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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 23634/2024

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5/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14710/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dif e s a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso,ex lege domiciliat a in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour(pec : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso,elettivamente domiciliat a in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio del primo (pec: Oggetto:Responsabilità civile –Domanda risarcitoria -Danni daappalto privato.

CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procurain calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questi elettivamente domiciliata in Roma , V ia P ortuense n. 104 , presso lo studio dell’A vv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonchècontro HDI Global SE - Rappresentanza Generale per l’Italia , già [OSCURATO:PERSONA] AG Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso e con quest'ultimo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, ex legedomiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour(pec:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- nonchècontro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:SOCIETA].; CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi -intimate - avverso la sentenza n.1314/2021 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 30 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Ancona ha respinto i due distinti atti di appello riuniti , propost i rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Macerata n. 50/2017 che,per l’effetto, ha conferma to, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del grado di appello e condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., HDI Global SE, Rappresentanza Generale per l’Italia, [OSCURATO:SOCIETA],ex [OSCURATO:PERSONA] , le spese del grado d’appello, con compensazione integra le del le spese di lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra quest’ultima ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.Per quanto ancora qui di rilievo, con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietaria di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] confinante con l’immobile di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], deducevache, a seguito dei lavori di ristrutturazione che venivano affidati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da quest a subappaltati alla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sotto la direzione dei lavori dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], iniziati mese di settembre 2011 e protrattisi sino a febbraio 2012 , l’immobile di sua proprietàaveva subito danni da infiltrazioni ammontanti a non meno di euro 145.000,00, a cui andavano aggiunti i danni subiti dall’attrice per il mancato utilizzo dell’abitazione nel periodo estivo, i danni per i beni mobili rovinati e per le conseguenze personali dal punto di vista sanitario, che stavano interessando l’attrice, da stimarsi in non meno di euro

50.000. Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dinanzi al Tribunale di Macerata,[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l’arch. [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare che i lavori eseguiti dalle parti convenute avevano determinato i danni all’immobile dell’attrice e condannarle in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, stimati in almeno euro 250.000,00, o nella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di contestazione al saldo.

Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]. che contestava la domanda e deduceva che tutte le opere erano state affidate con contratto di appalto alla società [OSCURATO:PERSONA] che,a sua volta, li aveva subappaltati alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e che la direzione dei lavori era stata affidata ad un professionista di comprovata esperienza, per cui quale mera proprietaria non poteva essere coinvolta nella richiesta risarcitoria.

Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] e la HDI Gerling per essere manlevata in caso di condanna.

Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestando l’avversa domanda e deducendo che, prima dell’inizio dei lavori, in contraddittorio con l’attrice era stato redatto un verbale di stato e consistenza della proprietà della medesima in cui erano state descritte le preesistenti infiltrazioni che già da tempo interessavano l’immobile, che i due fabbricati erano tra di loro autonomi, per cui il fatto che il muro nord dell’immobile dell’attrice, a seguito della demolizione, non fosse più protetto dal fabbricato di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva costituire alcuna responsabilità a carico della [OSCURATO:SOCIETA] o della [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per essere tenuta indenne nell’ipotesi di condanna; in via principale,chiedeva il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale di dichiarare che il fabbricato oggetto di causa era stato costruito in violazione delle norme in materia di costruzione e che, quindi , le infiltrazio ni e le lesioni erano da imputarsialla sua inidoneità costruttiva.

CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., che contestava l’operatività della polizza assicurativa contratta dall’[OSCURATO:PERSONA],dal momento che non contemplava i danni provocati da sub-appaltatori.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale deduceva la non operatività della polizza sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA]. ed in ogni caso,si riportava a quanto dedotto dall’assicurata per respingere una qualsiasi responsabilità della stessa.

Si costituiva HDI Gerling che rilevava il difetto di titolarità passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata, dal momento che l’esecuzione dei lavori era stata affidata all’impresa [OSCURATO:PERSONA] in virtù di contratto di appalto e la direzione dei lavori all’arch.

Leonardi.

Eccepiva, infine, la violazione da parte dell’assicurata dell’obbligo di denuncia del sinistro entro i dieci giorni.

Si costituiva l’arch. [OSCURATO:PERSONA] che si associava al contenuto della comparsa di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] srl e deduceva che comunque nessuna responsabilità poteva a lui imputarsi atteso che, in qualità di direttore dei lavori, aveva seguito l’opera di ristrutturazione con competenza e diligenza, che l’immobile dell’attrice già presentava dei difetti di costruzione, risultando le murature del tutto inidonee a supportare il fabbricato e che essendo le murature dei due fabbricati autonome non sussisteva alcuno obbligo di protezione verso quello della Bartoli.

Si costituivainfine l’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva di avere eseguito i lavori secondo le regole dell’arte nel pieno rispetto del progetto e secondo le direttive impartite dal direttore dei lavori; pertanto,chiedeva il rigetto della domanda.

Espletata l’istruttoria a mezzo CTU, il Tribunale di Macerata,con la sentenza n. 50/2017, in accoglimento parziale della domanda: condannava i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in solido al risarcimento di tutti danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], liquidati in euro 32.400,00 oltre rivalutazione monetaria dal 31/12/2013 ed interessi; CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi rigettava la domanda proposta dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; poneva a carico dei convenuti Leonardi ed [OSCURATO:PERSONA] in solido i costi di CTU e condannava entrambi alla refusione delle spese di lite in favore dell’attrice; condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] spa, di HDI Gerling; condannava [OSCURATO:PERSONA] srl alla rifusione delle spese di lite in favore diUnipol [OSCURATO:SOCIETA]; compensava integralmente la spese tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] srl.. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Hanno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e HDI Global SE, già [OSCURATO:PERSONA] AG Rappresentanza Generale per l’Italia.

Seppure intimate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memori a ; hanno depositato distinte memorie anche le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e HDI Global SE, già [OSCURATO:PERSONA] AG Rappresentanza Generale per l’Italia.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso , la ricorren t e denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e seguenti c.c., e in particolare dell’art.2051 c.c., anche con riguardo all’art. 1662 c.c., CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c..

Nullità della Sentenza Impugnata per violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c..”; in particolare, censural a s entenza i mpugnata nella parte in cui la Corte d’a ppello ha, a suo avviso, erroneamente respinto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente nei confronti della società proprietaria dell’immobile interessato dai lavori di rifacimento che hanno determinato i danni a quello limitrofo della ricorrente; 2.Con il secondo motivo, la ricorrente lamentala “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e ss., ivi compreso l’art. 2051 c.c., e 1655 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Nullità della Sentenza Impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”; nello specifico, lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente respinto la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti dell’appaltatore, addebitandole altresì l’omessa dimostrazione di una circostanza pacifica in causa, in quanto emergente dal riconoscimento dell’appaltatore e, comunque, dalla documentazione agli atti già del primo grado di giudizio e richiamata espressamente in appello.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la “ Violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per motivazione incomprensibile, inconciliabile e meramente apparente (con conseguente violazione degli artt. 2043 e seguenti, 1223 c.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.”; in particolare,censura la sentenza impugnata che, nel confermare la quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale con riguardo alla mancata disponibilità dell’immobile da parte della signora Bartoli, avrebbe reso una motivazione meramente apparente e inconciliabile rispetto ai presupposti e parametri dalla stessa Corte di Appello affermati.

4. Con il quarto motivo , prospettato in via subordinata , la ricorrente denuncia la “ Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Violazione degli artt. 112, 115 e 132, n.4 c.p.c. per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”; a parere della ricorrente, sarebbe erronea la conferma della propria condanna al pagamento delle spese legali in favore delle assicurazioni terze chiamate in causa dalla proprietaria dell’immobile anche per il grado di appello, in violazione dei principi di causazione e soccombenza (anche virtuale) , e frutto di una mo tivazione meramente apparente. 5.In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame del ricorso, rileva il Collegio che la questione posta dal primomotivo di ricorso sia questione di diritto di particolare rilevanzae che in merito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14710/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dif e s a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso,ex lege domiciliat a in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour(pec : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al controricorso,elettivamente domiciliat a in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio del primo (pec: Oggetto:Responsabilità civile –Domanda risarcitoria -Danni daappalto privato. CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procurain calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e con questi elettivamente domiciliata in Roma , V ia P ortuense n. 104 , presso lo studio dell’A vv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonchècontro HDI Global SE - Rappresentanza Generale per l’Italia , già [OSCURATO:PERSONA] AG Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al controricorso e con quest'ultimo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n.38, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, ex legedomiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour(pec:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- nonchècontro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:SOCIETA].; CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -intimate - avverso la sentenza n.1314/2021 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 30 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Ancona ha respinto i due distinti atti di appello riuniti , propost i rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Macerata n. 50/2017 che,per l’effetto, ha conferma to, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del grado di appello e condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., HDI Global SE, Rappresentanza Generale per l’Italia, [OSCURATO:SOCIETA],ex [OSCURATO:PERSONA] , le spese del grado d’appello, con compensazione integra le del le spese di lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra quest’ultima ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.Per quanto ancora qui di rilievo, con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietaria di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] confinante con l’immobile di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], deducevache, a seguito dei lavori di ristrutturazione che venivano affidati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da quest a subappaltati alla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sotto la direzione dei lavori dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], iniziati mese di settembre 2011 e protrattisi sino a febbraio 2012 , l’immobile di sua proprietàaveva subito danni da infiltrazioni ammontanti a non meno di euro 145.000,00, a cui andavano aggiunti i danni subiti dall’attrice per il mancato utilizzo dell’abitazione nel periodo estivo, i danni per i beni mobili rovinati e per le conseguenze personali dal punto di vista sanitario, che stavano interessando l’attrice, da stimarsi in non meno di euro 50.000. Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dinanzi al Tribunale di Macerata,[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l’arch. [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare che i lavori eseguiti dalle parti convenute avevano determinato i danni all’immobile dell’attrice e condannarle in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, stimati in almeno euro 250.000,00, o nella somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di contestazione al saldo. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA]. che contestava la domanda e deduceva che tutte le opere erano state affidate con contratto di appalto alla società [OSCURATO:PERSONA] che,a sua volta, li aveva subappaltati alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e che la direzione dei lavori era stata affidata ad un professionista di comprovata esperienza, per cui quale mera proprietaria non poteva essere coinvolta nella richiesta risarcitoria. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] e la HDI Gerling per essere manlevata in caso di condanna. Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestando l’avversa domanda e deducendo che, prima dell’inizio dei lavori, in contraddittorio con l’attrice era stato redatto un verbale di stato e consistenza della proprietà della medesima in cui erano state descritte le preesistenti infiltrazioni che già da tempo interessavano l’immobile, che i due fabbricati erano tra di loro autonomi, per cui il fatto che il muro nord dell’immobile dell’attrice, a seguito della demolizione, non fosse più protetto dal fabbricato di [OSCURATO:SOCIETA] non poteva costituire alcuna responsabilità a carico della [OSCURATO:SOCIETA] o della [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per essere tenuta indenne nell’ipotesi di condanna; in via principale,chiedeva il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale di dichiarare che il fabbricato oggetto di causa era stato costruito in violazione delle norme in materia di costruzione e che, quindi , le infiltrazio ni e le lesioni erano da imputarsialla sua inidoneità costruttiva. CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., che contestava l’operatività della polizza assicurativa contratta dall’[OSCURATO:PERSONA],dal momento che non contemplava i danni provocati da sub-appaltatori. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale deduceva la non operatività della polizza sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA]. ed in ogni caso,si riportava a quanto dedotto dall’assicurata per respingere una qualsiasi responsabilità della stessa. Si costituiva HDI Gerling che rilevava il difetto di titolarità passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata, dal momento che l’esecuzione dei lavori era stata affidata all’impresa [OSCURATO:PERSONA] in virtù di contratto di appalto e la direzione dei lavori all’arch. Leonardi. Eccepiva, infine, la violazione da parte dell’assicurata dell’obbligo di denuncia del sinistro entro i dieci giorni. Si costituiva l’arch. [OSCURATO:PERSONA] che si associava al contenuto della comparsa di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] srl e deduceva che comunque nessuna responsabilità poteva a lui imputarsi atteso che, in qualità di direttore dei lavori, aveva seguito l’opera di ristrutturazione con competenza e diligenza, che l’immobile dell’attrice già presentava dei difetti di costruzione, risultando le murature del tutto inidonee a supportare il fabbricato e che essendo le murature dei due fabbricati autonome non sussisteva alcuno obbligo di protezione verso quello della Bartoli. Si costituivainfine l’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva di avere eseguito i lavori secondo le regole dell’arte nel pieno rispetto del progetto e secondo le direttive impartite dal direttore dei lavori; pertanto,chiedeva il rigetto della domanda. Espletata l’istruttoria a mezzo CTU, il Tribunale di Macerata,con la sentenza n. 50/2017, in accoglimento parziale della domanda: condannava i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in solido al risarcimento di tutti danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], liquidati in euro 32.400,00 oltre rivalutazione monetaria dal 31/12/2013 ed interessi; CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rigettava la domanda proposta dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; poneva a carico dei convenuti Leonardi ed [OSCURATO:PERSONA] in solido i costi di CTU e condannava entrambi alla refusione delle spese di lite in favore dell’attrice; condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] spa, di HDI Gerling; condannava [OSCURATO:PERSONA] srl alla rifusione delle spese di lite in favore diUnipol [OSCURATO:SOCIETA]; compensava integralmente la spese tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] srl.. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e HDI Global SE, già [OSCURATO:PERSONA] AG Rappresentanza Generale per l’Italia. Seppure intimate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memori a ; hanno depositato distinte memorie anche le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e HDI Global SE, già [OSCURATO:PERSONA] AG Rappresentanza Generale per l’Italia. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , la ricorren t e denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e seguenti c.c., e in particolare dell’art.2051 c.c., anche con riguardo all’art. 1662 c.c., CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.. Nullità della Sentenza Impugnata per violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, c.p.c..”; in particolare, censural a s entenza i mpugnata nella parte in cui la Corte d’a ppello ha, a suo avviso, erroneamente respinto la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente nei confronti della società proprietaria dell’immobile interessato dai lavori di rifacimento che hanno determinato i danni a quello limitrofo della ricorrente; 2.Con il secondo motivo, la ricorrente lamentala “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e ss., ivi compreso l’art. 2051 c.c., e 1655 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Nullità della Sentenza Impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”; nello specifico, lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente respinto la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti dell’appaltatore, addebitandole altresì l’omessa dimostrazione di una circostanza pacifica in causa, in quanto emergente dal riconoscimento dell’appaltatore e, comunque, dalla documentazione agli atti già del primo grado di giudizio e richiamata espressamente in appello. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la “ Violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per motivazione incomprensibile, inconciliabile e meramente apparente (con conseguente violazione degli artt. 2043 e seguenti, 1223 c.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.”; in particolare,censura la sentenza impugnata che, nel confermare la quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale con riguardo alla mancata disponibilità dell’immobile da parte della signora Bartoli, avrebbe reso una motivazione meramente apparente e inconciliabile rispetto ai presupposti e parametri dalla stessa Corte di Appello affermati. 4. Con il quarto motivo , prospettato in via subordinata , la ricorrente denuncia la “ Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in CC17.05.2024 Ric. n. 14710/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Violazione degli artt. 112, 115 e 132, n.4 c.p.c. per motivazione meramente apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.”; a parere della ricorrente, sarebbe erronea la conferma della propria condanna al pagamento delle spese legali in favore delle assicurazioni terze chiamate in causa dalla proprietaria dell’immobile anche per il grado di appello, in violazione dei principi di causazione e soccombenza (anche virtuale) , e frutto di una mo tivazione meramente apparente. 5.In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame del ricorso, rileva il Collegio che la questione posta dal primomotivo di ricorso sia questione di diritto di particolare rilevanzae che in merito
Sentenza Cassazione n. 23634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris