CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27964/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quali eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l’eredità relitta rispettivamente dal proprio marito e padre [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo Studio della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 60, come da mandato in calce al ricorso per cassazione; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: indagini finanziarie –interposizione – prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 841/01/2016 depositata in data 12/05/2018; nonché sul ricorso iscritto al n. 29312/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quali eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l’eredità relitta rispettivamente dal proprio marito e padre [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo Studio della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 60, come da mandato in calce al ricorso per cassazione; - controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 840/01/2016 depositata in data 15 maggio 2016; nonchè sul ricorso iscritto al n. 29311/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma quali eredi che hanno accettato con beneficio di inventario l’eredità relitta rispettivamente dal proprio marito e padre [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo Studio della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 60, come da mandato in calce al ricorso per cassazione; - controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 841/01/2016 depositata in data 15 maggio 2016; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - a seguito di verifica fiscale nei confronti della ditta individuale pelletteria [OSCURATO:PERSONA], marito e padre delle ricorrenti, l'Ufficio recuperava con autonomi avvisi di accertamento costi ritenuti da operazioni inesistenti per gli anni 2004, 2005, 2006, costi non inerenti per gli anni 2004 e 2005, nonché ulteriori maggiori tributi e rideterminati a seguito dell'indagine delle movimentazioni bancarie relative agli anni 2004, 2005, 2006, 2007; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento notificati; - la CTP di Siena – dopo aver disposto CTU - accoglieva in parte i ricorsi; - appellavano l’Ufficio e il contribuente, ciascuno con riguardo ai capi della sentenza che li vedevano soccombenti; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, accogliendo unicamente le doglianze relative al Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] cumulo giuridico delle sanzioni; essa in particolare ha ritenuto non giustificate le operazioni indicate come tali oltre che le operazioni indicate come “non giustificate” e “dubbie” nella CTU disposta in promo grado, così come accertate a seguito delle indagini finanziarie; - ricorrono a questa Corte con due motivi di gravame [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi in quanto rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA] che nel frattempo è deceduto in data 2 agosto 2016; l'Agenzia delle entrate a tale impugnazione resiste con proprio controricorso; da tale impugnazione si è originato il giudizio iscritto al n. r.g. 27964/2016; - ricorre altresì l’Agenzia delle Entrate con separato ricorso affidato a quattro motivi; a tale gravame resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con autonomo controricorso; da tale impugnazione si è originato il giudizio n. r.g. 29312/2016; - ricorre inoltre l’Agenzia delle Entrate con ulteriore separato ricorso ancora affidato a quattro motivi, come il precedente diretto a impugnare la sentenza n. 840/01/2016 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, al quale resistono resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con autonomo controricorso; da tale impugnazione si è originato il giudizio n. r.g. 29311/2016; Considerato che: - in primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione del fascicolo n. r.g. 29312/2016 al fascicolo n. 27964/2016, in quanto i ricorsi per cassazione che li hanno fatti sorgere sono impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, quella emessa dalla CTR della Toscana recante il n. 840/1/16 depositata il 12 maggio 2016; - secondariamente, essendo in presenza di due ricorsi, entrambi proposti in via principale avverso la medesima sentenza, il secondo degli stessi (e, cioè, quello proposto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA]) va qualificato in termini di ricorso incidentale: ed infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale per cui, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto – come nella specie - con atto a sé stante, in ricorso incidentale; - nel presente caso, in cui ( rara avis ) i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, vale a dire il 12 dicembre 2016, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo (quello proposto dalle contribuenti, depositato in data 15 dicembre 2016, mentre è incidentale quello depositato per secondo (vale a dire quello proposto dall’Agenzia delle Entrate, depositato in data 28 dicembre 2016); - va nondimeno disposta la riunione a l presente giudizio n. r.g. 27964/2016 anche dell’autonomo giudizio, chiamato alla stessa adunanza camerale del 24 novembre 2023, iscritto al n. r.g. 29311/2016, in quanto in tale secondo giudizio è impugnata la sentenza della CTR della Toscana n. 841/1/16 depositata in data 12 maggio 2016 resa tra le medesime parti e avente per oggetto i medesimi atti impugnati, recante contenuto del tutto identico a quella emessa dalla CTR della