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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 04295/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 7896/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OMO; -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ISERNIA n. 1 30 7 /202 5, pubblicata il 12/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ha ottenuto dal Tribunale di Isernia un decreto che ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 14.305,50.

A fondamento della propria domanda monitoria la società ricorrente ha affermato che tra le parti era intercorso un contratto di appalto con il quale erano stati affidati alla società i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’immobile e che durante l’esecuzione dei lavori Rainelli aveva chiesto alla società l’esecuzione di ulteriori lavori, cosicché la ricorrente aveva diritto al pagamento del relativo corrispettivo.

2. Rainelli ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Isernia e ha anzitutto eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Campobasso.

3. Il Tribunale di Isernia, con l’ordinanza n. 1307/2025, si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Campobasso e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha ritenuto che, in relazione alla controversia, non possa trovare applicazione l’art. 15 del contratto di appalto che individua quale foro territoriale esclusivo il foro di Isernia, in quanto la domanda monitoria ha ad oggetto lavori non rientranti nel contratto d’appalto; che Rainelli è residente a Civitacampomarano, per cui il foro competente è quello di Campobasso e che l’obbligazione di cui alla domanda monitoria doveva eseguirsi sempre a Civitacampomarano presso l’immobile di proprietà dell’opponente, cosicché, anche rispetto a tale foro, competente è il Tribunale di Campobasso; che non è stato allegato dalla ricorrente il criterio di collegamento di cui all’art. 20, prima parte, c.p.c., ossia il luogo in cui è sorta l’obbligazione, così che non era onere di parte resistente contestarlo espressamente.

4. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.

Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Isernia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20, prima parte, e 38 c.p.c.: il Tribunale, pur avendo rilevato che Rainelli non ha nel suo primo atto difensivo contestato il criterio di competenza territoriale relativo al luogo in cui è sorta l’obbligazione, sostiene che tale contestazione non era necessaria con affermazione che si pone in contrasto con le disposizioni richiamate, così come interpretate dalla Corte di cassazione.

Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte,in tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, vale il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

Tale principio subisce un’eccezione solo ove l’attore indichi espressamentedi volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 5817/2024).

Nel caso in esame la domanda monitoria è stata proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Isernia, senza l’indicazione di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, cosicché Rainelli aveva l’obbligo, nel proporre l’eccezione di incompetenza, di contestare tutti i possibili criteri di collegamento, compreso quello relativo al luogo in cui era sorta l’obbligazione.

Non avendo l’opponente contestato il foro scelto da controparte in relazione a tutti i criteri di competenza astrattamente applicabili, l’eccezione di incompetenza doveva essere rigettata.

2. Il ricorso va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va annullata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Isernia; il giudice di merito – davanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge - provvederà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; le spese del giudizio di cassazione saranno regolate dal giudice di merito.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 7896/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OMO; -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ISERNIA n. 1 30 7 /202 5, pubblicata il 12/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ha ottenuto dal Tribunale di Isernia un decreto che ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 14.305,50. A fondamento della propria domanda monitoria la società ricorrente ha affermato che tra le parti era intercorso un contratto di appalto con il quale erano stati affidati alla società i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’immobile e che durante l’esecuzione dei lavori Rainelli aveva chiesto alla società l’esecuzione di ulteriori lavori, cosicché la ricorrente aveva diritto al pagamento del relativo corrispettivo. 2. Rainelli ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Isernia e ha anzitutto eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Campobasso. 3. Il Tribunale di Isernia, con l’ordinanza n. 1307/2025, si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Campobasso e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha ritenuto che, in relazione alla controversia, non possa trovare applicazione l’art. 15 del contratto di appalto che individua quale foro territoriale esclusivo il foro di Isernia, in quanto la domanda monitoria ha ad oggetto lavori non rientranti nel contratto d’appalto; che Rainelli è residente a Civitacampomarano, per cui il foro competente è quello di Campobasso e che l’obbligazione di cui alla domanda monitoria doveva eseguirsi sempre a Civitacampomarano presso l’immobile di proprietà dell’opponente, cosicché, anche rispetto a tale foro, competente è il Tribunale di Campobasso; che non è stato allegato dalla ricorrente il criterio di collegamento di cui all’art. 20, prima parte, c.p.c., ossia il luogo in cui è sorta l’obbligazione, così che non era onere di parte resistente contestarlo espressamente. 4. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c. Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Isernia. Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20, prima parte, e 38 c.p.c.: il Tribunale, pur avendo rilevato che Rainelli non ha nel suo primo atto difensivo contestato il criterio di competenza territoriale relativo al luogo in cui è sorta l’obbligazione, sostiene che tale contestazione non era necessaria con affermazione che si pone in contrasto con le disposizioni richiamate, così come interpretate dalla Corte di cassazione. Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte,in tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, vale il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Tale principio subisce un’eccezione solo ove l’attore indichi espressamentedi volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 5817/2024). Nel caso in esame la domanda monitoria è stata proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Isernia, senza l’indicazione di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, cosicché Rainelli aveva l’obbligo, nel proporre l’eccezione di incompetenza, di contestare tutti i possibili criteri di collegamento, compreso quello relativo al luogo in cui era sorta l’obbligazione. Non avendo l’opponente contestato il foro scelto da controparte in relazione a tutti i criteri di competenza astrattamente applicabili, l’eccezione di incompetenza doveva essere rigettata. 2. Il ricorso va pertanto accolto, l’ordinanza impugnata va annullata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Isernia; il giudice di merito – davanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge - provvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Isernia, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; le spese del giudizio di cassazione saranno regolate dal giudice di merito. Così
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