CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quali soci della medesima società, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in margine al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Foggia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 262 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 951, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 4.5.2015; e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quali soci della medesima società, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Foggia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Po n. 22 in Roma; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso i tre dinieghi di definizione agevolata della controversia ex art. 6 DI n. 119 del 2018, notificati il 25, 26 e 28 febbraio 2020 relativi alle istanze di definizione agevolata della controversia ex art. 6 DI n. 119 del 2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], l'avviso di accertamento n. TVK0207044582/2012 avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2007, in conseguenza della ritenuta percezione di un maggior reddito. Ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in conseguenza notificati gli avvisi di accertamento n. TVK10704483/2012 e n. TVK10704486/2012, in relazione al reddito da partecipazione conseguito. Gli atti impositivi annullavano e sostituivano precedenti avvisi di accertamento, anch'essi notificati ed aventi il medesimo oggetto. L'Amministrazione finanziaria riteneva accertato un maggior reddito conseguito, rispetto a quanto dichiarato, per effetto della cessione di immobili. Uno solo dei soci, [OSCURATO:PERSONA], definiva un procedimento di accertamento con adesione, mediante il quale la pretesa tributaria relativa al maggior reddito conseguito dalla società era contenuta in Euro 58.270,00, riducendosi di oltre i 9/10 l'originaria contestazione. L'Ente impositore aveva emesso gli atti impositivi sostitutivi nei confronti della società, e dei due soci che non erano stati parte dell'accordo, estendendo gli effetti dell'accertamento con adesione definito con l'altro socio. 2. La società ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, proponendo diverse contestazioni, ed in primo luogo affermando che gli effetti dell'accertamento con adesione concluso da un singolo socio non potevano essere estesi alla società ed agli altri soci, i quali non erano stati parte dell'accordo. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, annullando gli atti impositivi. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Foggia. Il giudice dell'appello confermava la non estensibilità degli esiti di un accertamento con adesione stipulato con un singolo socio, peraltro accomandante, alla società ed agli altri soci. Quindi esaminava la controversia nel merito, concludendo che la pretesa dell'Amministrazione finanziaria non appariva fondata. In definitiva, confermava l'annullamento degli avvisi di accertamento. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo d'impugnazione. Resistono mediante controricorso la società ed i soci. 4.1 I contribuenti hanno quindi depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del Dl n. 119 del 2018, come conv. L'Amministrazione finanziaria ha comunicato l'intervenuto diniego della definizione agevolata, avverso il quale società e soci hanno proposto ricorso. In conseguenza dell'intervenuto diniego, l'Agenzia delle Entrate ha anche depositato istanza mediante la quale ha domandato procedersi alla trattazione del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione dell'art. 39, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, e dell'art. 55 del Dpr n. 633 del 1972, per avere il giudice dell'appello fondato la propria decisione di infondatezza nel merito della pretesa tributaria basandosi esclusivamente sugli avvisi di accertamento notificati per secondi, mentre questi ultimi devono essere letti congiuntamente con i primi avvisi notificati, potendosi così correttamente valutare il reale ed ampio compendio indiziario che giustifica la pretesa dell'erario. 2. Mediante il suo ricorso avverso diniego di definizione agevolata dalla controversia, introdotto ai sensi dell'art. 360, commi terzo e quarto, cod. proc. civ, i contribuenti censurano la violazione dell'art. 6, comma 1, del Dl n. 119 del 2018, come conv., in cui è incorsa l'Agenzia delle Entrate, in conseguenza del difetto assoluto di motivazione del provvedimento di diniego dell'accesso alla normativa condonistica, e comunque per avere l'Amministrazione finanziaria erroneamente ritenuto che un procedimento penale, il quale coinvolge solo soggetti estranei, possa essere causa giustificativa del diniego all'accesso alla normativa beneficiale. 3. Ragioni logiche, oltre che giuridiche, impongono di trattare preliminarmente il ricorso proposto dai contribuenti, con il quale domandano di voler dichiarare l'illegittimità del diniego all'accesso al condono loro opposto dall'Agenzia delle Entrate, pronunziando tutte le statuizioni conseguenziali. Non ha proposto specifici atti di contrasto a questo ricorso l'Amministrazione finanziaria, che si è limitata a comunicare il diniego dell'ammissione al condono e la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione. I contribuenti rilevano che, in date 8 e 9 aprile 2019, la società ed i due soci parte di causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato all'Agenzia delle Entrate domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 6 del DI n. 119 del 2018, "procedendo ciascuno a pagare l'intero importo dovuto" (ric., p. 5). 3.1. L'Amministrazione finanziaria non ha contestato questi fatti, ma ha ritenuto di negare l'accesso al condono da parte dei contribuenti, perché la sentenza della CTR n. 951/26/2015, mediante la quale è stato definito il secondo grado del giudizio in questo processo, "è oggetto del giudizio penale ... nel quale l'Agenzia è costituita parte civile. Nel predetto giudizio sono contestati i reati di cui agli artt. 110 e 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., 479 c.p., 81, comma 2, c.p., 640, comma 2, c.p., per avere diversi giudici della Commissione tributaria, funzionari ... compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio ... ai pubblici ufficiali giudici viene contestato anche il reato di cui all'art. 479 c.p. ... e il reato di truffa ex art. 340 c.p." (atto di diniego, all.to dall'Avvocatura dello Stato all'istanza di fissazione di udienza del 30.12.2020). 3.2. La questione oggetto del ricorso proposto dai contribuenti è già stata esaminata da questa Corte di legittimità che, con sentenza n.40217 del 2021 ha espresso principi condivisibili, ai quali si intende pertanto assicurare continuità. 3.2.1. Invero, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, consente la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti anche in Cassazione, mediante il pagamento di un importo calcolato in funzione del valore della controversia - da intendersi, per effetto del richiamo espresso all'art. 12, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, corrispondente all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato e, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, alla somma di queste - e secondo percentuali di tale valore diversamente indicate in relazione ad individuate specificità dei casi. In particolare, l'art. 6 dispone che l'importo dovuto per la definizione agevolata della controversia è pari al valore della controversia, ma importi più bassi sono previsti, sia per il caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado (definibile con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia), sia per il caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, nel qual caso il giudizio è definibile: mediante il pagamento del 40 per cento del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, e del 5 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza in entrambi i gradi di merito, ipotesi che ricorre nel caso in esame. Il comma sei di tale articolo prevede, poi, che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da effettuarsi entro il 31 maggio 2019, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o, nei casi in cui è ammesso il pagamento rateale, con il pagamento della prirnrata entro tale data.Orbene, è stato documentato dai contribuenti in allegato al ricorso, e comunque non è in contestazione tra le parti, che essi hanno presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo alla liquidazione degli importi dovuti nella misura risultante dall'applicazione della percentuale del 5% sul valore della controversia, avuto riguardo alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi del giudizio di merito. 3.3. Sostiene l'Ente impositore, a fondamento del diniego opposto, che l'importo versato in esecuzione dell'istanza di definizione non sarebbe corretto, perché la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria all'esito del giudizio di merito, rilevante ai fini della liquidazione dell'ammontare dovuto, sarebbe stata determinata per effetto di una condotta penalmente illecita, integrante i reati di falso ideologico e di truffa, oggetto di un procedimento penale. Tale circostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate, porrebbe in dubbio la certezza delle sentenze di merito, comunque suscettibili di revocazione, e pertanto farebbe venir meno la possibilità di quantificare esattamente, e quindi di liquidare, l'importo dovuto per la definizione della controversia. 3.4. Questa tesi non risulta persuasiva, atteso che l'assenza di un esito definitivo del procedimento penale non consente di considerare indeterminabili gli importi dovuti per la definizione della controversia e impone, invece, di attribuire rilevanza agli esiti delle sentenze di merito, in quanto non attinte da alcuna declaratoria di falsità. Qualora, poi, dovesse essere accertato in via definitiva che esse sono effetto del dolo del giudice, l'Amministrazione finanziaria potrà chiedere la loro revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 6, cod. proc. civ., ed eventualmente recuperare gli importi indebitamente non versati. 4. Una volta accertata la definibilità della presente lite a seguito della constatazione della illegittimità del provvedimento di diniego e della mancata prospettazione di ulteriori ragioni preclusive alla definibilità della lite medesima da parte dell'Amministrazione finanziaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto. 4.1. Tenuto conto delle vicende del giudizio e del suo esito, appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio. La Corte, P.Q.M. accoglie l'impugnativa avverso il diniego di accesso al condono di cui all'art. 6, del d.l. n. 119 del 2018 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quali soci della mede