assistenza fiscale -CAF - e dei patronati espressione delle parti firmatarie il presente
contratto.
CAPITOLO IV -Classificazione del personale
Art. 19 -livelli di inquadramento del personale
Il sistema di classificazione è articolato in sette categorie da A a G con livelli distintivi
all 'intemo di alcune di esse e le relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie
che descrivono l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione
delle posizioni di lavoro. Le parti, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili di
istituzione di nuove figure professionali utilizzabili nel settore, ovvero alla stregua di nuove
normative, si incontreranno entro sessanta giorni per verificare la corretta collocazione nella
posizione di appartenenza di personale interessato all'interno dell'organizzazione aziendale.
Categoria A livello 1:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono
limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano
responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla
movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Esempi di figure appartenenti al livello sono:
• Attività manuali di scarico e carico merci-facchino;
• Recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggi,o;
• Comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
• Manovali comuni, compresi quelli di officina;
• Guardiani e/o personale di custodia alla porta.
18
Categoria A livello 2:
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e
responsabilità, nell'ambito di istruzioni fomite, riferite al corretto svolgimento della propria
attività.
Esempi di figure appartenenti al livello sono:
Addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.
CategoriaB
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione
sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni
o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta
esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci
e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che
richiedono normale capacità esecutiva.
Esempi di figure appartenenti al livello sono:
► Operai
attività di addetto al magazzino;
-facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il
periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici,
conducenti di carrelli elettrici;
semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale
capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di
elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc.);
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali
o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione
semplice (gru regolate a terra);
guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza del!' accesso agli
impianti;
Uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
Operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
Chiattaioli;
Barcaioli;
Fatto rin i addetti alla presa e consegna;
19
Attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
Manovratori di paranco a bandiera.
► Impiegati
Dattilografi;
-fattorini;
telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne;
addetti a mansioni semplici di segreteria.
Categoria C livello 1
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abili-tarsi alle quali
occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e
complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I
lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività
amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso
l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di
disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Esempi di figure appartenenti al livello sono:
► Operai
Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta
documenti, prelievo e approntamento delle merci);
Operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la
movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e
stivaggio delle merci;
Lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati
dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
Altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
-preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati,
casse, gabbie, scatole, palette, ecc.
-facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico
pratiche inerenti all'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di
sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello owero facchino con
responsabilità del carico -scarico;
conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
operai qualificati quali due punti muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
bilancisti addetti alle bilance automatiche;
addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
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-personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli
impianti;
aiuto macchinisti frigoristi;
trattoristi;
carrellisti;
attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti
sedi stradali inte,pedonali;
altri capisquadra.
► Impiegati
Aiuto contabile d'ordine;
Fattorini di ufficio non rientranti nel terzo livello;
dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;
altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel terzo
livello anche con sistemi computerizzati;
agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers);
commessi contatori di calata;
spuntatori;
-fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano
prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc.;
archivisti;
centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche. {office
automation) e reception aziendale;
contabili d'ordine;
compilatori di polizze di carico e bolle di accompagrzamento e lettere di vettura.
Categoria C livello 2
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi
restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento
complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con
esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
Categoria D livello 1
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico
pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o
particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e
controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre,
appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione
addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori -sempre che
siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso -e
collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.
21
Ìv ~
Esempi di figure appartenenti al livello sono:
► Operai
Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di
autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui
vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di
traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica,
meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali
esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla
costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
operatore di quadri sinottici complessi per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna
delle merci nei silos granari portuali;
tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e
manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
motoristi e/o collaudatori;
capi opera
► Impiegati
Personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o
della sezione doganale con autorizzazione doganale;
addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (Customer Service);
telesales senior dopo 24 mesi;
city couriers senior dopo 18 mesi (Air couriers);
operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
addetti al controllo imballaggi con certificazione;
pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
addetti alla gestione di:
o contabilità generale;
o contabilità industriale;
o controllo gestione commesse;
o stipendi e paghe;
responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
dichiaranti doganali in sottordine;
vice magazzinieri.
22
Categoria D livello 2
Appartiene a questo livello il personale viaggiante, la permanenza massima in tale livello è di
30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al livello 1.
Categoria D livello 3
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione
risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta
mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di
notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni
stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico
amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente
esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e
conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o
nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Esempi di figure appartenenti al livello sono:
► Operai
Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
conducenti di motobarche;
conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
trattoristi;
capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze
professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti,
elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di
massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla
costruzione delle casse o gabbie;
imballatori;
conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di
gru;
operai specializzati d'officina;
macchinisti fri.goristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative
all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi
meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità
della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso
carrelli porta containers;
attività di operatore di piattaforma aerea;
23
operatori di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica
delle merci;
meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
predisposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed
operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui
corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
pesatore pubblico munito di apposita patente;
capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai.
► Impiegati
Impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici
portavalori;
impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e
bancarie;
impiegati addetti al servizio di esazione, sempre che siano autorizzati a quietanzare e a
versare;
personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o
della sezione doganale con autorizzazione doganale;
agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempre che non
compiano abitualmente mansioni manuali;
-fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
-fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti
in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli,
trasporti, ecc.;
archivisti;
telefonisti esclusivi e/o centralinisti;
operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di
inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa
utilizzando programmi preesistenti;
city couriers junior (air couriers);
agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
addetti al servizio clienti junior (Customer Service);
telesales junior;
telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera;
addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la
specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, an
che con sistemi computerizzati;
contabili d'ordine;
addetto alla segreteria di funzione.
24
Categoria E
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica
collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e
decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza
professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della
funzione stessa.
Esempi di figure appartenenti alla categoria sono:
Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli
della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del
bilancio;
spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);
segretari/assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di
particolare competenza professionale;
cassieri con responsabilità e oneri per errore;
impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
magazziniere -Capo piazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal
containers;
operatore/programmatore che segue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con
riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la
regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i
relativi diagrammi;
impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza
specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano,
svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
pianificatore carico nave;
capo officina manutenzione;
supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
addetti al contenzioso (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa
istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze
e/o eccedenze delle merci trasportate);
esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di
campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico
settore di attività;
assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche,
effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
operatore Ced in unità articolate;
acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
25
stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;
traduttori e/o interpreti;
addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;
tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri e/o tariffisti autonomi per
capi fatturisti.
Categoria F
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni,
che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi
mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei
limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Esempi di figure appartenenti alla categoria sono:
Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento,
ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello
superiore;
capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
impiegati muniti di patente di spedizione doganale, quando la patente viene utilizzata per
conto del!' azienda;
produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze
tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del
centro elaborazione dati;
capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
capo turno Terminal;
capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici
internazionali;
capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate
nella declaratoria;
cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
incaricato della compilazione del budget aziendale;
coordinatore aeroportuale (air couriers);
capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
responsabile di laboratorio chimico-fisico;
responsabile di terminale container gestito direttamente dall'azienda.
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Categoria G -Quadri
Premesso che 'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 Codice civile e
dell'articolo 5 della legge n. 190/85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal
quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche
mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro
dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per
i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente
connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma
promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali. Ai quadri è riconosciuta un'indennità di funzione pari a
51,65 euro mensili lorde.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei
dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per
l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e
autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità
ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari
dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali. Tali attività,
che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e
progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture
professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli
competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
Tale livello è previsto nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il
lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra
dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
Esempi di figure appartenenti alla categoria sono:
Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con
poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono
preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
i gestori e reggenti autonomi di docks e silos.
► Classificazione personale viaggiante
A3: Lavoratori con patente C -E dedicati a lavori interni, logistiche, portuali,
terminalistiche, interportuali o servizi sistematici/ripetitivi con rientro nella sede di inizio
sendzio
B3: Lavoratori con patente C -E non sottoposti a particolari abilitazioni (es. container,
casse mobili, groupage, centinati, etc.) -spetta l'indennità di trasferta.
C3: Lavoratori con patente C -E soggetti a specifiche normative e abilitazioni
professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) -spetta l'indennità di
trasferta.
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D2: Lavoratori con patente C (+crono) dedicati a lavori interni ad aree aree produttive,
logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali o servizi sistematici/ripetitivi con rientro
nella sede di inizio servizio
E2: Lavoratori con patente C (+crono) non sottoposti a particolari abilitazioni (es.
container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) -spetta l'indennità di trasferta
F2: Lavoratori con patente C (+crono) soggetti a specifiche normative e abilitazioni
professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) -spetta l'indennità di
trasferta.
Art. 20 -Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo
livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al
minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam
avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere
assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a
qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva
l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non
impiegatizie.
Art. 21 -Mansioni promiscue, mutamento mansioni, mansioni iolly
Come previsto dall'art. 2103 e.e., il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente
acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo pari a tre mesi consecutivi. Se l'esercizio delle prevalenti mansioni superiori non
sarà continuativo ma frazionato, l'assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia
complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro nell'arco dell'ultimo triennio.
Relativamente alla nuova disciplina del demansionamento, le parti fanno riferimento allo schema di
decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina
delle mansioni, in attuazione della legge 1 O dicembre 2014 n. 183 che ne stabilisce le casistiche e le
relative modalità attuative. Nel caso di mansioni promiscue, ovvero qualora il lavoratore dipendente
effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, se
protratte con continuità per oltre il 30% del tempo complessivo delle attività dallo stesso svolte, lo
stesso dovrà essere inquadrato nella qualifica di categoria superiore. Se manca il criterio della
prevalenza e le mansioni superiori vengono svolte per esigenze sostitutive, quali ad esempio il
parziale completamento di un turno del titolare della mansione, il lavoratore manterrà il proprio
livello.
Sono invece considerati 'jolly" i lavoratori dipendenti che vengano assegnati in modo
permanente e per l'intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che
possono anche articolarsi su più categorie contrattuali. L'inquadramento dei jolly sarà al livello
28
della mansione temporalmente prevalente. Sia nel caso di mansioni promiscue che nel caso di
mansioni jolly, il lavoratore percepirà una "indennità di sostituzione", commisurata. alla differenza
retributiva tra i livelli di appartenenza e quello della mansione superiore, proporzionata al tempo
mediamente dedicato alla mansione superiore.
TITOLO II
-IL RAPPORTO DI LAVORO -COLLOCAMENTO E MERCATO -
CAPITOLO V -Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 22-Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina
della domanda e dell'offerta di lavoro. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in
copia al lavoratore, contenente le indicazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in
particolare:
a) la data di assunzione;
b) l'unità produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f) il trattamento economico
g) l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti o autocertificazione resa ai sensi di legge:
a) certificato di residenza;
b) permesso di soggiorno ove obbligatorio;
c) curriculum vitae;
d) attestazione relativa ai titoli di studio;
e) ogni altra documentazione che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività
che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del
presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici
con possibilità di accesso per i lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei
documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La lavoratrice e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica
da parte del sanitario di fiducia del datore di lavoro per l'accertamento dei requisiti fisici e
psicoattitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati, così come previsto dal
D.lgs. n. 81/2008.
29
Art. 23 -Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova massimo pari a:
60 giorni lavorativi per i livelli A e B;
180 giorni di calendario per gli altri livelli.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi
momento, senza preavviso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,
ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di
lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine
rapporto di lavoro maturato. Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o
infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il per iodo di prova stesso ove sia in grado di
riprendere il servizio entro novanta giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza;
in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti. Trascorso il periodo di
prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si
intenderà confermato in servizio.
Per i contratti a tempo determinato, i termini di durata massima del periodo di prova,
determinati ai sensi del presente aiticolo, non possono comunque superare il 50% della durata
complessiva del contratto stipulato.
Art. 24 -Satellitari
Le parti concordano che l'installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha
finalità di controllo sull'operato dei lavoratori dipendenti, ma di garanzia della sicurezza del mezzo
e del carico definendo tali controlli quali difensivi della merce e dell'automezzo. A tale fine le parti
concordano che, nel rispetto della Legge 300/1970 e della disciplina dettata dalla Legge 675/1996 e
seguenti circa la videosorveglianza in caso di installazione di sistemi satellitari, i lavoratori
andranno anticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale. Il testo
concordato di tale comunicazione viene inserito quale allegato del CCNL.
Le parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno essere utilizzate
dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.
Art. 25 -Doveri delle lavoratrici e dei lavoratori
Il lavoratore dovrà esercitare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la
massima diligenza ed in particolare dovrà osservare le norme di legge, quelle del presente contratto
collettivo, nonché -se socio -le regole statutarie e i patti sociali fra i soci; egli è in ogni caso tenuto
ad osservare tutte le norme che l'esperienza, le regole di convivenza civile ed il buon senso
impongono a ciascuno. Gli articoli della presente parte del contratto collettivo saranno affissi in
luogo visibile dell'azienda e prevedono il dovere di:
a) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a
tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze;
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b) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel
rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e delle disposizioni attuative
con la massima diligenza ed assiduità;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda evitando di propagare,
specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso
presso l'impresa stessa;
d) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il lavoratore deve evitare di trarre
in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora, evitando altresì di
assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e
doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL 13 novembre 1924
n. 1825 convertito in Legge n. 562/1925;
e) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il
pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'azienda;
f) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il
normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda, ovvero,
che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
g) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non
contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Art. 26-Corrispettivo per la prestazione lavorativa
La retribuzione rappresenta il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività lavorativa
svolta. Essa é la principale obbligazione in capo al datore di lavoro che connota il rapporto di
lavoro come un contratto oneroso di scambio (o a prestazioni corrispettive). I servizi della
bilateralità sono considerati una forma di retribuzione differita. Nella retribuzione possono confluire
più emolumenti a titolo non occasionale.
CAPITOLO VI -Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 27 -Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Le parti, relativamente al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti,
demandano alla nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 recante "Disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 1 O
dicembre 2014, n. 183".
Art. 28 -Contratto di lavoro a tempo determinato
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvemre a tempo
indeterminato, è consentita la assunzione del personale con apposizione di termini, nella forma del
contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva delle eventuali
proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione. Qualora la durata del contratto sia inferiore ai 36 mesi lo stesso può essere prorogato,
31
\
con l'assenso del lavoratore, per un massimo di 5 volte nell'arco dei 36 mesi a prescindere dal
numero dei contratti e, comunque, per la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato. Un numero superiore di proroghe comporta la trasformazione del
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga.
In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, il periodo di intervallo tra un contratto e
l'altro è fissato in 1 O giorni dalla data di scadenza per i contratti della durata di sei mesi, di 20 giori
per i contratti di durata superiore ai sei mesi, pena la trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento
del suddetto limite. Tali contratti potranno essere poi utilizzati in tutti i casi o nelle condizioni
espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente
Contratto. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore. Tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche del settore e delle necessità di
particolari categorie di imprese, la contrattazione collettiva di secondo livello potrà prevedere
differenti limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato rispetto a
quelli di cui al comma successivo.
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in
ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla
contrattazione integrativa, aziendale, territoriale e/o di altra natura:
Base computo Numero di lavoratori
1-9 7
10-15 9
16-49 24
Oltre 49 40%
La base di computo è costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
primo gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli
rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Al lavoratore
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il medesimo trattamento economico
previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in proporzione al periodo di lavoro
prestato. Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di
lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che
manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
Art. 29 -Contratto di lavoro somministrato
E' consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'Art. 20 del D.lgs. n. 276/2003,
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così come modificato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 , convertito, con modificazioni, in
Legge n. 78/2014 e modificato ulteriormente dallo schema di decreto legislativo recante il testo
organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014 n. 183. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con
contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati,
che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
Base computo Numero di lavoratori
1-9 100%
10-15 75%
16-49 75%
Oltre49 50%
La base di computo è costituita dall'organico complessivo dell'unità produttiva dei lavoratori
occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale
insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione,
attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato; le frazioni
di unità si computano per intero. L'utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo
rispetto a quello di riferimento, tramite l'Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce mandato, all'EBICOST il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori
interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall'Azienda.
In ~ccasione • dell;i~staÙrazione di ~ontfàtli • a· ··teinpo • determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta
all'EBICOST a livello territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle
tipologie dei contratti intervenuti. L'articolazione territoriale EBICOST, ove ritenga che venga a
configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti
stipulanti il presente contratto. L'EBICOST potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento
delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
Art. 30 -Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario
inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed ha la
funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito
della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze
individuali delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo contratto può essere esteso anche ai soci e
dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di apprendistato. L'azienda è tenuta
annualmente a comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente, l'andamento delle
assunzioni a tempo parziale e l'eventuale ricorso al lavoro supplementare. Il rapporto di lavoro part
time può essere di tipo:
1 Orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto;
33
2 Verticale: a tempo pieno nell'arco della giornata, ma solo per determinati periodi della
settimana, del mese o dell'anno;
3 Misto: per periodi, orizzontale e per altri, verticale.
Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e ai fini della prova valgono i
periodi previsti per gli eguali livelli a tempo pieno previsti dal presente CCNL. Nel contratto
individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla
settimana e al mese. Possono essere previste clausole flessibili o elastiche.
Nel contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, l'azienda ha
facoltà di richiedere alla lavoratrice e al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari
(lavoro reso oltre l'orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell'orario a tempo pieno.
Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i soci e dipendenti con contratto a tempo
parziale di tipo verticale o misto quando non sia raggiunto l'orario per il tempo pieno settimanale.
Le prestazioni di lavoro supplementare così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei
limiti dell'orario di lavoro settimanale delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo pieno, non richiede
il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo parziale. Il rifiuto della lavoratrice e del
lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di licenziamento. È
possibile per necessità aziendali, modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto
a tempo parziale ( clausola flessibile); le suddette necessità vanno illustrate alla rappresentanza
sindacale, ove esistente, con preavviso di almeno due giorni. È possibile incrementare la prestazione
lavorativa (clausola elastica) solo nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e
che l'incremento può essere eventuale e limitato nel tempo e va richiesto solo per casi di necessità
aziendali, ove esistente. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati
proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate. Per tutto quanto non disciplinato dal presente
Articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Art. 31 -Contratto di apprendistato professionalizzante
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può rappresentare un fattore
strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche
ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione
stabile e di qualità.
Riferimenti normativi. Le Parti firmatarie si danno reciprocamente atto che la seguente
disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento nella normativa vigente nonché nell'Accordo
interconfederale in materia di apprendistato sottoscritto dalle Parti. L'apprendistato
professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D .lgs. n. 16712011, e al
conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Possono essere assunti con
contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite
dalla legge, e non superiore ai ventinove. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste dalle
categorie del presente CCNL rinvenibili nei livelli da A a E. L'apprendista non potrà essere
retribuito a cottimo. Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono per gli apprendisti le
disposizioni di legge.
Durata del contratto. La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi, la durata
massima è pari a 36 mesi. In deroga a quanto sopra e compatibilmente con le norme vigenti, la
34
durata del Contratto di apprendistato è di 48 mesi in caso di figure professionali analoghe a quelle
rivedibili ai livelli Cl-C2-C3-F del presente CCNL.
Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato
professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale svolti,
per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della
durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un
anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
In tal senso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. A tal fine, nel caso
di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a
registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto formativo. Tale documentazione deve essere
presentata dalla lavoratrice e dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento
della riduzione della durata del contratto di apprendistato.
Formazione. La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso
integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza
dell'apprendista e delle competenze tecnico -professionali e specialistiche da conseguire. Tale
formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e
leaming, seminari, esercitazioni di gruppo, visite aziendali, testimonianze. L'azienda potrà avvalersi
anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione
e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione
collettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali strutture formative esterne.
Per garantire un'idonea formazione tecnico -professionale all'apprendista, le parti concordano che
l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi
compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-regioni del 21.12.2011. La
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è
integrata, qualora previsto, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda. Le Regioni
hanno 45 giorni di tempo per comunicare all'azienda le modalità di svolgimento dell'offerta
formativa pubblica, indicando le sedi e il calendario, e potranno, inoltre, avvalersi delle imprese e
delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.
Piano formativo individuale. Le parti del contratto individuali di lavoro definiscono nel PFI,
che dovrà essere elaborato contestualmente all'assunzione, il percorso formativo del lavoratore in
coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da
conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Il PFI potrà essere modificato
in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del
tutor/referente aziendale. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali,
eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena
operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione
dell'attività formativa utilizzando un modello alternativo.
Obbligo di stabilizzazione. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti nelle realtà aziendali
con più di 50 addetti, il datore di lavoro ha l'obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti
in azienda prima di assumerne di nuovi.
Tutor/referente aziendale. Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la
presenza di un tutor/referente aziendale indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed
esperienza. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce
l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista :
5
azienda~[e alla de; del PFI~
verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n.
16712001, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa. Tale
scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso datore di
lavoro.
Retribuzione. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale
retribuzione dei lavoratori qualificati del livello di destinazione dell'apprendista, secondo le
seguenti proporzioni:
Livelli Durata Retribuzione
A-B-C-D 36 mesi Primi 18 mesi 80% della retribuzione del dipendente a tempo
indeterminato con pari livello.
Dal 19° mese 90% della retribuzione de 1 dipendente a tempo
indeterminato con pari livello.
E-F 42mesi Primi 21 mesi 80% della retribuzione del dipendente a tempo
indeterminato con pari livello.
Dal 22° mese 90% della retribuzione del dipendente a tempo
indeterminato con pari livello.
Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto sono
conservati ad personam.
Art. 32-Telelavoro-Smart Working
Definizione. Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il
domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione
con la sede del datore di lavoro.
Prestazione lavorativa. I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure
trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la
telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di
instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I
rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di
trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni
lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o
modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e
la loro quantificazione.
e)· applicazione del presente CCNL.
f) La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione,
che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalle rappresentanze sindacali nominate dalle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL o in loro assenza dalla struttura territoriale di una
delle OO.SS. firmatarie del presente accordo; le modalità pratiche di espletamento della
prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto
36
scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale
accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Postazione di lavoro. Il datore di lavoro provvede alla installazione -in comodato d'uso ex art.
1803 e.e. e seguenti -di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La
scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta
proprietario delle apparecchiature. La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze
dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il
sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet). Le spese connesse
all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della
lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro. L'azienda si impegna a ripristinare nel più
breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di
lavoro l'azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
Collegamenti telefonici. Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definite
in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso. Il costo dei
collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i
dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
Arredi. Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc ... rispondenti a
criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla
specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
Orario. La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero
della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a
discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tr~ .le parti . . .
un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni,
informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per
lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non
inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le prestazioni straordinarie,
notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da
parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
Comunicazione, informazione. Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della
comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di
comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di
bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun
trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.
Riunioni e convocazioni aziendali. In caso di riunioni programmate dall'azienda per
l'aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il
tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è
considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso
nell'orario di lavoro.
Diritti sindacali. Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il
diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca
elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a
consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo.
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L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella
stabilita dallo specifico Articolo del presente CCNL.
Controlli a distanza. Il datore di lavoro provvedere ad illustrare preventivamente alla
lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di
valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli. Le modalità di
raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a
mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle rappresentanze sindacali
nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o in loro assenza alle rappresentanze
territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art.
4 della Legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le
modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo
restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo
anticipo rispetto all'effettuazione.
Sicurezza. La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e
sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro. Secondo la
normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l'allestimento della
postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla
sicurezza dell'azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato
anche il piano dei rischi possibili. E' facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta
motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza. In ogni caso, ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio
lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti
di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvedere a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite
mediche periodiche e specialistiche indicate. Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e
qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in
dotazione.
Riservatezza. A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più
assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul
sistema informativo aziendale.
Art. 33-Tirocinio
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì una forma di inserimento
temporaneo all'interno dell'impresa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le
scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l'inserimento di
lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). I tirocinanti dovranno essere
assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l 'INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per
la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all'impresa, da lui svolte. Il
tirocinio si può svolgere anche con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di
lavoro interessati. La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall'art. 7 del
D.M. 142/1998, così come modificato dall'art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013 nonché
dall'Accordo tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante "Linee Guida in materia di tirocini" del 24 gennaio 2013. Al tirocinante, l'impresa ospitante
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riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese minimo di € 300,00 mensili,
salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra
impresa ospitante e tirocinante.
Le parti si riservano di affidare all'EBICOST la promozione di piani formativi standardizzati
relativi al percorso formativo del tirocinante.
TITOLO ID
-NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO -
CAPITOLO VII -Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 34 -Orario di lavoro per il personale non viaggiante
La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore
giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il
martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente
articolo. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di
lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate
ma retribuite. L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di
logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al d.lgs. 261/99, in base a quanto pre".isto
dal comma 5, dal lunedì al sabato. r sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26
annui; la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restante
orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato
saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in
maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma 5, fermo
restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere
strutturale e sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo. A livello aziendale verranno
definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera
non omogenea Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità dà luogo al
pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta
percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia
concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%. Nel caso di lavoro a
turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito
da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo
di 2 ore.
In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite, vengono riconosciute 40 ore
annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante pennessi individuali e/o
collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche
conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto
alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quant
39
previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di
maturazione (1 ° gennaio -31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al
momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Art. 35 -Pausa e pasti
Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale,
per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad
un massimo di 120 minuti.
Art. 36-Addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center
Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti
all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro) e successive modifiche. L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro
e/ o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di
lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti.
Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio
dell'orario normale di lavoro fissato.
Art. 37-Deroghe
Le Parti convengono:
a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel
settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli
scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente
articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso
non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in
cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente
contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario
contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta
salva comunque, previa comunicazione preventiva alle RSU/RSA, l'eventuale distribuzione
su 5 giorni.
Art. 38 -Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali
è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della
settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni
40
per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno
fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno
precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto -per il giorno in cui avrebbe
dovuto avere il riposo -ad una maggiorazione del 40%.
Art. 39 -Orario di lavoro per il personale viaggiante
Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in
39 ore.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima
della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 6 mesi, al netto delle
giornate non lavorate ma retribuite, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore
settimanali.
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo
compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a
disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:
• il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare, la guida, il carico e lo
scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a
garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o
regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle
operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
• i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del
proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale,
occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui
all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti
di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del
lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.
Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di
lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di
iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di
trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata
per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro
straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la
esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due
conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
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Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del secondo conducente
assolvono la comunicazione di cui all'art 3, comma 1 lettera b) del d.lgs. 234/2007.
Art. 40 -Riposi
I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e
dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore. Rientrano nei riposi
intermedi:
• i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15
ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
• il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola
indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa o della residenza
del lavoratore. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata
dell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una
delle seguenti modalità:
a) secondo l'attività effettivamente prestata;
b) secondo quanto previsto da: Accordi aziendali, Accordi collettivi territoriali, Accordo
quadro territoriale, Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico.
In aggiunta alle 4 festività abolite, al personale viaggiante sono riconosciute, 4,5 giornate di
permesso retribuito in ragione di anno. di servizio o .frazione_ di ~sso, monetiznate al 75% del valore
corrispondente. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in
viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del
presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti sono assorbite fino a
concorrenza. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante
addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta si intende distribuibile fino alle
ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario
nell'ambito di 4 settimane.
Art. 41 -Flessibilità
L'impresa può stabilire in alcuni periodi regimi diversi di orario contrattuale. La diversa
modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità
dei dipendenti dell'impresa.
La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità non potrà
superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà
essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche
individuale, in periodi di minor intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti. In regime
di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario, ferma restando la compensazione di cui
al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la
retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione. I riposi compensativi
potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno
essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione.
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Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione
del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore prestate in regime di flessibilità oltre l'orario
normale di lavoro maggiorate di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale
di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato; il
pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le ore di lavoro non recuperate e retribuite
come sopra verranno computate in diminuzione del monte annuo di ore straordinarie.
Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior
prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata
alcuna trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere
compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla
sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior
controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva.
Art. 42-Lavoro notturno -Lavoro domenicale con riposo compensativo -Lavoro nelle
festività nazionali e infrasettimanali
Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere,
nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo
compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali. È considerato lavoro notturno
quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale,
il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle 5,00 del mattino. È
considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi. È
considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal
lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di
almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione
globale:
► Lavoro notturno (escluso il personale viaggiante)
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%
b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
► Lavoro domenicale con riposo compensativo
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50%
► Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito
dell'orario normale)
a) maggiorazione 50%.
Art. 43 -Lavoro straordinario e banca delle ore
Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite
massimo complessivo di 165 ore annuali individuali. Per le ore di straordinario prestate tra il limite
di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in
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ll ~ ~
alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante
versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle
maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti. L'eventuale superamento del limite
massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo -ferma restando la sola corresponsione
delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti -alla conseguente trasformazione
in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale. Il
lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro
straordinario, salvo motivi d'impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali
previsti. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei
lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello
eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro
straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi. È considerato lavoro
straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione
globale:
• lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;
• lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per il personale con
orario normale settimanale distribuito dal lunedì al venerdì): maggiorazione 50%;
• lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì (per il personale con
orario normale settimanale distribuito dal martedì al sabato): maggiorazione 50%;
• lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;
• lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
• lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore
salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione
prevista dal precedente art. 12 per il lavoro notturno. Agli effetti del presente articolo, nonché del
precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile
per 168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni,
si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui al
presente CCNL. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro
straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di
lavoro straordinario non sia superiore a 36.
Le aziende comunicheranno mensilmente alle RSU le ore straordinarie complessivamente
effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo. La comunicazione di cui al
comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello
in cui vengono retribuite le ore straordinarie. Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di
generi di largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato
legate alla stagionalità, tre gruppi di otto ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa
verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le OO.SS. territoriali. Qualora sia svolta dal
datore di lavoro o da enti/soggetti dallo stesso autorizzati oppure in ogni caso previa autorizzazione
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del datore di lavoro attività formativa fuori dal normale orario di lavoro, al lavoratore verrà
riconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.
► Banca ore
Le parti convengono di istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali
confluiscono:
le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo
qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi;
tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250
ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di
corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta
all'Azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l'intero anno
successivo. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del
mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario. La
fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da
effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all'utilizzo dei
ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà
avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione
dei due mesi. Le richieste di fruizione delle ore in banca ore verranno accolte entro il limite del 15%
dei lavoratori che. avrebbero dovuto ess~re prese~ti nell'ufficiojreparto nel giorno e/o nelle ore
richiesti, con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino
tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico delle stesse.
Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto
oppure sia superata la percentuale, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le
esigenze aziendali. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la
fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4
mesi.
Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno
liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre
dell'anno di maturazione.
Art. 44 -Trasporti speciali
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e
sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trovano applicazione le norme
relative alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi, salva diversa
pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
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Art. 45 -Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la legge n. 146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che
le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni
interessi costituzionalmente garantiti:
trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da
riscaldamento;
raccolta e distribuzione del latte;
trasporto di animali vivi;
trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti, pertanto, si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione
dei servizi di cui sopra.
► Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli
impianti
Custodia;
funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
controllo merci pericolose e/o deperibili.
CAPITOLO VIII -Organizzazione del lavoro
Art. 46 -Riposo settimanale -festività e permessi
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge,
alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano in maniera particolare le
norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità. Sono considerati giorni festivi,
quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni
appresso specificati:
festività nazionali:
25 aprile -ricorrenza della liberazione
1 °maggio-Festa dei Lavoratori;
2 giugno -Festa della Repubblica;
festività infrasettimanali
il primo giorno dell'anno,
l'Epifania,
il giorno del lunedì di Pasqua,
il 15 agosto -festa dell'assunzione,
il 1 ° novembre -Ognissanti,
1'8 dicembre -Immacolata Concezione,
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/
il 25 dicembre-Natale,
il 26 dicembre -Santo Stefano,
la solennità del Santo Patrono.
A tutte le lavoratrici ed i lavoratori assenti nella giornata di festività, per riposo settimanale,
per malattia, infortunio, astensione obbligatoria per gravidanza a puerperio dovrà essere corrisposta
una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo
di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la dipendente ha diritto ad una indennità
integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro. Il trattamento di cui al presente Art. non è
dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Alla lavoratrice e al lavoratore che
presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera
la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui al presente
CCNL. A tutte le lavoratrici ed i lavoratori potranno essere concessi permessi retribuiti il cui
godimento deve essere richiesto almeno un giorno prima della loro fruizione. Tali permessi
retribuiti complessivamente per le 24 (ventiquattro) ore all'anno sono concessi in sostituzione delle
festività abolite. In casi speciali e giustificati la lavoratrice e il lavoratore potranno usufruire di
permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura
massima di un'ora al giorno.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite entro
l'anno di maturazione, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla corresponsione della relativa
retribuzione che sarà corrisposta entro la fine del mese successivo; oppure, in alternativa, i
lavoratori potranno godere dei permessi nel corso dell'anno successivo a quello di maturazione, e
comunque non oltre il 30 giugno. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Il riposo
settimanale cade normalmente di domenica.
Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze
organizzative lo permettano -può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso,
concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali
per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi. Il
lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di
maggiorazione salariale previste dal presente CCNL, anche del prescritto riposo compensativo in
altro giorno della settimana da concordare.
Le Parti convengono che, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi straordinari
retribuiti per i casi di eventi sottoelencati:
• matrimonio di un figlio -1 giorno
• nascita o adozione di un figlio - 2 giorni
• decesso del padre, della madre, di un fratello di una sorella, di un coniuge, di figli -3 giorni
• decesso di un suocero, di un nonno - 3 giorni
• alla lavoratrice e al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi
retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare
l'idoneità alla donazione.
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In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela
di primo grado ed eccezionalmente di secondo grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore
di lavoro la lavoratrice e il lavoratore concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite
massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di
assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso In altri casi di forza
maggiore le lavoratrici e i lavoratori potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi
retribuiti o dalle ferie annuali. Alle lavoratrici e ai lavoratori, che ne facciano richiesta, possono
essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore all'anno.
Relativamente al personale imbarcato, durante la navigazione, i turni di servizio continuano
anche nei giorni festivi secondo il normale orario di lavoro. Ai marittimi saranno riconosciuti tanti
giorni di riposo pari al numero delle festività trascorse in navigazione. In caso di semi festività (24
dicembre e sabato prima di Pasqua) sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo
compensativo.
Art. 47 -Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
Al personale dipendente spettano i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e
successive modificazioni, nonché i riposi di cui all'art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001 in
alternativa al prolungamento del congedo parentale. Attesa la peculiarità dell'attività svolta dalle
strutture che applicano il presente CCNL, in ragione della necessità di contemperare l'esigenza di
assicurare continuità assistenziale agli utenti con il diritto all'assistenza del disabile, coloro che
beneficiano dei permessi ex legge n.104/92 dovranno consegnare al datore di lavoro, con cadenza
mensile, una programmazione di massima dei permessi stessi. Laddove ricorrano situazioni
straordinarie ed eccezionali che non consentano di individuare con detta cadenza le date di fruizione
dei permessi, il lavoratore dovrà, per quanto possibile, comunicare la richiesta di permesso con un
congruo preavviso, così da consentire all'azienda di predisporre le necessarie misure atte ad evitarne
di compromettere il funzionamento dell'organizzazione.
Art. 48 -Ferie
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi
per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni. Qualora i turni prevedano
orari giornalieri di differente grandezza il calcolo delle ferie sarà effettuato trasformando i giorni in
ore e pertanto il monte ore di ferie corrisponderà a 165 ore (26x6,33). Resta inteso che il godimento
delle ferie avverrà per giorni interi e non potrà esserle frazionato ad ore. In occasione del godimento
del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione con esclusione delle
indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie
per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del
periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. L'epoca e la durata
dei turni di ferie sono stabiliti dall'Azienda, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo
(maggio/ottobre), sentito l'interessato. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del
godimento annuale delle ferie. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate
in qualunque momento dell'anno.
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~
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse,
né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non
usufruisce per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli
anni successivi.
Art. 49-Aspettativa
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne faccia
richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di
familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un'aspettativa senza retribuzione
e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell'arco della
vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno
dell'impresa. La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di
aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'impresa, qualora
accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 1 O giorni. La
lavoratrice o il lavoratore che entro 7 (sette) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si
presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'azienda qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che
ne hanno giustificato la concessione, può richiedere alla lavoratrice e al lavoratore di riprendere il
lavoro nel termine di 7 (sette) giorni. Alla lavoratrice e al lavoratore, ammalato o infortunato sul
lavoro a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore
a 120 ( centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
■ che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati medici;
■ che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
• che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità ad alcun altro effetto.
Art. SO-Sospensione -soste-riduzione d'orario e recuperi
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà della lavoratrice e del
lavoratore questi ultimi hanno diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
Relativamente alle materie inerenti la sospensione, le soste, la riduzione di orario e i recuperi le
parti danno atto che nell'ambito della contrattazione di II livello si potrà procedere ad una specifica
regolamentazione.
Art. 51 -Volontariato
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di
quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/1991, convengono che alle lavoratrici e ai
lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle
turnazioni previste dal presente CCNL.
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Art. 52 -Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e
che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella
misura di giorni quindici di lavoro effettivo per i livelli A-B-C e trenta di calendario per tutto il
restante personale dipendente. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità paui all'importo della
retribuzione lorda del periodo di mancato preavviso computato in tanti ratei giornalieri quanti i
giorni di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente
indennità, è computato nel l'anzianità di servizio. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di
cui al primo comma del presente articolo di tioncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso
del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il
periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 53 -Cessione -trasferimento -fallimento dell'azienda
Le parti nell'intento di valorizzare l'apporto dei lavoratori alla vita dell'impresa si impegnano
ad individuare ogni utile soluzione tesa a garantire il mantenimento del livello occupazionale e,
nello specifico per il trasferimento d'azienda, la cessione ed il fallimento dell'azienda si fa
riferimento all'art. 2112 e.e. e alle disposizioni di legge.
Art. 54 -Cambio di gestione
Rilevato che nelle situazioni caratterizzate dalla produzione dei servizi tramite contratti di
appalto e che sono soggette a :frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti
di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con
assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato,
delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese del settore e,
dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Fatta salva la volontà delle parti di tutelare in tutte le sedi utili i lavoratori impegnati
nell'attività oggetto di cessazione di appalto, per la disciplina di dettaglio si rimanda alle
disposizioni di legge vigenti e ad eventuali successive modifiche che dovessero intervenire.
Art. 55 -Distacco
Il distacco, come disciplinato dalla vigente normativa in materia si ha quando il datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratrici o lavoratori
a disposizione di altro datore di lavoro a favore del quale deve essere adempiuta la prestazione di
lavoro. Il distacco può essere disposto a condizione:
che sia temporaneo indipendentemente dalla durata;
che sia funzionale all'interesse produttivo del datore di lavoro distaccante e per tutta la durata
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~l
del distacco che il lavoratore effettui la prestazione lavorativa a favore del destinatario;
che permanga il potere direttivo del distaccante eventualmente, in parte, delegato al destinatario;
che non configuri illegittima interposizione di manodopera;
che, ove il luogo di lavoro disti oltre 50 km rispetto al luogo dove il lavoratore è normalmente
occupato, sussistano ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive;
che, ove il distacco comporti un mutamento di mansioni con una riduzione e/o specializzazione
dell'attività effettivamente svolta, vi sia il consenso del lavoratore e interessato a ratifica
dell'equivalenza delle mansioni.
Rimangono a carico del distaccante gli oneri relativi al trattamento economico (retributivo,
contributivo e assicurativo) e normativo del lavoratore distaccato mentre sono a carico del
destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro distaccante
potrà procedere ad assumere con contratto a termine altro lavoratore.
Art. 56 -Responsabilità dell'autista
L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio.
Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico
dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate. L'autista è responsabile del veicolo
affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che
ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili,
esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista è tenuto alla corretta compilazione ed
utilizzazione dei fogli di registrazione del tachjgrafo ovvero della carta tachigrafica . .L'autista è
tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna
dal datore di lavoro rispondendo dell'eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che
dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall'uso improprio. L'autista può utilizzare le
tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili ali' attività
lavorativa.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
1. la gravità della responsabilità del lavoratore;
2. l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla
sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le
condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare
tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate. Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato
polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSA/RSU le condizioni
dell'assicurazione. Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso
economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.
L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. Quando
le due parti -azienda e lavoratore -siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento
contravvenzionale, l'onere relativo -compreso quello dell'assistenza legale - è a carico
dell'azienda. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in
ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del
necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo
di predisporre le condizioni affinché tali verifich;l possano r:e[ma çompere t
il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fomite
dal!' azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le
parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare
le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista. In
questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non
utilizzato come tale.
Art. 57 -Responsabilità dell'autista -indennità
In via sperimentale, al fine di incentivare i lavoratori ad una corretta e diligente osservanza
delle norme di cui al presente CCNL, delle norme sulla sicurezza, delle norme di cui al codice della
strada e di ogni altra norma applicabile alle categorie di cui al presente CCNL, viene riconosciuto a
ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00. Tale contributo sarà trattenuto ai
dipendenti che non tengano un comportamento conforme alle norme sopra indicate.
A titolo esemplificativo il contributo sarà trattenuto ove:
non msenscano il foglio di registrazione e/o la carta tachigrafica nell'apparecchio di
controllo;
arrechino danni per incuria al materiale e/o alla merce che devono trasportare o che
comunque abbiano in consegna, al veicolo o a terzi;
non utilizzino in modo corretto il tachigrafo e tutti i dispositivi di sicurezza sia individuali
che quelli in dotazione del mezzo;
non rispettino le norme sulle interruzioni alla guida e sui riposi;
non rispettano le norme del codice della strada incorrendo in sanzioni.
Le somme trattenute ai lavoratori che tengono un comportamento poco diligente,
incrementeranno il contributo annuale di cui al primo comma e saranno suddivise tra i lavoratori
che abbiano tenuto un comportamento ligio al dovere ed alle norme.
Art. 58 -Piccola manutenzione e pulizia macchine
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo
stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario
normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate
come prestazioni straordinarie. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se
eseguite da altro personale.
Art. 59 -Indumenti da lavoro
Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.LGVO
626/94 e successive modificazioni, forniranno una volta l'anno, a proprie spese, due tute o due
completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo
salvo esigenze particolari. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i tre mesi
dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del
52
~
50% del prezzo di acquisto. L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a
disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I
lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono
obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
CAPITOLO IX -Trattamento economico
Art. 60-Retribuzione
La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1. minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2. eventuali aumenti periodici di anzianità;
3. eventuali altri aumenti comunque denominati;
4. premi di operosità, ove spettanti, previsti;
5. erogazioni previste dagli accordi di secondo livello;
6. eventuale terzo elemento;
7. eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8. indennità di funzione per i quadri;
9. elemento distinto della retribuzione.
Art. 61 -Minimi tabellari
Tabella con la retribuzione minima lorda per ciascuna categoria e livello previsti per il
personale non viaggiante
LIVELLI SALARI MINIMI LORDI
G Quadri 2.323,48
F 2.182,07
E 2.004,58
Dl 1.810,37
D2-3 1.761,69
Cl 1.675,69
C2 1.632,02
B 1.597,70
Al 1.493,28
A2 1,373,62
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Tabella con la retribuzione minima lorda per ciascuna categoria e livello previsti per il
personale viaggiante
LIVELLI SALARI MINIMI LORDI
C3 1.811,01
B3 1.810,37
A3 1.809,73
F2 1.762,36
E2 1.761,73
D2 1.761,10
Note: Gli importi sono comprensivi dell'ex indennità di contingenza
Art. 62 -Tredicesima mensilità
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del
16 dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in
aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la
sospensione della retribuzione. Il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, ha modificato il comma 5 dell'art.
34 del D.L 26 marzo 2001, N.151 stabilendo che i periodi di congedo parentale non comportano
riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti
accessori connessi all'effettiva presenza in servizio. Dal 13 agosto 2022, i ratei di 13ma, ferie e
permessi retribuiti durante il periodo di congedo parentale sono riconosciuti con le seguenti
modalità:
il 70% del rateo mensile se c'è indennità a carico Inps
il 100% del rateo mensile se non c'è indennità a carico Inps.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il
lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i
mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Art. 63 -Quattordicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile
percepita dal lavoratore. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la
prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La
quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi,
precisamente, al periodo dal 1 ° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il
lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti
sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato
superamento del periodo di prova.
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Art. 64 -Aumenti periodici di anzianità
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mentre quella per il riconoscimento
degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Alla lavoratrice e
al lavoratore dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari
all' 1.50% della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
Art. 65 -Indennità varie
Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, le parti demandano al secondo livello di
contrattazione la disciplina relativa alle eventuali indennità da corrispondersi alle lavoratrici ed ai
lavoratori al verificarsi di determinati eventi.
Art. 66 -Reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere liquidata alle lavoratrici e ai lavoratori con cadenza periodica,
comunque non superiore a quella mensile. All'atto del pagamento della retribuzione verrà
consegnata alla lavoratrice e al lavoratore la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno
essere distintamente specificate: la denominazione dell'azienda, il nome ed il cognome della
lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci
e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute. Resta
fermo, comunque, il disposto dell'art. 2113 del Codice civile, come modificato dalla Legge n.
533/1973.
Art. 67-Trattamento di fine rapporto
Alla lavoratrice e al lavoratore licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento
previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Sono elementi utili ai fini della determinazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente sottoindicati.
■ retribuzione tabellare;
■ indennità di contingenza;
■ anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per impiegati;
■ eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
■ indennità che abbiano carattere non occasionale;
■ accordi integrativi.
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TITOLO IV
-TUTELE-
CAPITOLO X -Trattamento di malattia ed altre tutele
Art. 68 -Trattamento in caso di malattia ed infortunio
L'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata almeno entro la prima ora del
normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento. La lavoratrice e il lavoratore
devono dare immediata notizia di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, al proprio
datore di lavoro. Quando la lavoratrice e il lavoratore abbiano trascurato di ottemperare all'obbligo
suddetto ed il datore di lavoro non sia venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia
potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, il datore resta esonerato
da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso. In mancanza di tali
comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sul
lavoro sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o
mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio sul
lavoro viene assicurato il seguente trattamento:
Periodo di comporto -In caso di malattia la lavoratrice e il lavoratore non in prova, hanno
diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa o frazionata per un periodo di
sei mesi anche in presenza di più episodi morbosi nell'arco dell'ultimo biennio e di nove mesi
nelÌ'ultimo triennio. Per la lavoratrice e Ù lavoratore con· co~tratto·p~~time verticaie o mi~tò_ il
periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di tre anni in
caso di più assenze verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate
concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse
prestato.
In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente, ha diritto
alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e
di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data
indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto
dalla legge 6 agosto 1975 n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC.
L'assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano
infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall'INAIL.
In caso di malattia professionale la lavoratrice e il lavoratore non in prova hanno diritto alla
conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro,
corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso
di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al
lavoratore di riprendere servizio, è possibile risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennità
sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto; ove ciò non avvenga e il datore non
proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti
del preavviso.
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Resta anche convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il
lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e salvo approvazione da parte del datore di lavoro,
di un periodo di aspettativa della durata di mesi dodici durante il quale non decorrerà retribuzione
né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di
malattia grave e continuativa, regolarmente documentata, la lavoratrice e il lavoratore potranno
usufruire, previa richiesta scritta, e salvo approvazione da parte del datore di lavoro, di un ulteriore
periodo di aspettativa fino a guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta alla
lavoratrice e al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore
a complessivi 24 mesi continuativi.
Sospensione della fruizione. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la
fruizione alle seguenti condizioni:
sia tempestivamente comunicata al datore e supportata da idonea documentazione medica;
sia di gravità tale da impedire il recupero delle energie psico/fisiche del lavoratore.
Ulteriori previsioni del trattamento. Il trattamento economico di malattia è altresì previsto nei
peculiari casi di lavoratori assunti con contratto a termine. Ai lavoratori assunti con contratto a
termine non possono essere corrisposte indennità economiche di malattia per periodi superiori a
quelli di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso fermi restando
i limiti massimi previsti per la generalità dei lavoratori. Ove il lavoratore non possa far valere, nel
periodo in questione, più di 30 giorni di attività lavorativa, l'indennità viene corrisposta
direttamente dalla sede INPS per un massimo di 30 giorni. Il datore di lavoro non può corrispondere
l'indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo
determinato alle proprie dipendenze ancorché questi abbia precedenti lavorativi presso altri datori
nei 12 mesi precedenti. Allo scadere del termine contrattuale viene comunque meno il diritto a
qualsiasi indennità sia a conguaglio (datore) che a pagamento diretto (INPS).
Day hospital -le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di "day hospital" sono
equiparate a giorno di ricovero ospedaliero. Non è richiesta documentazione attestante il protrarsi
della permanenza per l'intera giornata lavorativa. Si applicano pertanto, sia relativamente alla
certificazione che ai termini di invio, i criteri relativi alle giornate di ricovero. Le ulteriori giornate
di ricovero in "day hospital" dovranno essere documentate con ulteriore certificato medico.
Donazioni d'organo -a coloro che si sottopongono a prelievo d'organo l'indennità di malattia
è riconosciuta per tutte le giornate di degenza e convalescenza purché debitamente documentate.
Lavoratori in trattamento emodialitico -i singoli giorni di assenza vanno cumulati per anno
solare al fine di determinare il periodo massimo indennizzabile. La prestazione non spetta se nella
giornata vi è stata una attività lavorativa ancorché ridotta. Il lavoratore è tenuto a produrre idonea
documentazione del luogo di cura che potrà essere inviata anche periodicamente.
Cure termali -le prestazioni termali non danno titolo a retribuzione considerata la natura
preventiva. Per quanto concerne le cure riabilitative potranno essere retribuite soltanto in caso di
affezioni o stati patologici per la cui risoluzione il medico specialistico della ASL ritenga
determinanti ed indifferibili le cure stesse attestando che le medesime non possano essere differite
fino alle ferie.
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Denuncia della malattia
La comunicazione va effettuata dal lavoratore con modalità coerenti con le innovazioni
tecnologiche che caratterizzano la riforma dell'invio telematico delle certificazioni mediche (come,
a mero titolo esemplificativo, e-mail o sms). In ogni caso di mancata trasmissione telematica del
certificato di malattia per qualsiasi motivo ( quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di
trasmissione o insorgenza dello stato patologico all'estero), il lavoratore, previo avviso al datore,
invia in azienda il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo
secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento
di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale le Parti concordano che nel corso di
ciascun anno di calendario (1° gennaio -31 dicembre) viene corrisposto:
-Il 100% della retribuzione per il primo evento di malattia, fino al terzo giorno;
il 66% per il secondo evento, fino al terzo giorno;
il 50% per il terzo evento, fino al terzo giorno;
dal 4° evento cesserà di essere corrisposta la retribuzione, sempre nell'arco
temporale sopra descritto.
-Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le
norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
Per i giorni dal 4° al 180° si seguirà il dettato del contratto già esistente.
Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma:
a. Per malattie con prognosi iniziale non inferiore a 1 O giorni ( considerando quindi i giorni di
calendario intercorrenti fida la data in cui il lavoratore dichiara di essere ammalato e quella
di prognosi riportate sul primo certificato rilasciato dal medico curante).
b. Per tutte le malattie successive all'accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice
( certificato del ginecologo attestante la data presunta del parto).
c. Per ricovero day hospital o i icoveri ospedalieri.
d. Per sclerosi multipla progressiva, patologie oncologiche o qualsiasi patologia grave che
comporti terapie salvavita.
Giornate non indennizzabili. I casi di giornate non indennizzabili sono:
assenza del lavoratore alle eventuali visite di controllo;
-giornate non coperte da certificazione medica.
Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche. Agli addetti per
i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi
vigenti, la condizione di persona affetta di tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave
debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione
predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge n.
162/1990.
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Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a
favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente
contratto.
Art. 69 -Trattamento per i genitori di disabili e di tossicodipendenti
La lavoratrice e il lavoratore, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti,
riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo
parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori. I lavoratori affetti da
patologie gravi riconosciuto dalla A.S.L., hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
Art. 70 -Lavoratori immigrati
Le parti convengono che l'apporto al processo produttivo da parte dei lavoratori immigrati
rappresenta una condizione particolarmente delicata che necessita di ogni utile azione tesa
all'integrazione sociale dei lavoratori stessi. A tal proposito le parti si impegnano a promuovere
ogni utile iniziativa anche di carattere formativo nell'ambito degli organismi paritetici e degli enti
bilaterali al fine di sostenere politiche attive e programmi di integrazione sociale e culturale. Anche
nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le
norme di legge e del presente CCNL.
Art. 71 -Sostegno ai lavoratori disabili
In materia di tutela dei lavoratori portatori di handicap le parti convengono sulla opportunità
di promuovere ogni utile iniziativa volta a favorire l'inserimento lavorativo di questi lavoratori nelle
aziende che applicano il presente CCNL. A tal proposito le Parti convengono di istituire all'interno
dell'Osservatorio operante presso EBICOST una apposita commissione di studio per individuare
ogni utile azione di sostegno.
Art. 72 -Promozione delle pari opportunità
Le parti considerano le pari opportunità come un valore condiviso che va sostenuto in tutte le
sue manifestazioni. A tal proposito le parti si incontreranno periodicamente a livello anche
territoriale, al fine di realizzare azioni positive favore dell'occupazione femminile. Le Parti
convengono sulla opportunità che vengano costituiti comitati per le pari opportunità, per la
progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti
pubblici. Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto da un membro in
rappresentanza della parte sindacale e parte datoriale. La sede operativa sarà presso l'Ente Bilaterale
EBICOST.
Art. 73 -Tutela della maternità e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro
Le parti condividono la necessità di garantire, nelle forme e modi ritenuti più idonei la
conciliazione dei tempi vita -lavoro con particolare riferimento alle esigenze della famiglia e della
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maternità -paternità responsabili. Le parti, relativamente alla maternità, demandano alla nuova
disciplina introdotta dalla legge 1 O dicembre 2014 n. 183 e dal relativo schema di decreto
legislativo. L'interruzione di gravidanza (aborto) entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione è
da considerarsi malattia determinata da gravidanza. Questa malattia non concorre al computo del
periodo di comporto, ma va considerata come periodo "neutro".
Per consentire l'assistenza al bambino l'azienda può, entro il 5% della forza occupata,
accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello
parziale.
Art. 74-Congedo per matrimonio
Alla lavoratrice e al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre
matrimonio, un congedo straordinario della durata di quindici giorni di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo
straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Art. 75 -Diritto allo studio
Le lavoratrici e i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta,
ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli
esami. Su richiesta delle lavoratrici e lavoratori gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali. Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari,
che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per
sostenere le prove d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il
lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti ( certificato, dichiarazione
o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che
siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. Il limite massimo di tempo per
il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite. Tali ore, fermo restando il limite
individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale
in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli
di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art. 76 -Contrasto al mobbing
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali. Il datore, nel
rispetto degli obblighi di cui all'art. 2087 e.e., è pertanto tenuto ad adottare tutte le soluzioni
organizzative per eliminare fenomeni che possono causare costrittività organizzativa.
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CAPITOLO XI -Salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro
Art. 77 -Tutela della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle
imprese, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica della lavoratrice e del lavoratore sulla base di quanto in
materia previsto dal dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., dalle norme di legge
vigenti, dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione nonché dall'Accordo Interconfederale in
materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di
sottoscritto dalle Parti. Nei casi previsti dalla legge, l'azienda fornirà gratuitamente idonei
dispositivi di protezione ( esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc.) osservando tutte le
precauzioni igieniche. La lavoratrice e il lavoratore dovranno utilizzare secondo le disposizioni
aziendali i mezzi protettivi avuti in consegna, curandone altresì la conservazione. Le Parti firmatarie
inoltre convengono che l'organismo paritetico previsto dalla normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro è stabilito nell'A.S.I.
Le Parti, condividendo la necessità di affrontare, in particolare, il tema dello stress-lavoro
correlato, si impegnano a demandare la problematica ad un apposito comitato paritetico da istituire
presso l'EBICOST e si impegnano, altresì, a recepire nel presente CCNL le risultanze e le
indicazioni che scaturiranno dal predetto comitato.
Art. 78 -Contrasto allo stress da lavoro correlato
Le Parti, condividendo la necessità di affrontare, in particolare, il tema dello stress-lavoro
correlato, si impegnano a demandare la problematica ad un apposito comitato paritetico da istituire
presso l'EBICOST. Le Parti, sin da ora si impegnano, altresì, a recepire nel presente CCNL le
risultanze e le indicazioni che scaturiranno dal predetto comitato.
Art. 79 -Tutela della privacy sui luoghi di lavoro
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D. lgs. 30
giugno 2003, n. 196. A tal fine le parti convengono che l'ente paritetico previsto dalla normativa
vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi e ambienti di lavoro é stabilito in EBICOST
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TITOLO V
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E NORME FINALI
CAPITOLO XI -Risoluzione
Art. 80 -Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per risoluzione consensuale;
d) per morte del lavoratore;
e) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Art. 81-Provvedimenti disciplinari
Le lavoratrici e i lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da
svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità
dell'infrazione commessa, con:
-rimprovero verbale,
-rimprovero scritto;
-multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 1 O ( dieci) giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale,
nei confronti della lavoratrice e del lavoratore, senza aver loro preventivamente contestato
formalmente l'addebito ed averlo sentito in loro difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più
gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque)
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli
addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione
commessa. La lavoratrice e il lavoratore avranno la possibilità di presentare le contro deduzioni a
sua difesa entro 5 (cinque) giorni. L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa
entro 1 O ( dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le sue
giustificazioni, o comunque nel termine più ampio, nel caso in cui siano necessari accertamenti che
non consentano di rispettare il suddetto termine. Tale decisione dovrà essere comunicata alla
lavoratrice e al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo di
comunicazione analogo. I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti delle lavoratrici e
dei lavoratori che:
non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell'azienda;
risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un
massimo di 3 (tre) giorni;
abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
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abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne
anticipino la cessazione;
risultino assenti ingiustificati dal lavoro per un periodo superiore a tre giorni consecutivi;
procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente
presso l'azienda;
contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela dell'azienda, da fornitori della
stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
commettano atti che portino pregiudizio o pericolo di pregiudizio alla sicurezza, alla
disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di
minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo, tenuto
conto anche della eventuale recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivate da esso. In
particolare, per le mancanze di cui alle lettere b, c e d sarà applicata la multa; per le successive o per
i comportamenti recidivi, sarà applicata la sospensione.
Art. 82 -Risoluzione del rapporto di lavoro
Il licenziamento, disciplinare, con o senza preavviso a seconda della gravità dei
comportamenti, sarà irrogato al lavoratore che commetta gravi o reiterate mancanze agli obblighi
legali e contrattuali, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi
infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento
morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
comportamenti penalmente rilevanti contro le persone dell'azienda o il patrimonio aziendale,
contro i clienti ed i terzi con cui sia venuto in rapporto nello svolgimento della prestazione;
comportamenti che integrino illeciti amministrativi;
procedimento penale, concluso con sentenza di condanna o con riti alternativi al giudizio,
per fatti estranei al rapporto ma che comunque valgano ad incidere sulla fiducia;
per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'adempimento dei propri doveri, che
comportino un danno alla proprietà o alle persone dell'azienda ovvero a clienti o terzi;
recidiva nei casi che hanno comportato l'applicazione della sanzione della sospensione.
Le Parti, relativamente alla materia dei licenziamenti, richiamano la nuova disciplina
introdotta dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183 e dai relativi decreti attuativi.
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CAPITOLO XII-Norme finali
Art. 83 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, anche nell'ambito di ciascun istituto, sono correlate ed
inscindibili tra loro; pertanto, i soggetti che osservino tali disposizioni, anche in termini parziali,
sono da considerarsi, per fatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme organico delle
norme del contratto.
Art. 84 -Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi
interconfederali sottoscritti dalle parti firmatarie il presente contratto.
Art. 85 -Clausola di salvaguardia
Le parti in sede di stesura finale procederanno all'armonizzazione del testo contrattuale con le
disposizioni di legge che dovessero intervenire.
Art. 86-Procedure per l'allineamento contrattuale
In caso di prima applicazione del presente CCNL alle lavoratrici e ai lavoratori
precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento,
ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali ulteriori trattamenti.
Inquadramento contrattuale. La lavoratrice ed il lavoratore saranno nuovamente inquadrati in
base all'effettiva mansione svolta in azienda, con riferimento alle previsioni della classificazione
del personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non
corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
Inquadramento retributivo. Rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il
cambio di CCNL non dovrà determinare, per le lavoratrici e i lavoratori già in forza, un trattamento
peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione
lorda annuale spettante alla lavoratrice e al lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà
rimanere invariata salvo eventuali previsioni migliorative. Alcuni esempi di allineamento
contrattuale verranno pubblicati nel sito dell'EBICOST.
Inquadramento normativo. Eventuali differenze a sfavore della lavoratrice e del lavoratore su
ferie, permessi e rol, potranno essere riconosciute ad personam; in alternativa, con accordo scritto
tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere monetizzate.
Art. 87 -Deposito e archiviazione
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della
contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti s'impegnano
a inviare al CNEL (Consiglio Nazionale del l'Economia e del Lavoro), archivio contratti, copia del
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presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 318, del 14 giugno 1996,
convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente CCNL, a cura di F API,
sarà inviato nei termini di 60 giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Enti
previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica che si riferisce alla
costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti
diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso
espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Confermato e sottoscritto, Roma 18/03/2025
FAPI-Federazione Autonoma Piccole Imprese
~,VL ~J'.~
iana Lavoratori Dipendenti
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