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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 05817/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12573/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. intimata avverso la sentenza n. 294/2023 del Tribunale di Ferrara pubblicata il 26-4-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-2- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Ferrara OGGETTO: regolamento di competenza R.G.12573/2023 C.C. 20-2-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto ingiuntivo n. 349/2022 il Tribunale di Ferrara, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare in suo favore la somma di Euro 16.012,56 in forza di fattura n. 484/2020 relativa a merce consegnata e non pagata.

L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata decisa dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 294/2023 pubblicata il 26-4-2023, che ha accolto l’eccezione di incompetenza per territoriosollevata dall’opponente, dichiarando competente il Tribunale di Siena, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza ha considerato che la società opponente aveva formulato l’eccezione di incompetenza per territorio evidenziando che, in assenza di titolo negoziale con cui le parti avessero preventivamente concordato il corrispettivo per la prestazione, la competenza per territorio doveva essere individuata in base al foro del convenuto ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., e cioè nel Tribunale di Siena, avendo la società debitrice sede a Siena; ha aggiunto che l’opponente aveva contestato la competenza del Tr ibunale di Ferrara anche ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., in quanto quella azionata non era obbligazione pecuniaria da pagare presso il creditore ex art. 1182 co.3 cod. civ., essendo tale solo l’obbligazione derivante da titolo che ne avesse stabilito la misura; ha considerato che nella comparsa di risposta l’opposta non aveva contestato l’eccezione di incompetenza formulata ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. e solo in comparsa conclusionale aveva rilevato l'incompletezza dell’eccezione, per non avere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. specificato di non avere stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario del Tribunale di Ferrara.

Quindi, poiché l’opposta, attrice in senso sostanziale, non aveva tempestivamente contestato l’eccezione formulata con espresso riferimento all’ipotesi di cui all’art. 19 cod. proc. civ. e aveva affermato di avere adito il Tribunale di Ferrara quale foro in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta, richiamando Cass.16284/2019 la sentenza ha dichiarato di dover esaminare l’eccezione sotto questo profilo; ha escluso l’applicazione dell’art. 1182 co.3 cod. civ., in quanto la fattura non è sufficiente per ritenere la liquidità dell’obbligazione. 2.Avverso la sentenzaBest [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi.

E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec, con consegna del messaggio il 25- 5-2023 all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt.375 co.2 n.4 e380bis.1 cod. proc. civ., in prossimità dell’adunanza in camera di consiglioil Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte e laricorrente ha depositato memori a illustrativ a .

All’esito della camera di consiglio del 2 0 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ omesso esame e valutazione in merito alla completezza ed alla efficacia dell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile – mancata contestazione da parte del convenuto sostanziale in relazione a tutti i fori concorrenti – conseguente radicamento della competenza dinanzi al foro non contestato – violazione dell’art. 38 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che l’eccezione sia stata esaminata dalla sentenza impugnata, in quanto rileva che l’eccezione era stata proposta in modo incompleto, senza indicare l’insussistenza dei criteri indicati dall’art. 19 co.1 ultima parte cod. proc. civ. con riferimentoal dato che la persona giuridica avesse uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; lamenta altresì che erroneamente la sentenza abbia dichiarato di dovere esaminare l’eccezione soltanto con riguardo ai profili che erano stati tempestivamente contestati dall’opposta. 2.Con il secondo motivo, “omessa valutazione, nella sentenza, delle conseguenze della implicita rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio da parte dell’attrice”, la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia considerato che la società opponente, dopo avere formulato nel corpo dell’atto di citazione in opposizione l’eccezione di incompetenza per territorio, nelle conclusioni non aveva ribadito quell’eccezione e neppure lo aveva fatto nelle conclusioni precisate all’udienza a tal fine fissata; quindi sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’eccezione mai formulata o rinunciata. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato, per ragioni assorbenti rispetto a quelle indicate dalla ricorrente, con conseguente assorbimento anche del secondomotivo .

