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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11985/2026

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rappresentatoe difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 DUE A AUTOVEICOLI di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso814 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 599/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 576/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5029/2022Numero di raccolta generale 11985/20261.

Con sentenza n. 23/2020 il Tribunale di Piacenza avevDaat a pubblicazione 30/04/2026accolto parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], inqualità di legale rappresentante della DUE A Autoveicoli diemessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza,notificata il 4.8.2015, e, per l’effetto, ne aveva determinatol’illegittimità con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e conriferimento alla sanzione erogata al punto 1 della predettaordinanza-ingiunzione; aveva confermato nel resto l’attoimpugnato.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Bologna dichiarava inammissibile l’appello incidentaleproposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro – AmbitoTerritoriale di Piacenza contro la suddetta sentenza e, in parzialeaccoglimento dell’appello principale proposto dal Ferrari, nellasua qualità di titolare dell’impresa individuale DUE A Autoveicoli,annullava l’ordinanza ingiunzione opposta, “ad eccezione che inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e sempre conesclusione, per effetto del giudicato interno, di cui inmotivazione, della sanzione, di cui al punto 1”.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito, dopo aversinteticamente riferito ciò che aveva considerato e deciso ilprimo giudice e l’oggetto dei contrapposti gravami, giudicavainammissibile per tardività l’appello incidentale del suddettoIspettorato e riteneva che ne conseguiva che, quantoall’illegittimità del capo 1 dell’ordinanza ingiunzione opposta, siera formato il relativo giudicato interno.Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/20264.

Passando ad esaminare il gravame principale del NFuemrerroa dri ir,a ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026la Corte lo riteneva parzialmente fondato sul rilievo in sintesiche, essendo l’autorità ingiungente onerata della provadell’esistenza degli allegati rapporti di lavoro subordinato, talenatura non era emersa dalle risultanze processuali per le“posizioni” di quattro lavoratori, mentre l’opposizione dovevaessere respinta quanto alla posizione Nicolosi, atteso che non viera alcun motivo di doglianza al riguardo nel ricorso introduttivodella lite e quanto allegato in seconde cure si rivelava, quindi,un inammissibile novum.5.

Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Piacenza ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi.6.

Resiste l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ”Falsaapplicazione dell’art. 155, comma 4, c.p.c., nonché,conseguentemente, violazione e falsa applicazione degli artt.436 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, m. 4, c.p.c.”.Deduce essere evidente che, in base a quanto constatato in fattodalla medesima Corte d’appello, questa, pur avendocorrettamente richiamato le regole in tema di computo deltermine a ritroso (10 giorni ex art. 436 c.p.c.), aveva, tuttavia,falsamente applicato, al caso di specie, la disciplina del computodei termini a ritroso con scadenza in un giorno festivo di cuiall’art. 155, comma 4, c.p.c., così come interpretata allagiurisprudenza di questa Suprema Corte.Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/20262.

Con il secondo motivo denuncia “[OSCURATO:PERSONA] mefrao ldsi ara ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026applicazione dell’art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificatodall’art. 36 bis, comma 7 della legge 248/2006, nonché dell’art.1 della Legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, n 3 c.p.c.”.Deduce che la sentenza impugnata “appare illegittima laddove,riformando le statuizioni del Tribunale, ha ritenuto fondatol’appello principale sul presupposto della mancata dimostrazionedella sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Osserva,infatti, che “il Giudice del gravame ha illegittimamenteapplicato, al caso di specie, la versione di cui all’art. 36-bis dellalegge n. 248/2006 così come modificata dall’art. 4 della legge183/2010, entrata in vigore in data 24.11.2010, ovverosia unanormativa successiva al momento della consumazionedell’illecito sanzionato, con violazione dell’art. 1 della Legge n.689/1981”.3.

Il primo motivo è fondato nei termini che si passa adillustrare.4.

Occorre premettere che la Corte di merito ha consideratoche:“Ricostituito il contraddittorio l’Ispettorato epigrafatochiedeva il rigetto del gravame.Proponeva appello incidentale in relazione al capo dellapronuncia che aveva dichiarato la illegittimità della c.d. maxisanzione.Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026L’appello incidentale è inammissibile in ragioneNu medroe dlli ara ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026relativa tardività, essendo stato depositato in data 21.6.21 afronte della odierna udienza di discussione.Si applicano, infatti, le regole in tema di computo deltermine a ritroso, (nella specie di 10 giorni ex art. 436 cpc),dovendo quindi essere escluso il giorno del 1 luglio e computatoquello del 21 giugno. (Cass. n. 2512/20 e n. 6386/20) e conirrilevanza della scadenza in un giorno festivo, non potendoessere abbreviato il predetto intervallo. (si veda in tema Cass.n. 2512/20).Ne consegue che, quanto alla illegittimità del capo 1dell’ordinanza ingiunzione opposta, si è formato il relativogiudicato interno”.Va, altresì, rimarcato che la “odierna udienza didiscussione”, cui si è riferita la Corte, come si trae dallo stessostralcio di motivazione sopra trascritto (in cui il dies a quoescluso dal computo è “il giorno del 1 luglio”) e dall’ultimafacciata dell’impugnata sentenza (in cui è indicata la data“Bologna, 1.7.21”), è appunto l’udienza di discussionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale la causa fu decisa.5.

La suddetta statuizione è, allora, all’evidenza erronea indiritto.5.1.

Difatti, secondo un consolidato e risalente indirizzo diquesta Corte, anche di recente confermato (in termini nellamotivazione Cass., sez. lav., ord. 4.8.2023, n. 23834), inrelazione al termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza didiscussione, entro il quale, a norma dell’art. 436 c.p.c.,l’appellato deve costituirsi e notificare l’eventuale appelloNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026incidentale alla controparte, il giorno dell’udienza di discuNusmseiroo ndi era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di dettotermine dev’essere escluso dal calcolo, mentre va invececomputato il momento terminale (costituito dal decimo giorno),in base al principio generale (art. 155 c.p.c. e 2963 c.c.)secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quemcomputatur (così Cass. civ., sez. lav., 23.3.2005, n. 6225; id.,sez. lav. 4.6.1985, n. 3345; id., sez. lav., 8.2.1985, n. 1042;id., sez. lav., 4.5.1982, n. 2795; id., sez. lav., 26.1.1982, n.521; id., sez. lav., 26.2.1982, n. 1338; id., sez. lav., 12.4.1979,n. 2189).5.2.

E’ esatta, quindi, la qualificazione, operatanell’impugnata sentenza, del termine in questione ex art. 436c.p.c. come termine “a ritroso”, ma sono errate le conseguenzeche la Corte distrettuale ne ha tratto nel caso di specie secondola ricostruzione cronologica operata dalla stessa.In particolare, è vero che la data 1.7.2021 dell’udienza didiscussione quale a dies a quo del calcolo a ritroso non dovevaessere computata, come è vero che il 21 giugno 2021 era il diesad quem, che, invece, era da computare; ma la stessa Corte haconstatato che l’atto che recava l’appello incidentaledell’Ispettorato era stato depositato il 21.6.2021, vale a dire,l’ultimo giorno utile per costituirsi; e il ricorrente ha, altresì,comprovato per via documentale (cfr. pagg. 9-10 del ricorso inesame ed i relativi allegati) che quello stesso giorno avevaprovveduto a notificare al difensore costituito della contropartel’atto contenente il suo appello incidentale.5.3.

La Corte territoriale indirettamente, attraversorichiamo giurisprudenziale, ha fatto cenno ad una “irrilevanzaNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026della scadenza in un giorno festivo”, ma non ha affermatNou mcehroe d i iral ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026giorno 21.6.2021 fosse festivo e, comunque, quel giorno nonera tale, in quanto - come esattamente rilevato dal ricorrente –nel mese di giugno di quell’anno si trattava di un comune lunedìnon festivo (né soggiunge il Collegio si trattava di un sabato, aifini di cui all’art. 155, comma quinto, c.p.c.: su cui v.

Cass. n.23634/2024).Pertanto, non trovava applicazione nella specie il principiodi diritto, parimenti ormai costante nella giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di computo dei termini lospostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsia ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere pure essocalcolato a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno nonfestivo cronologicamente precedente rispetto a quello discadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviarel’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto(Cass. n. 2023/8496; n. 30701/2024).6.

L’appello incidentale dell’Ispettorato era, perciò,tempestivo, e la Corte di merito erroneamente dalla ritenutatardività di quella impugnazione ha tratto l’ulteriore conclusionedel (parziale) giudicato interno circa il capo 1) dell’ordinanzaingiunzione opposta.7.

Il secondo motivo è fondato nei termini e nei limitiappresso spiegati.8.

Occorre premettere che, come già accennato innarrativa, il primo giudice aveva accolto parzialmentel’opposizione all’ordinanza ingiunzione, oltre che per la suaillegittimità (integrale) “con riferimento alla posizione di SulaBernard” (per difetto di prova: cfr. pag. 5 della sentenza delNumero registro generale 5029/2022Tribunale di Piacenza e pag. 2 dell’impugnata sentenza), “conN umero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 11985/2026riferimento alla sanzione erogata al punto 1 della predettaData pubblicazione 30/04/2026ordinanza-ingiunzione”, vale a dire, “quanto alla applicazionedella c.d. maxi sanzione” (come ha sintetizzato la Corte dimerito a pag. 2 della sua sentenza).Il Tribunale, in particolare, aveva rilevato che “la CorteCostituzionale, infatti con la sentenza n. 254 del 13.11.2014 hadichiarato, in quanto sproporzionata e irragionevole,l’illegittimità dell’art. 36 bis co. 7 lett. a) del D.L. n. 223/2006”(così a pag. 6 della sua sentenza).8.1.

In altre parole, detta pronuncia di parzialeaccoglimento rifletteva il profilo sanzionatorio in senso strettodell’ordinanza opposta quanto al capo 1) della stessa, vale adire, la determinazione del quantum della relativa sanzione (c.d.maxi sanzione), e non anche la sussistenza delle relativeviolazioni, avendo, anzi, il Tribunale ritenuto che “il dispostodell’art. 3 co. 3 D.L. n. 12/2002 come sostituito dall’art. 36 bisco. 7 della L. n. 248/2006, vigente all’epoca dei fatti, sanzionavala condotta di chi occupava lavoratori non risultanti dallescritture o da altra documentazione obbligatoria prescindendodalla natura autonoma, parasubordinata o subordinata delrapporto di lavoro intercorso”; ed in questa chiave avevareputato ricorrenti le violazioni in questione rispetto ai lavoratori“[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, ma non anche per il già citato Sula (cfr.pagg. 4-5 della sua sentenza).8.2.

Pertanto, il giudicato interno che aveva intravisto(erroneamente in rito, per quanto già detto) la Corte d’appellocirca il “capo 1 dell’ordinanza ingiunzione opposta” in realtà eraNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026limitato al su precisato aspetto sanzionatorio (inNvumeesrot idti ora ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall’appello incidentale dell’Ispettorato), ma non riguardava lerelative violazioni; tanto che la Corte d’appello si è poi espressanel merito dell’appello principale circa tali violazioni.8.3.