Toscana n. 840/1/16 e depositata in data 12 maggio 2016; - si tratta, come segnala l’Agenzia delle Entrate nei propri atti, di una duplicazione di decisioni dovuta alla mancata riunione da parte del giudice dell’appello dei gravami proposti dalle parti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la medesima pronuncia resa dalla CTP di Siena n. 129/1/2015; - con riguardo a tale circostanza, che a questo punto risulta chiarita, osserva preliminarmente il Collegio che l'inosservanza da parte del giudice di appello dell'obbligo di riunire in un unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza, diversamente da quanto sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] nei propri motivi di ricorso, non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario; - si tratta proprio di quanto avviene in questo caso, ove le ridette impugnazioni risultano chiamate alle stesse udienze, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicché si resta nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario, salva poi la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro tali pronunce (così Cass. 6578/01); - da tale seconda riunione deriva infine la qualificazione anche del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio n. 29311/2016 (in quanto notificato in pari data rispetto al ricorso principale delle contribuenti nel giudizio n. r.g. 27964/2016 – il 12 dicembre 2016 –ma depositato successivamente, in data 28 dicembre 2012) come ulteriore impugnazione incidentale; - ciò chiarito, per le ragioni appena sopra esposte vanno quindi disattesi i primi motivi, identicamente formulati, di entrambe le impugnazioni incidentali dell’Agenzia delle Entrate, che denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 333 e 335 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice dell'appello considerato come incidentali le impugnazioni in quel grado proposte successivamente, vale a dire quelle dei contribuenti, che in forza di detta mancata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] riunione degli appelli andavano secondo l’[OSCURATO:PERSONA] considerate improcedibili; - venendo quindi all’esame del ricorso principale delle contribuenti Lanti e Vinciarelli, il primo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 42 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’ art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., e omessa motivazione sulla questione relativa alla mancata indicazione degli atti impugnati dell'articolo del decreto ridetto in relazione al quale l'Agenzia ha inteso procedere ad accertamento; secondo le ricorrenti, il contribuente avrebbe dovuto conoscere fin dalla notifica degli avvisi quale tipo di reddito l’Agenzia intendesse accertare (quello della persona fisica o quello dell’Impresa individuale) e quale metodo l’Agenzia delle Entrate intendesse utilizzare tra il metodo c.d. “analitico” e il metodo c.d. “induttivo” o “sintetico”. - il motivo è infondato; - invero, si evince dal tenore del ricorso e dalla sentenza impugnata come l’accertamento si sia fondato – nel concreto – sulle risultanze delle indagini finanziarie; tale circostanza testata sin da subito nota al contribuente che difatti nei precedenti gradi di merito ha articolato idonee difese dimostrando di ben conoscere la tipologia di accertamento al quale era sottoposto, con ciò potendosi escludere qualunque illegittima limitazione al suo diritto di difesa, che è stato concretamente nella sua interezza esercitato; - il secondo motivo del ricorso principale si incentra sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 32 c. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e omessa motivazione sulla questione per avere la CTR, mancando di motivare sul punto, erroneamente ritenuto applicabile la presunzione di cui all’art. 32 ridetto alle operazioni bancarie contestate poste in essere sui propri conti da parte dei Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] famigliari del contribuente defunto, sebbene nell’indagine della GdF e poi dell’Agenzia delle Entrate non fosse emerso alcun elemento che possa aver fatto presumere l’interposizione fittizia o fiduciaria nella intestazione dei conti/depositi della moglie [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA] che sono risultati lavoratori dipendenti, dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che percepiscono la loro pensione e della figlia [OSCURATO:PERSONA] che è addirittura la titolare di altra Pelletteria in contabilità ordinaria; ritengono pertanto le ricorrenti che tutte le operazioni “non giustificate” “dubbie” poste in essere dai ridetti famigliari del defunto contribuente sarebbero da escludere da quelle oggetto di recupero in quanto frutto di un'errata interpretazione ed applicazione dell’art. 32 c. 1 n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973; - il tema posto dal motivo di ricorso in esame sostiene, in sintesi, che la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non possa trovare applicazione quanto alle operazioni poste in essere da famigliari del defunto contribuente se non previa dimostrazione, anche indiziaria, da parte dell’Ufficio, della riferibilità di tali operazioni al contribuente stesso, per esser i conti bancari da costoro movimentati quali interposti del medesimo; - in argomento, questa Corte ha affermato che "in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016); - ancora, si è precisato che (Cass. sez. trib., 29 gennaio 2019, n. 2386 e Cass. sez. trib., 20 dicembre 2018, n. 32974) se da un lato è consentito - a precise condizioni - l'estensione dello scrutinio dell'Amministrazione anche per verificare le posizioni giuridiche di soggetti terzi legati da particolari rapporti con il contribuente (legami familiari, rapporti di collaborazione e lavoro) utilizzati per scopi di evasione fiscale (cfr. Cass.10573/2011), d’altro canto ciò può avvenire solo ove sia provata da parte dell’Ufficio la sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti (cfr., e pluribus, Cass. n. 14089/2017; Cass.n. 11145/2011); - d’altra parte, se l’Amministrazione avesse potuto allargare le indagini finanziarie ai soggetti terzi senza il rispetto di alcun limite e/o condizione, e se il principio dell’id quod plerumque accidit avesse potuto legittimare il ribaltamento dell’onere della prova, il legislatore tributario non avrebbe certamente previsto una disposizionestringente, quale è il noto art. 37 comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo il quale “in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”; - orbene, nel caso di specie, certo sussistevano i noti rapporti di coniugio e di parentela tra il contribuente e i soggetti i conti dei quali sono stati sottoposti a indagine finanziaria (essendo [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] figlia del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], fratello del contribuente e dipendente della di lui impresa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] genitori del contribuente); nondimeno, non risulta dalla sentenza impugnata che l’Ufficio abbia dimostrato la riferibilità di tali conti all’impresa del [OSCURATO:PERSONA] per essere costoro meri soggetti interposti dell’interponente contribuente; - anzi, a fronte dei meri rapporti di cui si è detto sopra, risultano presenti elementi di segno contrario all’applicazione della presunzione, quali l’attività di lavoratore dipendenti svolta dal [OSCURATO:PERSONA], l’attività di impresa autonoma svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], la situazione di quiescenza dei genitori del contribuente; tali elementi andavano senza dubbio valutati dalla CTR al fine di determinare, bilanciandoli con altri elementi dedotti dall’Ufficio, l’attribuzione reale alla ditta individuale sottoposta a controllo delle movimentazioni bancarie in forza della sussistenza di una interposizione; - invero, se è legittimo per l'Ufficio presumere, in applicazione delle norme citate, che le movimentazioni dei conti personali di altri soggetti siano riferibili alla impresa, ciò può avvenire o in assenza di diverse giustificazioni fornite dagli intestatari e salva, comunque, la prova da parte dell’impresa contribuente (anche tramite gli intestatari dei conti) che le stesse non siano alla stessa riferibili; - nel presente caso, appurate le attività di cui sopra in capo ai parenti titolari dei rapporti finanziari oggetto di accertamento, che dimostrano la titolarità da parte di costoro di redditi idonei a giustificare, in linea di principio, determinate movimentazioni, era onere della CTR valutare tali elementi per decidere in ordine all’applicabilità della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, riconoscendola applicabile ove fosse risultata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] provata – anche presuntivamente - la natura di mere “teste di legno” del contribuente in capo ai parenti e al coniuge di costui; - ciò in quanto nel presente caso andava esaminata funditus la sussistenza o meno di incompatibilità, in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. delle condizioni economiche (patrimoniali e reddituali) dei terzi (i famigliari e parenti del contribuente) rispetto alle movimentazioni riscontrate sul conto corrente; - ebbene, dalla lettura della pronuncia gravata – che per vero fa mero rimando alla relazione del CTU depositata in prime cure, la quale CTU annovera tra quelle recuperate a tassazione, senza alcuna spiegazione sul punto, anche le operazioni “dubbie” – si evince come essa si sia limitata a dare per assodata ex se tale riferibilità senza esaminare quanto dedotto in senso opposto e senza prendere posizione, in motivazione, in ordine a tali deduzioni fornite dai contribuenti; - quindi è del tutto difettoso, nella pronuncia qui impugnata, il necessario accertamento che competeva al giudice del merito, in ordine alla natura di “teste di legno” (quindi meri soggetti interposti) dei ridetti famigliari del Vinciarelli nella gestione dei rapporti finanziari oggetto di indagine; - ritiene il Collegio, infatti, che nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente "terzo", non legato in alcun modo apparente alla gestione dell’impresa, sarà necessario, per l'Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cui sopra si è detto, da valutarsi unitamente all’intero materiale probatorio in atti), che tal "terzietà" è solo apparente, fungendo il soggetto formalmente intestatario dei rapporti finanziari da mera “testa di legno” del contribuente; - la sentenza impugnata non si è allineata a tali principi enunciati da questa Corte di Legittimità, da un lato sottolineando il favor erariale per il quale è prevista la presunzione di cui si è detto – Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] mancando quindi di farne corretta applicazione solo per i conti nella reale disponibilità (anche “mediata” da “teste di legno”) dell’impresa sottoposta a verifica – dall’altro tralasciando, tacendo sul punto, di spiegare ragioni fondanti il recupero delle operazioni “dubbie”, indicate come tali, con espressione del tutto priva di significato, dalla CTU; - inoltre, la motivazione della sentenza impugnata appare particolarmente priva di logica quando dapprima esclude dal recupero a tassazione proprio una singola operazione, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], relativa all’”acquisto di una unità immobiliare, estranea all’azienda, effettuata da [OSCURATO:PERSONA]”, che esamina puntualmente salvo poi ritenere di aderire, senza alcuna spiegazione delle ragioni, genericamente alle risultanze della CTU disposta in primo grado; - il tutto senza che la sentenza di appello dimostri di avere analizzato anche per le altre operazioni, l’estraneità o meno delle stesse all’attività dell’impresa contribuente riscontrata per l’operazione surrichiamata; - pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’impugnazione che procederà a nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; - venendo ora all’esame dei motivi dei ricorsi incidentali dell’Agenzia delle Entrate, il primo motivo di ciascuno di essi, con i quali si deduce la violazione degli artt. 333 e 335 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per non avere la CTR riunito le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza, va rigettato per le ragioni di cui si è detto in sede di motivazione in ordine ai provvedimenti di riunione dei giudizi, in esordio di motivazione; - il secondo motivo di tali impugnazioni incidentali, sotto un primo profilo, denuncia la motivazione apparente e illogica della Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] pronuncia gravata in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione inidonea a rivelare le ragioni del rigetto dell’appello dell’Ufficio sia riguardo alle operazioni inesistenti sia riguardo ai costi non inerenti; q uanto a un secondo profilo, esso si duole dell’omissione di motivazione quanto al recupero relativo alla quota di ammortamento; - il motivo è fondato quanto alla motivazione resa dalla CTR in ordine alla inerenza o meno delle spese per carburanti; - invero, la CTR su tale profilo non ha effettivamente reso motivazione, limitandosi a far derivare l’inerenza dei costi per carburante dalla circostanza secondo la quale detto elemento qualificante i costi era da considerarsi sussistente in forza dell’“interrogatorio delle signore Fabbrizi e Arezzini che confermano che i rifornimenti dalla cisterna aziendale degli automezzi erano inerenti dall’attività svolta”; - detta considerazione appare meramente tautologica quanto al contenuto, e come tale rende apparente la motivazione che, sul punto, unicamente su di essa si è fondata; - quanto ai costi derivanti da operazioni inesistenti, il motivo risulta invece infondato, avendo la CTR reso motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014) fermo restando quanto si dirà in ordine a tale rilievo in sede di esame dei motivi successivi; - il terzo motivo di gravame incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d. Lgs. N. 546 del 1992, dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR attribuito esclusivo rilievo alla sentenza penale di assoluzione e agli elementi emersi in quella sede; il motivo può esaminarsi congiuntamente con il successivo quarto motivo che deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 5 del d. Lgs. N. 446 del 1997, degli artt. 19 e 21 c. 7 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, sempre basandosi sulle risultanze del processo penale, erroneamente applicato i principi in tema di ripartizione dell’onere della prova; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto costituenti in sostanza frammentazione di una medesima censura, sono fondati; - in realtà, la sentenza impugnata ha effettivamente fondato la propria statuizione unicamente sulle risultanze del procedimento penale, prendendo atto delle valutazioni operate in quella sede senza procedere quindi a soppesare le risultanze così ottenute in modo autonomo; - la CTR ha infatti ritenuto non provata l’inesistenza delle operazioni contestate, disconoscendo i relativi costi, in quanto “come riportato dal giudice penale nella sua sentenza «nessun controllo, al di là di quello documentale è stato compiuto circa la effettiva realtà delle aziende alle quali il Vinciarelli si rivolgeva che hanno emesso le fatture utilizzate dall’imputato a fini fiscali»”; - ebbene, ritiene il Collegio che tale affermazione, al di là delle petizioni di principio enunciate in sentenza, non rilevi un esame critico delle risultanze del procedimento penale, esame che il giudice tributario è tenuto a operare in modo autonomo; - come è noto, (in termini tra molte si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 ) la sentenzapenale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processotributario, ancorché i fatti accertati in sedepenale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamentonei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] giudicetributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare; - ebbene, in questo caso, nessuna verifica in tal senso risulta compiuta dalla pronuncia impugnata; - conclusivamente, quanto al ricorso principale va accolto il secondo motivo; il primo è rigettato; quanto ai ricorsi incidentali vanno accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo, nei termini di cui in motivazione; il primo motivo è rigettato; - conclusivamente, la sentenza gravata è cassata limitatamente ai motivi di ricorso principale e dei ricorsi incidentali oggetto di accoglimento, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana in diversa composizione che deciderà anch