Si premette che il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione, nell’ambito del quale la Corte non è legata ai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente con riferimento alla questione di competenza ma, dovendo statuire sulla competenza, deve controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedono al rilievo dell’incompetenzae quindi deve accertare in primo luogo l’osservanza del disposto dell’art. 38 co.3 cod. proc. civ.,con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza (Cass. Sez. 6 - 2 3 - 7-2018 n.17311 Rv.649456 - 01, Cass. Sez. 2 7 - 5 - 2010 n.11192 Rv. 612971-1, Cass. Sez. 3 24-4-2009 n. 9783 Rv. 607865).

Nella fattispecie l’eccezione di incompetenza sollevata non era completa, ancora prima che per la ragione dedotta dallaricorrente con riferimento alla previsione dell’art. 19 cod. proc. civ., per il fatto che l’opponente non aveva contestato il foro speciale concorrente ex art. 5 20 cod. proc. civ., relativo al luogodi conclusione del contratto in forza del quale era stata consegnata la merce per la quale si chiedeva il pagamento del prezzo.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. nell’atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile, poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria(Cass. Sez. 6 - 3 23 - 2 - 2021 n. 4779 Rv. 660752 - 02).

Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 co.1 cod. proc. civ. comporta che la parte sia tenuta a eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, così che, verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato; l’eccezione di incompetenza è eccezione di rito e in senso stretto e pertanto la formulazione dell’eccezione richiede attività argomentativa esplicita, riferita sia al profilo della contestazione di tutti i criteri sia all’indicazione del giudice competente (Cass. Sez. 3 20-8-2020 n. 17374 Rv. 658753-01, Cass. Sez. 3 4-8-2011 n. 17020 Rv. 619145- 01; cfr. altresì Cass. Sez. 6-2 3-7-2018 n. 17311 Rv. 649456-01, per tutte, sulla natura di eccezione in senso proprio e sulla definitiva fissazione della competenza del giudice adito in mancanza di contestazione di tutti i criteri concorrenti ).

Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’art. 38 cod. proc. civ. impone alla parte che solleva l’eccezione l’onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’attore, salvo che quest’ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. Sez. 3 18-6-2019 n. 16284 Rv. 654348-01).

Ciò non significa, come ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata, che l’eccezione di incompetenza dovesse essere esaminata soltanto con riguardo ai profili dell’eccezione che erano stati tempestivamente contestati dall’opposto: l’ipotesi alla quale fa riferimento Cass. 16284/2019 richiamata dalla sentenza impugnata, così come Cass. Sez. 3 9-6-2003 n. 9192 Rv. 564074-01 e altri precedenti, è quella in cui l’attore dichiari di avere individuato la competenza del giudice adito sulla base di uno specifico criterio e lo abbia indicato quale unico idoneo a radicare la competenza, perché in questo caso è logico che il convenuto debba contestare solo quel criterio, non potendosi addossar e al convenuto l’onere di contestare criteri di collegamento chelo stesso attore aveva escluso.

Però, nella fattispecie nel ricorso per decreto ingiuntivo la società ingiungente non aveva indicato il criterio in base al quale aveva proposto la domanda avanti al Tribunale di Ferrara indicandolo come unico idoneo a radicare la competenza;perciò l’opponente, convenuto in senso sostanziale, nella prima difesa utile e cioè nell’atto di citazione in opposizione aveva l’onere di sollevare l’eccezione ex art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nei termini sopra esposti,con riguardo a tutti i fori di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.

Ritenere diversamente, secondo quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, si risolverebbe nel rimettere alla condotta processuale della controparte, che abbia o meno tempestivamente contestato tutte le deduzioni della parte a sostegno della propria eccezione di incompetenza, l’esistenza della completezza o meno dell’eccezione di incompetenza.

Al contrario, è acquisito il principio secondo il quale l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza (Cass.7 Sez. 6-2 7-8-2018 n. 20597 Rv. 650350-01, Cass. Sez. 6-3 11-12- 2014n. 26094 Rv. 633625 - 01, Cass. Sez. 6 - 3 7 - 3 - 2013 n. 5725 Rv. 625382-01).

