CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34287/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4172/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.838/2023 depositata i l 11/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti del contribuente [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2012, contestando la percezione di redditi diversi di natura illecita, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993 e degli artt. 6 e 67 TUIR. Tali redditi sarebbero derivati da un articolato sistema di false fatturazioni emesse da società riconducibili al contribuente, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a fronte di prestazioni di consulenza ritenute inesistenti e veicolate attraverso operazioni societarie di rivalutazione e cessione di quote. L’accertamento si fondava su verifiche della Guardia di Finanza e su PVC redatti nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), che avevano emesso fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Le somme incassate da queste società sarebbero state successivamente trasferite alle società di consulenza riconducibili al Lancellotti, per poi confluire nella sua disponibilità personale tramite la cessione delle quote rivalutate della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudizio di primo grado, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo fondata la pretesa erariale e confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 838/01/2023, ha accolto l’impugnazione del contribuente, annullando l’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo per difetto di prova del possesso effettivo del reddito da parte del Lancellotti, valorizzando anche il decreto di archiviazione del procedimento penale per truffa ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi di ricorso. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.654 c.p.p., 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito efficacia probatoria al decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del contribuente, nonostante l’irrilevanza di tale provvedimento ai fini tributari, trattandosi di reati prescritti e non oggetto di accertamento nel merito. Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993, dell’art. 6 TUIR, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata escluso il possesso del reddito illecito da parte del contribuente, nonostante l’evidenza dell’incasso del prezzo di cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riconducibile al circuito delle false fatturazioni e già oggetto di riscontro nelle indagini finanziarie. Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di valutare le presunzioni gravi, precise e concordanti offerte dall’Ufficio a dimostrazione della fittizietà delle prestazioni di consulenza, valorizzando invece una perizia di parte non prodotta nel giudizio in esame e riferita a soggetti diversi da quelli coinvolti nella vicenda, e ignorando le sentenze definitive emesse nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], che avevano accertato l’inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate. Ilprimo motivo è infondato. La Corte territoriale non ha attribuito al decreto di archiviazione valore di giudicato penale ai sensi dell’art. 654 c.p.p., né ha ritenuto che esso spiegasse automaticamente effetti nel processo tributario. Al contrario, ha discrezionalmente valorizzato il contenuto motivazionale del provvedimento penale quale elemento indiziario utile alla formazione del proprio convincimento, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 4851/2023; Cass. n. 34844/2023), secondo cui il giudice tributario può e deve valutare gli elementi istruttori acquisiti in sede penale, anche se non sfociati in sentenza, purché rilevanti ai fini della controversia fiscale. Nel caso di specie, la Corte ha espressamente affermato che «pur ribadendo l’esistenza del doppio binario, con la relativa autonomia tra processo tributario e processo penale, si deve comunque rilevare che il giudice tributario può e deve valutare gli elementi che hanno indotto il giudice penale a ritenere insussistenti le ipotesi di reato prospettate», aggiungendo che «l’indagine penale ha portato, al contrario, elementi a favore della tesi dell’odierno ricorrente». In particolare, il decreto di archiviazione ha escluso la sussistenza di una frode in danno della società [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando che «non appare in alcun modo provato neppure a livello indiziario che la [OSCURATO:SOCIETA] sia stata truffata dal Lancellotti» e che «non vi sarebbe prova del fatto che il ricorrente abbia percepito somme provenienti da tali società e ricollegabili alle operazioni criminose contestate». Tali considerazioni non sono state recepite acriticamente, ma confrontate dalla Corte territoriale- seppure in modo frammentato e parziale (cfr.terzo motivo di ricorso) - con altri elementi probatori acquisiti, in funzione di escludere la prova del possesso effettivo del reddito da parte del contribuente e la natura illecita delle somme percepite. Ilmotivo va pertanto rigettato. Il terzo motivo , la cui disamina va anteposta per priorità logica all’esame del secondo mezzo, è fondato e va accolto. Il secondo motivo rimane, pertanto, assorbito. La sentenza del giudice regionale si distingue per un approccio atomistico e disgregato agli elementi istruttori, testualmente adducendo «La Agenzia delle Entrate assume la falsità delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base dell’assenza di strutture, collaboratori e personale dipendente; e tutto ciò che si sarebbe rintracciato sarebbe costituito da opuscoletti di consulenza identici a quelli consegnati ad altri clienti, con un contenuto che non risulta essere frutto di una effettiva attività di consulenza ma di un mero recupero di dati e notizie acquisite sulla rete Internet. In realtà però tutti gli elementi emersi non sono sufficienti per far ritenere la sussistenza di operazioni fittizie, in quanto la specificità della attività di consulenza deve riferirsi all’esperienza lavorativa del Lancellotti nella sua precedente attività di dirigente della [OSCURATO:SOCIETA], e della specifica professionalità dallo stesso acquisita in tal modo». In tal modo, la sentenza impugnata omette di considerare analiticamente e globalmente una serie di circostanze presuntive, indicate dall’Amministrazione e rimaste sostanzialmente incontestate, tese a rimarcare la fittizietà delle consulenze fatturate dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, venivano dedotte: l’assenza di una struttura organizzativa delle due società; la mancanza di personale e di mezzi idonei a svolgere attività consulenziale; la circostanza che i materiali prodotti consistessero in opuscoli identici per tutti i clienti, privi di originalità e reperiti da fonti internet; la riconducibilità delle due società a soggetti legati da vincoli familiari; la sovrapponibilità delle attività di consulenza tra le due società, senza alcuna personalizzazione; il reiterato meccanismo di rivalutazione e cessione di quote, volto a far confluire gli importi delle fatturazioni nella disponibilità del Lancellotti; gli accertamenti bancari che confermavano un flusso finanziario ad appannaggio del Lancellotti; la genericità delle causali di fatturazione, prive di riferimenti concreti alle prestazioni rese; la non corrispondenza tra le fatture annotate dalle società committenti e quelle emesse dalle società consulenti; la contraddittorietà tra l’assenza di ruoli formali o di fatto in capo al Lancellotti nella [OSCURATO:PERSONA] e la sua individuazione come unico soggetto erogatore delle consulenze; la mancata menzione, nelle dichiarazioni rese dal Lancellotti, di qualsiasi attività svolta in modalità “one to one” o tramite telefono; l’inconferenza della perizia telefonica prodotta in altro giudizio, non riguardante i rapporti con [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]; la durata media delle telefonate, pari a pochi minuti, inidonea a giustificare l’entità delle fatturazioni; la sussistenza di sentenze passate in giudicato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], che hanno accertato l’inesistenza oggettiva delle prestazioni di consulenza; la coincidenza tra il prezzo di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] e le somme fatturate dalle società committenti. Consta, in buona sostanza, nel quadro della sentenza d’appello, una valutazione degli elementi presuntivi additati dall’erario per un verso parziale, per altro verso atomistica e parcellizzata. La decisione impugnata non mostra, in alcuno dei passaggi motivazionali, di aver correttamente vagliato l’esistenza e la pregnanza degli elementi presuntivi addotti dall’Agenzia, né di averli esaminati nel loro insieme, in un rapporto di reciproco completamento. Va ricordato il principio secondo il quale: «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. n. 9054/2022; v. anche Cass. n. 14151/2022, sul giudizio inferenziale). Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi indiziari volti ad accreditare o escludere la ricorrenza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato. In ultima analisi, rigettato il primo motivo di ricorso, va accolto il terzo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, in diversa composizione. P.Q.M La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e