CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 12544/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 75 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1440 /201 5 , depo sitata in data 23 / 0 6 /201 5 , non notificata; Definizione agevolata-pendenza procedimento penale nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 75 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - contro il diniego di definizione agevolata n. 12002/2020 del 12/02/2020 notificato in data 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La controversia prende origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2007, con il quale erano accertati, con metodo sintetico, a carico di [OSCURATO:PERSONA], maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, tenuto conto di incrementi patrimoniali quali l'acquisto, in data 8 marzo 2005, di un'imbarcazione, per un valore di euro 450.000,00 e l'acquisto di azioni,in data 14 maggio 2007, per un valore dichiarato di euro 5.100,00. La CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, rigettaval’appello erariale proposto contro la sentenza della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso della contribuente. 2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. 3. Nelle more del giudizio la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136 e, conseguentemente, ha presentato istanza di sospensione in prevenzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della citata normativa e, successivamente, ha depositato la domanda di definizione agevolata e due modelli F24 di pagamento di complessivi euro 4.183,45, per l’anno 2007. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente atto di diniego all’istanza di condono sul rilievo che la sentenza della CTR impugnata in Cassazione «è oggetto del giudizio penale RGNR 901/17 a carico di [OSCURATO:PERSONA] +21» nel quale sono contestati a diversi soggetti tra cui i Giudici della Commissione tributaria (n.d.r. [OSCURATO:PERSONA] è componente del Collegio della sentenza impugnata), i fatti di reato di corruzione in atti giudiziari e di falsità ideologica; su tale premessa in fatto,ha rigettato l’istanza di condono ritenendo che «(…) il valore della lite indicato nella istanza di definizione è determinato in base ad una sentenza falsa per la quale l'ufficio all'esito del giudizio penale avrà diritto di richiedere la revocazione, la domanda di definizione deve essere rigettata non essendo certo l'importo dovuto per la definizione». 4. Con ricorso notificato in data 27/05/2020 a mezzo posta certificata, la contribuente ha impugnato l’atto di diniego di condono eccependo la totale infondatezza dello stesso in quanto facente riferimento a fatti del tutto irrilevanti ai fini del diniego e, quindi, non incidenti sull’esito favorevole della procedura del condono. L’Agenzia delle entrate, a seguito del provvedimento di diniego di condono ha chiesto fissarsi l’udienza di trattazione. 5. A seguito di ordinanza interlocutoria, il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022, per la quale la controricorrente ha depositato memoria, e poi per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la controricorrente ha depositato ulteriore memoria.Considerato che: 1. Con il ricorso contro la sentenza della CTR, l’Agenzia deduce due motivi. Col primo mezzo l’Amministrazione erariale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32, commi 4 e 5, 38, commi 4, 5, 6 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, nonché dell’art. 2697 cod. civ., là dove la CTR ha ritenuto la sussistenza in capo alla contribuente di disponibilità finanziarie (euro 194.848,00) per dismissione di titoli e liquidità in conto corrente imputabili all’anno precedente (2006) a quello in contestazione (2007), sebbene tali risorse non fossero state documentate dalla contribuente né in sede amministrativa, né nel giudizio di primo grado; in particolare deduce che la contribuente avrebbe dovuto fornire, già in primo grado, la prova documentale della giacenza di somme di denaro sui conti correnti bancari per tutta la durata dell’annualità di interesse (2007) e che, in mancanza, la CTR avrebbe dovuto scrutinare l’inammissibilità della nuova produzione documentale in appello, così come da ordinanza di questa Corte 29/12/2012, n. 18604. Deduce, infine, che alcuna rilevanza probatoria può assumere la dichiarazione di notorietà della genitrice della contribuente, invece, erroneamente tenuta in conto dai secondi giudici. Col secondo motivo di ricorso la difesa erariale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, in quanto recante una motivazione meramente parvente, che si è limitata ad avallare la decisione di primo grado senza esprimere un’autonoma e comprensibile ratio decidendi. 2. Con il successivo ricorso la contribuente impugna il diniego di definizione agevolata, emesso dall’Agenzia delle entrate, D irezione provinciale diFoggia, con due motivi.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395 cod. proc. civ., per insussistenza della sanzione della nullità automatica della sentenza della CTR di Foggia n. 1440/2015. per avere l'Amministrazione finanziaria erroneamente ritenuto che un procedimento penale, il quale coinvolge solo soggetti estranei, possa essereuna causa giustificativa del diniego all'accesso alla normativa beneficiale. Con il secondo motivo, deduce, denegata giustizia per erronea e incoerente applicazione dell’art. 6 comma 2, d.l. n. 119 del 2018 e omessa considerazione della necessaria applicazione dell’art. 402 cod. proc. civ. 3. Occorre esaminare prioritariamente il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata. 3.1. Al riguardo va anzitutto chiarito che, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di definizione agevolata delle liti disciplinate dalla legislazione previgente (cfr. l'art. 16, l. n. 289 del 2002, richiamato dall'art. 39, d.l. n. 98 del 2011), l’art. 6, comma 12, d.l. n. 119 cit. conferisce a questa Corte, in ipotesi di istanza presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull’eventuale diniego opposto dall’Ufficio, devolvendole pienezza del giudizio e, quindi, compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità (cfr. Cass.n. 11623/2019). 3.2. L’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di diniego è ammissibile in quanto proposta in data 27/05/2020 avverso il diniego notificato in data 13/02/2020; come è noto il comma 12 dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018 , conv. in l. n. 136 del 2018 , prevede che avverso il diniego della definizione -da notificarsi entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali - può proporsi impugnazione « entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia». Tale termine, nel caso di specie, deve ritenersi sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 83, d.l. n. 18 del 2020, conv in l. n. 27 del 2020, come prorogato dall’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dallal. n. 40 del 2020. 3.3. L’Agenzia ha negato la definizione agevolata perché la sentenza della CTR, con la quale è stato definito il secondo grado del giudizio in questo processo, è oggetto del giudizio penale ... nel quale l'Agenzia è costituita parte civile. Nel predetto giudizio sono contestati i reati di cui agli artt. 110 e 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., 479 c.p., 81, comma2, c.p., 640, comma 2, c.p., per avere diversi giudici della Commissione tributaria, funzionari ... compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio ... ai pubblici ufficiali giudici viene contestato anche il reato di cui all'art. 479 c.p. ... e il reato di truffa ex art. 340 c.p.... Poichè il valore della lite indicato nella istanza di definizione è determinato in base ad una sentenza falsa per la quale … l’ufficio avrà il diritto di richiedere la revocazione, la domanda di definizione deve essere rigettata(atto di diniego, all.to dall'Avvocatura dello Stato all'istanza di fissazione di udienza del 20/12/2020). 3.4. La questione oggetto del ricorso proposto dallacontribuente è già stata esaminata da questa Corte di legittimità con pronunce ai cui principi condivisibilisi intende pertanto assicurare continuità (Cass. n. 40217/2021; Cass. n. 15442/2022; Cass. n. 6724/2023; da ultimo Cass. n. 762/2024). In particolare, in tema di definizione agevolata delle liti, exart. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il provvedimento di diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria non può fondare sulla pendenza di un procedimento penale, non ancora definito con provvedimento passato in cosa giudicata ed avente ad oggetto le sentenze di merito che hanno pronunziato sugli atti impositivi sottesi alle riprese dell’Ufficio, giacché l'assenza di un esito definitivo di siffatto procedimento non consente di considerare indeterminabili gli importi dovuti per la definizione della controversia e impone, invece, di attribuire rilevanza agli esiti delle sentenze di merito, in quanto non attinte da alcuna declaratoria di falsità. Qualora, poi, dovesse essere accertato in via definitiva che esse sono effetto del dolo del giudice, l'Amministrazione finanziaria potrà chiedere la loro revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 6, cod. proc. civ., ed eventualmente recuperare gli importi indebitamente non versati. Prima di tale eventuale revocazione, dunque, le sentenze impugnate spiegano pienamente i loro effetti, e quindi ricorrono senz’altro le condizioni perché si possa procedere alla definizione agevolata della lite, trattandosi, per l’appunto, di lite pendente. Dunque, accertata la definibilità delle liti a seguito della constatazione dell’illegittimità del provvedimento di diniego e della mancata prospettazione di ulteriori ragioni preclusive della definibilità delle liti medesime (il pagamento risulta comunque regolarmente eseguito), non può che conseguirne l’estinzione del presente giudizio e la cessazione della materia del contendere, exart. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018 (cfr. Cass., Sez. U., n. 18298/2021in motivazione, p. 19, sub § 10). 4. Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018). P