Nella fattispecie - secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, è confermato dal contenuto dell’atto di citazione in opposizione trascritto in ricorsoed è stato direttamente verificato dalla Corte esaminando la copia dell’atto di citazioneprodotta dal ricorrente- la società opponente non aveva contestato il foro in cui era sorta l’obbligazione, né negando che lo stesso individuasseil Tribunale di Ferrara adito , né indicando quale fosse il Tribunale competente in ragione della conclusione del contratto, o dei contratti, in forza dei quali era stata consegnata la merce.

L’opponente aveva contestato che l’obbligazione fosse liquida e perciò il pagamento dovesse essere eseguito presso il domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182 co.3 cod. civ. e in questo modo aveva dedotto l’assenza di titolo negoziale nel quale fosse stato preventivamente concordato il corrispettivo, ma tale deduzione non comprendeva anche la deduzione sull’assenza di accordo in forza del quale la merce era stata consegnata.

Del resto, seppure quella deduzione fosse stata svolta, non sarebbe neppure stata rilevante, in quanto la società ingiungente aveva chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo con riferimento al prezzo della merce venduta alla società ingiunt a e la circostanza che la sentenza impugnata abbia ritenuto l’illiquidità del credito evidentemente non comporta che abbia anche escluso l’esistenza di obbligazione avente titolo contrattuale.

Per di più,la sentenza non avrebbe neppure potuto farlo, valendo il principio secondo il quale la questione della competenza deve essere risolta alla stregua della prospettazione dell’attore;dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, sulla determinazio ne del forum contractus con riferimento all'art. 20 cod. proc. civ. n on influisce l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto (Cass. Sez. 6-2 16-7-2020 n. 15254 Rv. 658729 - 01 , Cass. Sez. 6 - 3 23-5-2012 n. 8189 Rv. 622432-01). 4.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata e deve esseredichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara, dando termine ex art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa; si rimette al giudice di merito anche la statuizione sulle spese del g rado conclusosi con la sentenza cassata e del presente giudizio ai sensi dell’art. 385 ult. co. cod. proc.civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, dando termine ex art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12573/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. intimata avverso la sentenza n. 294/2023 del Tribunale di Ferrara pubblicata il 26-4-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20-2- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Ferrara OGGETTO: regolamento di competenza R.G.12573/2023 C.C. 20-2-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto ingiuntivo n. 349/2022 il Tribunale di Ferrara, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare in suo favore la somma di Euro 16.012,56 in forza di fattura n. 484/2020 relativa a merce consegnata e non pagata. L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata decisa dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 294/2023 pubblicata il 26-4-2023, che ha accolto l’eccezione di incompetenza per territoriosollevata dall’opponente, dichiarando competente il Tribunale di Siena, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite. La sentenza ha considerato che la società opponente aveva formulato l’eccezione di incompetenza per territorio evidenziando che, in assenza di titolo negoziale con cui le parti avessero preventivamente concordato il corrispettivo per la prestazione, la competenza per territorio doveva essere individuata in base al foro del convenuto ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., e cioè nel Tribunale di Siena, avendo la società debitrice sede a Siena; ha aggiunto che l’opponente aveva contestato la competenza del Tr ibunale di Ferrara anche ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., in quanto quella azionata non era obbligazione pecuniaria da pagare presso il creditore ex art. 1182 co.3 cod. civ., essendo tale solo l’obbligazione derivante da titolo che ne avesse stabilito la misura; ha considerato che nella comparsa di risposta l’opposta non aveva contestato l’eccezione di incompetenza formulata ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. e solo in comparsa conclusionale aveva rilevato l'incompletezza dell’eccezione, per non avere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. specificato di non avere stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario del Tribunale di Ferrara. Quindi, poiché l’opposta, attrice in senso sostanziale, non aveva tempestivamente contestato l’eccezione formulata con espresso riferimento all’ipotesi di cui all’art. 19 cod. proc. civ. e aveva affermato di avere adito il Tribunale di Ferrara quale foro in cui l’obbligazione doveva essere adempiuta, richiamando Cass.16284/2019 la sentenza ha dichiarato di dover esaminare l’eccezione sotto questo profilo; ha escluso l’applicazione dell’art. 1182 co.3 cod. civ., in quanto la fattura non è sufficiente per ritenere la liquidità dell’obbligazione. 2.Avverso la sentenzaBest [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi. E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec, con consegna del messaggio il 25- 5-2023 all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt.375 co.2 n.4 e380bis.1 cod. proc. civ., in prossimità dell’adunanza in camera di consiglioil Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte e laricorrente ha depositato memori a illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 2 0 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ omesso esame e valutazione in merito alla completezza ed alla efficacia dell’eccezione di incompetenza per territorio derogabile – mancata contestazione da parte del convenuto sostanziale in relazione a tutti i fori concorrenti – conseguente radicamento della competenza dinanzi al foro non contestato – violazione dell’art. 38 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che l’eccezione sia stata esaminata dalla sentenza impugnata, in quanto rileva che l’eccezione era stata proposta in modo incompleto, senza indicare l’insussistenza dei criteri indicati dall’art. 19 co.1 ultima parte cod. proc. civ. con riferimentoal dato che la persona giuridica avesse uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; lamenta altresì che erroneamente la sentenza abbia dichiarato di dovere esaminare l’eccezione soltanto con riguardo ai profili che erano stati tempestivamente contestati dall’opposta. 2.Con il secondo motivo, “omessa valutazione, nella sentenza, delle conseguenze della implicita rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio da parte dell’attrice”, la ricorrente lamenta che la sentenza non abbia considerato che la società opponente, dopo avere formulato nel corpo dell’atto di citazione in opposizione l’eccezione di incompetenza per territorio, nelle conclusioni non aveva ribadito quell’eccezione e neppure lo aveva fatto nelle conclusioni precisate all’udienza a tal fine fissata; quindi sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’eccezione mai formulata o rinunciata. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato, per ragioni assorbenti rispetto a quelle indicate dalla ricorrente, con conseguente assorbimento anche del secondomotivo . Si premette che il regolamento di competenza introduce un processo di impugnazione, nell’ambito del quale la Corte non è legata ai motivi di impugnazione proposti dal ricorrente con riferimento alla questione di competenza ma, dovendo statuire sulla competenza, deve controllare l’osservanza di tutte le regole che presiedono al rilievo dell’incompetenzae quindi deve accertare in primo luogo l’osservanza del disposto dell’art. 38 co.3 cod. proc. civ.,con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza (Cass. Sez. 6 - 2 3 - 7-2018 n.17311 Rv.649456 - 01, Cass. Sez. 2 7 - 5 - 2010 n.11192 Rv. 612971-1, Cass. Sez. 3 24-4-2009 n. 9783 Rv. 607865). Nella fattispecie l’eccezione di incompetenza sollevata non era completa, ancora prima che per la ragione dedotta dallaricorrente con riferimento alla previsione dell’art. 19 cod. proc. civ., per il fatto che l’opponente non aveva contestato il foro speciale concorrente ex art. 5 20 cod. proc. civ., relativo al luogodi conclusione del contratto in forza del quale era stata consegnata la merce per la quale si chiedeva il pagamento del prezzo. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. nell’atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile, poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria(Cass. Sez. 6 - 3 23 - 2 - 2021 n. 4779 Rv. 660752 - 02). Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 co.1 cod. proc. civ. comporta che la parte sia tenuta a eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, così che, verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato; l’eccezione di incompetenza è eccezione di rito e in senso stretto e pertanto la formulazione dell’eccezione richiede attività argomentativa esplicita, riferita sia al profilo della contestazione di tutti i criteri sia all’indicazione del giudice competente (Cass. Sez. 3 20-8-2020 n. 17374 Rv. 658753-01, Cass. Sez. 3 4-8-2011 n. 17020 Rv. 619145- 01; cfr. altresì Cass. Sez. 6-2 3-7-2018 n. 17311 Rv. 649456-01, per tutte, sulla natura di eccezione in senso proprio e sulla definitiva fissazione della competenza del giudice adito in mancanza di contestazione di tutti i criteri concorrenti ). Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’art. 38 cod. proc. civ. impone alla parte che solleva l’eccezione l’onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’attore, salvo che quest’ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. Sez. 3 18-6-2019 n. 16284 Rv. 654348-01). Ciò non significa, come ha erroneamente ritenuto la sentenza impugnata, che l’eccezione di incompetenza dovesse essere esaminata soltanto con riguardo ai profili dell’eccezione che erano stati tempestivamente contestati dall’opposto: l’ipotesi alla quale fa riferimento Cass. 16284/2019 richiamata dalla sentenza impugnata, così come Cass. Sez. 3 9-6-2003 n. 9192 Rv. 564074-01 e altri precedenti, è quella in cui l’attore dichiari di avere individuato la competenza del giudice adito sulla base di uno specifico criterio e lo abbia indicato quale unico idoneo a radicare la competenza, perché in questo caso è logico che il convenuto debba contestare solo quel criterio, non potendosi addossar e al convenuto l’onere di contestare criteri di collegamento chelo stesso attore aveva escluso. Però, nella fattispecie nel ricorso per decreto ingiuntivo la società ingiungente non aveva indicato il criterio in base al quale aveva proposto la domanda avanti al Tribunale di Ferrara indicandolo come unico idoneo a radicare la competenza;perciò l’opponente, convenuto in senso sostanziale, nella prima difesa utile e cioè nell’atto di citazione in opposizione aveva l’onere di sollevare l’eccezione ex art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nei termini sopra esposti,con riguardo a tutti i fori di cui agli artt. 19 e 20 cod. proc. civ. Ritenere diversamente, secondo quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, si risolverebbe nel rimettere alla condotta processuale della controparte, che abbia o meno tempestivamente contestato tutte le deduzioni della parte a sostegno della propria eccezione di incompetenza, l’esistenza della completezza o meno dell’eccezione di incompetenza. Al contrario, è acquisito il principio secondo il quale l’incompletezza dell’eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza (Cass.7 Sez. 6-2 7-8-2018 n. 20597 Rv. 650350-01, Cass. Sez. 6-3 11-12- 2014n. 26094 Rv. 633625 - 01, Cass. Sez. 6 - 3 7 - 3 - 2013 n. 5725 Rv. 625382-01). Nella fattispecie - secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, è confermato dal contenuto dell’atto di citazione in opposizione trascritto in ricorsoed è stato direttamente verificato dalla Corte esaminando la copia dell’atto di citazioneprodotta dal ricorrente- la società opponente non aveva contestato il foro in cui era sorta l’obbligazione, né negando che lo stesso individuasseil Tribunale di Ferrara adito , né indicando quale fosse il Tribunale competente in ragione della conclusione del contratto, o dei contratti, in forza dei quali era stata consegnata la merce. L’opponente aveva contestato che l’obbligazione fosse liquida e perciò il pagamento dovesse essere eseguito presso il domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182 co.3 cod. civ. e in questo modo aveva dedotto l’assenza di titolo negoziale nel quale fosse stato preventivamente concordato il corrispettivo, ma tale deduzione non comprendeva anche la deduzione sull’assenza di accordo in forza del quale la merce era stata consegnata. Del resto, seppure quella deduzione fosse stata svolta, non sarebbe neppure stata rilevante, in quanto la società ingiungente aveva chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo con riferimento al prezzo della merce venduta alla società ingiunt a e la circostanza che la sentenza impugnata abbia ritenuto l’illiquidità del credito evidentemente non comporta che abbia anche escluso l’esistenza di obbligazione avente titolo contrattuale. Per di più,la sentenza non avrebbe neppure potuto farlo, valendo il principio secondo il quale la questione della competenza deve essere risolta alla stregua della prospettazione dell’attore;dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, sulla determinazio ne del forum contractus con riferimento all'art. 20 cod. proc. civ. n on influisce l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto (Cass. Sez. 6-2 16-7-2020 n. 15254 Rv. 658729 - 01 , Cass. Sez. 6 - 3 23-5-2012 n. 8189 Rv. 622432-01). 4.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata e deve esseredichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara, dando termine ex art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa; si rimette al giudice di merito anche la statuizione sulle spese del g rado conclusosi con la sentenza cassata e del presente giudizio ai sensi dell’art. 385 ult. co. cod. proc.civ. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, dando termine ex art.