Mette conto aggiungere che il c.d. capo 1)dell’ordinanza opposta (cfr. pag. 1 della stessa) riguardava unaserie di lavoratori (ma non anche [OSCURATO:PERSONA]) rispetto aiquali era stata contestata la violazione di cui all’ “art. 3, comma3, del D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni inlegge 23.4.2002, n. 73, come sostituito dall’art. 36 bis, comma7, lett. a), del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito conmodificazioni in Legge 04/08/2006, m. 248”; “Per averimpiegato n° 10 lavoratori non risultanti dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria”, in vari periodi ivi specificati indettaglio per ognuno dei lavoratori, ma compresi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e il 18.11.2010; mentre, al capo n° 2, per il solo [OSCURATO:PERSONA] contestata la violazione dell’ “Art. 3, comma 3, del D.L.22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni in Legge23/04/2002, n. 73, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.a), della Legge 04/11/2010, n. 183”, “Per aver impiegato n. 1lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro, né altri adempimenti contributivi idonei adimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro (daparte del datore di lavoro privato, con esclusione del lavorodomestico)”.9.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Ispettorato ricorrenteha senz’altro interesse (concreto, attuale e giuridicamenteapprezzabile) ad impugnare la sentenza di secondo grado inNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026relazione alla parte di essa che riguarda le posizioNunmie rod dei rai ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026lavoratori Vintu, Malvicini, Pezza e Colombani.Invero, l’appello principale dell’opponente Ferri riguardavaanche tali lavoratori e aveva trovato accoglimento quanto allecondotte per essi contestate come tali, e non per laquantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per essicomminate (c.d. maxi sanzione, che formava piuttosto oggettodell’appello incidentale dell’Ispettorato, secondo quanto piùvolte evidenziato).Non lo stesso è a dirsi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA],per il quale l’ “opposizione è stata respinta” dalla Corteterritoriale per i motivi accennati in narrativa.10.

Limitatamente, quindi, ai su precisati quattrolavoratori, il secondo motivo di ricorso è fondato.10.1.

Come già riferito in narrativa, la Corte territoriale hapremesso che l’Autorità ingiungente fosse “onerata della provain tema di sussistenza degli illeciti amministrativi contestati e,conseguentemente, in relazione alla esistenza degli allegatirapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza chel’eventuale insufficienza della stessa non può che riflettersi adanno della parte onerata”.

E, come si desumedall’apprezzamento delle risultanze processuali che ha operatoper le posizioni dei quattro ridetti lavoratori (v. in extenso pagg.3-4 della sua sentenza), ha finito col ritenere quanto menoappunto l’insufficiente dimostrazione di rapporti di tale natura.10.2.

Devesi, allora, porre in risalto che per i fatti ascrittiin relazione ai ridetti quattro lavoratori, oggetto del rapportoispettivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata contestata la violazioneNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026di cui all’originario testo dell’art. 3 (titolato “ModificNhuem eroa dlli era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026disposizioni in materia di lavoro irregolare”), comma 3, d.l.22.2.2002, n. 12, conv., con mod., in L. 12.4.2002, n. 73(l’intero articolo 3 era stato sostituito dalla legge diconversione).

Più nello specifico, il testo c.d. storico di talecomma all’esito della conversione in legge recitava: “3.

Fermarestando l'applicazione delle sanzioni previste,l'impiego di lavoratori dipendenti non risultantidalle scritture o altra documentazione obbligatorie,e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal200 al 400 per cento dell'importo, per ciascunlavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolatosulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali,per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e ladata di constatazione della violazione”.E il tenore della norma, attraverso il duplice indice letterale,prima, ed in modo esplicito, a lavoratori “dipendenti”, vale adire, subordinati, e, poi, al meccanismo di calcolo dellasanzione, ragguagliata ad un costo del lavoro calcolato sullabase dei vigenti CCNL, ossia, di fonti collettive parimentiapplicabili solo a lavoratori subordinati, era oltremodo chiaro nelriferirsi esclusivamente all’impiego, sebbene irregolare neitermini sanzionati, di lavoratori subordinati.

Così rendendonecessario anche in sede giudiziaria l’accertamento, anzitutto inpunto di fatto, di tale specifica natura del rapporto con ilavoratori irregolari.10.3.

Era, poi, intervenuto l’art. 36 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.223, conv., con mod. in L. 4.8.2006, n. 2006, che, sotto larubrica “Modifiche urgenti per il contrasto del lavoro nero e perla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al comma 7,Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026lett. a), aveva significativamente modificato il precedentNeum teeros dti ora ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002.In particolare, detto comma 3 era stato sostituito comesegue: “3.

Ferma restando l’applicazione delle sanzionigià previste dalla normativa in vigore, l’impiego dilavoratori non risultanti dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria è altresì punito con lasanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000per ciascun lavoratore maggiorata di euro 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo.

L’importo dellesanzioni civili connesse all’omesso versamento deicontributi e premi riferiti a ciascun lavoratore dicui al periodo precedente non può essere inferiore aeuro 3.000,00 indipendentemente dalla durata dellaprestazione lavorativa accertata”.Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza13.11.2014, n. 254, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ditale comma nella sua seconda parte, ossia, nell’ultimo periodoconcernente le sanzioni civili, che non interessano in questasede, in cui viene in considerazione una sanzioneesclusivamente amministrativa (pecuniaria).10.4.

Nella specie, per i quattro lavoratori in questione erastata appunto contestata la violazione dell’art. 3, comma 3, d.l.n. 12/2002, conv. con mod. in l. n. 73/2002, come poi sostituitodall’ora cit. 36 bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223, conv. con mod.in l. n. 248/2006, per condotte tutte successive all’entrata invigore (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di questa seconda versione della norma (perla precisione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il Vintu; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per ilNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026Malvicini; dal 7.1.2007 per il Colombani e dall’1.10.201N0u mpereo rd i iral ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026Pezza).E, come si è già visto, (diversamente rispetto al Nicolosi) lastessa contestazione dell’ordinanza ingiunzione si riferiva infatto all’impiego di n. 10 lavoratori, senza ulteriori specificazioni,ma non risultanti dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria.10.5.

Ebbene, questa Corte ha già ritenuto circa il testodella norma come novellato nel 2006 che “L’uso di terminigenerici, quali “impiego” e “lavoratori”, nonché il confronto conil previgente disposto portano a ritenere che la disposizionesanzionatoria abbia inteso punire colui il quale, a qualsiasi titoloed indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapportoinstaurato con i prestatori di lavoro, si avvalga delle prestazionilavorative di soggetti non registrati e quindi sconosciutiall’amministrazione.Si è ritenuto, inoltre, che tale “interpretazione apparepienamente coerente con la ratio che ha sorretto l’interventoriformatore del 2006, teso ad assicurare una più effettiva erigorosa repressione del fenomeno, assai diffuso in Italia, del“lavoro nero”, evitando possibili aggiramenti ed elusioni dellesanzioni in materia, attraverso il ricorso a forme di rapporto nonriconducibili alle categorie del lavoro subordinato oparasubordinato”.Infatti, non può essere trascurato che la norma comenovellata (per sostituzione) nel 2006 si colloca in seno al piùvolte cit. art. 36 bis, il quale già nella sua rubrica, che fariferimento anzitutto a “Misure urgenti per il contrasto del lavoronero”, così rivela la finalità appunto di contrastare ciò che ancheNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026nel linguaggio comune è chiamato “lavoro nero”; una Nfuimnearol idti àra ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026perseguita attraverso l’eliminazione nella norma dell’aggettivo“dipendenti” e degli ulteriori riferimenti praticamente espressi allavoro subordinato onde ricomprendere nelle condottesanzionate, a scopo evidentemente antielusivo, varie forme diimpiego di lavoratori, non registrati, rappresentate anche comenon corrispondenti al lavoro subordinato, appunto per - inipotesi - sottrarsi all’onere di registrazione di quei lavoratorinelle scritture obbligatorie dell’imprenditore che li impieghi.Del resto, sul piano letterale e teleologico, non si vedequale differente portata annettere all’intervento novellatore del2006 circa la mirata espunzione dei soli riferimenti espressi allavoro subordinato in una norma rimasta per il restopraticamente immutata nella sua struttura, visto che il solotermine “impiego”, invece mantenuto fermo (e all’evidenza nonriferibile nella specie alla tradizionale distinzione tra impiegati eoperai), è anodino, se non ulteriormente aggettivato especificato, risulta di per sé inidoneo ad individuare una formadeterminata di lavoro, e, non essendo certamente equivalentea quello di “assunzione”, riferito a lavoratori, non altrimentispecificati, sta piuttosto a significare “occupazione” o“adibizione” degli stessi in forme tipologicamente nonspecificate.In tal senso, inoltre, questa Corte aveva già consideratoche la norma, come novellata nel 2006, trovava applicazione “aprescindere dalla natura del rapporto di lavoro”, e quindi “perciascun lavoratore, anche non subordinato” (cfr. nellamotivazione Cass., sez. lav., ord. 9.11.2020, n. 25037;richiamata successivamente in Cass., sez. lav., n. 35978/2021,Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026che riguardava, però, fattispecie cui non era applicabile Nruamteiroo dni era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026temporis la previsione in questione).Per tutte le osservazioni che precedono si rimanda allamotivazione di Cass. n. 29608/2022.11.

Successivamente la stessa norma è stata ancora unavolta incisivamente modificata.In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 183/2010,ha previsto che il comma 3 dell’art. 3 d.l. n. 12/2002, conv. conmod. dalla l. n. 73/2002, e successive mod., fosse sostituito,per quanto qui interessa, dal seguente: “3.

Ferma restandol’applicazione delle sanzioni già previste dallanormativa in vigore, in caso di impiego di lavoratorisubordinati senza la preventiva comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro da parte deldatore di lavoro privato, con la sola esclusione deldatore di lavoro domestico, si applica la sanzioneamministrativa …”.E’ pertanto evidente che l’ulteriore nuova versione dellanorma, ancor più chiaramente rispetto a quella originaria, faesplicito riferimento all’impiego di lavoratori subordinati;senz’altro, poi, non si tratta di un intervento di interpretazioneautentica (con ipotetica valenza retroattiva), in quanto è mutataanche la condotta sanzionata (ora consistente nell’impiego dilavoratori subordinati “senza la preventiva comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoroprivato” in luogo dell’ impiego di lavoratori tout court “nonrisultanti dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria”).Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026E tanto finisce col render chiaro che si tratti di uNnum earolt dri ora ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026ripensamento del legislatore a valere, tuttavia, per il futuro: perla precisione, si è in presenza di disposizione innovativadestinata a trovare applicazione per le fattispecie realizzatesisuccessivamente al 24.11.2010, data di entrata in vigore dellal. n. 183/2010.Laddove, a termini di contestazione, i rapporti di lavoro deisuddetti lavoratori erano terminati tutti prima di quella data (il30.9.2010 per il Vintu, il 31.3.2009 per il Malvicini, il 3.2.2008per il Colombani, e il 18.11.2010 per il Pezza).12.

Resta, perciò, confermato che la norma vigenteall’epoca dei fatti sanzionati nell’ordinanza opposta rendeva deltutto ininfluente la sussunzione del rapporto dei suddettilavoratori “impiegati” dall’impresa, ma non registrati nellescritture di rito, nell’ambito del genus del lavoro subordinato odi altra particolare forma di lavoro, essendo sufficiente, ai finidell’integrarsi della violazione, il fatto del loro impiego, nonaccompagnato dalla loro registrazione in tali scritture.12.1.

Per conseguenza, l’accertamento probatorio dellaCorte d’appello nell’impugnata sentenza è stato erroneamenteoperato con riferimento alla natura subordinata o meno deirapporti lavorativi (ancora) in questione.13.

In conclusione, in accoglimento del ricorso nei terminie nei limiti sin qui illustrati, la sentenza impugnata dev’esserecassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, indifferente composizione, oltre a regolare le spese processualianche di questo giudizio di cassazione, dovrà di nuovopronunciarsi, in conformità a tutto quanto in motivazioneosservato, anzitutto circa gli estremi delle violazioni ancoraNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026controverse, come tali, in base alla norma applicabile Nruamteiroo dni era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026temporis (art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. con mod. inl. n. 73/2002, come sostituito dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a),d.l. n. 223/2006, conv. con mod. in l. n. 248/2006) e, seriscontrati gli estremi di tali violazioni, in ordine all’entità dellesanzioni amministrative da applicarsi.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini e nei limiti di cui inmotivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentatoe difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 DUE A AUTOVEICOLI di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso814 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 599/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 576/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5029/2022Numero di raccolta generale 11985/20261. Con sentenza n. 23/2020 il Tribunale di Piacenza avevDaat a pubblicazione 30/04/2026accolto parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], inqualità di legale rappresentante della DUE A Autoveicoli diemessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Piacenza,notificata il 4.8.2015, e, per l’effetto, ne aveva determinatol’illegittimità con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e conriferimento alla sanzione erogata al punto 1 della predettaordinanza-ingiunzione; aveva confermato nel resto l’attoimpugnato.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Bologna dichiarava inammissibile l’appello incidentaleproposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro – AmbitoTerritoriale di Piacenza contro la suddetta sentenza e, in parzialeaccoglimento dell’appello principale proposto dal Ferrari, nellasua qualità di titolare dell’impresa individuale DUE A Autoveicoli,annullava l’ordinanza ingiunzione opposta, “ad eccezione che inrelazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e sempre conesclusione, per effetto del giudicato interno, di cui inmotivazione, della sanzione, di cui al punto 1”.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito, dopo aversinteticamente riferito ciò che aveva considerato e deciso ilprimo giudice e l’oggetto dei contrapposti gravami, giudicavainammissibile per tardività l’appello incidentale del suddettoIspettorato e riteneva che ne conseguiva che, quantoall’illegittimità del capo 1 dell’ordinanza ingiunzione opposta, siera formato il relativo giudicato interno.Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/20264. Passando ad esaminare il gravame principale del NFuemrerroa dri ir,a ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026la Corte lo riteneva parzialmente fondato sul rilievo in sintesiche, essendo l’autorità ingiungente onerata della provadell’esistenza degli allegati rapporti di lavoro subordinato, talenatura non era emersa dalle risultanze processuali per le“posizioni” di quattro lavoratori, mentre l’opposizione dovevaessere respinta quanto alla posizione Nicolosi, atteso che non viera alcun motivo di doglianza al riguardo nel ricorso introduttivodella lite e quanto allegato in seconde cure si rivelava, quindi,un inammissibile novum.5. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Piacenza ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi.6. Resiste l’intimato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ”Falsaapplicazione dell’art. 155, comma 4, c.p.c., nonché,conseguentemente, violazione e falsa applicazione degli artt.436 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, m. 4, c.p.c.”.Deduce essere evidente che, in base a quanto constatato in fattodalla medesima Corte d’appello, questa, pur avendocorrettamente richiamato le regole in tema di computo deltermine a ritroso (10 giorni ex art. 436 c.p.c.), aveva, tuttavia,falsamente applicato, al caso di specie, la disciplina del computodei termini a ritroso con scadenza in un giorno festivo di cuiall’art. 155, comma 4, c.p.c., così come interpretata allagiurisprudenza di questa Suprema Corte.Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/20262. Con il secondo motivo denuncia “[OSCURATO:PERSONA] mefrao ldsi ara ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026applicazione dell’art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificatodall’art. 36 bis, comma 7 della legge 248/2006, nonché dell’art.1 della Legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, n 3 c.p.c.”.Deduce che la sentenza impugnata “appare illegittima laddove,riformando le statuizioni del Tribunale, ha ritenuto fondatol’appello principale sul presupposto della mancata dimostrazionedella sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Osserva,infatti, che “il Giudice del gravame ha illegittimamenteapplicato, al caso di specie, la versione di cui all’art. 36-bis dellalegge n. 248/2006 così come modificata dall’art. 4 della legge183/2010, entrata in vigore in data 24.11.2010, ovverosia unanormativa successiva al momento della consumazionedell’illecito sanzionato, con violazione dell’art. 1 della Legge n.689/1981”.3. Il primo motivo è fondato nei termini che si passa adillustrare.4. Occorre premettere che la Corte di merito ha consideratoche:“Ricostituito il contraddittorio l’Ispettorato epigrafatochiedeva il rigetto del gravame.Proponeva appello incidentale in relazione al capo dellapronuncia che aveva dichiarato la illegittimità della c.d. maxisanzione.Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026L’appello incidentale è inammissibile in ragioneNu medroe dlli ara ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026relativa tardività, essendo stato depositato in data 21.6.21 afronte della odierna udienza di discussione.Si applicano, infatti, le regole in tema di computo deltermine a ritroso, (nella specie di 10 giorni ex art. 436 cpc),dovendo quindi essere escluso il giorno del 1 luglio e computatoquello del 21 giugno. (Cass. n. 2512/20 e n. 6386/20) e conirrilevanza della scadenza in un giorno festivo, non potendoessere abbreviato il predetto intervallo. (si veda in tema Cass.n. 2512/20).Ne consegue che, quanto alla illegittimità del capo 1dell’ordinanza ingiunzione opposta, si è formato il relativogiudicato interno”.Va, altresì, rimarcato che la “odierna udienza didiscussione”, cui si è riferita la Corte, come si trae dallo stessostralcio di motivazione sopra trascritto (in cui il dies a quoescluso dal computo è “il giorno del 1 luglio”) e dall’ultimafacciata dell’impugnata sentenza (in cui è indicata la data“Bologna, 1.7.21”), è appunto l’udienza di discussionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale la causa fu decisa.5. La suddetta statuizione è, allora, all’evidenza erronea indiritto.5.1. Difatti, secondo un consolidato e risalente indirizzo diquesta Corte, anche di recente confermato (in termini nellamotivazione Cass., sez. lav., ord. 4.8.2023, n. 23834), inrelazione al termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza didiscussione, entro il quale, a norma dell’art. 436 c.p.c.,l’appellato deve costituirsi e notificare l’eventuale appelloNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026incidentale alla controparte, il giorno dell’udienza di discuNusmseiroo ndi era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di dettotermine dev’essere escluso dal calcolo, mentre va invececomputato il momento terminale (costituito dal decimo giorno),in base al principio generale (art. 155 c.p.c. e 2963 c.c.)secondo cui dies a quo non computatur in termine, dies ad quemcomputatur (così Cass. civ., sez. lav., 23.3.2005, n. 6225; id.,sez. lav. 4.6.1985, n. 3345; id., sez. lav., 8.2.1985, n. 1042;id., sez. lav., 4.5.1982, n. 2795; id., sez. lav., 26.1.1982, n.521; id., sez. lav., 26.2.1982, n. 1338; id., sez. lav., 12.4.1979,n. 2189).5.2. E’ esatta, quindi, la qualificazione, operatanell’impugnata sentenza, del termine in questione ex art. 436c.p.c. come termine “a ritroso”, ma sono errate le conseguenzeche la Corte distrettuale ne ha tratto nel caso di specie secondola ricostruzione cronologica operata dalla stessa.In particolare, è vero che la data 1.7.2021 dell’udienza didiscussione quale a dies a quo del calcolo a ritroso non dovevaessere computata, come è vero che il 21 giugno 2021 era il diesad quem, che, invece, era da computare; ma la stessa Corte haconstatato che l’atto che recava l’appello incidentaledell’Ispettorato era stato depositato il 21.6.2021, vale a dire,l’ultimo giorno utile per costituirsi; e il ricorrente ha, altresì,comprovato per via documentale (cfr. pagg. 9-10 del ricorso inesame ed i relativi allegati) che quello stesso giorno avevaprovveduto a notificare al difensore costituito della contropartel’atto contenente il suo appello incidentale.5.3. La Corte territoriale indirettamente, attraversorichiamo giurisprudenziale, ha fatto cenno ad una “irrilevanzaNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026della scadenza in un giorno festivo”, ma non ha affermatNou mcehroe d i iral ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026giorno 21.6.2021 fosse festivo e, comunque, quel giorno nonera tale, in quanto - come esattamente rilevato dal ricorrente –nel mese di giugno di quell’anno si trattava di un comune lunedìnon festivo (né soggiunge il Collegio si trattava di un sabato, aifini di cui all’art. 155, comma quinto, c.p.c.: su cui v. Cass. n.23634/2024).Pertanto, non trovava applicazione nella specie il principiodi diritto, parimenti ormai costante nella giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in tema di computo dei termini lospostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsia ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere pure essocalcolato a ritroso, individuando il dies ad quem nel giorno nonfestivo cronologicamente precedente rispetto a quello discadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviarel’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto(Cass. n. 2023/8496; n. 30701/2024).6. L’appello incidentale dell’Ispettorato era, perciò,tempestivo, e la Corte di merito erroneamente dalla ritenutatardività di quella impugnazione ha tratto l’ulteriore conclusionedel (parziale) giudicato interno circa il capo 1) dell’ordinanzaingiunzione opposta.7. Il secondo motivo è fondato nei termini e nei limitiappresso spiegati.8. Occorre premettere che, come già accennato innarrativa, il primo giudice aveva accolto parzialmentel’opposizione all’ordinanza ingiunzione, oltre che per la suaillegittimità (integrale) “con riferimento alla posizione di SulaBernard” (per difetto di prova: cfr. pag. 5 della sentenza delNumero registro generale 5029/2022Tribunale di Piacenza e pag. 2 dell’impugnata sentenza), “conN umero sezionale 814/2026Numero di raccolta generale 11985/2026riferimento alla sanzione erogata al punto 1 della predettaData pubblicazione 30/04/2026ordinanza-ingiunzione”, vale a dire, “quanto alla applicazionedella c.d. maxi sanzione” (come ha sintetizzato la Corte dimerito a pag. 2 della sua sentenza).Il Tribunale, in particolare, aveva rilevato che “la CorteCostituzionale, infatti con la sentenza n. 254 del 13.11.2014 hadichiarato, in quanto sproporzionata e irragionevole,l’illegittimità dell’art. 36 bis co. 7 lett. a) del D.L. n. 223/2006”(così a pag. 6 della sua sentenza).8.1. In altre parole, detta pronuncia di parzialeaccoglimento rifletteva il profilo sanzionatorio in senso strettodell’ordinanza opposta quanto al capo 1) della stessa, vale adire, la determinazione del quantum della relativa sanzione (c.d.maxi sanzione), e non anche la sussistenza delle relativeviolazioni, avendo, anzi, il Tribunale ritenuto che “il dispostodell’art. 3 co. 3 D.L. n. 12/2002 come sostituito dall’art. 36 bisco. 7 della L. n. 248/2006, vigente all’epoca dei fatti, sanzionavala condotta di chi occupava lavoratori non risultanti dallescritture o da altra documentazione obbligatoria prescindendodalla natura autonoma, parasubordinata o subordinata delrapporto di lavoro intercorso”; ed in questa chiave avevareputato ricorrenti le violazioni in questione rispetto ai lavoratori“[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”, ma non anche per il già citato Sula (cfr.pagg. 4-5 della sua sentenza).8.2. Pertanto, il giudicato interno che aveva intravisto(erroneamente in rito, per quanto già detto) la Corte d’appellocirca il “capo 1 dell’ordinanza ingiunzione opposta” in realtà eraNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026limitato al su precisato aspetto sanzionatorio (inNvumeesrot idti ora ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall’appello incidentale dell’Ispettorato), ma non riguardava lerelative violazioni; tanto che la Corte d’appello si è poi espressanel merito dell’appello principale circa tali violazioni.8.3. Mette conto aggiungere che il c.d. capo 1)dell’ordinanza opposta (cfr. pag. 1 della stessa) riguardava unaserie di lavoratori (ma non anche [OSCURATO:PERSONA]) rispetto aiquali era stata contestata la violazione di cui all’ “art. 3, comma3, del D.L. 22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni inlegge 23.4.2002, n. 73, come sostituito dall’art. 36 bis, comma7, lett. a), del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito conmodificazioni in Legge 04/08/2006, m. 248”; “Per averimpiegato n° 10 lavoratori non risultanti dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria”, in vari periodi ivi specificati indettaglio per ognuno dei lavoratori, ma compresi tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e il 18.11.2010; mentre, al capo n° 2, per il solo [OSCURATO:PERSONA] contestata la violazione dell’ “Art. 3, comma 3, del D.L.22/02/2002, n. 12, convertito con modificazioni in Legge23/04/2002, n. 73, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett.a), della Legge 04/11/2010, n. 183”, “Per aver impiegato n. 1lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro, né altri adempimenti contributivi idonei adimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro (daparte del datore di lavoro privato, con esclusione del lavorodomestico)”.9. Tutto ciò premesso e considerato, l’Ispettorato ricorrenteha senz’altro interesse (concreto, attuale e giuridicamenteapprezzabile) ad impugnare la sentenza di secondo grado inNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026relazione alla parte di essa che riguarda le posizioNunmie rod dei rai ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026lavoratori Vintu, Malvicini, Pezza e Colombani.Invero, l’appello principale dell’opponente Ferri riguardavaanche tali lavoratori e aveva trovato accoglimento quanto allecondotte per essi contestate come tali, e non per laquantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per essicomminate (c.d. maxi sanzione, che formava piuttosto oggettodell’appello incidentale dell’Ispettorato, secondo quanto piùvolte evidenziato).Non lo stesso è a dirsi per la posizione di [OSCURATO:PERSONA],per il quale l’ “opposizione è stata respinta” dalla Corteterritoriale per i motivi accennati in narrativa.10. Limitatamente, quindi, ai su precisati quattrolavoratori, il secondo motivo di ricorso è fondato.10.1. Come già riferito in narrativa, la Corte territoriale hapremesso che l’Autorità ingiungente fosse “onerata della provain tema di sussistenza degli illeciti amministrativi contestati e,conseguentemente, in relazione alla esistenza degli allegatirapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza chel’eventuale insufficienza della stessa non può che riflettersi adanno della parte onerata”. E, come si desumedall’apprezzamento delle risultanze processuali che ha operatoper le posizioni dei quattro ridetti lavoratori (v. in extenso pagg.3-4 della sua sentenza), ha finito col ritenere quanto menoappunto l’insufficiente dimostrazione di rapporti di tale natura.10.2. Devesi, allora, porre in risalto che per i fatti ascrittiin relazione ai ridetti quattro lavoratori, oggetto del rapportoispettivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non era stata contestata la violazioneNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026di cui all’originario testo dell’art. 3 (titolato “ModificNhuem eroa dlli era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026disposizioni in materia di lavoro irregolare”), comma 3, d.l.22.2.2002, n. 12, conv., con mod., in L. 12.4.2002, n. 73(l’intero articolo 3 era stato sostituito dalla legge diconversione). Più nello specifico, il testo c.d. storico di talecomma all’esito della conversione in legge recitava: “3. Fermarestando l'applicazione delle sanzioni previste,l'impiego di lavoratori dipendenti non risultantidalle scritture o altra documentazione obbligatorie,e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal200 al 400 per cento dell'importo, per ciascunlavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolatosulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali,per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e ladata di constatazione della violazione”.E il tenore della norma, attraverso il duplice indice letterale,prima, ed in modo esplicito, a lavoratori “dipendenti”, vale adire, subordinati, e, poi, al meccanismo di calcolo dellasanzione, ragguagliata ad un costo del lavoro calcolato sullabase dei vigenti CCNL, ossia, di fonti collettive parimentiapplicabili solo a lavoratori subordinati, era oltremodo chiaro nelriferirsi esclusivamente all’impiego, sebbene irregolare neitermini sanzionati, di lavoratori subordinati. Così rendendonecessario anche in sede giudiziaria l’accertamento, anzitutto inpunto di fatto, di tale specifica natura del rapporto con ilavoratori irregolari.10.3. Era, poi, intervenuto l’art. 36 bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.223, conv., con mod. in L. 4.8.2006, n. 2006, che, sotto larubrica “Modifiche urgenti per il contrasto del lavoro nero e perla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al comma 7,Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026lett. a), aveva significativamente modificato il precedentNeum teeros dti ora ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002.In particolare, detto comma 3 era stato sostituito comesegue: “3. Ferma restando l’applicazione delle sanzionigià previste dalla normativa in vigore, l’impiego dilavoratori non risultanti dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria è altresì punito con lasanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000per ciascun lavoratore maggiorata di euro 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo dellesanzioni civili connesse all’omesso versamento deicontributi e premi riferiti a ciascun lavoratore dicui al periodo precedente non può essere inferiore aeuro 3.000,00 indipendentemente dalla durata dellaprestazione lavorativa accertata”.Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza13.11.2014, n. 254, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ditale comma nella sua seconda parte, ossia, nell’ultimo periodoconcernente le sanzioni civili, che non interessano in questasede, in cui viene in considerazione una sanzioneesclusivamente amministrativa (pecuniaria).10.4. Nella specie, per i quattro lavoratori in questione erastata appunto contestata la violazione dell’art. 3, comma 3, d.l.n. 12/2002, conv. con mod. in l. n. 73/2002, come poi sostituitodall’ora cit. 36 bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223, conv. con mod.in l. n. 248/2006, per condotte tutte successive all’entrata invigore (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di questa seconda versione della norma (perla precisione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il Vintu; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per ilNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026Malvicini; dal 7.1.2007 per il Colombani e dall’1.10.201N0u mpereo rd i iral ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026Pezza).E, come si è già visto, (diversamente rispetto al Nicolosi) lastessa contestazione dell’ordinanza ingiunzione si riferiva infatto all’impiego di n. 10 lavoratori, senza ulteriori specificazioni,ma non risultanti dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria.10.5. Ebbene, questa Corte ha già ritenuto circa il testodella norma come novellato nel 2006 che “L’uso di terminigenerici, quali “impiego” e “lavoratori”, nonché il confronto conil previgente disposto portano a ritenere che la disposizionesanzionatoria abbia inteso punire colui il quale, a qualsiasi titoloed indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapportoinstaurato con i prestatori di lavoro, si avvalga delle prestazionilavorative di soggetti non registrati e quindi sconosciutiall’amministrazione.Si è ritenuto, inoltre, che tale “interpretazione apparepienamente coerente con la ratio che ha sorretto l’interventoriformatore del 2006, teso ad assicurare una più effettiva erigorosa repressione del fenomeno, assai diffuso in Italia, del“lavoro nero”, evitando possibili aggiramenti ed elusioni dellesanzioni in materia, attraverso il ricorso a forme di rapporto nonriconducibili alle categorie del lavoro subordinato oparasubordinato”.Infatti, non può essere trascurato che la norma comenovellata (per sostituzione) nel 2006 si colloca in seno al piùvolte cit. art. 36 bis, il quale già nella sua rubrica, che fariferimento anzitutto a “Misure urgenti per il contrasto del lavoronero”, così rivela la finalità appunto di contrastare ciò che ancheNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026nel linguaggio comune è chiamato “lavoro nero”; una Nfuimnearol idti àra ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026perseguita attraverso l’eliminazione nella norma dell’aggettivo“dipendenti” e degli ulteriori riferimenti praticamente espressi allavoro subordinato onde ricomprendere nelle condottesanzionate, a scopo evidentemente antielusivo, varie forme diimpiego di lavoratori, non registrati, rappresentate anche comenon corrispondenti al lavoro subordinato, appunto per - inipotesi - sottrarsi all’onere di registrazione di quei lavoratorinelle scritture obbligatorie dell’imprenditore che li impieghi.Del resto, sul piano letterale e teleologico, non si vedequale differente portata annettere all’intervento novellatore del2006 circa la mirata espunzione dei soli riferimenti espressi allavoro subordinato in una norma rimasta per il restopraticamente immutata nella sua struttura, visto che il solotermine “impiego”, invece mantenuto fermo (e all’evidenza nonriferibile nella specie alla tradizionale distinzione tra impiegati eoperai), è anodino, se non ulteriormente aggettivato especificato, risulta di per sé inidoneo ad individuare una formadeterminata di lavoro, e, non essendo certamente equivalentea quello di “assunzione”, riferito a lavoratori, non altrimentispecificati, sta piuttosto a significare “occupazione” o“adibizione” degli stessi in forme tipologicamente nonspecificate.In tal senso, inoltre, questa Corte aveva già consideratoche la norma, come novellata nel 2006, trovava applicazione “aprescindere dalla natura del rapporto di lavoro”, e quindi “perciascun lavoratore, anche non subordinato” (cfr. nellamotivazione Cass., sez. lav., ord. 9.11.2020, n. 25037;richiamata successivamente in Cass., sez. lav., n. 35978/2021,Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026che riguardava, però, fattispecie cui non era applicabile Nruamteiroo dni era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026temporis la previsione in questione).Per tutte le osservazioni che precedono si rimanda allamotivazione di Cass. n. 29608/2022.11. Successivamente la stessa norma è stata ancora unavolta incisivamente modificata.In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a), l. n. 183/2010,ha previsto che il comma 3 dell’art. 3 d.l. n. 12/2002, conv. conmod. dalla l. n. 73/2002, e successive mod., fosse sostituito,per quanto qui interessa, dal seguente: “3. Ferma restandol’applicazione delle sanzioni già previste dallanormativa in vigore, in caso di impiego di lavoratorisubordinati senza la preventiva comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro da parte deldatore di lavoro privato, con la sola esclusione deldatore di lavoro domestico, si applica la sanzioneamministrativa …”.E’ pertanto evidente che l’ulteriore nuova versione dellanorma, ancor più chiaramente rispetto a quella originaria, faesplicito riferimento all’impiego di lavoratori subordinati;senz’altro, poi, non si tratta di un intervento di interpretazioneautentica (con ipotetica valenza retroattiva), in quanto è mutataanche la condotta sanzionata (ora consistente nell’impiego dilavoratori subordinati “senza la preventiva comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoroprivato” in luogo dell’ impiego di lavoratori tout court “nonrisultanti dalle scritture o da altra documentazioneobbligatoria”).Numero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026E tanto finisce col render chiaro che si tratti di uNnum earolt dri ora ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026ripensamento del legislatore a valere, tuttavia, per il futuro: perla precisione, si è in presenza di disposizione innovativadestinata a trovare applicazione per le fattispecie realizzatesisuccessivamente al 24.11.2010, data di entrata in vigore dellal. n. 183/2010.Laddove, a termini di contestazione, i rapporti di lavoro deisuddetti lavoratori erano terminati tutti prima di quella data (il30.9.2010 per il Vintu, il 31.3.2009 per il Malvicini, il 3.2.2008per il Colombani, e il 18.11.2010 per il Pezza).12. Resta, perciò, confermato che la norma vigenteall’epoca dei fatti sanzionati nell’ordinanza opposta rendeva deltutto ininfluente la sussunzione del rapporto dei suddettilavoratori “impiegati” dall’impresa, ma non registrati nellescritture di rito, nell’ambito del genus del lavoro subordinato odi altra particolare forma di lavoro, essendo sufficiente, ai finidell’integrarsi della violazione, il fatto del loro impiego, nonaccompagnato dalla loro registrazione in tali scritture.12.1. Per conseguenza, l’accertamento probatorio dellaCorte d’appello nell’impugnata sentenza è stato erroneamenteoperato con riferimento alla natura subordinata o meno deirapporti lavorativi (ancora) in questione.13. In conclusione, in accoglimento del ricorso nei terminie nei limiti sin qui illustrati, la sentenza impugnata dev’esserecassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, indifferente composizione, oltre a regolare le spese processualianche di questo giudizio di cassazione, dovrà di nuovopronunciarsi, in conformità a tutto quanto in motivazioneosservato, anzitutto circa gli estremi delle violazioni ancoraNumero registro generale 5029/2022Numero sezionale 814/2026controverse, come tali, in base alla norma applicabile Nruamteiroo dni era ccolta generale 11985/2026Data pubblicazione 30/04/2026temporis (art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. con mod. inl. n. 73/2002, come sostituito dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a),d.l. n. 223/2006, conv. con mod. in l. n. 248/2006) e, seriscontrati gli estremi di tali violazioni, in ordine all’entità dellesanzioni amministrative da applicarsi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini e nei limiti di cui inmotivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11985/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris