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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15686/2026

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eso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERODELL’AMBIENTE, E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del presidente del Consiglio deiministri p.t. e dei ministri p.t., rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della Giunta regionale,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comePag. 1 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindacop.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1981/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 20.3.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 5.1.2018, accoglievaparzialmente le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], titolare diun’azienda agricola nella Valle del fiume Sacco, nei confronti dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Ambiente e dellaTutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute e della CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] e li condannava in solido tra loro alrisarcimento dei danni nella misura di euro 911.400,28, oltre agli interessie con il favore delle spese di lite; rigettava, invece, la domanda svolta neiconfronti del Comune di Colleferro e della Regione [OSCURATO:PERSONA] per intervenutaprescrizione, nonché quella nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] perl’emergenza della Valle di Sacco (successivamente estinto).Pag. 2 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Nel merito l’attore, odierno controricorrente, titolare di una aziendaagricola, sita nel Comune di Paliano e confinante con il Comune diColleferro e il fiume Sacco, pur ritenendo responsabili dell’inquinamentodella Valle del Sacco alcune società private che avevano avuto la gestionedel comprensorio industriale di Colleferro – l’inquinamento dell’area pereffetto del deposito di rifiuti tossici si era propagato dalla falda disuperficie a quella più profonda e aveva contaminato le acque del fiumeSacco, che in occasione di una esondazione aveva contaminato i suoiterreni -, aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, ilMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l’UfficioCommissariale per l’emergenza della Valle di Sacco, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e ilComune di Colleferro, al fine di accertarne la responsabilità per l’omessavigilanza e per l’intempestiva messa in sicurezza e bonifica dell’area e perla loro condanna in solido al risarcimento dei danni di oltre due milioni dieuro verificatisi tra il 2005 e il 2009.Il Comune di Colleferro si era costituito in giudizio e aveva eccepitoin via preliminare il difetto di legittimazione passiva poiché i danni eranostati provocati da alcune imprese attive nel territorio comunale e, al più,erano ascrivibili alle altre amministrazioni, nonché l’intervenutaprescrizione del credito; nel merito aveva rilevato l’infondatezza di ognipretesa per aver svolto ogni iniziativa di sua competenza necessaria perfronteggiare l’emergenza da inquinamento e, comunque, aveva rilevatoche dal 2005 tutte le competenze in materia ambientale erano statetrasferite alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, aveva chiesto di esseremanlevato dalle amministrazioni statali, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dallaRegione [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale qualificava il danno prodotto da un illecito istantaneocon effetti permanenti e dichiarava prescritte le pretese verso il Comune diColleferro e la Regione [OSCURATO:PERSONA], mentre accoglieva parzialmente le domandesvolte contro le altre amministrazioni.Pag. 3 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/20262.

La sentenza del Tribunale era impugnata separatamente in viaprincipale dalle amministrazioni statali e dalla [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale ed in via incidentale dal Comune di Colleferro e dal Faustini (ilprimo in via condizionata, il secondo limitatamente alla ritenutaprescrizione della domanda).La Corte d’appello di Roma, riunite le impugnazioni, con sentenzapubblicata il 20.3.2024, ritenuto ammissibile l’appello di CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primogrado condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Colleferro alrisarcimento dei danni in favore del Faustini in solido con le altreamministrazioni e al pagamento delle spese di lite del primo grado;rigettava l’appello incidentale del Comune di Colleferro, gravando “tutte lealtre parti”, fatta eccezione per l’[OSCURATO:PERSONA] per l’emergenzadella Valle di Sacco, alla rifusione delle spese del grado in favore delLa Corte, per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio,richiamava per relationem la sentenza n. 6152/2022, resa dallo stessoufficio sui medesimi fatti e nei confronti delle stesse amministrazioniconvenute, quale base ricostruttiva delle competenze e responsabilitàdegli enti, dichiarando di non potersene discostare ai sensi dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ.

Quanto al tema della prescrizione, la Corted’appello escludeva che l’evento dannoso fosse unico e circoscritto al9.9.2005, mentre non era contestato che vi fossero stati più episodi siaprima sia dopo tale data, sì che si erano verificate diverse “situazioni diinquinamento” e non un solo evento circoscritto, con conseguente rigettodell’eccezione di prescrizione svolta dal Comune di Colleferro.3.

Per la cassazione della indicata sentenza ricorre il Comune diColleferro, sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorsoGiuseppe Faustini, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dellaSalute, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA].Pag. 4 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2935 e 2947 cod.civ. in relazione all’art. 2043 cod. civ.Il Comune di Colleferro lamenta che la Corte d’appello haerroneamente ritenuto non prescritto il diritto dell’attore in quanto,asseritamente, derivante da un fatto illecito permanente.

Considerato chein ipotesi di successione di enti nell’esercizio della funzione, lapermanenza cessa al subentro del nuovo soggetto, per effettodell’O.P.C.M. n. 3441/2005 in data 10-17 giugno 2005 si era verificato iltrasferimento di tutte le funzioni e competenze “in universum ius” inmateria ambientale dal Comune alla Regione con conseguente inizio deldecorso, da quel momento, del termine di prescrizione quinquennale.

Intale contesto, anche ove a voler ritenere l’illecito come permanente, laprescrizione avrebbe iniziato a decorrere quantomeno dalla data dipubblicazione dell’ordinanza, con conseguente maturazione del terminequinquennale al 17.6.2010, mentre l’atto di citazione era stato notificato il29.7.2014.Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte ha errato nellaqualificazione dell’illecito come permanente e non come istantaneo coneffetti permanenti con decorrenza dal settembre 2005, in coincidenza conl’avvenuta perimetrazione dell’area contaminata; l’inquinamento era statoprovocato dall’esondazione del fiume, come peraltro rappresentato dallostesso attore, mentre al più la condotta asseritamente omissiva dell’entelocale si sarebbe collocata prima di tale evento, considerato che a maggio2005 era già stato dichiarato lo stato di emergenza.Pag. 5 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con il secondo motivo, al quale ha aderito la Regione [OSCURATO:PERSONA], ilricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.civ., la violazione dell’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. per aver laCorte ammesso la produzione tardiva della sentenza n. 6152/2022 relativaad altro giudizio.Lamenta il ricorrente che la sentenza è stata prodotta solo con lacomparsa conclusionale in appello da parte del Faustini, e non nella primadifesa utile, ossia con le note di trattazione scritta per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di precisazione delle conclusioni, pertanto, come eccepito nellacomparsa di replica alla conclusionale dal Comune la produzione dovevaritenersi inammissibile.Con il terzo motivo, al quale hanno aderito le amministrazioni statalie la Regione [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente in violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc.civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma sesto, Cost.Il Comune di Colleferro lamenta che la Corte d’appello ha operato unrinvio per relationem alla sentenza n. 6152/2022, resa dallo stesso ufficio,sul presupposto dell’identità di fatto e di oggetto senza riprodurne icontenuti essenziali, né svolgere un autonomo esame critico dei motivi digravame, rendendo la decisione non autosufficiente e integrando unamotivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale.Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del D.P.C.M. 19.5.2005 edell’O.P.C.M. 3441/2005.Il ricorrente, subordinatamente al secondo e al terzo motivo,contesta il riconoscimento della sua legittimazione passiva e dellaresponsabilità sulla base del mero richiamo alla pronuncia n. 6152/2022,poiché per effetto della dichiarazione di emergenza (D.P.C.M. 19.05.2005)e della successiva O.P.C.M. n. 3441/2005, le competenze in materia dimessa in sicurezza/bonifica e le correlate iniziative, inclusa l’emanazionePag. 6 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026di ordinanze urgenti, erano state attribuite al Presidente della RegioneLazio, con deroga espressa, fra l’altro, agli artt. 13 e 17 D.lgs. 22/1997.Da tanto, è derivata la successione della Regione nella gestione e, quindi,la non riferibilità al Comune delle omissioni contestate.Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 333, 343 e 166 cod.proc. civ.Il ricorrente si duole che la Corte abbia dichiarato ammissibilel’appello svolto in via autonoma dalla [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale, nonostante la pendenza del previo appello principale delleamministrazioni statali.

L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbedovuta confluire come incidentale nel primo giudizio e, comunque, esseredepositata nel termine dei 20 giorni prima dell’udienza di comparizionefissata per il 4.6.2018.

Ciò non è avvenuto, perché l’appello della CittàMetropolitana è stato iscritto solo in data 4.6.2018.2.

Il terzo motivo deve essere esaminato con precedenza in quanto diportata pregiudiziale rispetto al primo, al secondo e al quarto motivo diricorso, peraltro espressamente subordinato allo scrutinio del motivo inesame.2.1.

Il motivo è fondato.La Corte d’appello, a parte il mero richiamo all’esito del giudizio diprimo grado e l’aver riportato da pagina 4 (riga 10) fino a pagina 16 (riga26) le conclusioni svolte in sede di appello dalle parti, ha scritto: “Nelmerito, va da subito rilevato che già la Corte, sebbene in diversacomposizione, si è pronunciata sui medesimi fatti e sulle medesimequestioni oggetto del presente giudizio ed in particolare con la sentenza n.6152/22.

Si tratta di una sentenza che è stata emessa tra le stesse parti,fatta eccezione che per la parte attrice che ha lamentato i danni derivantidall’inquinamento.

Orbene detta sentenza che è passata in giudicato, nonessendo stata impugnata se non dal Comune di Colleferro e per motividiversi rispetto a quanto oggetto del presente giudizio (la circostanza nonPag. 7 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026è stata fatta oggetto di specifica contestazione dalle parti), ha bentratteggiato la normativa applicabile nella fattispecie in oggetto,altrettanto ben delineando i compiti e le responsabilità di ciascun ente adeccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] a cui alcun addebito era ascrivibile inragione del momento della nomina e dei comportamenti adottatisuccessivamente.

A tal fine, alle ampie ed esaustive motivazioni nonintende il Collegio discostarsi e ad esse fa espresso richiamo ai sensidell’art. 118 disp. att. al c.p.c. …” (pagina 11, da riga 1 a riga 14).La Corte d’appello ha reso una motivazione del tutto apparente e,come tale, inidonea a spiegare l’iter logico seguito nel percorso valutativoalla base dell’affermata responsabilità del ricorrente, collocandosi al disotto della soglia del c.d. minimo costituzionale (v.

Cass., Sez.

Un., 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940;Cass., sez. 6-I, 1° marzo 2022, n. 6578; Cass., Sez. 6-III, 25 settembre2018, n. 22598; Cass., sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass., sez.

III, 15febbraio 2024, n. 4166).La Corte d’appello ha evocato quanto deciso con la sentenza n.6152/2022, assumendola come un postulato, di cui non ha richiamato senon genericamente i punti in essa esaminati e risolti, di cui si è solocondiviso l’esito senza esplicitare in alcun modo le ragioni che giustificanoil ricorso al richiamo nel quadro della valutazione critica dei motivi diimpugnazione.È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza nienteaggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ognicaso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univocoed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali eprocessuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (v.

Cass., Sez.Pag. 8 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Un., 16 gennaio 2015, n. 642; cui adde, Cass., sez. 6-II, 7 novembre2022, n. 22562; Cass., sez.

V, 6 ottobre 2022, n. 29028).Tuttavia, affinché le ragioni della decisione, pur in presenza di unamotivazione per relationem, siano attribuibili all'organo giudicante erisultino in modo chiaro, è necessario che “la condivisione della decisioneavvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione,con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere inuna acritica adesione al provvedimento richiamato” (v.

Cass., sez.

V, 30ottobre 2024, n. 26410; Cass., sez.

I, 2 agosto 2022, n. 23997; Cass.,sez.

V, 6 luglio 2022, n. 21443; Cass., sez.

III, 3 febbraio 2021, n. 2397).La decisione impugnata si è discostata dall’indicato principio didiritto per essersi limitata a un generico richiamo della ricostruzione dellanormativa applicabile, dei compiti e delle responsabilità di ciascun ente,fatta eccezione per l’Ufficio commissariale a cui alcun addebito eraascrivibile al momento della nomina, contenuta nella sentenza evocata perle “ampie ed esaustive motivazioni” ivi contenute.

Sta di fatto che taliesaustive ragioni sono rimaste totalmente inespresse, così venendo menoil giudicante al compito di esplicitare le ragioni della decisione a luicontenute nell’impugnazione in appello.3.

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimentodei restanti motivi.Accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione, rinviando alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Pag. 9 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 marzo 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERODELL’AMBIENTE, E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del presidente del Consiglio deiministri p.t. e dei ministri p.t., rappresentati e difesi dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della Giunta regionale,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comePag. 1 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindacop.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1981/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 20.3.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 5.1.2018, accoglievaparzialmente le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], titolare diun’azienda agricola nella Valle del fiume Sacco, nei confronti dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Ambiente e dellaTutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute e della CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] e li condannava in solido tra loro alrisarcimento dei danni nella misura di euro 911.400,28, oltre agli interessie con il favore delle spese di lite; rigettava, invece, la domanda svolta neiconfronti del Comune di Colleferro e della Regione [OSCURATO:PERSONA] per intervenutaprescrizione, nonché quella nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] perl’emergenza della Valle di Sacco (successivamente estinto).Pag. 2 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Nel merito l’attore, odierno controricorrente, titolare di una aziendaagricola, sita nel Comune di Paliano e confinante con il Comune diColleferro e il fiume Sacco, pur ritenendo responsabili dell’inquinamentodella Valle del Sacco alcune società private che avevano avuto la gestionedel comprensorio industriale di Colleferro – l’inquinamento dell’area pereffetto del deposito di rifiuti tossici si era propagato dalla falda disuperficie a quella più profonda e aveva contaminato le acque del fiumeSacco, che in occasione di una esondazione aveva contaminato i suoiterreni -, aveva convenuto la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, ilMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l’UfficioCommissariale per l’emergenza della Valle di Sacco, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e ilComune di Colleferro, al fine di accertarne la responsabilità per l’omessavigilanza e per l’intempestiva messa in sicurezza e bonifica dell’area e perla loro condanna in solido al risarcimento dei danni di oltre due milioni dieuro verificatisi tra il 2005 e il 2009.Il Comune di Colleferro si era costituito in giudizio e aveva eccepitoin via preliminare il difetto di legittimazione passiva poiché i danni eranostati provocati da alcune imprese attive nel territorio comunale e, al più,erano ascrivibili alle altre amministrazioni, nonché l’intervenutaprescrizione del credito; nel merito aveva rilevato l’infondatezza di ognipretesa per aver svolto ogni iniziativa di sua competenza necessaria perfronteggiare l’emergenza da inquinamento e, comunque, aveva rilevatoche dal 2005 tutte le competenze in materia ambientale erano statetrasferite alla Regione [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, aveva chiesto di esseremanlevato dalle amministrazioni statali, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dallaRegione [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale qualificava il danno prodotto da un illecito istantaneocon effetti permanenti e dichiarava prescritte le pretese verso il Comune diColleferro e la Regione [OSCURATO:PERSONA], mentre accoglieva parzialmente le domandesvolte contro le altre amministrazioni.Pag. 3 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/20262. La sentenza del Tribunale era impugnata separatamente in viaprincipale dalle amministrazioni statali e dalla [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale ed in via incidentale dal Comune di Colleferro e dal Faustini (ilprimo in via condizionata, il secondo limitatamente alla ritenutaprescrizione della domanda).La Corte d’appello di Roma, riunite le impugnazioni, con sentenzapubblicata il 20.3.2024, ritenuto ammissibile l’appello di CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primogrado condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Colleferro alrisarcimento dei danni in favore del Faustini in solido con le altreamministrazioni e al pagamento delle spese di lite del primo grado;rigettava l’appello incidentale del Comune di Colleferro, gravando “tutte lealtre parti”, fatta eccezione per l’[OSCURATO:PERSONA] per l’emergenzadella Valle di Sacco, alla rifusione delle spese del grado in favore delLa Corte, per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio,richiamava per relationem la sentenza n. 6152/2022, resa dallo stessoufficio sui medesimi fatti e nei confronti delle stesse amministrazioniconvenute, quale base ricostruttiva delle competenze e responsabilitàdegli enti, dichiarando di non potersene discostare ai sensi dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ. Quanto al tema della prescrizione, la Corted’appello escludeva che l’evento dannoso fosse unico e circoscritto al9.9.2005, mentre non era contestato che vi fossero stati più episodi siaprima sia dopo tale data, sì che si erano verificate diverse “situazioni diinquinamento” e non un solo evento circoscritto, con conseguente rigettodell’eccezione di prescrizione svolta dal Comune di Colleferro.3. Per la cassazione della indicata sentenza ricorre il Comune diColleferro, sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorsoGiuseppe Faustini, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministerodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dellaSalute, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA].Pag. 4 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2935 e 2947 cod.civ. in relazione all’art. 2043 cod. civ.Il Comune di Colleferro lamenta che la Corte d’appello haerroneamente ritenuto non prescritto il diritto dell’attore in quanto,asseritamente, derivante da un fatto illecito permanente. Considerato chein ipotesi di successione di enti nell’esercizio della funzione, lapermanenza cessa al subentro del nuovo soggetto, per effettodell’O.P.C.M. n. 3441/2005 in data 10-17 giugno 2005 si era verificato iltrasferimento di tutte le funzioni e competenze “in universum ius” inmateria ambientale dal Comune alla Regione con conseguente inizio deldecorso, da quel momento, del termine di prescrizione quinquennale. Intale contesto, anche ove a voler ritenere l’illecito come permanente, laprescrizione avrebbe iniziato a decorrere quantomeno dalla data dipubblicazione dell’ordinanza, con conseguente maturazione del terminequinquennale al 17.6.2010, mentre l’atto di citazione era stato notificato il29.7.2014.Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte ha errato nellaqualificazione dell’illecito come permanente e non come istantaneo coneffetti permanenti con decorrenza dal settembre 2005, in coincidenza conl’avvenuta perimetrazione dell’area contaminata; l’inquinamento era statoprovocato dall’esondazione del fiume, come peraltro rappresentato dallostesso attore, mentre al più la condotta asseritamente omissiva dell’entelocale si sarebbe collocata prima di tale evento, considerato che a maggio2005 era già stato dichiarato lo stato di emergenza.Pag. 5 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con il secondo motivo, al quale ha aderito la Regione [OSCURATO:PERSONA], ilricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.civ., la violazione dell’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. per aver laCorte ammesso la produzione tardiva della sentenza n. 6152/2022 relativaad altro giudizio.Lamenta il ricorrente che la sentenza è stata prodotta solo con lacomparsa conclusionale in appello da parte del Faustini, e non nella primadifesa utile, ossia con le note di trattazione scritta per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di precisazione delle conclusioni, pertanto, come eccepito nellacomparsa di replica alla conclusionale dal Comune la produzione dovevaritenersi inammissibile.Con il terzo motivo, al quale hanno aderito le amministrazioni statalie la Regione [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente in violazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc.civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma sesto, Cost.Il Comune di Colleferro lamenta che la Corte d’appello ha operato unrinvio per relationem alla sentenza n. 6152/2022, resa dallo stesso ufficio,sul presupposto dell’identità di fatto e di oggetto senza riprodurne icontenuti essenziali, né svolgere un autonomo esame critico dei motivi digravame, rendendo la decisione non autosufficiente e integrando unamotivazione apparente, al di sotto del minimo costituzionale.Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del D.P.C.M. 19.5.2005 edell’O.P.C.M. 3441/2005.Il ricorrente, subordinatamente al secondo e al terzo motivo,contesta il riconoscimento della sua legittimazione passiva e dellaresponsabilità sulla base del mero richiamo alla pronuncia n. 6152/2022,poiché per effetto della dichiarazione di emergenza (D.P.C.M. 19.05.2005)e della successiva O.P.C.M. n. 3441/2005, le competenze in materia dimessa in sicurezza/bonifica e le correlate iniziative, inclusa l’emanazionePag. 6 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026di ordinanze urgenti, erano state attribuite al Presidente della RegioneLazio, con deroga espressa, fra l’altro, agli artt. 13 e 17 D.lgs. 22/1997.Da tanto, è derivata la successione della Regione nella gestione e, quindi,la non riferibilità al Comune delle omissioni contestate.Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 333, 343 e 166 cod.proc. civ.Il ricorrente si duole che la Corte abbia dichiarato ammissibilel’appello svolto in via autonoma dalla [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale, nonostante la pendenza del previo appello principale delleamministrazioni statali. L’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbedovuta confluire come incidentale nel primo giudizio e, comunque, esseredepositata nel termine dei 20 giorni prima dell’udienza di comparizionefissata per il 4.6.2018. Ciò non è avvenuto, perché l’appello della CittàMetropolitana è stato iscritto solo in data 4.6.2018.2. Il terzo motivo deve essere esaminato con precedenza in quanto diportata pregiudiziale rispetto al primo, al secondo e al quarto motivo diricorso, peraltro espressamente subordinato allo scrutinio del motivo inesame.2.1. Il motivo è fondato.La Corte d’appello, a parte il mero richiamo all’esito del giudizio diprimo grado e l’aver riportato da pagina 4 (riga 10) fino a pagina 16 (riga26) le conclusioni svolte in sede di appello dalle parti, ha scritto: “Nelmerito, va da subito rilevato che già la Corte, sebbene in diversacomposizione, si è pronunciata sui medesimi fatti e sulle medesimequestioni oggetto del presente giudizio ed in particolare con la sentenza n.6152/22. Si tratta di una sentenza che è stata emessa tra le stesse parti,fatta eccezione che per la parte attrice che ha lamentato i danni derivantidall’inquinamento. Orbene detta sentenza che è passata in giudicato, nonessendo stata impugnata se non dal Comune di Colleferro e per motividiversi rispetto a quanto oggetto del presente giudizio (la circostanza nonPag. 7 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026è stata fatta oggetto di specifica contestazione dalle parti), ha bentratteggiato la normativa applicabile nella fattispecie in oggetto,altrettanto ben delineando i compiti e le responsabilità di ciascun ente adeccezione dell’[OSCURATO:PERSONA] a cui alcun addebito era ascrivibile inragione del momento della nomina e dei comportamenti adottatisuccessivamente. A tal fine, alle ampie ed esaustive motivazioni nonintende il Collegio discostarsi e ad esse fa espresso richiamo ai sensidell’art. 118 disp. att. al c.p.c. …” (pagina 11, da riga 1 a riga 14).La Corte d’appello ha reso una motivazione del tutto apparente e,come tale, inidonea a spiegare l’iter logico seguito nel percorso valutativoalla base dell’affermata responsabilità del ricorrente, collocandosi al disotto della soglia del c.d. minimo costituzionale (v. Cass., Sez. Un., 7aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940;Cass., sez. 6-I, 1° marzo 2022, n. 6578; Cass., Sez. 6-III, 25 settembre2018, n. 22598; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass., sez. III, 15febbraio 2024, n. 4166).La Corte d’appello ha evocato quanto deciso con la sentenza n.6152/2022, assumendola come un postulato, di cui non ha richiamato senon genericamente i punti in essa esaminati e risolti, di cui si è solocondiviso l’esito senza esplicitare in alcun modo le ragioni che giustificanoil ricorso al richiamo nel quadro della valutazione critica dei motivi diimpugnazione.È stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto diparte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza nienteaggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ognicaso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univocoed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali eprocessuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è impostal'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive” (v. Cass., Sez.Pag. 8 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Un., 16 gennaio 2015, n. 642; cui adde, Cass., sez. 6-II, 7 novembre2022, n. 22562; Cass., sez. V, 6 ottobre 2022, n. 29028).Tuttavia, affinché le ragioni della decisione, pur in presenza di unamotivazione per relationem, siano attribuibili all'organo giudicante erisultino in modo chiaro, è necessario che “la condivisione della decisioneavvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione,con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere inuna acritica adesione al provvedimento richiamato” (v. Cass., sez. V, 30ottobre 2024, n. 26410; Cass., sez. I, 2 agosto 2022, n. 23997; Cass.,sez. V, 6 luglio 2022, n. 21443; Cass., sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397).La decisione impugnata si è discostata dall’indicato principio didiritto per essersi limitata a un generico richiamo della ricostruzione dellanormativa applicabile, dei compiti e delle responsabilità di ciascun ente,fatta eccezione per l’Ufficio commissariale a cui alcun addebito eraascrivibile al momento della nomina, contenuta nella sentenza evocata perle “ampie ed esaustive motivazioni” ivi contenute. Sta di fatto che taliesaustive ragioni sono rimaste totalmente inespresse, così venendo menoil giudicante al compito di esplicitare le ragioni della decisione a luicontenute nell’impugnazione in appello.3. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimentodei restanti motivi.Accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione, rinviando alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Pag. 9 di 10Numero registro generale 23074/2024Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 15686/2026Data pubblicazione 22/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 marzo 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 15686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris